CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 253/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
C.F.: ) e (C.F.: ), _1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 in proprio, nonché quali procuratori e difensori di ( ), tutti CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo “Studio Giorgio” in Bari.
APPELLANTI avverso la sentenza n.873/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 21.02.2024, resa nel procedimento n.9034/2017, notificata in pari data
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv.to VEROLI Controparte_2 CodiceFiscale_4
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Gioia del Colle (BA).
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
[...] [...]
CP_4 Controparte_5
[...] [...]
CP_6
CONCECCA
[...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , citava in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Bari, , Controparte_3 Controparte_8
, , , e Controparte_5 Controparte_9 CP_6 Controparte_10 chiedendo di: Controparte_7
“I) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del Sig. CP_2
, del diritto di proprietà sul piccolo fabbricato di piano terra, con le annesse
[...] piattaforma per pesatura (cosiddetto bilico) ed area circostante, siti in Controparte_7 al bivio tra le Vie per Adelfia e Casamassima, beni allibrati in catasto al foglio 47, particella
489,
II) ordinare al competente Conservatore dell' Controparte_12
di Bari di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità,
[...]
III) porre le spese ed i compensi afferenti al procedimento a carico dell'attore, salvo che i convenuti si costituiscano in giudizio e contrastino la domanda, in tal caso condannandoli alla relativa rifusione in favore dell'istante”.
Nello specifico l'attore deduceva:
- di aver posseduto da circa quarant'anni, in modo continuativo ed ininterrotto, pacifico e pubblico, senza dar conto ad alcuno, il piccolo fabbricato di piano terra, con le annesse piattaforma per pesatura (bilico) ed area circostante siti in Controparte_7
- di aver sempre fatto utilizzo, in tale periodo, in modo pieno e variegato, dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa, destinando il fabbricato a diverse attività, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, azionando il bilico e coltivando e manutenendo l'adiacente area di terreno;
- che l'intero compendio immobiliare oggetto di causa risultava catastalmente intestato a
, Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5
, (deceduta), e AT
[...] Controparte_9 Persona_1 CP_6
Milano, quest'ultima deceduta lasciando a sé erede;
Controparte_10
- di aver ritualmente promosso ed esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione delle controparti.
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, mentre con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 28.09.2017 intervenivano in giudizio (1947) e _1 Parte_2
(1985), in proprio nonché in qualità di procuratori e difensori di (1989), i quali, CP_1 deducendo essere (1906 – padre di e nonno di e Parte_2 _1 Parte_2 CP_1 uno dei soci originari dell'Unione Produttori Agricoli di Acquaviva delle Fonti, preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 d.lgs. 28/2010, non essendo stato esperito nei confronti di tutti i comproprietari, litisconsorti necessari (tra cui gli intervenuti), il procedimento di mediazione obbligatoria;
nonché chiedevano disporre a carico dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, essendo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
Nel merito, gli interventori evidenziavano che i proprietari del compendio immobiliare in questione erano i soci (ed i loro eredi) dell' “Unione Produttori Agricoli” che sin dal 1953 avevano gestito i cespiti in parola, per ultimi condotti in locazione sino al 31.07.2005 dalla società Controparte_13 svolgendo tali attività a mezzo di rappresentanti muniti di procura. Pertanto, agli stessi erano sconosciuti e non opponibili, gli eventuali rapporti esistenti tra la società locataria Controparte_13
e l'attore, considerato che a norma dell'art. 7 del Contratto di locazione era consentito alla società conduttrice la sublocazione totale o parziale del bene locato, senza che il locatore potesse esperire il proprio consenso.
Con ordinanza del 12.10.2018 il Tribunale, “ritenuta la superficialità dell'espletamento di un'istruttoria orale” e “conseguentemente la maturità della causa per la decisione”, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 20.02.2024 il Tribunale ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la sentenza n. 873/2024, così provvedendo:
1. Dichiara la contumacia dei convenuti.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di
[...]
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ) CP_2 C.F._5 dell'intera proprietà del piccolo fabbricato a piano terra, con annesse piattaforma per pesatura (cosiddetto bilico) ed area circostante, sito in al bivio tra le vie Controparte_7 per Adelfia e Casamassima, riportato nel catasto fabbricati al foglio 47, particella 489, categoria E/3, rendita € 1,27.
