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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 50/2025 R.G.
il Giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nel procedimento iscritto al n. 50/2025 su ricorso ai sensi degli articoli 415 – 441bis cpc, promosso da da
rappresentata e difesa dall' avv. Laura Chiappelli, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Matteo
IN e NO CO, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento disciplinare
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 , lavoratrice con qualifica di O.S.S. Parte_1 alle dipendenze della “ , impugnava il licenziamento disciplinare Controparte_1 irrogatole con lettera datata 28 giugno 2024, consegnatale a mani in pari data, chiedendo dichiararsene la nullità/inefficacia/illegittimità in quanto: - le due sanzioni disciplinari conservative irrogate in data 21/9/2023 e 21/5/2024 e richiamate nella lettera di licenziamento sono nulle essendo, la prima, sproporzionata rispetto alla effettiva condotta tenuta e, la seconda, fondata su comportamenti da lei mai tenuti;
- la descrizione dei fatti contenuta nella lettera di contestazione disciplinare e nel successivo licenziamento non corrisponde agli accadimenti del
30 maggio 2024, sfociati nella morte di un ospite;
invero la ricorrente, accortasi che la bombola dell'ossigeno dell'ospite era quasi vuota, aveva rispettato le procedure in essere, Pt_2
1 ovvero, aveva avvisato l'infermiera di turno addetta al piano, sig.ra , la quale era Parte_3 intervenuta quando ormai non c'era più nulla da fare;
- che pertanto l'evento all'origine del licenziamento si era verificato per esclusiva responsabilità dell'infermiera , Parte_3 essendo solo lei deputata alla sostituzione della bombola di ossigeno, attività non rientrante nella sua mansione di O.S.S.; - che ella, insieme ad altre colleghe, con nota consegnata in data
17 maggio 2024, aveva già segnalato al datore di lavoro diversi episodi in cui la predetta infermiera aveva tenuto comportamenti negligenti, aggressivi e offensivi nei confronti degli ospiti e delle operatrici senza che l'azienda assumesse alcuna iniziativa;
- che il licenziamento appariva pertanto pretestuoso e irrogato al solo fine di liberarsi di una persona non più gradita.
Concludeva pertanto chiedendo, previa declaratoria della nullità, inefficacia e/o illegittimità dell'impugnato licenziamento, pronunciarsi condanna del datore di lavoro alla sua reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
in via subordinata, chiedeva pronunciarsi condanna della al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente a Controparte_1 ventiquattro mensilità.
Con memoria depositata in data 14 marzo 2025 la si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che: - il giorno 30 maggio 2024 si erano verificati fatti di gravità tale da minare irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro, non avendo la ricorrente tenuto la condotta che era da lei esigibile, avuto riguardo alla sua qualifica professionale, alla condizioni del paziente, a tutte le disposizioni impartite ai lavoratori per l'efficace svolgimento delle loro mansioni (regolamento aziendale del 17/1/2022,
“piano di lavoro giornaliero dell' O.S.S.” adottato il 1/9/2022, disposizioni interne in materia di ossigenoterapia); - la lavoratrice era stata destinataria in passato (anche alle dipendenze dei precedenti datori di lavoro che gestivano la struttura), di diversi provvedimenti disciplinari conservativi;
- la censura di discriminatorietà/ritorsività del licenziamento era sfornita di prova;
concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda;
in via subordinata, “
1. convertire il licenziamento per giusta causa comminato dalla resistente alla ricorrente in licenziamento per giustificato motivo soggettivo o, in alternativa 2. dedurre dall'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta a controparte: l'importo percepito dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione e l'importo che la ricorrente avrebbe potuto percepire se si fosse dedicata con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione o se avesse accettato altre offerte di lavoro;
3. ridurre l'importo dell'indennità eventualmente riconosciuta alla ricorrente al minimo spettante per legge”.
2 La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'escussione dei testi dalle stesse indicati e, infine, discussa per la decisione alla udienza del 15 ottobre 2025.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente chiede accertarsi la nullità del licenziamento irrogatole sia per insussistenza del fatto addebitatole sia in quanto ritiene che il recesso del datore sia da considerare ritorsivo- discriminatorio. A quest'ultimo proposito, è utile ripercorrere la giurisprudenza della Corte di
Cassazione sul tema, per individuare qual è l'accertamento che il giudice è chiamato a svolgere in questa sede.
