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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5485/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5485/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO e dall'avv. CAZZANIGA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CELANI MAURIZIO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: (i) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata di riconoscimento di debito fra CP_1 di e di cui al documento n. 8 ovvero, in subordine,
[...] Controparte_1 Parte_1 pronunciarne l'annullamento per le ragioni esposte in atti;
(ii) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 667/2024 del 16.02.2024, R.G. 926/2024 del Tribunale di Monza;
pagina 1 di 6 (iii) dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto da a di Parte_1 CP_1 per i titoli di cui è causa. Controparte_1
Sempre nel merito: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere mediante annotamento alla cancellazione dell'ipoteca iscritta ai nn. 21818 di Registro generale e 3588 Registro particolare, a favore di e in danno della sulle seguenti unità Controparte_1 Parte_1 immobiliari di proprietà della ricorrente censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pregnana
Milanese (MI):
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 3, cat. D1, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T;
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 702, cat. D7, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T-1;
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 703, cat. D7, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T-1. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a contributo
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Per Controparte_1
In via preliminare nel merito:
a) accertare e dichiarare la regolarità della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto proposta oltre i termini di legge;
b) ancora in rito ed in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza delle scriminanti invocate e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente;
Nel merito: rigettare la proposta opposizione tardiva nonché le domande, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dall'opponente, poiché palesemente infondate e carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e/o per le ragioni di giustizia che l'Ill.mo Giudice vorrà adottare;
confermare per l'effetto il D.I. n. 667/2024 – R.g. n. 926/2024 emesso dal Tribunale di Monza e condannare l'opponente alla refusione delle spese giudiziali del presente procedimento. In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a pagare a favore Parte_2 della l'importo di € 415.398,60=, gli interessi come da domanda, e le Controparte_2 spese della procedura monitori liquidate in € 4.395,00= per compenso professionale, in € 634,00= per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. oltre successive o quella maggior
o minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso: si chiede condannare la società per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa
In via istruttoria: si fa riserva di articolare, nei modi e termini di legge, le opportune istanze istruttorie anche in esito alle posizioni difensive assunte da controparte.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona Parte_1 dell'amministratore unico, ha presentato opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 667/2024 (16.02.2024 dal Tribunale di Monza) emesso in favore della ditta individuale
[...]
per il pagamento dell'importo pari ad € 415.398,60. Controparte_1
La società opponente ha rappresentato di essersi trovata nell'impossibilità di presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, allegando di non aver ricevuto la notificazione del decreto per ragioni a lei non imputabili. A fondamento della opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650
c.p.c., l'opponente ha invocato l'irregolarità della notifica, ovvero il caso fortuito (per malfunzionamento del sistema), ovvero la forza maggiore (altre circostanze esterne o fatti di terzi). L'opponente ha aggiunto di aver già presentato ricorso ex art. 188 disp. att. a.p.c., avanti l'intestato Tribunale, per chiedere la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5) e che tale ricorso era stato rigettato dal Tribunale, previo accertamento dell'avvenuta tempestiva notificazione del decreto (cfr. doc. 2 opposta). Nel merito, l'opponente ha chiesto accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nonché dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a di per i titoli di cui è causa e, infine, ha chiesto Parte_1 CP_1 Controparte_1 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere mediante annotamento alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto stesso. A sostegno di tali pretese, la ha sostenuto l'inesistenza del credito di cui è Parte_1 causa, che non sarebbe stato provato dall'opposta, infatti, ha eccepito la natura simulata e illecita delle fatture e della scrittura di riconoscimento di debito prodotte dalla nel giudizio CP_1 monitorio, nonché la nullità/annullabilità di quest'ultima.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la ditta individuale Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e l'insussistenza delle scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione ritenendo il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo pienamente provato dalle fatture prodotte e dalla scrittura privata attestante la ricognizione di debito da parte di determinante l'inversione dell'onere Parte_1 probatorio. In subordine, nell' ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposta ha chiesto la condanna della società a versare in favore della ditta Parte_2 CP_1 l'importo di € 415.398,60=, gli interessi come da domanda, e le spese della procedura monitori liquidate in € 4.395,00= per compenso professionale, in € 634,00= per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. oltre successive o quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. Infine, ha chiesto pronunciarsi condanna di per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata in prima udienza l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisone, è stata fissata udienza di discussione orale e decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 3 di 6 Ancor prima di entrare nel merito della vertenza, va accolta perché fondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta. L'art. 650 c.p.c. prevede la possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine disposto nel decreto stesso, ove e se si dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di tre circostanze alternative, quali il caso fortuito, la forza maggiore e l'irregolarità della notifica. Nel caso di specie, parte opponente ha proposto l'opposizione, invocando contestualmente le tre le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. Nello specifico, in sede di costituzione ha sostenuto che un malfunzionamento del sistema PEC della società avrebbe comportato l'impossibilità di reperire la mail di notifica del decreto ingiuntivo e ha ritenuto tale fatto sussumibile nell'ipotesi del caso fortuito. Al tempo stesso, ha dedotto che la mancata ricezione della notifica potesse essere ricondotta ad una causa di forza maggiore, in quanto causata da “altre circostanze esterne o fatti di terzi” non meglio specificati.