3. Condanna e al pagamento, in favore di _1 Parte_2 CP_1 [...]
, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 662,00, oltre rimborso CP_2 forfettario ed oneri accessori come per legge.
Il Tribunale riteneva non fondate le eccezioni sollevate dagli interventori per diversi ordini di ragione.
Anzitutto le visure catastali prodotte dagli interventori, dalle quali poteva evincersi, esattamente come quelle prodotte dall'attore, l'intestazione del bene oggetto di causa anche a tali Persona_2
e non fornivano prova della proprietà in capo agli stessi.
[...] _1
In secondo luogo, perché gli interventori non avevano fornito la prova circa la loro qualità di eredi di essi e avendo dedotto, peraltro, nella comparsa, di essere Persona_2 _1 eredi di , e non di e di . Parte_2 Pt_1 Persona_3
Infine, perché, dalla visura catastale versata in atti dagli intervenuti, era possibile rilevare come la detta intestazione a n.59 soggetti fosse cessata il 6.10.1994, quando risultava poi trasferita in capo ad altri soggetti, fino all'intestazione agli odierni convenuti.
Il Tribunale, inoltre, non riteneva elemento utile il documento prodotto dagli interventori e denominato “Atto di costituzione Associazione” in quanto disconosciuto dall'attore, insieme alla restante documentazione, nonché perché prodotta in copia fotostatica e senza conformità agli eventuali originali.
Stesse motivazioni il Tribunale rivolgeva all'atto di transazione e al contratto di locazione versati in atti dagli interventori, in quanto consistenti in semplici fotocopie, non munite di alcuna data. Per tali ragioni, il primo Giudice riteneva gli interventori privi di legittimazione all'intervento stesso, come disciplinato dall'art. 105 c.p.c.
Il Tribunale, pertanto, riteneva fondata la domanda attrice, in considerazione non solo della raccomandata del 28.04.2017 con la quale la convenuta omunicava il diniego ad aderire CP_6 alla procedura di mediazione considerata la non opposizione all'avvenuta acquisizione in favore del
, ma anche per la contumacia dei convenuti. CP_2
Infine, disponeva il non luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della sentenza, configurando il relativo adempimento, un onere della parte interessata.
Con atto di citazione notificato in data 26.02.2024, , in proprio _1 Parte_2 nonché quali procuratori e difensori di , hanno proposto appello avverso la CP_1 suddetta sentenza, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c., di rigettare la domanda giudiziale introdotta da in primo grado: Controparte_2
- “Accertando e dichiarando la legittimità dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari degli avv.ti e , nonché _1 Parte_2 del Dott. , quali comproprietari e legittimati a contraddire in giudizio le ragioni CP_1 dell'attore;
- Accertare e dichiarare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli Avv.ti e , nonché del Dott. , non _1 Parte_2 CP_1 convenuti nel giudizio di primo grado dall'attore;
- Per l'effetto, dichiarando improcedibile ex art. 5, d.lgs. 28/2010 la domanda giudiziale introdotta in primo grado in quanto non è stato esperito nei confronti di tutti i comproprietari, litisconsorti necessari, il rituale procedimento di mediazione obbligatoria;
- Accertare e dichiarare che il Sig. , nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 non ha assolto al suo onere rigoroso probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di usucapione, non avendo fornito alcun elemento di prova inerente il ventennale possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei bei oggetto di causa;
- Accertare e dichiarare che, di contro, gli odierni appellanti (interventori volontari in primo grado), pur non sussistendo alcun onere di prova a proprio carico, hanno provato e documentato concreta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisizione a titolo originario (per usucapione) della proprietà dei beni oggetto di causa;
- Per l'effetto, revocare la dichiarazione di intervenuta usucapione in favore del Sig.
[...]
, così decisa dal Tribunale di primo grado con la sentenza oggetto di gravame”. CP_2
Con vittoria di spese, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2024 si è costituito in giudizio il quale, opponendosi all'istanza di sospensione, ha chiesto Controparte_2 preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello proposto, nonché nel merito rigettarlo in quanto infondato e non provato;
con condanna delle spese del secondo grado di giudizio. Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto privi di legittimazione gli interventori in primo grado, basando tale convincimento su un'errata valutazione della produzione documentale versata in atti. Nello specifico, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto non provata la loro titolarità sui beni oggetto del giudizio, nonostante dalla visura catastale potesse evincersi l'intestazione del bene oggetto di causa anche a e (rispettivamente moglie e unico figlio, oggi appellante, di Persona_2 _1
), configurando in tal modo una disparità interpretativa tra la scelta dell'attore di Parte_2 instaurare un giudizio di usucapione citando esclusivamente gli ultimi intestatari catastali (quali ipotetici unici comproprietari).
