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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3807/2018 R.G. vertente tra:
, E , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi dell'Avv. (con l'Avv. Angelica Modarelli) Persona_1
-ATTORI-
E
con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani) Controparte_1
-CONVENUTA-
(con l'Avv. Leonardo Patroni Controparte_2
Griffi)
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio l'avv. ha convenuto dinanzi a Persona_1 questo Tribunale la e la in LCA, al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “A) nei confronti di - in via principale accertare e Parte_4 dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la nullità della transazione conclusa per effetto dell'adesione da parte dell'Avv. , all'Offerta pubblica di transazione, per le ragioni Persona_1 indicate in narrativa;
- in via subordinata, disporre l'annullamento della transazione anzidetta, per le ragioni indicate in narrativa;
- comunque, accertare la nullità e/o l'annullabilità di tutti gli atti con i quali L'Avv. dal 2008 al 2013 ha concluso l'acquisto di strumenti finanziari, per le ragioni Persona_1 indicate in narrativa;
B) nei confronti di - accertare l'inadempimento degli obblighi Controparte_1 prescritti in capo ad essa, quale intermediario finanziario, che ha promosso la vendita di azioni/strumenti finanziari in fatto individuati ed emessi da - per l'effetto, condannare la stessa società Controparte_2 al risarcimento in favore dell'avv. del danno patrimoniale e non patrimoniale subito Persona_1 per conseguenza nella misura così come quantificata al paragrafo 29.1 e 29.2 (pag. 17-18) maggiorato degli interessi e rivalutazione, anche eventualmente, a mezzo di CTU medico legale e contabile espletande, salva valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nei termini sopra in dettaglio indicati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituendosi, la ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità, Parte_4
l'improseguibilità di tutte le domande avverse e, in ogni caso, l'infondatezza delle stesse in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Con altra comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto di riconoscere e Controparte_1 dichiarare unica legittimata passivamente a conoscere delle domande di parte Parte_4 attrice, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, sia in forza della transazione già intervenuta, sia perché riferite anche ad operazioni di
“trasferimento” azioni tra privati;
in caso di soccombenza, la ha chiesto che parte attrice venga CP_1 condannata a restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, oltre all'importo pari ad €
59.006,18 corrisposto in forza della transazione del 28 febbraio 2017; il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
In data 11.10.2022, in conseguenza del decesso dell'avv. sono intervenuti in giudizio gli Per_1 eredi e i quali si sono riportati alle difese in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3 facendole proprie, insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti, l'espletamento della prova orale a mezzo dei testi avv. Alceste Campanile e Paolo Tavano, nonché mediante la CTU del dott.
[...]
. Persona_2
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 17.09.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda attorea va rigettata.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande nei confronti della poiché, sebbene posta in liquidazione coatta amministrativa al momento prima Controparte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, dette domande hanno ad oggetto l'accertamento non già di un credito ma, semplicemente, dell'invalidità della transazione conclusa in data 28.2.2017 tra la e CP_2
l'Avv. mediante adesione all'offerta pubblica formulata da che riconosceva ai Per_1 CP_2 propri azionisti un rimborso del 15% del valore dell'investimento in azioni.
2.2. Gli attori chiedono che venga dichiarata nulla la predetta transazione conclusa in data 28.2.2017 tra la e l'Avv. La transazione è intervenuta “a tacitazione di ogni e qualsivoglia CP_2 Per_1 diritto, pretesa, ragione ed eccezione dell'Investitore nei confronti dell' , delle altre Banche del CP_3
, nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione Parte_5 alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche, con riferimento a tutte le circostanze di cui all'art.
3.2.1 e, comunque, ad ogni altro fatto, evento e conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni tempo effettuate dall'Investitore in
Titoli VB, oltre che all'esercizio dei diritti sociali, economici ed amministrativi, da essi derivanti” (art.
3.2.4. dell'accordo transattivo).
Secondo la prospettazione attorea, la transazione sarebbe invalida ex art. art. 1972, co. 1, c.c. perché relativa a un contratto con causa illecita poiché sarebbe emerso dalla visita ispettiva della Banca d'Italia come abbia negli anni emesso titoli sopravalutati ed erogato finanziamenti destinati alla CP_2 sottoscrizione delle proprie azioni, facendo venir meno la funzione di copertura di rischi di credito del capitale e non rispettando così i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2.
Tali deduzioni sono infondate poiché i contratti, conclusi non con ma con CP_2 CP_1
hanno una causa ed un oggetto leciti, cioè la negoziazione onerosa di titoli finanziari, essendo
[...] piuttosto i comportamenti di anteriori alla stipula di tali contratti, eventualmente contrari a CP_2 norma imperative qualora effettivamente ricorrano le violazioni dedotte dalla difesa attorea. Del resto, la sopravalutazione dei titoli non conduce alla nullità dei contratti di compravendita dei titoli stessi, non facendo venire meno la sinallagmaticità ma determinando, al più, un diverso equilibrio contrattuale.
Si aggiunga che, nella specie, è pacifico in atti che nessun finanziamento è stato concesso all'Avv. per la sottoscrizione delle azioni oggetto del presente giudizio, sicché, anche per tale Persona_1 ragione, tale dedotto profilo di nullità è infondato.