Secondo la Corte (cfr Cass. s. n. 2414/2022), in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell' art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass.
n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che, in ipotesi di impugnazione di licenziamento perché ritenuto ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019).
Occorre quindi esaminare la motivazione addotta dal datore di lavoro e vagliarne la legittimità
e fondatezza.
Nella lettera di contestazione disciplinare i fatti addebitati sono così descritti:
“dalla sua dichiarazione scritta consegnata al datore di lavoro in data 03.06.2024, emerge che lei, pur essendosi resa conto, già intorno alle h. 16.30, che la bombola di ossigeno utilizzata da un ospite della struttura era quasi finita, avrebbe mancato di mettere a disposizione dello stesso ospite una nuova bombola di ossigeno e, in ogni caso, lei non si sarebbe accorta dell'effettiva sostituzione della bombola di ossigeno da parte di altro personale della struttura;
(ii)dalla suddetta medesima dichiarazione emerge altresì che lei, dalle h. 16.30 circa, alle h.
18.40 circa, avrebbe mancato di avvertire che vi era un ospite in difficoltà respiratoria e non avrebbe, pertanto, messo in atto le procedure previste dal suo datore di lavoro, a lei ben note, per una corretta assistenza degli ospiti”.
Con lettera di giustificazioni del 19 giugno 2024, la lavoratrice a sua discolpa deduceva: - di avere controllato il livello dell'ossigeno in uso all'ospite e di avere avvisato l'infermiera; - di avere in più occasioni effettuato i controlli di sua competenza e di avere provveduto al posizionamento del paziente.
3 Con lettera del 28 giugno 2024 il datore di lavoro riteneva non satisfattive le giustificazioni rese, specificando di ritenere il comportamento della lavoratrice gravemente negligente in quanto: - ove pure ella avesse effettivamente avvertito l'infermiera del turno, risultava invece pacifico che ella non aveva avvertito l'altra infermiera in servizio, addetta al primo piano, come previsto per il caso di indisponibilità dell'infermiera addetta al piano;
- nella documentazione dell'ospite nonché nel registro delle consegne non vi era traccia del fatto che la lavoratrice avesse “provveduto ad effettuare, in più occasioni, tutti i controlli del paziente”.
Pertanto, comminava il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 29 CCNL per “grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati” e per “azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituzione”, tenuto conto della gravità dei fatti, della posizione aziendale, della recidiva in provvedimenti di sospensione (del 21 settembre 2023 e del 21 maggio 2024) e della intenzionalità della sua condotta.
Ritiene questo giudice che la condotta addebitata alla lavoratrice sia risultata provata all'esito dell'istruttoria svolta e che integri una negligenza di gravità tale da incidere negativamente sul vincolo fiduciario che lega le parti del contratto di lavoro.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, sia nella ricostruzione dei fatti nel ricorso sia nella lettera dalla stessa consegnata al datore di lavoro il 3 giugno 2024, ella si accorse che l'ossigeno della bombola (per l'ossigenoterapia) in uso al paziente sig. stava terminando;
ciò Pt_4 avvenne alle ore 16:30 quando ricevette dall'infermiera (addetta al suo reparto) Parte_3
l'ordine di mettere a letto il paziente;
sulla circostanza la teste (in servizio Testimone_1 come OSS nello stesso turno pomeridiano del giorno dell'accaduto), escussa all'udienza del 25 giugno 2025, ha dichiarato: “ADR; sul capitolo 2, successe quel giorno che la ricorrente mi disse che aveva ricevuto la richiesta da parte dell'infermiera di mettere a letto il sig. Pt_3
noi quindi andammo insieme a prenderlo in refettorio, ci accorgemmo che respirava Pt_2 male e vedemmo che l'ossigeno stava finendo;
pertanto, dicemmo all'infermiera che Pt_3
l'ossigeno stava finendo e lei disse che si sarebbe interessata lei di cambiare la bombola”.
Quindi, la ricorrente alle ore 16:30 si accorgeva sia che la bombola si era quasi svuotata sia che il paziente respirava male (circostanza raccontata dalla teste . Ella riferisce, sia nella Tes_1 narrativa del ricorso che nella lettera del 3 giugno 2024, che tra le 16:30 fino alle 18:23 – 18:40
(quando la crisi respiratoria del paziente lo portava al decesso) aveva eseguito diversi controlli
(nella lettera di giustificazioni si legge “la sottoscritta ha provveduto ad effettuare, in più occasioni, tutti i controlli del paziente di propria competenza…”).