A giudizio degli appellanti, inoltre, il primo Giudice non avrebbe vagliato correttamente e attentamente i documenti prodotti, dai quali poteva evincersi, nello specifico dall' “Atto di costituzione Associazione Produttori” e dall' “Atto ” relativo ad un contratto di CP_14 locazione degli anni '60 sottoscritto peraltro dall'odierno appellante la titolarità dei _1 beni oggetto di causa. Da ciò, quindi, sarebbe dovuto discendere, a loro giudizio, la mancata instaurazione del contraddittorio contro tutti i soggetti passivamente legittimati e litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c., per non aver fornito l'odierno appellato la prova dei presupposti per l'usucapione. Nello specifico, a giudizio degli appellanti la documentazione prodotta dall'attore nel precedente grado di giudizio atterrebbe allo stato dell'immobile ed ai suoi ipotetici comproprietari, non fornendo, invece, alcuna prova circa il dedotto possesso continuo ed ininterrotto, pacifico e pubblico di oltre 40 anni dei beni. Pertanto, censurano l'impugnata sentenza per aver il primo Giudice fondato il suo convincimento su due elementi di fatto, quali la lettera di non adesione alla mediazione di una sola dei comproprietari, nonché la contumacia dei convenuti.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il
Tribunale errato nella valutazione della produzione documentale depositata dalla parte interventrice.
Sostengono gli appellanti che il primo Giudice avrebbe utilizzato la documentazione esibita dagli interventori al solo fine di valorizzare il difetto di legittimazione del loro intervento ex art. 105 c.p.c.
e non anche per escludere il possesso ultraventennale dell'attore, in primis il regolare contratto di locazione tra i legittimi proprietari e la CP_13
In relazione al primo motivo di appello, preliminare rispetto agli altri, riguardante la censura sollevata dagli appellanti rispetto alla statuizione del primo Giudice circa il difetto di legittimazione passiva degli stessi, occorre premettere che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Nel caso specifico, “la legittimazione passiva “ad causam”, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n.4907 del
26.05.1990).
Orbene, gli odierni appellanti, interventori in primo grado, sostengono di essere comproprietari dei beni oggetto di causa. Nello specifico, gli stessi affermano che, con il decesso di avvenuto
Parte_2 nel 1984, originario comproprietario dei beni oggetto di causa, la sua quota di proprietà era stata traferita ai suoi eredi legittimi, ossia all' unico figlio (interventore in primo grado e _1 odierno appellante) e alla moglie . Con il decesso di quest'ultima in data 2016, la Persona_3 quota pari a ½ dell'originaria quota di era stata trasferita in virtù di testamento olografo
Parte_2 ai nipoti della stessa, e (figli di interventori in primo
Parte_2 CP_1 _1 grado e odierni appellanti). Sicché, la quota di proprietà dei beni immobili oggetto della richiesta di usucapione originariamente intestata a (1906), risultava divisa per ½ in capo a
Parte_2 Pt_1
per ¼ rispettivamente a e .
[...] Parte_2 CP_1
In disparte l'evidente errore in cui è incorso il primo giudicante, ossia di considerare _1 deceduto, questa Corte ritiene non provata da parte degli odierni appellanti la titolarità del rapporto sostanziale controverso (non avendo i dimostrato di essere proprietari o comproprietari del Pt_2 bene oggetto della domanda di usucapione).
Quest'ultimi, difatti, nei propri scritti difensivi, si sono limitati a dedurre di essere comproprietari dei beni oggetto di causa da ben tre generazioni, per successione dell'originario _1 comproprietario, e e in virtù di testamento olografo della nonna , Pt_2 CP_1 Persona_2 senza tuttavia produrre alcuna documentazione a sostegno di tale assunto.
