Versione
22 marzo 1913
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2 giugno 2006
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Art. 45. (( 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini ))
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini ))
Commentari • 7
- 1. Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 maggio 2006 · 4.157568
[…] Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Articolo 45. - 1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1981, n. 3433Provvedimento: […] Mentre la prima ha natura contrattuale, giacche il rapporto di prestazione d'opera professionale deve intendersi costituito tra i soggetti citati e il notaio titolare dello studio, rappresentato dal coadiutore, la seconda, di natura extracontrattuale, si ricollega alla culpa in eligendo (oltre che in vigilando, ove il coadiuvato si sia avvalso, ex art 45 della legge n 89 del 1913, della facolta di assistere il coadiutore) nonche al principio cuius commoda eius incommoda. ( V 3646/80, mass n 407507; ( V 3255/72, mass n 361062; ( V 996/60; ( V 2627/58).*Leggi di più...
- notariato·
- responsabilita professionale·
- notai ed altri pubblici ufficiali·
- mandato con rappresentanza·
- obblighi del notaio·
- natura contrattuale della prima ed extracontrattuale della seconda·
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