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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3457/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Daniela Sapone;
- RICORRENTE -
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Aurora Controparte_1
Notarianni e Giuseppe Linguaglossa;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Gaetano Parte_2
Sorbello e Anna Lisa Sorbello;
- RESISTENTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 conveniva in giudizio Parte_1
e esponeva: che presso l'ufficio postale di Controparte_1 Parte_2 Pt_2
15, sito in via Luigi Einaudi n. 42, in data 29 luglio 2020 era stato riscontrato in Pt_2 fase di chiusura un ammanco banconote di € 3.850,00. In quel periodo il Direttore
1 responsabile del predetto ufficio postale, , era assente per malattia ed era Controparte_2
sostituito dalla odierna resistente, la stessa, accortasi, a seguito di Parte_2 verifica contabile, dell'ammanco, provvedeva a segnalare l'evento al servizio di Gestione
Operativa della Filiale di 1, competente territorialmente;
la inizialmente Pt_2 Pt_2
aveva lamentato un ammanco di circa 1.200,00 euro;
in quei giorni erano presenti in ufficio, per effettuare una rituale e periodica visita di conformità, gli specialisti di gestione operativa, i quali, tra le verifiche effettuate nei giorni precedenti tale evento e precisamente in data 27 luglio, avevano controllato in contraddittorio anche i valori monetari e constatato che l'ufficio era correttamente bilanciato sia come banconote che come monete, compresa la contabilità dell'ATM; in data 29 luglio, dopo che il direttore pro tempore,
aveva provveduto al caricamento dell'ATM, veniva rilevata tale Parte_2
squadratura; la chiedeva, quindi, assistenza telefonica alle colleghe della struttura Pt_2 di gestione operativa della Filiale di 1, e , con le Pt_2 Persona_1 Persona_2
quali ripercorreva quanto effettuato, verificando i tagli inseriti in procedura in modo da escludere un errore di digitazione;
emergeva che, effettivamente, c'era stato un errore di digitazione che, però, faceva aumentare la squadratura da € 1.200,00 a € 3.850,00; a questo punto la provvedeva a riaprire i cassetti e a ricontare tutte le banconote all'interno; Pt_2 non riuscendo a venire a capo dell'errore telefonicamente, i colleghi del servizio di gestione operativa di filiale ritenevano opportuno intervenire in loco;
si recava, quindi, sul posto un altro collega appartenente al servizio di gestione operativa della Filiale di Pt_2
1, il quale ricontando tutti i valori, accertava che sussisteva un ammanco dai Persona_3 cassetti ATM di € 3.850,00 ed apriva una segnalazione all'assistenza tecnica perché verificassero la presenza di eventuali anomalie tecniche che avrebbero potuto causare la deficienza. Dai riscontri forniti dal polo tecnologico non emergevano anomalie, pertanto i controlli in ufficio da parte degli specialisti sono proseguiti anche nelle giornate successive con l'intento di individuare eventuali errori commessi dagli impiegati, in attesa dell'intervento in loco del tecnico;
intervento avvenuto venerdì 31 luglio alle ore 14:30 circa. Il tecnico ha provveduto a smontare fisicamente l'apparato per verificare se all'interno fossero presenti eventuali scarti di banconote. L'intervento si concludeva con esito negativo e la relazione della mancata presenza di anomalie: veniva certificato che la macchina funzionava correttamente e, conseguentemente, veniva rimessa in funzione;
alla luce di quanto segnalato dal tecnico, la struttura di gestione operativa relazionava quanto verificato e procedeva ad istituire un sospeso di cassa per l'importo mancante di €
3.850,00, invitando il direttore pro tempore, a sporgere denuncia contro Parte_2 ignoti presso l'autorità giudiziaria competente;
in data 1 agosto 2020, l'allora Responsabile
2 di Gestione Operativa della Filiale di 1, dott. come Pt_2 Persona_4