Successivamente, nella prima memoria integrativa, parte opposta ha ipotizzato che la ragione della mancata tempestiva conoscenza dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte della
[...] fosse riconducibile ad una causa di forza maggiore, da rinvenirsi nell'azione del soggetto Parte_1 al tempo avente qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione societario ( ), il Persona_1 quale avrebbe omesso di comunicarne la ricevuta notifica al Consigliere e agli altri soci, cancellando il messaggio dalla casella PEC.
In sede di discussione orale della causa, l'opponente ha poi richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale il fatto di terzo può essere assimilato al caso fortuito ai sensi dell'art. 650 c.p.c., allegando che, nel caso di specie, il fatto di terzo integrante il caso fortuito corrisponderebbe proprio al comportamento in mala fede tenuto dall'amministratore delegato cancellando la notifica.
Tutte le argomentazioni sopra esposte non sono condivisibili. Innanzitutto, va indubbiamente esclusa l'ipotesi di irregolarità della notifica considerato che quest'ultima riferisce ai casi di nullità della notificazione o comunque di violazione delle norme regolatrici la notificazione degli atti processuali, evenienze che nel caso in esame non sono neppure state allegate dall'opponente. Al contrario, l'opposta ha dimostrato in giudizio di aver regolarmente provveduto all'invio della PEC a notifica del decreto ingiuntivo nei termini e nei modi previsti dalla legge, producendo la ricevuta di avvenuta notifica del decreto all'indirizzo PEC indicato nella visura camerale della
[...]
- corrispondente a quello riportato nel registro Inipec-, regolarità che, tra l'altro, era già Parte_1 stata accertata dal Tribunale in rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. (cfr. docc. 1 e 2).
Dunque, è provata documentalmente la regolare notifica del decreto ingiuntivo, nonché la corretta ricezione della stessa nella casella PEC riferibile alla società Parte_1
Per quanto concerne gli asseriti problemi tecnici connessi alla casella di posta elettronica certificata appartenente alla società, invocati dall'opponente ad integrazione dell'ipotesi di caso fortuito, si rileva che gli stessi sono stati solo genericamente dedotti, ma non ne è stata fornita alcuna prova né, a dire il vero, alcuna allegazione specificato (ad esempio, non è neppure stato allegato che in corrispondenza alla data di invio/ricezione della mail fossero stati riscontrati altri problemi inerenti i sistemi informatici della società).
pagina 4 di 6 Vale comunque la pena di precisare che il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20, disciplina i “requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno”, imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica1.
Si evidenzia, tra l'altro, che per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore si intende una forza esterna assolutamente ostativa (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 17922 del 4.07.2019).
Dunque, in linea con queste definizioni, il destinatario della mail PEC nel caso in esame avrebbe dovuto provare che i malfunzionamenti asseriti fossero assolutamente incolpevoli, imprevedibili e comunque lui non imputabili. Elementi che non solo non sono stati allegati dalla società opponente, ma che sono stati invero effettivamente smentiti dalla stessa parte, quando questa, nelle successive difese, ipotizza che la mail PEC potrebbe essere stata illecitamente eliminata dall'amministratore delegato della società. Attraverso tale affermazione, l'opponete riconosce in modo implicito che la mancata conoscenza della notifica sia dovuta ad un fatto interno, umano e volontario.
Proprio sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, si deve escludere che l'asserita cancellazione della mail di notifica da parte dell'amministratore delegato possa rientrare nelle ipotesi di caso fortuito/forza maggiore, riferibili – come sopra già indicato - esclusivamente a fatti esterni ed avulsi dalla volontà umana.