4 La valutazione della legittimità del licenziamento qui impugnato richiede che venga accertato quale fosse la condotta doverosa ed esigibile da parte della lavoratrice.
La ricorrente si trincera dietro la circostanza (confermata dalla teste di avere avvisato Tes_1
l'infermiera della necessità di sostituire la bombola di ossigeno, in quando prossima a Pt_3 terminare (è pacifico che nessuno si attivò per la sostituzione della bombola).
Sul fatto che la sostituzione della bombola fosse di competenza dell'infermiera, risultano concordi le dichiarazioni dei testi escussi (teste teste infermiera Tes_1 Testimone_2 coordinatrice presso la resistente, che all'udienza del 25 giugno 2025 ha dichiarato: “se l'OSS ad esempio si avvede che la bombola sta per terminare è tenuta a prendere la bombola dell'ossigeno e a chiamare l'infermiera per farla attaccare”). Anche nelle “istruzioni di lavoro
– ossigenoterapia” (prodotte dalla ricorrente come doc. 13, ciò valendo senz'altro a dimostrarne la piena conoscenza), si attribuisce all'infermiere la “regolazione del flusso”, che presuppone pertanto un suo intervento nella fase dell' avvio dell'erogazione; inoltre, sempre nelle suddette istruzioni, si stabilisce a carico dell'O.S.S.: “Qualsiasi anomalia sia riscontrata nel controllo del paziente e/o della bombola di ossigeno, avvisare immediatamente il personale
Infermieristico di turno”. Infine, nelle “istruzioni” si legge: “… si raccomanda a tutto il personale di agire sempre nel pieno delle proprie responsabilità e comunque sempre in totale
'' collaborazione '' nelle attività assistenziali, collaborazione indispensabile al fine di garantire una adeguata assistenza alla persona”.
La lettura delle suddette “istruzioni” e la individuazione del perimetro degli obblighi dell'O.S.S., per come prospettata in ricorso, non può essere condivisa.
La prescrizione del dovere di avvisare il “personale infermieristico di turno” non può evidentemente essere inteso come mero adempimento burocratico, ove si consideri il particolare contesto in cui l'O.S.S. opera, a diretto e quotidiano contatto con soggetti fragili;
il compito dell'O.S.S. può quindi dirsi completamente adempiuto solo ove l'obbligo informativo abbia sortito l'effetto suo proprio, ovvero, ottenere che il soggetto competente abbia eseguito il compito assegnato, essenziale per la salvaguardia della salute e, in questo caso, della stessa vita della persona. Poiché quindi si è in presenza di un obbligo “di scopo”, cioè funzionale a sortire un determinato risultato, si spiega agevolmente come, in caso di indisponibilità dell'infermiere addetto allo specifico reparto, l'O.S.S. fosse tenuto a rivolgersi a quello di altro reparto (ovvero, operativo al piano superiore) e, in ogni caso, a fare tutto quanto fosse in suo potere per la salvaguardia dell'ospite, evidentemente anche in presenza di un altrui inadempimento. Non è tollerabile, né umanamente né avuto riguardo alla particolare posizione “di garanzia” rivestita dall'O.S.S., ritenere adempiuto il proprio dovere per il solo fatto di avere avvisato un'altra
5 persona che un soggetto malato è in pericolo di vita, senza poi concretamente attivarsi per verificare che tale pericolo sia stato sventato.