Gli appellanti, invero, non hanno allegato alcuna produzione documentale diretta a poter permettere di accertare il titolo di proprietà dagli stessi vantato, essendosi limitati a produrre due visure catastali datate 09.03.2017 e 09.12.2017, dalle quali risultava l'intestazione, tra gli altri, di e _1
, peraltro cessata in data 06.10.1994, allorquando questa risulta trasferita in Persona_2 capo ad altri, sino agli odierni convenuti.
E' importante evidenziare che, la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito ed è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia eventualmente formato il giudicato), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Non riguardano, invece, la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo nei limiti dedotti specificamente con i motivi di impugnazione.
La carenza documentale, pertanto, non può esser superata da tali visure catastali, non potendo queste dar la prova della loro titolarità, ma potendo al limite costituire semplice indizio, considerato per di più che gli stessi non risultano all'attualità intestatari.
Anche l'ulteriore produzione documentale non risulta idonea a provare la titolarità nel rapporto sostanziale dedotto dagli odierni appellanti, come peraltro evidenziato dal primo Giudice.
Infatti, l'atto denominato “Atto di costituzione Associazione”, altro non è che una mera ricognizione di importi versati dai soci dell'Unione Produttori Agricoli di Acquaviva per l'acquisto “di un bilico della portata di 30 tonnellate” nonché “di una casetta su detto suolo per l'abitazione della famiglia della persona addetta al bilico”. Appare evidente che tale documento, non rappresenta un valido titolo di acquisto di beni, peraltro non meglio identificati considerata la mancanza dei corrispondenti dati catastali.
Anche dall'ulteriore documento prodotto, denominato “Contratto di Locazione”, non è possibile evincere alcunché rispetto alla titolarità degli odierni appellanti, considerato che lo stesso, oltre ad esser privo di data, non risulta sottoscritto nemmeno dalla sig.ra . Persona_2
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte appellante, in ordine alla titolarità di diritti sui beni oggetto di causa.
Pertanto, al mancato accoglimento del primo motivo di appello, consegue l'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione – valori medi) = oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti di _1 Parte_2 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n.873/2024 pubblicata in data 21.02.2024 del Tribunale di Bari, così
[...] provvede: - dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_8
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_9 CP_6
, Controparte_10 Controparte_7
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 673,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 253/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
C.F.: ) e (C.F.: ), _1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 in proprio, nonché quali procuratori e difensori di ( ), tutti CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo “Studio Giorgio” in Bari.
APPELLANTI avverso la sentenza n.873/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 21.02.2024, resa nel procedimento n.9034/2017, notificata in pari data
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv.to VEROLI Controparte_2 CodiceFiscale_4
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Gioia del Colle (BA).
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
[...] [...]
CP_4 Controparte_5
[...] [...]
CP_6
CONCECCA
[...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , citava in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Bari, , Controparte_3 Controparte_8
, , , e Controparte_5 Controparte_9 CP_6 Controparte_10 chiedendo di: Controparte_7
“I) accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del Sig. CP_2
, del diritto di proprietà sul piccolo fabbricato di piano terra, con le annesse
[...] piattaforma per pesatura (cosiddetto bilico) ed area circostante, siti in Controparte_7 al bivio tra le Vie per Adelfia e Casamassima, beni allibrati in catasto al foglio 47, particella
489,
II) ordinare al competente Conservatore dell' Controparte_12
di Bari di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità,
[...]
III) porre le spese ed i compensi afferenti al procedimento a carico dell'attore, salvo che i convenuti si costituiscano in giudizio e contrastino la domanda, in tal caso condannandoli alla relativa rifusione in favore dell'istante”.
Nello specifico l'attore deduceva:
- di aver posseduto da circa quarant'anni, in modo continuativo ed ininterrotto, pacifico e pubblico, senza dar conto ad alcuno, il piccolo fabbricato di piano terra, con le annesse piattaforma per pesatura (bilico) ed area circostante siti in Controparte_7
- di aver sempre fatto utilizzo, in tale periodo, in modo pieno e variegato, dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa, destinando il fabbricato a diverse attività, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, azionando il bilico e coltivando e manutenendo l'adiacente area di terreno;
- che l'intero compendio immobiliare oggetto di causa risultava catastalmente intestato a
, Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5
, (deceduta), e AT
[...] Controparte_9 Persona_1 CP_6
Milano, quest'ultima deceduta lasciando a sé erede;
Controparte_10
- di aver ritualmente promosso ed esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione delle controparti.