In ogni caso, anche a voler ammettere la tesi secondo la quale il caso fortuito può essere assimilato al fatto di terzo, deve evidenziarsi che il soggetto al quale viene imputata l'ipotizzata cancellazione della mail nel caso di specie non può essere considerato “terzo”, infatti, trattasi del soggetto a quel tempo amministratore delegato del C.d.A. della stessa società opponente.
Ad ogni modo, si precisa che parte opponente non ha in alcun modo provato i fatti dedotti, infatti, non ha dimostrato né che sia concretamente avvenuta una cancellazione in mala fede della mail PEC (ad esempio producendo degli screenshots riferibili alla posta eliminata), né quali sarebbero gli elementi da cui desumere che l'eliminazione sia imputabile all'amministratore delegato (se non facendo riferimento a dei rapporti ostili tra le parti) e, tantomeno, non ha indicato l'arco temporale a cui ricondurre la condotta in malafede, anzi, si è limitata a definire l'evento de quo come “seriamente ipotizzabile”.
Va a tal fine ricordato che, chi agisce ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha l'onere di provare non soltanto il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio, prova che la società opponente non ha fornito nemmeno tramite presunzioni. In conclusione, per tutte le motivazioni sopra esposte l'opposizione va dichiarata inammissibile. Va infine rigettata la domanda formulata dall'opposta, di condanna della al Parte_1 pagamento di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto, nonostante l'inammissibilità dell'opposizione, non si rilevano i presupposti di mala fede e colpa grave per la condanna della parte opponente. 1 Sul punto si veda anche quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la configurabilità del caso fortuito in dette ipotesi, prevedendo uno specifico dovere di attenzione in capo a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale – e per lui, dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17968 del 23.6.2021; Cass. civ., n. 3965 del 2020). pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'opposizione tardiva inammissibile ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per i motivi esposti in motivazione;
2. conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 667/2024 emesso il
16.02.2024 dal Tribunale di Monza;
3. condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della ditta individuale Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, che vengono liquidate in euro
[...]
11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a. se dovuti come per legge.
Così deciso in Monza, in data 3.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5485/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALLASSO DAVIDE MASSIMILIANO e dall'avv. CAZZANIGA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CELANI MAURIZIO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: (i) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata di riconoscimento di debito fra CP_1 di e di cui al documento n. 8 ovvero, in subordine,
[...] Controparte_1 Parte_1 pronunciarne l'annullamento per le ragioni esposte in atti;
(ii) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 667/2024 del 16.02.2024, R.G. 926/2024 del Tribunale di Monza;
pagina 1 di 6 (iii) dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto da a di Parte_1 CP_1 per i titoli di cui è causa. Controparte_1
Sempre nel merito: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere mediante annotamento alla cancellazione dell'ipoteca iscritta ai nn. 21818 di Registro generale e 3588 Registro particolare, a favore di e in danno della sulle seguenti unità Controparte_1 Parte_1 immobiliari di proprietà della ricorrente censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pregnana
Milanese (MI):
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 3, cat. D1, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T;
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 702, cat. D7, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T-1;
• Foglio 7, Particella 179 Sub. 703, cat. D7, via dei Rovedi n. 18/20, Piano T-1. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a contributo
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Per Controparte_1
In via preliminare nel merito:
a) accertare e dichiarare la regolarità della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto proposta oltre i termini di legge;
b) ancora in rito ed in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza delle scriminanti invocate e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente;
Nel merito: rigettare la proposta opposizione tardiva nonché le domande, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dall'opponente, poiché palesemente infondate e carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e/o per le ragioni di giustizia che l'Ill.mo Giudice vorrà adottare;
confermare per l'effetto il D.I. n. 667/2024 – R.g. n. 926/2024 emesso dal Tribunale di Monza e condannare l'opponente alla refusione delle spese giudiziali del presente procedimento. In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a pagare a favore Parte_2 della l'importo di € 415.398,60=, gli interessi come da domanda, e le Controparte_2 spese della procedura monitori liquidate in € 4.395,00= per compenso professionale, in € 634,00= per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. oltre successive o quella maggior
o minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso: si chiede condannare la società per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa
In via istruttoria: si fa riserva di articolare, nei modi e termini di legge, le opportune istanze istruttorie anche in esito alle posizioni difensive assunte da controparte.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona Parte_1 dell'amministratore unico, ha presentato opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 667/2024 (16.02.2024 dal Tribunale di Monza) emesso in favore della ditta individuale
[...]