dallo stesso dichiarato in sede di indagini ispettive attivate a partire dalla giornata del 3 agosto 2020 e la cui dichiarazione si deposita in atti, avendo ricevuto nella prima mattina, intorno alle ore 8:00, diverse telefonate perse da parte dell'odierno resistente, CP_1
e avendo provveduto a ricontattarlo, veniva informato confidenzialmente dallo
[...] stesso che l'esatto importo mancante dall'ufficio era in suo possesso, perché da lui sottratto: il dipendente di con mansioni di responsabile dell'ufficio CP_1 Parte_1 postale di Salice, nella giornata del 29 luglio 2020 si trovava in distacco presso l'ufficio postale di 15 per espletare le mansioni di sportellista, e dapprima aveva ivi svolto Pt_2
mansioni di sostituto Direttore;
il come dichiarato dal si rendeva da CP_1 Per_4
subito disponibile a restituire immediatamente quanto illegittimamente sottratto, consapevole della gravità del gesto compiuto. Motivava tale gesto dicendo di essere stato minacciato per problematiche di natura personale;
gli confidava, ancora, che avrebbe già voluto restituire le somme venerdì 31 luglio ma di non averlo potuto fare perché il suo distacco, inizialmente previsto per quella giornata presso l'UP di 15, era stato Pt_2
annullato per emergenze sopravvenute;
il provvedeva, quindi, a tranquillizzare il Per_4
visibilmente molto agitato, e gli anticipava che avrebbe messo al corrente il CP_1
Direttore di Filiale, , nonché la Responsabile del Servizio di Risorse Umane CP_3
della Filiale di Messina 1, d.ssa , e che lunedì mattina 3 agosto avrebbe Per_5 ricevuto indicazione per la restituzione dell'importo; il aveva poi riferito, sempre Per_4
in fase di indagini, di avere contestualmente contattato per informarla e Parte_2 tranquillizzarla sul fatto che il problema occorso alla contabilità dell'ufficio era stato individuato, senza entrare nei particolari della vicenda, e la invitava a temporeggiare sulla presentazione della denuncia alle forze dell'ordine; la struttura ispettiva interna di
[...]
, vista la gravità della situazione, consigliava il sollevamento del dipendente Pt_1
dalle mansioni di responsabile UP, maneggio del danaro e abilitazione Controparte_1
ad operare sui sistemi informatici, provvedimento che veniva assunto in data 4/8/2020, giusta comunicazione notificata brevi manu all'odierno resistente;
in data 4 agosto 2020, a conclusione del passaggio chiavi/gestione con il DUP subentrante dell'Ufficio Postale di
Salice, il come testualmente dichiarato dal si era presentato presso gli CP_1 Per_4 uffici della Filiale di 1 “…pronto a restituire le somme sottratte confidando in una Pt_2 bonaria risoluzione dell'accaduto e certo di una comprensione;
tuttavia, vedendo che erano presenti anche i colleghi nella qualità di Responsabile Risorse Umane di Per_5
Filiale e , specialista Risorse Umane di Filiale e che, per la definizione Testimone_1
della questione, gli si richiedeva il rilascio di una dichiarazione formale di quanto accaduto
3 nonché di tracciare la consegna delle somme tramite l'emissione di un assegno vidimato, questi, pur confermando i fatti comunicati telefonicamente e la volontà di restituire la somma sottratta, consapevole della gravità del gesto compiuto, riteneva più opportuno consultarsi prima con un legale di fiducia nonché col proprio rappresentate sindacale. Si riservava, pertanto, di comunicarci successivamente le sue volontà…”; in sintesi, il aveva ammesso di essersi appropriato indebitamente dell'importo coincidente con CP_1 quello del rilevato ammanco di cassa, pari ad € 3.850,00, confessandolo dapprima telefonicamente all'allora Responsabile della funzione di Gestione Operativa della Filiale di 1, dott. e successivamente presso la Filiale in presenza di quest'ultimo Pt_2 Per_4
e dei colleghi e con la speranza di una bonaria risoluzione Per_5 Tes_1 dell'accaduto; a decorrere da quella data (4 agosto 2020), tuttavia, il non si era CP_1