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, mentre con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 28.09.2017 intervenivano in giudizio (1947) e _1 Parte_2
(1985), in proprio nonché in qualità di procuratori e difensori di (1989), i quali, CP_1 deducendo essere (1906 – padre di e nonno di e Parte_2 _1 Parte_2 CP_1 uno dei soci originari dell'Unione Produttori Agricoli di Acquaviva delle Fonti, preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 d.lgs. 28/2010, non essendo stato esperito nei confronti di tutti i comproprietari, litisconsorti necessari (tra cui gli intervenuti), il procedimento di mediazione obbligatoria;
nonché chiedevano disporre a carico dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, essendo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
Nel merito, gli interventori evidenziavano che i proprietari del compendio immobiliare in questione erano i soci (ed i loro eredi) dell' “Unione Produttori Agricoli” che sin dal 1953 avevano gestito i cespiti in parola, per ultimi condotti in locazione sino al 31.07.2005 dalla società Controparte_13 svolgendo tali attività a mezzo di rappresentanti muniti di procura. Pertanto, agli stessi erano sconosciuti e non opponibili, gli eventuali rapporti esistenti tra la società locataria Controparte_13
e l'attore, considerato che a norma dell'art. 7 del Contratto di locazione era consentito alla società conduttrice la sublocazione totale o parziale del bene locato, senza che il locatore potesse esperire il proprio consenso.
Con ordinanza del 12.10.2018 il Tribunale, “ritenuta la superficialità dell'espletamento di un'istruttoria orale” e “conseguentemente la maturità della causa per la decisione”, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 20.02.2024 il Tribunale ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la sentenza n. 873/2024, così provvedendo:
1. Dichiara la contumacia dei convenuti.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di
[...]
, nato a [...] l'[...] (C.F.: ) CP_2 C.F._5 dell'intera proprietà del piccolo fabbricato a piano terra, con annesse piattaforma per pesatura (cosiddetto bilico) ed area circostante, sito in al bivio tra le vie Controparte_7 per Adelfia e Casamassima, riportato nel catasto fabbricati al foglio 47, particella 489, categoria E/3, rendita € 1,27.
3. Condanna e al pagamento, in favore di _1 Parte_2 CP_1 [...]
, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 662,00, oltre rimborso CP_2 forfettario ed oneri accessori come per legge.
Il Tribunale riteneva non fondate le eccezioni sollevate dagli interventori per diversi ordini di ragione.
Anzitutto le visure catastali prodotte dagli interventori, dalle quali poteva evincersi, esattamente come quelle prodotte dall'attore, l'intestazione del bene oggetto di causa anche a tali Persona_2
e non fornivano prova della proprietà in capo agli stessi.
[...] _1
In secondo luogo, perché gli interventori non avevano fornito la prova circa la loro qualità di eredi di essi e avendo dedotto, peraltro, nella comparsa, di essere Persona_2 _1 eredi di , e non di e di . Parte_2 Pt_1 Persona_3
Infine, perché, dalla visura catastale versata in atti dagli intervenuti, era possibile rilevare come la detta intestazione a n.59 soggetti fosse cessata il 6.10.1994, quando risultava poi trasferita in capo ad altri soggetti, fino all'intestazione agli odierni convenuti.
Il Tribunale, inoltre, non riteneva elemento utile il documento prodotto dagli interventori e denominato “Atto di costituzione Associazione” in quanto disconosciuto dall'attore, insieme alla restante documentazione, nonché perché prodotta in copia fotostatica e senza conformità agli eventuali originali.
Stesse motivazioni il Tribunale rivolgeva all'atto di transazione e al contratto di locazione versati in atti dagli interventori, in quanto consistenti in semplici fotocopie, non munite di alcuna data. Per tali ragioni, il primo Giudice riteneva gli interventori privi di legittimazione all'intervento stesso, come disciplinato dall'art. 105 c.p.c.
Il Tribunale, pertanto, riteneva fondata la domanda attrice, in considerazione non solo della raccomandata del 28.04.2017 con la quale la convenuta omunicava il diniego ad aderire CP_6 alla procedura di mediazione considerata la non opposizione all'avvenuta acquisizione in favore del
, ma anche per la contumacia dei convenuti. CP_2
Infine, disponeva il non luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della sentenza, configurando il relativo adempimento, un onere della parte interessata.