2.2.1. La difesa attorea ha anche dedotto l'annullabilità ex art. 1972 c.c. della transazione per l'asserita consapevolezza di della temerarietà della propria pretesa. CP_2
Tale doglianza è priva di fondamento difettando già sotto il profilo dell'allegazione, poiché non è stato dedotto rispetto a quali dei vari profili che vengono in rilievo la transazione non abbia avuto ad oggetto una res dubia, tenuto conto dell'ampiezza dell'accordo transattivo che, come emerge dall'art. 3.2.1., ha riguardato quanto segue: “Attraverso reciproche concessioni, al fine di evitare i costi e l'alea di un'eventuale lite, così come di ogni eventuale controversia, attuale o potenziale, insorta o che potrebbe insorgere tra loro, le Parti intendono transigere, in via definitiva, ogni e qualsivoglia diritto, pretesa, ragione ed eccezione relativi, connessi od in qualunque modo riferiti, o riferibili: (i) alle modalità di emissione e collocamento di
Titoli VB da parte dell'Istituto e delle altre Banche del;
(ii) alla prestazione, da parte Parte_5 dell' e delle altre Banche del , di qualunque servizio od attività di investimento CP_3 Parte_5
a favore dell'Investitore in relazione a Titoli VB;
(iii) a qualunque operazione di investimento e/o disinvestimento effettuata dall'Investitore in Titoli;
(iv) alle modalità di determinazione del prezzo delle
Azioni VB;
(v) alle modalità di conversione delle Obbligazioni Convertibili VB;
(vi) alla correttezza e completezza delle informazioni e comunicazioni fornite dall' e dalle altre Banche del CP_3 Parte_5
tra esse, in particolare, quelle offerte in ambito pre-assembleare, assembleare, bilancistico e
[...] finanziario, ivi compresi i comunicati stampa, i prospetti informativi e la documentazione negoziale o dispositiva utilizzata in occasione della prestazioni di servizi ed attività di investimento;
(vii) alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla prestazione, a favore dell'Investitore, di servizi e attività di investimento aventi ad oggetto Titoli VB;
(viii) ad eventuali agevolazioni finanziarie concesse all'Investitore a fronte della carenza di liquidità determinata dalla difficoltà di smobilizzo delle
Azioni VB ed a segnalazioni alla Centrale Rischi che dovessero essere state effettuate dall'Istituto nei confronti dell'Investitore; (ix) a qualunque violazione, irregolarità e/o non conformità a norme di legge e regolamentari contestata, o che dovesse essere contestata, dalle competenti Autorità all'Istituto, alle altre
Banche del Gruppo e/o a loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, CP_2 procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi;
(x) a disparità di trattamento tra gli azionisti;
(xi) ad ogni operazione, negoziazione, contratto, intesa, affidamento, investimento, scelta o comportamento che possano aver trovato causa o ragione – o che comunque si siano fondati, anche solo in parte – su tutto quanto fin qui menzionato;
(xii) nonché alle conseguenze pregiudizievoli, attuali e/o future, che, da tutte le suindicate circostanze, possano essere derivate all'Investitore e/o a suoi eventuali cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa“.
2.3. Per quanto concerne l'eccezione formulata da in ordine all'inammissibilità o CP_1 comunque inaccoglibilità delle domande attoree nei propri confronti, attesa l'intervenuta sottoscrizione della transazione del 28.2.2017, la stessa chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 1304 c.c. in ragione dell'avvenuta adesione dell'Avv. alla proposta di accordo transattivo di Per_1
(cfr. doc. n. 5 di parte attrice) mediante la quale l'attore avrebbe rinunciato a qualsivoglia CP_2 diritto e pretesa anche nei confronti della prima.
L'eccezione è fondata.
È pacifico in atti che l'Avv. incassò in virtù di detta transazione in questione l'importo di Per_1
€ 59.006,18 (cfr. doc. 06, in atti e CTU, pp. 36-37). A fronte del pagamento ricevuto, l'attore ha rinunciato
“… al diritto, all'azione ed agli atti ...” e si è impegnato a “determinare l'estinzione di qualunque procedimento… nei confronti dell'Istituto e delle altre banche del gruppo … a non impugnare, CP_2 per qualunque ragione o titolo, il presente Accordo Transattivo”.
Quindi, l'attore ha rinunciato a qualsivoglia diritto e pretesa anche nei confronti di la CP_1 quale ha dichiarato di volersi avvalere della transazione.
Al riguardo, va osservato che la transazione è intervenuta con il soggetto che, nella CP_2 prospettazione attorea, deve rispondere in qualità di emittente dei titoli e responsabile del dissesto e delle informazioni societarie diffuse al pubblico, incluse quelle contenute nel prospetto, e tanto consente l'applicazione dell'art. 1304 c.c. nei rapporti con la coobbligata chiamata in questa sede a CP_1 rispondere a titolo risarcitorio in qualità di intermediario negoziatore/collocatore dei titoli Parte_6
, la responsabilità solidale sussiste anche nel caso in cui ciascuna responsabilità si fonda su titoli
[...] diversi (cfr., tra le tante, Cass. 01/03/2024, n. 551935 e Cass, 12/01/2023, n. 66436).
Del resto, l'accordo aveva ad oggetto ogni profilo di danno ed il creditore non ha fatto in quella sede riserva di agire verso altri condebitori. Infatti, come visto in precedenza, l'accordo transattivo (v. art. 3.2.1.) ha riguardato i danni derivanti da ogni comportamento connesso all'emissione dei titoli e alla loro negoziazione/collocazione sul mercato.
Ne discende che avendo la dichiarato di volere profittare della transazione la pretesa CP_1 attorea va rigettata.
3. Assorbite le ulteriori questioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Analogamente, le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali in favore della che si liquidano in € 22.000,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Bari, 10.1.2025.
IL GIUDICE dott. Michele De Palma