reso più disponibile e vani erano stati, da allora, gli effettuati tentativi di convocazione;
infatti, formalmente convocato dalla Struttura ispettiva di per il 17 settembre Parte_1
2020, lo stesso aveva inizialmente temporeggiato riferendo che prima di firmare per ricevuta la convocazione doveva confrontarsi con il proprio legale di fiducia per poi, qualche giorno dopo, rifiutare definitivamente la notifica della relativa convocazione;
con comunicazione di posta elettronica certificata del 22 settembre 2020, l'avvocato Aurora
Notarianni, in nome e per conto del aveva comunicato che il suo cliente non CP_1 sarebbe stato presente alla data fissata per l'intervista “…non avendo nulla da riferire in merito alle circostanze occorse presso l'UP di 15…”; dalla narrazione dei fatti, Pt_2
che ciascuno dei sopra citati dipendenti aveva fornito (alla cui lettura si rimanda per semplicità espositiva), si era avuta ragionevole conferma che la ed il Pt_2 CP_1
avevano cooperato in occasione del caricamento ATM sia del 27 che del 29 luglio 2020; la aveva dichiarato in sede di indagini ispettive che il 27 luglio 2020, in occasione Pt_2
del cambio di gestione, non ha personalizzato password/pin sui sistemi di sicurezza ed aveva adoperato quelli già nella disponibilità del collega che, peraltro, le aveva CP_1
riferito fossero quelli, a sua volta, utilizzati dallo stesso direttore titolare , assente CP_2
per malattia, come sopra detto;
dichiarazione che si deposita in atti. Quindi aveva sostanzialmente riferito che il 27 luglio non era ancora in possesso dei codici PIN mentre per il successivo 29 luglio 2020 non è stata in grado di riferire se tali codici le fossero stati consegnati ad inizio o a fine giornata;
il tutto in quanto il venerdì successivo (31 luglio
2020) il medesimo non avrebbe potuto essere presente presso l'UP di 15; CP_1 Pt_2
in merito a tale dettaglio anche il dott. nella sua dichiarazione aveva testualmente Per_4 riferito che il distacco del “…inizialmente previsto per quella giornata presso l'UP CP_1 di 15, era stato annullato per emergenze sopravvenute…”; a nulla, poi, erano valse Pt_2
4 le numerose lettere di diffida e messa in mora del 15 settembre 2020, del 4 dicembre 2020
e del 23 febbraio 2021, rimaste inevase;
con raccomandata del 14 gennaio 2021, al CP_1
era stato intimato il licenziamento senza preavviso ex artt. 54 VI comma lettere a), c) e k) e
80 lettera e) del ccnl vigente;
alla era stata, invece, irrogata la sanzione Parte_2
disciplinare di sospensione dalla retribuzione e dal servizio ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del ccnl del 30/11/2017, comunicata con raccomandata del 14 gennaio 2021.
Tanto premesso, ritenuta la responsabilità dell'ammanco da imputarsi al ma anche CP_1
a in solido, in considerazione delle gravi ed inequivocabili inosservanze Parte_2
di disposizioni interne di sicurezza in materia di gestione ATM in capo alla stessa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità in capo al SI. per il furto delle banconote custodite all'interno dell'ATM Controparte_1 posto in essere in data 29 luglio 2020 presso l'ufficio postale di 15 per il Pt_2 complessivo importo di € 3.850,00; 2. Ritenere e dichiarare la responsabilità in solido con il SI. della SI.ra , per quanto esposto in narrativa e, Controparte_1 Parte_2 per l'effetto 3. condannare in solido gli odierni resistenti al pagamento, in favore di
[...]
di una somma di pari importo, con rivalutazione ed interessi a far data dal Parte_1
29/7/2020, nonché, al risarcimento dei danni, sia economici che all'immagine, subiti da
in conseguenza dell'irregolare comportamento tenuto dagli stessi, Parte_1 risarcimento che può determinarsi in € 10.000,00, ovvero, in quell'altra somma (minore o maggiore) che Codesta Ill.ma Giustizia riterrà rispondente ad equità…”.
