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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4385/2022
Il giorno 03/04/2025, nella causa iscritta al n RG 4385 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4385/2022 promossa da:
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in via Ceretana n. 41, con l'avv. INTOCCIA ENZA ), Parte_1 C.F._1 dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
LUIGI V. BERTARELLI, 67 00159 ROMA con l'avv. LETTERA GIUSEPPE
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello alla sentenza n. 1374/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da contro l'intimazione di pagamento n. 7723 notificata il 9.9.2021 dal Comando di CP_1
2 di 5 Polizia Locale di in relazione al verbale n. 5066/16V del 21.3.2016 per violazione al Codice Parte_1 della Strada.
A fondamento dell'appello, ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere maturato il termine di prescrizione della pretesa ingiunta, e, in particolare, nel ritenere la non applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020.
Si è costituito sostenendo l'infondatezza dell'appello ed Controparte_1 argomentando in relazione alla non applicabilità dell'invocata sospensione sia sotto il profilo oggettivo (termine di prescrizione del credito per sanzione amministrativa derivante da violazione del
Codice della Strada) sia sotto il profilo soggettivo, inerendo la proroga solo ai termini di riscossione per le Agenzie fiscali e non anche per gli enti territoriali;
inoltre, ha ribadito gli ulteriori motivi di opposizione, inerenti alla illegittimità della maggiorazione applicata e del fermo amministrativo.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa del al pagamento della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Parte_1
Strada, contenuta nell'ingiunzione di pagamento n. 7723 del 27.8.2021, emessa ai sensi dell'art. 2 del
R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e notificata il 9.9.2021, in relazione ai verbali di accertamento asseritamente notificati il 31.3.2016, affermando – in merito al passaggio motivazionale oggetto di impugnazione - che “Non è degna di accoglimento la tesi difensiva del secondo la quale si Parte_1 applicherebbe alla prescrizione del diritto della P.A. la sospensione dei temrini per le notificazione e per l'esecuzione prevista, per gli agenti della riscossione, dall'08.03.20 al 31.08.21 (con successiva ripresa di detta attività da compiersi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione) di cui all'art. 68 del DL
17.03.2020 n. 18 (cd Cura Italia) come modificato dal DL 41/2021 (cd Decreto Sostegni) e del D.L. 73/2021
(cd Decreto Sostegni bis) e con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del DLvo 24.09.2015 n. 159. (…).
Preminente è la considerazione per cui la sospensione dei termini derivante dalla normativa di emergenza COVID, oltre ad essere di natura eccezionale, riguarda esclusivamente i termini del procedimento amministrativo attraverso cui la
PA esercita il potere pubblicistico, o comunque i termini processuali o con rilevanza processuale, ma non incide sui termini di natura civilistica disciplinanti la prescrizione dei diritti”.
Tali argomentazioni sono condivisibili e devono essere confermate.
3 di 5 La prescrizione prorogata dall'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Invero, la disposizione in esame riguarda (come recita il suo titolo) la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l'Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l'ingiunzione di pagamento alla quale il c. 2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell'emissione del D.L. n.
18/2020, il non aveva ancora emesso alcuna ingiunzione nei confronti Parte_1 dell'odierno appellato.
In estrema sintesi, per quel che concerne le sanzioni per violazione del Codice della Strada, il
D.L. 18/20 ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1374/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 12.10.2022, così decide:
- rigetta l'appello;
4 di 5 - condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 362,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Lettera quale antistatario;
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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