per il pagamento dell'importo pari ad € 415.398,60. Controparte_1
La società opponente ha rappresentato di essersi trovata nell'impossibilità di presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge, allegando di non aver ricevuto la notificazione del decreto per ragioni a lei non imputabili. A fondamento della opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650
c.p.c., l'opponente ha invocato l'irregolarità della notifica, ovvero il caso fortuito (per malfunzionamento del sistema), ovvero la forza maggiore (altre circostanze esterne o fatti di terzi). L'opponente ha aggiunto di aver già presentato ricorso ex art. 188 disp. att. a.p.c., avanti l'intestato Tribunale, per chiedere la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5) e che tale ricorso era stato rigettato dal Tribunale, previo accertamento dell'avvenuta tempestiva notificazione del decreto (cfr. doc. 2 opposta). Nel merito, l'opponente ha chiesto accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nonché dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a di per i titoli di cui è causa e, infine, ha chiesto Parte_1 CP_1 Controparte_1 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere mediante annotamento alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza del decreto stesso. A sostegno di tali pretese, la ha sostenuto l'inesistenza del credito di cui è Parte_1 causa, che non sarebbe stato provato dall'opposta, infatti, ha eccepito la natura simulata e illecita delle fatture e della scrittura di riconoscimento di debito prodotte dalla nel giudizio CP_1 monitorio, nonché la nullità/annullabilità di quest'ultima.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la ditta individuale Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e l'insussistenza delle scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione ritenendo il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo pienamente provato dalle fatture prodotte e dalla scrittura privata attestante la ricognizione di debito da parte di determinante l'inversione dell'onere Parte_1 probatorio. In subordine, nell' ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposta ha chiesto la condanna della società a versare in favore della ditta Parte_2 CP_1 l'importo di € 415.398,60=, gli interessi come da domanda, e le spese della procedura monitori liquidate in € 4.395,00= per compenso professionale, in € 634,00= per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a. oltre successive o quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. Infine, ha chiesto pronunciarsi condanna di per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata in prima udienza l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisone, è stata fissata udienza di discussione orale e decisone ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
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pagina 3 di 6 Ancor prima di entrare nel merito della vertenza, va accolta perché fondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta. L'art. 650 c.p.c. prevede la possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine disposto nel decreto stesso, ove e se si dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di tre circostanze alternative, quali il caso fortuito, la forza maggiore e l'irregolarità della notifica. Nel caso di specie, parte opponente ha proposto l'opposizione, invocando contestualmente le tre le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. Nello specifico, in sede di costituzione ha sostenuto che un malfunzionamento del sistema PEC della società avrebbe comportato l'impossibilità di reperire la mail di notifica del decreto ingiuntivo e ha ritenuto tale fatto sussumibile nell'ipotesi del caso fortuito. Al tempo stesso, ha dedotto che la mancata ricezione della notifica potesse essere ricondotta ad una causa di forza maggiore, in quanto causata da “altre circostanze esterne o fatti di terzi” non meglio specificati.
Successivamente, nella prima memoria integrativa, parte opposta ha ipotizzato che la ragione della mancata tempestiva conoscenza dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte della
[...] fosse riconducibile ad una causa di forza maggiore, da rinvenirsi nell'azione del soggetto Parte_1 al tempo avente qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione societario ( ), il Persona_1 quale avrebbe omesso di comunicarne la ricevuta notifica al Consigliere e agli altri soci, cancellando il messaggio dalla casella PEC.
In sede di discussione orale della causa, l'opponente ha poi richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale il fatto di terzo può essere assimilato al caso fortuito ai sensi dell'art. 650 c.p.c., allegando che, nel caso di specie, il fatto di terzo integrante il caso fortuito corrisponderebbe proprio al comportamento in mala fede tenuto dall'amministratore delegato cancellando la notifica.
Tutte le argomentazioni sopra esposte non sono condivisibili. Innanzitutto, va indubbiamente esclusa l'ipotesi di irregolarità della notifica considerato che quest'ultima riferisce ai casi di nullità della notificazione o comunque di violazione delle norme regolatrici la notificazione degli atti processuali, evenienze che nel caso in esame non sono neppure state allegate dall'opponente. Al contrario, l'opposta ha dimostrato in giudizio di aver regolarmente provveduto all'invio della PEC a notifica del decreto ingiuntivo nei termini e nei modi previsti dalla legge, producendo la ricevuta di avvenuta notifica del decreto all'indirizzo PEC indicato nella visura camerale della
[...]