2.- Si costituiva in giudizio , rilevando di essersi reso disponibile sin da Controparte_1
subito a restituire la somma indebitamente sottratta, atteso che già al suo rientro in ufficio in data 4.8.2020 aveva con sé l'intera somma ed era pronto a rimetterla in cassa immediatamente e tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal RGOF e riportate a pag. 7 del report;
da questo momento, malgrado la sua reiterata disponibilità alla restituzione della somma, era rimasto in attesa di conoscere le modalità da seguire;
in merito, le uniche comunicazioni intervenute tra le parti erano state le seguenti: 1.
Raccomandata del 4.12.2020 – la dott.ssa testualmente scrive: “Lei sarà Per_5
contattato dalla competente Funzione di Risorse Umane per concordare le modalità di ripetizione delle somme suindicate”;
2. Raccomandata del 23.2.2021 ricevuta il 4.3.2021 con cui l'avv. Sapone, a distanza di più di sei mesi dalla dichiarazione di immediata disponibilità alla restituzione, comunica: “Vi invito ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €.3.850,00 sul ccp n.1036289245 intestato a – Recupero Parte_1 crediti vs Dipendenti …”; a tale richiesta il provvedeva ad eseguire il pagamento CP_1 restituendo l'intera somma indicata precisamente il giorno successivo ossia il 5.3.2021 a
5 mezzo di versamento sul ccp indicato. Evidenziava che aveva Parte_1
depositato il ricorso in data 2.8.2022 per chiedere la restituzione di somme che aveva già ricevuto cinque mesi prima ossia il 5.3.2021 quando, su richiesta della stessa avv. Sapone, il aveva eseguito il pagamento delle somme indebitamente prelevate. Chiedeva CP_1
pertanto il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente ai sensi degli artt. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
3.- Si costituiva altresì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_2 attesa la riconducibilità dell'illecito contestato unicamente al CP_1
4.- L'udienza del 22.05.2025 veniva sostituita con il deposito telematico di note e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Va premesso che tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di indebita appropriazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del Parte_1
contendere anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno ma, ritenuto di non avere avuto conoscenza del pagamento antecedentemente al ricorso, ha chiesto la condanna del alle spese di lite, stante la scorrettezza del suo comportamento processuale. CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere essendo provato che il ha restituito la somma di € 3.850,00, CP_1
di cui si era indebitamente appropriato ai danni di in data 5.3.2021, a Parte_1
mezzo di versamento sul ccp indicato dalla società ricorrente. Va precisato al riguardo che nelle note di trattazione scritta del 11.11.2023 parte ricorrente, su invito del giudice, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere “ivi compresa anche la richiesta di risarcimento del danno formulata in ricorso”, essendone evidentemente venuto meno l'interesse.
6.- Quanto alle spese va rilevato che il pagamento effettuato dal è pervenuto nella CP_1
sfera del destinatario in data di gran lunga antecedente al ricorso, per Parte_1 cui era onere della società ricorrente verificare l'eventuale mancato pagamento prima di adire l'autorità giudiziaria e proporre l'odierna domanda di risarcimento del danno, non rilevando, stante il tempo trascorso tra il pagamento e la proposizione del ricorso ( avvenuta in data 2.8.2021), che il non abbia osservato l'invito della società, nella CP_1 missiva del 23.2.2021, “di dare riscontro dell'avvenuto pagamento allo scrivente ufficio tramite fax o e-mail”.