Con atto di citazione notificato in data 26.02.2024, , in proprio _1 Parte_2 nonché quali procuratori e difensori di , hanno proposto appello avverso la CP_1 suddetta sentenza, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c., di rigettare la domanda giudiziale introdotta da in primo grado: Controparte_2
- “Accertando e dichiarando la legittimità dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari degli avv.ti e , nonché _1 Parte_2 del Dott. , quali comproprietari e legittimati a contraddire in giudizio le ragioni CP_1 dell'attore;
- Accertare e dichiarare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli Avv.ti e , nonché del Dott. , non _1 Parte_2 CP_1 convenuti nel giudizio di primo grado dall'attore;
- Per l'effetto, dichiarando improcedibile ex art. 5, d.lgs. 28/2010 la domanda giudiziale introdotta in primo grado in quanto non è stato esperito nei confronti di tutti i comproprietari, litisconsorti necessari, il rituale procedimento di mediazione obbligatoria;
- Accertare e dichiarare che il Sig. , nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 non ha assolto al suo onere rigoroso probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di usucapione, non avendo fornito alcun elemento di prova inerente il ventennale possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei bei oggetto di causa;
- Accertare e dichiarare che, di contro, gli odierni appellanti (interventori volontari in primo grado), pur non sussistendo alcun onere di prova a proprio carico, hanno provato e documentato concreta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'acquisizione a titolo originario (per usucapione) della proprietà dei beni oggetto di causa;
- Per l'effetto, revocare la dichiarazione di intervenuta usucapione in favore del Sig.
[...]
, così decisa dal Tribunale di primo grado con la sentenza oggetto di gravame”. CP_2
Con vittoria di spese, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2024 si è costituito in giudizio il quale, opponendosi all'istanza di sospensione, ha chiesto Controparte_2 preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello proposto, nonché nel merito rigettarlo in quanto infondato e non provato;
con condanna delle spese del secondo grado di giudizio. Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto privi di legittimazione gli interventori in primo grado, basando tale convincimento su un'errata valutazione della produzione documentale versata in atti. Nello specifico, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto non provata la loro titolarità sui beni oggetto del giudizio, nonostante dalla visura catastale potesse evincersi l'intestazione del bene oggetto di causa anche a e (rispettivamente moglie e unico figlio, oggi appellante, di Persona_2 _1
), configurando in tal modo una disparità interpretativa tra la scelta dell'attore di Parte_2 instaurare un giudizio di usucapione citando esclusivamente gli ultimi intestatari catastali (quali ipotetici unici comproprietari).
A giudizio degli appellanti, inoltre, il primo Giudice non avrebbe vagliato correttamente e attentamente i documenti prodotti, dai quali poteva evincersi, nello specifico dall' “Atto di costituzione Associazione Produttori” e dall' “Atto ” relativo ad un contratto di CP_14 locazione degli anni '60 sottoscritto peraltro dall'odierno appellante la titolarità dei _1 beni oggetto di causa. Da ciò, quindi, sarebbe dovuto discendere, a loro giudizio, la mancata instaurazione del contraddittorio contro tutti i soggetti passivamente legittimati e litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c., per non aver fornito l'odierno appellato la prova dei presupposti per l'usucapione. Nello specifico, a giudizio degli appellanti la documentazione prodotta dall'attore nel precedente grado di giudizio atterrebbe allo stato dell'immobile ed ai suoi ipotetici comproprietari, non fornendo, invece, alcuna prova circa il dedotto possesso continuo ed ininterrotto, pacifico e pubblico di oltre 40 anni dei beni. Pertanto, censurano l'impugnata sentenza per aver il primo Giudice fondato il suo convincimento su due elementi di fatto, quali la lettera di non adesione alla mediazione di una sola dei comproprietari, nonché la contumacia dei convenuti.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il
Tribunale errato nella valutazione della produzione documentale depositata dalla parte interventrice.
Sostengono gli appellanti che il primo Giudice avrebbe utilizzato la documentazione esibita dagli interventori al solo fine di valorizzare il difetto di legittimazione del loro intervento ex art. 105 c.p.c.
e non anche per escludere il possesso ultraventennale dell'attore, in primis il regolare contratto di locazione tra i legittimi proprietari e la CP_13
In relazione al primo motivo di appello, preliminare rispetto agli altri, riguardante la censura sollevata dagli appellanti rispetto alla statuizione del primo Giudice circa il difetto di legittimazione passiva degli stessi, occorre premettere che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Nel caso specifico, “la legittimazione passiva “ad causam”, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n.4907 del
26.05.1990).