- corrispondente a quello riportato nel registro Inipec-, regolarità che, tra l'altro, era già Parte_1 stata accertata dal Tribunale in rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. (cfr. docc. 1 e 2).
Dunque, è provata documentalmente la regolare notifica del decreto ingiuntivo, nonché la corretta ricezione della stessa nella casella PEC riferibile alla società Parte_1
Per quanto concerne gli asseriti problemi tecnici connessi alla casella di posta elettronica certificata appartenente alla società, invocati dall'opponente ad integrazione dell'ipotesi di caso fortuito, si rileva che gli stessi sono stati solo genericamente dedotti, ma non ne è stata fornita alcuna prova né, a dire il vero, alcuna allegazione specificato (ad esempio, non è neppure stato allegato che in corrispondenza alla data di invio/ricezione della mail fossero stati riscontrati altri problemi inerenti i sistemi informatici della società).
pagina 4 di 6 Vale comunque la pena di precisare che il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20, disciplina i “requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno”, imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica1.
Si evidenzia, tra l'altro, che per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore si intende una forza esterna assolutamente ostativa (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 17922 del 4.07.2019).
Dunque, in linea con queste definizioni, il destinatario della mail PEC nel caso in esame avrebbe dovuto provare che i malfunzionamenti asseriti fossero assolutamente incolpevoli, imprevedibili e comunque lui non imputabili. Elementi che non solo non sono stati allegati dalla società opponente, ma che sono stati invero effettivamente smentiti dalla stessa parte, quando questa, nelle successive difese, ipotizza che la mail PEC potrebbe essere stata illecitamente eliminata dall'amministratore delegato della società. Attraverso tale affermazione, l'opponete riconosce in modo implicito che la mancata conoscenza della notifica sia dovuta ad un fatto interno, umano e volontario.
Proprio sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, si deve escludere che l'asserita cancellazione della mail di notifica da parte dell'amministratore delegato possa rientrare nelle ipotesi di caso fortuito/forza maggiore, riferibili – come sopra già indicato - esclusivamente a fatti esterni ed avulsi dalla volontà umana.
In ogni caso, anche a voler ammettere la tesi secondo la quale il caso fortuito può essere assimilato al fatto di terzo, deve evidenziarsi che il soggetto al quale viene imputata l'ipotizzata cancellazione della mail nel caso di specie non può essere considerato “terzo”, infatti, trattasi del soggetto a quel tempo amministratore delegato del C.d.A. della stessa società opponente.
Ad ogni modo, si precisa che parte opponente non ha in alcun modo provato i fatti dedotti, infatti, non ha dimostrato né che sia concretamente avvenuta una cancellazione in mala fede della mail PEC (ad esempio producendo degli screenshots riferibili alla posta eliminata), né quali sarebbero gli elementi da cui desumere che l'eliminazione sia imputabile all'amministratore delegato (se non facendo riferimento a dei rapporti ostili tra le parti) e, tantomeno, non ha indicato l'arco temporale a cui ricondurre la condotta in malafede, anzi, si è limitata a definire l'evento de quo come “seriamente ipotizzabile”.
Va a tal fine ricordato che, chi agisce ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha l'onere di provare non soltanto il caso fortuito, la forza maggiore o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio, prova che la società opponente non ha fornito nemmeno tramite presunzioni. In conclusione, per tutte le motivazioni sopra esposte l'opposizione va dichiarata inammissibile. Va infine rigettata la domanda formulata dall'opposta, di condanna della al Parte_1 pagamento di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto, nonostante l'inammissibilità dell'opposizione, non si rilevano i presupposti di mala fede e colpa grave per la condanna della parte opponente. 1 Sul punto si veda anche quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la configurabilità del caso fortuito in dette ipotesi, prevedendo uno specifico dovere di attenzione in capo a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale – e per lui, dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17968 del 23.6.2021; Cass. civ., n. 3965 del 2020). pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'opposizione tardiva inammissibile ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per i motivi esposti in motivazione;
2. conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 667/2024 emesso il
16.02.2024 dal Tribunale di Monza;
3. condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della ditta individuale Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, che vengono liquidate in euro
[...]
11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a. se dovuti come per legge.
Così deciso in Monza, in data 3.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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