Si ritiene quindi che debba essere condannata al pagamento delle spese nei Parte_1
confronti di entrambi i resistenti, secondo il principio di soccombenza virtuale. Le spese vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
6 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Va invece rigettata la domanda di condanna di al risarcimento del danno ex Parte_1
art. 96 comma 1 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito dal e tenuto CP_1
comunque conto del comportamento processuale della società ricorrente che fin dalla prima udienza ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rinunciando implicitamente anche alla domanda di risarcimento del danno all'immagine inizialmente proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere ai resistenti le spese di lite, che liquida per Parte_1 ciascuno in € 1.313,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3457/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Daniela Sapone;
- RICORRENTE -
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Aurora Controparte_1
Notarianni e Giuseppe Linguaglossa;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Gaetano Parte_2
Sorbello e Anna Lisa Sorbello;
- RESISTENTI-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 conveniva in giudizio Parte_1
e esponeva: che presso l'ufficio postale di Controparte_1 Parte_2 Pt_2
15, sito in via Luigi Einaudi n. 42, in data 29 luglio 2020 era stato riscontrato in Pt_2 fase di chiusura un ammanco banconote di € 3.850,00. In quel periodo il Direttore
1 responsabile del predetto ufficio postale, , era assente per malattia ed era Controparte_2
sostituito dalla odierna resistente, la stessa, accortasi, a seguito di Parte_2 verifica contabile, dell'ammanco, provvedeva a segnalare l'evento al servizio di Gestione
Operativa della Filiale di 1, competente territorialmente;
la inizialmente Pt_2 Pt_2
aveva lamentato un ammanco di circa 1.200,00 euro;
in quei giorni erano presenti in ufficio, per effettuare una rituale e periodica visita di conformità, gli specialisti di gestione operativa, i quali, tra le verifiche effettuate nei giorni precedenti tale evento e precisamente in data 27 luglio, avevano controllato in contraddittorio anche i valori monetari e constatato che l'ufficio era correttamente bilanciato sia come banconote che come monete, compresa la contabilità dell'ATM; in data 29 luglio, dopo che il direttore pro tempore,
aveva provveduto al caricamento dell'ATM, veniva rilevata tale Parte_2
squadratura; la chiedeva, quindi, assistenza telefonica alle colleghe della struttura Pt_2 di gestione operativa della Filiale di 1, e , con le Pt_2 Persona_1 Persona_2
quali ripercorreva quanto effettuato, verificando i tagli inseriti in procedura in modo da escludere un errore di digitazione;
emergeva che, effettivamente, c'era stato un errore di digitazione che, però, faceva aumentare la squadratura da € 1.200,00 a € 3.850,00; a questo punto la provvedeva a riaprire i cassetti e a ricontare tutte le banconote all'interno; Pt_2 non riuscendo a venire a capo dell'errore telefonicamente, i colleghi del servizio di gestione operativa di filiale ritenevano opportuno intervenire in loco;
si recava, quindi, sul posto un altro collega appartenente al servizio di gestione operativa della Filiale di Pt_2
1, il quale ricontando tutti i valori, accertava che sussisteva un ammanco dai Persona_3 cassetti ATM di € 3.850,00 ed apriva una segnalazione all'assistenza tecnica perché verificassero la presenza di eventuali anomalie tecniche che avrebbero potuto causare la deficienza. Dai riscontri forniti dal polo tecnologico non emergevano anomalie, pertanto i controlli in ufficio da parte degli specialisti sono proseguiti anche nelle giornate successive con l'intento di individuare eventuali errori commessi dagli impiegati, in attesa dell'intervento in loco del tecnico;
intervento avvenuto venerdì 31 luglio alle ore 14:30 circa. Il tecnico ha provveduto a smontare fisicamente l'apparato per verificare se all'interno fossero presenti eventuali scarti di banconote. L'intervento si concludeva con esito negativo e la relazione della mancata presenza di anomalie: veniva certificato che la macchina funzionava correttamente e, conseguentemente, veniva rimessa in funzione;