Orbene, gli odierni appellanti, interventori in primo grado, sostengono di essere comproprietari dei beni oggetto di causa. Nello specifico, gli stessi affermano che, con il decesso di avvenuto
Parte_2 nel 1984, originario comproprietario dei beni oggetto di causa, la sua quota di proprietà era stata traferita ai suoi eredi legittimi, ossia all' unico figlio (interventore in primo grado e _1 odierno appellante) e alla moglie . Con il decesso di quest'ultima in data 2016, la Persona_3 quota pari a ½ dell'originaria quota di era stata trasferita in virtù di testamento olografo
Parte_2 ai nipoti della stessa, e (figli di interventori in primo
Parte_2 CP_1 _1 grado e odierni appellanti). Sicché, la quota di proprietà dei beni immobili oggetto della richiesta di usucapione originariamente intestata a (1906), risultava divisa per ½ in capo a
Parte_2 Pt_1
per ¼ rispettivamente a e .
[...] Parte_2 CP_1
In disparte l'evidente errore in cui è incorso il primo giudicante, ossia di considerare _1 deceduto, questa Corte ritiene non provata da parte degli odierni appellanti la titolarità del rapporto sostanziale controverso (non avendo i dimostrato di essere proprietari o comproprietari del Pt_2 bene oggetto della domanda di usucapione).
Quest'ultimi, difatti, nei propri scritti difensivi, si sono limitati a dedurre di essere comproprietari dei beni oggetto di causa da ben tre generazioni, per successione dell'originario _1 comproprietario, e e in virtù di testamento olografo della nonna , Pt_2 CP_1 Persona_2 senza tuttavia produrre alcuna documentazione a sostegno di tale assunto.
Gli appellanti, invero, non hanno allegato alcuna produzione documentale diretta a poter permettere di accertare il titolo di proprietà dagli stessi vantato, essendosi limitati a produrre due visure catastali datate 09.03.2017 e 09.12.2017, dalle quali risultava l'intestazione, tra gli altri, di e _1
, peraltro cessata in data 06.10.1994, allorquando questa risulta trasferita in Persona_2 capo ad altri, sino agli odierni convenuti.
E' importante evidenziare che, la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito ed è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla relativa questione si sia eventualmente formato il giudicato), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Non riguardano, invece, la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, possono formare oggetto di riesame in sede di gravame solo nei limiti dedotti specificamente con i motivi di impugnazione.
La carenza documentale, pertanto, non può esser superata da tali visure catastali, non potendo queste dar la prova della loro titolarità, ma potendo al limite costituire semplice indizio, considerato per di più che gli stessi non risultano all'attualità intestatari.
Anche l'ulteriore produzione documentale non risulta idonea a provare la titolarità nel rapporto sostanziale dedotto dagli odierni appellanti, come peraltro evidenziato dal primo Giudice.
Infatti, l'atto denominato “Atto di costituzione Associazione”, altro non è che una mera ricognizione di importi versati dai soci dell'Unione Produttori Agricoli di Acquaviva per l'acquisto “di un bilico della portata di 30 tonnellate” nonché “di una casetta su detto suolo per l'abitazione della famiglia della persona addetta al bilico”. Appare evidente che tale documento, non rappresenta un valido titolo di acquisto di beni, peraltro non meglio identificati considerata la mancanza dei corrispondenti dati catastali.
Anche dall'ulteriore documento prodotto, denominato “Contratto di Locazione”, non è possibile evincere alcunché rispetto alla titolarità degli odierni appellanti, considerato che lo stesso, oltre ad esser privo di data, non risulta sottoscritto nemmeno dalla sig.ra . Persona_2
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte appellante, in ordine alla titolarità di diritti sui beni oggetto di causa.
Pertanto, al mancato accoglimento del primo motivo di appello, consegue l'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione – valori medi) = oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei confronti di _1 Parte_2 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n.873/2024 pubblicata in data 21.02.2024 del Tribunale di Bari, così
[...] provvede: - dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_8
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_9 CP_6
, Controparte_10 Controparte_7
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 673,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola