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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISTA VITTORIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE CICCO N.32 71010 POGGIO IMPERIALE presso il difensore avv. NISTA VITTORIO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREMATORE Controparte_1 P.IVA_1 SALVATORE, elettivamente domiciliato in c/o avv. Antonio Jannarelli, via T. Solis 4 SAN SEVERO presso il difensore avv. TREMATORE SALVATORE
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I motivi di appello possono così riassumersi:
- Il giudice nella sentenza impugnata non avrebbe dato conto della nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
- Il giudice avrebbe confuso l'annullabilità della delibera con la nullità della stessa.
Va dato conto che nell'opposizione al decreto ingiuntivo l'odierna appellante ha dedotto la nullità della delibera in via d'eccezione e cioè in guisa da paralizzare la domanda monitoria.
La Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2021, n. 9839 ha affrontato la questione relativa a "se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all'art. 1137 cod. civ.".
pagina 2 di 4 Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il giudice dell'opposizione abbia il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità della deliberazione assembleare, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.
Va osservato infatti che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.
Al giudice dell'opposizione, quindi, deve riconoscersi non solo il potere di sindacare la nullità, che, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, ma deve riconoscersi anche il potere di decidere sull'eventuale annullabilità della delibera medesima.
Si rileva al riguardo, infatti, che l'art. 1137, co. 2, c.c., nel prevedere le modalità e i termini per chiedere l'annullamento delle delibere all'autorità giudiziaria, non prevede alcuna riserva dell'esercizio dell'azione di annullamento ad un apposito autonomo giudizio a ciò destinato.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, e può, con tale domanda, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c..
La domanda riconvenzionale in tal caso andrà proposta, a pena di decadenza, se si verta in ipotesi di annullabilità, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite specificano altresì che l'invalidità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo in via di azione, quindi tramite domanda riconvenzionale.
Da un punto di vista processuale, infatti, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto nei confronti di chi la propone: di conseguenza non può prestarsi all'impugnativa di una deliberazione assembleare, dato che quest'ultima è per definizione un negozio giuridico con validità erga omnes (nei confronti di tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1137, co. 1, c.c.).
Ciò posto, devono ritenersi condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice nel senso che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione chiedendo di dichiarare l'invalidità della delibera assembleare e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste con il ricorso monitorio.
E' necessario, cioè che la domanda sia finalizzata ad ottenere una pronuncia sulla validità dell'assemblea.
Le argomentazioni appena svolte involgono sia la nullità sia l'annullabilità e, dunque, il giudice di prime cure non ha confuso le due fattispecie essendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite applicabili alle due ipotesi di invalidità, fatta salva per l'annullabilità il vaglio sulla decadenza dall'azione.
Le argomentazioni svolte sono assorbenti e inducono a disattendere l'appello.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
L'appellante è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISTA VITTORIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE CICCO N.32 71010 POGGIO IMPERIALE presso il difensore avv. NISTA VITTORIO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREMATORE Controparte_1 P.IVA_1 SALVATORE, elettivamente domiciliato in c/o avv. Antonio Jannarelli, via T. Solis 4 SAN SEVERO presso il difensore avv. TREMATORE SALVATORE
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I motivi di appello possono così riassumersi:
- Il giudice nella sentenza impugnata non avrebbe dato conto della nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
- Il giudice avrebbe confuso l'annullabilità della delibera con la nullità della stessa.
Va dato conto che nell'opposizione al decreto ingiuntivo l'odierna appellante ha dedotto la nullità della delibera in via d'eccezione e cioè in guisa da paralizzare la domanda monitoria.
La Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2021, n. 9839 ha affrontato la questione relativa a "se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all'art. 1137 cod. civ.".
pagina 2 di 4 Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il giudice dell'opposizione abbia il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità della deliberazione assembleare, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.
Va osservato infatti che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.
Al giudice dell'opposizione, quindi, deve riconoscersi non solo il potere di sindacare la nullità, che, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, ma deve riconoscersi anche il potere di decidere sull'eventuale annullabilità della delibera medesima.
Si rileva al riguardo, infatti, che l'art. 1137, co. 2, c.c., nel prevedere le modalità e i termini per chiedere l'annullamento delle delibere all'autorità giudiziaria, non prevede alcuna riserva dell'esercizio dell'azione di annullamento ad un apposito autonomo giudizio a ciò destinato.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, e può, con tale domanda, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c..
La domanda riconvenzionale in tal caso andrà proposta, a pena di decadenza, se si verta in ipotesi di annullabilità, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite specificano altresì che l'invalidità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo in via di azione, quindi tramite domanda riconvenzionale.
Da un punto di vista processuale, infatti, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto nei confronti di chi la propone: di conseguenza non può prestarsi all'impugnativa di una deliberazione assembleare, dato che quest'ultima è per definizione un negozio giuridico con validità erga omnes (nei confronti di tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1137, co. 1, c.c.).
Ciò posto, devono ritenersi condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice nel senso che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione chiedendo di dichiarare l'invalidità della delibera assembleare e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste con il ricorso monitorio.
E' necessario, cioè che la domanda sia finalizzata ad ottenere una pronuncia sulla validità dell'assemblea.
Le argomentazioni appena svolte involgono sia la nullità sia l'annullabilità e, dunque, il giudice di prime cure non ha confuso le due fattispecie essendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite applicabili alle due ipotesi di invalidità, fatta salva per l'annullabilità il vaglio sulla decadenza dall'azione.
Le argomentazioni svolte sono assorbenti e inducono a disattendere l'appello.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
L'appellante è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4