alla luce di quanto segnalato dal tecnico, la struttura di gestione operativa relazionava quanto verificato e procedeva ad istituire un sospeso di cassa per l'importo mancante di €
3.850,00, invitando il direttore pro tempore, a sporgere denuncia contro Parte_2 ignoti presso l'autorità giudiziaria competente;
in data 1 agosto 2020, l'allora Responsabile
2 di Gestione Operativa della Filiale di 1, dott. come Pt_2 Persona_4
dallo stesso dichiarato in sede di indagini ispettive attivate a partire dalla giornata del 3 agosto 2020 e la cui dichiarazione si deposita in atti, avendo ricevuto nella prima mattina, intorno alle ore 8:00, diverse telefonate perse da parte dell'odierno resistente, CP_1
e avendo provveduto a ricontattarlo, veniva informato confidenzialmente dallo
[...] stesso che l'esatto importo mancante dall'ufficio era in suo possesso, perché da lui sottratto: il dipendente di con mansioni di responsabile dell'ufficio CP_1 Parte_1 postale di Salice, nella giornata del 29 luglio 2020 si trovava in distacco presso l'ufficio postale di 15 per espletare le mansioni di sportellista, e dapprima aveva ivi svolto Pt_2
mansioni di sostituto Direttore;
il come dichiarato dal si rendeva da CP_1 Per_4
subito disponibile a restituire immediatamente quanto illegittimamente sottratto, consapevole della gravità del gesto compiuto. Motivava tale gesto dicendo di essere stato minacciato per problematiche di natura personale;
gli confidava, ancora, che avrebbe già voluto restituire le somme venerdì 31 luglio ma di non averlo potuto fare perché il suo distacco, inizialmente previsto per quella giornata presso l'UP di 15, era stato Pt_2
annullato per emergenze sopravvenute;
il provvedeva, quindi, a tranquillizzare il Per_4
visibilmente molto agitato, e gli anticipava che avrebbe messo al corrente il CP_1
Direttore di Filiale, , nonché la Responsabile del Servizio di Risorse Umane CP_3
della Filiale di Messina 1, d.ssa , e che lunedì mattina 3 agosto avrebbe Per_5 ricevuto indicazione per la restituzione dell'importo; il aveva poi riferito, sempre Per_4
in fase di indagini, di avere contestualmente contattato per informarla e Parte_2 tranquillizzarla sul fatto che il problema occorso alla contabilità dell'ufficio era stato individuato, senza entrare nei particolari della vicenda, e la invitava a temporeggiare sulla presentazione della denuncia alle forze dell'ordine; la struttura ispettiva interna di
[...]
, vista la gravità della situazione, consigliava il sollevamento del dipendente Pt_1
dalle mansioni di responsabile UP, maneggio del danaro e abilitazione Controparte_1
ad operare sui sistemi informatici, provvedimento che veniva assunto in data 4/8/2020, giusta comunicazione notificata brevi manu all'odierno resistente;
in data 4 agosto 2020, a conclusione del passaggio chiavi/gestione con il DUP subentrante dell'Ufficio Postale di
Salice, il come testualmente dichiarato dal si era presentato presso gli CP_1 Per_4 uffici della Filiale di 1 “…pronto a restituire le somme sottratte confidando in una Pt_2 bonaria risoluzione dell'accaduto e certo di una comprensione;
tuttavia, vedendo che erano presenti anche i colleghi nella qualità di Responsabile Risorse Umane di Per_5
Filiale e , specialista Risorse Umane di Filiale e che, per la definizione Testimone_1
della questione, gli si richiedeva il rilascio di una dichiarazione formale di quanto accaduto
3 nonché di tracciare la consegna delle somme tramite l'emissione di un assegno vidimato, questi, pur confermando i fatti comunicati telefonicamente e la volontà di restituire la somma sottratta, consapevole della gravità del gesto compiuto, riteneva più opportuno consultarsi prima con un legale di fiducia nonché col proprio rappresentate sindacale. Si riservava, pertanto, di comunicarci successivamente le sue volontà…”; in sintesi, il aveva ammesso di essersi appropriato indebitamente dell'importo coincidente con CP_1 quello del rilevato ammanco di cassa, pari ad € 3.850,00, confessandolo dapprima telefonicamente all'allora Responsabile della funzione di Gestione Operativa della Filiale di 1, dott. e successivamente presso la Filiale in presenza di quest'ultimo Pt_2 Per_4