Era senz'altro esigibile che, la ricorrente, nelle concrete circostanze del caso, si attivasse per ottenere che l'intervento salvavita fosse compiuto;
ella avrebbe molto facilmente potuto avvertire l'infermiera in turno al piano di sopra, una volta constatato che, nonostante la sua segnalazione, l'infermiera addetta al suo reparto, non si era attivata;
è infatti la Parte_3 stessa ricorrente a dichiarare che, nel corso del pomeriggio, quindi dopo avere portato in camera il paziente e aver notato che l'ossigeno era prossimo ad esaurirsi, aveva eseguito i controlli “di competenza”, per cui sicuramente si era avveduta che l'inadempimento dell'infermiera persisteva. Peraltro, tale iniziativa appariva senz'altro la più adeguata, anche perché la stessa ricorrente, con precedente nota del 17 maggio 2024 (prodotta in allegato 12) raccontava al datore di lavoro diversi episodi nei quali l'infermiera si era mostrata negligente Parte_3
e scarsamente collaborativa. Ella quindi non poteva porre un sicuro affidamento sulla tempestività dell'intervento dell'infermiera. Peraltro, proprio nella suddetta nota del 17 maggio
2024, all'ultima pagina, si legge “infermiera è stata presente per maggior parte del Persona_1 suo turno al piano terra svolgendo diversi compiti della sua collega . Tale report è indice Pt_3 del fatto che, già in passato, era accaduto che altra infermiera venisse chiamata a intervenire in presenza di intemperanze della collega durante il turno di questa. Pt_3
In ogni caso, neppure il dato letterale delle “istruzioni” legittima l'interpretazione data dalla ricorrente;
il documento prescrive all'O.S.S. di avvisare il “personale infermieristico di turno”, non pone limitazioni relative al fatto che l'O.S.S. debba avvisare l'infermiere del turno addetto allo stesso piano o reparto. Può dirsi pacifico, in base alle risultanze istruttorie, che il giorno dell'accaduto fossero “in turno” almeno due infermiere, ovvero la e l'infermiera Pt_3 [...]
Sul punto, è utile riportare la deposizione della teste (infermiera Per_2 Testimone_2 coordinatrice) che ha dichiarato: “ADR: in ogni turno ci sono due infermiere, una sta al piano terra e l'altra al primo piano;
quel giorno l'infermiera era al piano di sotto e la Pt_3
al piano di sopra;
il sig. era al piano terra. Di regola l'OSS Testimone_3 Pt_2 chiama l'infermiera che si trova al piano ove presta servizio ma, in caso di emergenza, può chiamare l'altra infermiera”.
E' fuor di dubbio che il prossimo esaurimento dell'ossigeno contenuto nella bombola in dotazione al Leonori integrasse una situazione di urgenza, a fronte della quale l'O.S.S., avvedutasi del fatto, avrebbe dovuto attivarsi provvedendo quantomeno ad avvisare l'altra infermiera in turno (infermiera escussa all'udienza del 16 luglio 2024) una Persona_2 volta constatata l'inerzia dell'infermiera addetta al piano. Trattasi di condotta diligente che non
6 l'avrebbe esposta a pericolo per sé e che non richiedeva alcuna competenza tecnica particolare e da ella non posseduta;
si trattava di una condotta di ordinaria diligenza, del tutto esigibile da lei in virtù della mansione cui era addetta, di operatrice qualificata.
Deve pertanto concludersi ritenendo senz'altra integrata l'ipotesi di licenziamento disciplinata dall'art. 29 del CCNL di categoria, dovendosi considerare verificata una ipotesi di “grave negligenza nell'esecuzione dei lavori … che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone”. In ogni caso, deve affermarsi la sussistenza dei presupposti della giusta causa del licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c.; essa ricorre in tutte le ipotesi di condotte del lavoratore che vadano ad incidere negativamente sul vincolo fiduciario che lega le parti, vincolo su cui si basa il sinallagma del rapporto di lavoro, così da influire negativamente sulla prognosi di proficua prosecuzione ed impedirla, in quanto le condotte che vengono in rilievo, anche a prescindere da una specifica previsione del CCNL, sono idonee a incidere sulla fiducia del datore di lavoro e a far ritenere la prosecuzione del rapporto pregiudizievole per gli interessi aziendali. E' indubbio che, a fronte della gravità della condotta, delle conseguenze che ne sono derivate, si deve ritenere legittimo che l'azienda non possa formulare un giudizio prognostico favorevole sulle future condotte della lavoratrice e che intenda quindi definitivamente leso il rapporto di fiducia.
Vista la sussistenza di una valida ragione giustificatrice del licenziamento, resta assorbita la censura in ordine alla dedotta discriminatorietà, per le ragioni in premessa illustrate.
Inoltre, i fatti sopra esposti sono da soli sufficienti a giustificare il licenziamento disciplinare, senza necessità di esaminare la sussistenza o meno dei fatti dedotti alla base delle due sanzioni conservative (del 21/9/2023 e del 21 maggio 2024), richiamate nella lettera di licenziamento ma contestate dalla ricorrente.
Segue la pronuncia di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della condizione personale della ricorrente e della lunga durata del rapporto di lavoro.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
“ così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge.
7 Si comunichi.
Il giudice
Dott. Luciana Nicolì
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