e dei colleghi e con la speranza di una bonaria risoluzione Per_5 Tes_1 dell'accaduto; a decorrere da quella data (4 agosto 2020), tuttavia, il non si era CP_1
reso più disponibile e vani erano stati, da allora, gli effettuati tentativi di convocazione;
infatti, formalmente convocato dalla Struttura ispettiva di per il 17 settembre Parte_1
2020, lo stesso aveva inizialmente temporeggiato riferendo che prima di firmare per ricevuta la convocazione doveva confrontarsi con il proprio legale di fiducia per poi, qualche giorno dopo, rifiutare definitivamente la notifica della relativa convocazione;
con comunicazione di posta elettronica certificata del 22 settembre 2020, l'avvocato Aurora
Notarianni, in nome e per conto del aveva comunicato che il suo cliente non CP_1 sarebbe stato presente alla data fissata per l'intervista “…non avendo nulla da riferire in merito alle circostanze occorse presso l'UP di 15…”; dalla narrazione dei fatti, Pt_2
che ciascuno dei sopra citati dipendenti aveva fornito (alla cui lettura si rimanda per semplicità espositiva), si era avuta ragionevole conferma che la ed il Pt_2 CP_1
avevano cooperato in occasione del caricamento ATM sia del 27 che del 29 luglio 2020; la aveva dichiarato in sede di indagini ispettive che il 27 luglio 2020, in occasione Pt_2
del cambio di gestione, non ha personalizzato password/pin sui sistemi di sicurezza ed aveva adoperato quelli già nella disponibilità del collega che, peraltro, le aveva CP_1
riferito fossero quelli, a sua volta, utilizzati dallo stesso direttore titolare , assente CP_2
per malattia, come sopra detto;
dichiarazione che si deposita in atti. Quindi aveva sostanzialmente riferito che il 27 luglio non era ancora in possesso dei codici PIN mentre per il successivo 29 luglio 2020 non è stata in grado di riferire se tali codici le fossero stati consegnati ad inizio o a fine giornata;
il tutto in quanto il venerdì successivo (31 luglio
2020) il medesimo non avrebbe potuto essere presente presso l'UP di 15; CP_1 Pt_2
in merito a tale dettaglio anche il dott. nella sua dichiarazione aveva testualmente Per_4 riferito che il distacco del “…inizialmente previsto per quella giornata presso l'UP CP_1 di 15, era stato annullato per emergenze sopravvenute…”; a nulla, poi, erano valse Pt_2
4 le numerose lettere di diffida e messa in mora del 15 settembre 2020, del 4 dicembre 2020
e del 23 febbraio 2021, rimaste inevase;
con raccomandata del 14 gennaio 2021, al CP_1
era stato intimato il licenziamento senza preavviso ex artt. 54 VI comma lettere a), c) e k) e
80 lettera e) del ccnl vigente;
alla era stata, invece, irrogata la sanzione Parte_2
disciplinare di sospensione dalla retribuzione e dal servizio ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del ccnl del 30/11/2017, comunicata con raccomandata del 14 gennaio 2021.
Tanto premesso, ritenuta la responsabilità dell'ammanco da imputarsi al ma anche CP_1
a in solido, in considerazione delle gravi ed inequivocabili inosservanze Parte_2
di disposizioni interne di sicurezza in materia di gestione ATM in capo alla stessa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità in capo al SI. per il furto delle banconote custodite all'interno dell'ATM Controparte_1 posto in essere in data 29 luglio 2020 presso l'ufficio postale di 15 per il Pt_2 complessivo importo di € 3.850,00; 2. Ritenere e dichiarare la responsabilità in solido con il SI. della SI.ra , per quanto esposto in narrativa e, Controparte_1 Parte_2 per l'effetto 3. condannare in solido gli odierni resistenti al pagamento, in favore di
[...]
di una somma di pari importo, con rivalutazione ed interessi a far data dal Parte_1
29/7/2020, nonché, al risarcimento dei danni, sia economici che all'immagine, subiti da
in conseguenza dell'irregolare comportamento tenuto dagli stessi, Parte_1 risarcimento che può determinarsi in € 10.000,00, ovvero, in quell'altra somma (minore o maggiore) che Codesta Ill.ma Giustizia riterrà rispondente ad equità…”.
2.- Si costituiva in giudizio , rilevando di essersi reso disponibile sin da Controparte_1
subito a restituire la somma indebitamente sottratta, atteso che già al suo rientro in ufficio in data 4.8.2020 aveva con sé l'intera somma ed era pronto a rimetterla in cassa immediatamente e tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal RGOF e riportate a pag. 7 del report;
da questo momento, malgrado la sua reiterata disponibilità alla restituzione della somma, era rimasto in attesa di conoscere le modalità da seguire;
in merito, le uniche comunicazioni intervenute tra le parti erano state le seguenti: 1.
Raccomandata del 4.12.2020 – la dott.ssa testualmente scrive: “Lei sarà Per_5
contattato dalla competente Funzione di Risorse Umane per concordare le modalità di ripetizione delle somme suindicate”;
2. Raccomandata del 23.2.2021 ricevuta il 4.3.2021 con cui l'avv. Sapone, a distanza di più di sei mesi dalla dichiarazione di immediata disponibilità alla restituzione, comunica: “Vi invito ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €.3.850,00 sul ccp n.1036289245 intestato a – Recupero Parte_1 crediti vs Dipendenti …”; a tale richiesta il provvedeva ad eseguire il pagamento CP_1 restituendo l'intera somma indicata precisamente il giorno successivo ossia il 5.3.2021 a
5 mezzo di versamento sul ccp indicato. Evidenziava che aveva Parte_1
depositato il ricorso in data 2.8.2022 per chiedere la restituzione di somme che aveva già ricevuto cinque mesi prima ossia il 5.3.2021 quando, su richiesta della stessa avv. Sapone, il aveva eseguito il pagamento delle somme indebitamente prelevate. Chiedeva CP_1
pertanto il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente ai sensi degli artt. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
3.- Si costituiva altresì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_2 attesa la riconducibilità dell'illecito contestato unicamente al CP_1
4.- L'udienza del 22.05.2025 veniva sostituita con il deposito telematico di note e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Va premesso che tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di indebita appropriazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del Parte_1
contendere anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno ma, ritenuto di non avere avuto conoscenza del pagamento antecedentemente al ricorso, ha chiesto la condanna del alle spese di lite, stante la scorrettezza del suo comportamento processuale. CP_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere essendo provato che il ha restituito la somma di € 3.850,00, CP_1
di cui si era indebitamente appropriato ai danni di in data 5.3.2021, a Parte_1
mezzo di versamento sul ccp indicato dalla società ricorrente. Va precisato al riguardo che nelle note di trattazione scritta del 11.11.2023 parte ricorrente, su invito del giudice, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere “ivi compresa anche la richiesta di risarcimento del danno formulata in ricorso”, essendone evidentemente venuto meno l'interesse.
6.- Quanto alle spese va rilevato che il pagamento effettuato dal è pervenuto nella CP_1
sfera del destinatario in data di gran lunga antecedente al ricorso, per Parte_1 cui era onere della società ricorrente verificare l'eventuale mancato pagamento prima di adire l'autorità giudiziaria e proporre l'odierna domanda di risarcimento del danno, non rilevando, stante il tempo trascorso tra il pagamento e la proposizione del ricorso ( avvenuta in data 2.8.2021), che il non abbia osservato l'invito della società, nella CP_1 missiva del 23.2.2021, “di dare riscontro dell'avvenuto pagamento allo scrivente ufficio tramite fax o e-mail”.
Si ritiene quindi che debba essere condannata al pagamento delle spese nei Parte_1
confronti di entrambi i resistenti, secondo il principio di soccombenza virtuale. Le spese vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
6 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Va invece rigettata la domanda di condanna di al risarcimento del danno ex Parte_1
art. 96 comma 1 c.p.c., non essendo stato provato il danno subito dal e tenuto CP_1
comunque conto del comportamento processuale della società ricorrente che fin dalla prima udienza ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rinunciando implicitamente anche alla domanda di risarcimento del danno all'immagine inizialmente proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere ai resistenti le spese di lite, che liquida per Parte_1 ciascuno in € 1.313,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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