Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies, 275 c.p.c. e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4877/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Massimiliano Marano) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Raffaele Bava) PARTE APPELLATA
E E
Controparte_2
(Avv. Domenico Sabia) PARTE APPELLATA E CONDOMINIO di VIA SICILIA N. 50 ROMA (Avv. Flaminio Sensi) PARTE APPELLATA E
CP_3
(Avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta) PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(Avv. Luca Bernardini) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 12518/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via principale di merito, in totale riforma della gravata sentenza, ed in accoglimento delle domande svolte in primo grado, condannare i convenuti in solido tra di loro, o ciascuno in relazione alle somme accertate come dovute, per i comportamenti posti in essere, al risarcimento dei danni patiti dall'istante per le ragioni sopra esposte, e dunque al pagamento del complessivo importo di € 4.617.000,00 in solido tra le parti convenute, o ciascuno in relazione alle responsabilità conseguenti ai fatti ascritti nella parte narrativa del presente atto o quella maggiore e/o minor somma che parrà di Giustizia e/o che sarà liquidata in via equitativa dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto al soddisfo Il tutto con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti gli appellati che hanno domandato: I.V.G. di , “IN VIA PRELIMINARE: ai sensi Controparte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., disporre la discussione orale della causa e comunque dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dal per tutte le ragioni sopra esposte;
Pt_1
In via subordinata B. ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice affinché sia consentito ad ed agli altri convenuti di esercitare la chiamata in causa del terzo, ovvero la propria compagnia di assicurazione che per è
[...]
(già - C.F. e P.I.: 01677750158), in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale e direzione generale in Milano, Viale Certosa n. 222, con la quale è assicurato con polizza n. 802303260. Il tutto così come richiesto nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Roma;
accertare l'indeterminatezza e genericità della domanda di parte attrice per vizi relativi alla editio actionis e per mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e per l'effetto dichiarare la nullità di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi;
NEL MERITO: accertare che nessuna responsabilità è attribuibile all'IVG per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello proposto dal Pt_1 rigettare comunque l'atto di appello in quanto le domande risultano tutte infondate, in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si riporta alle istanze istruttorie formulate nel I grado di giudizio ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Roma, ovvero: si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova nn. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 e 15 della parte in fatto della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, tutti preceduti dalle parole “vero che” ed emendati da valutazione ed espressioni non demandabili ai testimoni.”;
e che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. CP_2 CP_2
342 c.p.c., in ogni caso che la domanda fosse rigettata, con spese di lite da distrarsi;
il Condominio di via Sicilia n. 50 che fosse dichiarata la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c.; nonché l'inammissibilità di tutte le domande e nel merito che fossero rigettate, in via gradata (che fosse), determinato il credito restitutorio nei confronti dell'istante in euro 24.464,75, che fosse disposta la compensazione, con quello da sé vantato sino al decreto di trasferimento, di euro 42.372,84, con riserva di agire in separato giudizio per la ripetizione delle spese comuni a carico dell'attore sino al decreto di trasferimento, con spese di lite;
. in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile, in via CP_3 principale che fosse respinto con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite, in subordine che fosse rigettata ogni domanda proposta nei propri confronti sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite;
in via ulteriormente subordinata che fossero ridotte le pretese risarcitorie alle sole conseguenze immediate dirette del dedotto (e negato) inadempimento e del presunto (e sempre negato) fatto illecito, con compensazione delle spese;
che l'impugnazione fosse dichiarata manifestamente infondata ex Controparte_4 art. 348 bis c.p.c., che fossero rigettati i motivi di appello, con conferma della sentenza e riproposizione della domanda di chiamata in garanzia di , Controparte_7 nonché con vittoria di spese di lite. La causa è stata rinviata all'udienza del 10.4.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 275 bis c.p.c.. Il fatto è così narrato in sentenza, “.. in data 29/01/2009, il dott. Parte_1 aveva alienato alla signora il diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in CP_8
via Sicilia n. 50, scala B interno 12 distinto al NCEU del Comune di al CP_1 CP_1 foglio 472, part. 47 n. 26, riservandosi sul medesimo immobile il diritto di usufrutto vitalizio alle seguenti condizioni: divieto di cessione a terzi ex art. 980 c.c.; divieto di concedere a terzi il godimento dell'immobile, compresa la locazione e sub- locazione;
divieto di effettuare innovazioni all'unità immobiliare. L'8/01/2015, la signora aveva trasferito il diritto di nuda proprietà CP_8 sull'immobile sopra descritto ai signori e . CP_2 CP_2
Con atto di pignoramento del 04/02/2013 il Condominio di Via Sicilia n. 50 – Roma, aveva pignorato il diritto di usufrutto del debitore , per mancato Parte_1 pagamento di oneri condominiali e spese di giudizio. Il procedimento esecutivo era stato iscritto al R.G.E n. 309/2013. Il 17/06/2016 veniva effettuato un primo accesso da parte del Custode I.V.G, presso l'immobile oggetto di esecuzione ed utilizzato dal Pt_1 Il 18/04/2017, si teneva l'esperimento di vendita dinnanzi al professionista delegato – Avv. ed il bene veniva aggiudicato all'Avv. , Controparte_4 Controparte_9 quale Curatore Speciale del minore . CP_2
Il 05/09/2017, in attuazione del provvedimento emesso dal G.E. del 04/09/2017, l'I.V.G procedeva alla liberazione dell'immobile, che presentava al suo interno effetti personali del Pt_1
Le parti rinunciavano all'inventario dei beni, l'I.V.G intimava al di asportare Pt_1 immediatamente “preziosi, denaro e farmaci salvavita” e concedeva un termine di 30 giorni per l'asportazione degli altri beni Il giorno 09/10/2017 l'immobile veniva consegnato al curatore del minore
[...]
, Avv. , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, così CP_2 Controparte_9 come indicato nell'avviso di vendita e nel decreto di aggiudicazione. Il sig. Pt_1 dichiarava di abbandonare i beni mobili contenuti nell'appartamento e l'I.V.G, da quel momento, cessava di avere la custodia dell'immobile. Parte attrice lamenta in buona sostanza che il suo diritto fosse un diritto di abitazione e non usufrutto per come emergeva dai registri pubblicitari compulsabili dalle parti. Concludeva chiedendo: in via principale di merito, condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti dall'istante per le ragioni sopra esposte, e dunque al pagamento del complessivo importo di € 3.199,000,00 in solido tra le parti convenute, o ciascuno in relazione alle responsabilità conseguenti ai fatti ascritti nella parte narrativa del presente atto o quella maggiore e/o minor somma che parrà di Giustizia e/o che sarà liquidata in via equitativa del Giudicante, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto al soddisfo….”. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda così motivando “.. le attività svolte dalla parte attrice e dai convenuti (creditore, notaio, dagli ausiliari ed il comportamento dell'aggiudicatario), sono già state esaminate e risolte dal G.E. ed esse sono proprio alla base degli eventi causatrici di danno, nella specifica prospettazione della stessa parte attrice. Appare evidente che con l'odierno giudizio il Sig. iproponga, sotto la diversa Pt_1 fattispecie dell'illecito aquiliano, questioni già affrontate (e decise negativamente) nell'ambito della procedura esecutiva. Per le attività di vendita era stato incaricato un professionista;
il decreto di trasferimento assume una portata più ampia perché configura l'atto con cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il controllo sull'attività del delegato, ne “ratifica” l'operato. Ed allora lo strumento che viene fornito dall'ordinamento alle parti che si ritengono lese dalla procedura esecutiva è l'impugnativa ex art. 617 c.p.c. per eccepire vizi propri del decreto di trasferimento ed anche per contestare l'irregolarità formale delle attività in cui si è articolato il sub procedimento di vendita condotto dal professionista. Se vi sono stati eventuali mancanze foriere di danni era il decreto di trasferimento che avrebbe dovuto essere impugnato nel termine perentorio di legge. Parte attrice per contestare la sussistenza del diritto (risultava usufrutto ma lo qualifica abitazione) posto in vendita in sede di esecuzione forzata avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, con richiesta, nel giudizio di merito, di accertamento del proprio diritto asserito di abitazione. I danni in questa sede lamentati, sono astrattamente, per come prospettati, astrattamente conseguenza immediata e diretta della condotta degli organi esecutivi posti sotto la vigilanza del giudice esecutivo nel cui procedimento devono essere effettuate le doglianze specifiche ad esso. Anche la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 618 c. p. c…prevede testualmente…Nella fattispecie lo strumento approntato dall'Ordinamento era appunto l'udienza ex art. 618 c.p.c.; nella citazione si tende ad ovviare alla sede naturale riproponendo censure che questo giudice non può evidentemente esaminare atteso il luogo naturale in cui esse avrebbero dovuto essere espresse. Il giudizio introdotto con l'atto di citazione avrebbe piuttosto dovuto costituire la fase di merito della predetta opposizione agli atti esecutivi. Ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve necessariamente essere fatta valere, tanto dalle parti del processo esecutivo quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo esecutivo stesso, attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, in primo luogo, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c. p. c.), non potendo ritenersi ammissibile un'autonoma azione di danno (e comunque qualsiasi azione volta a contestare l'efficacia della vendita forzata ovvero il prezzo della stessa), al di fuori del processo esecutivo, se non in via eccezionale, previa dimostrazione..che l'esperimento dei rimedi endoesecutivi non gli era in alcun modo possibile prima.. Nella vendita forzata del bene pignorato, ogni soggetto parte processuale ha l'onere di far valere l'ipotesi di qualsivoglia illegittimità con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione e comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria (Cass…). Ritiene questo giudice che il principio in questione, diversamente da quanto sembra sostenere parte attrice, abbia senz'altro validità generale, per tutte le ipotesi di contestazioni attinenti alla regolarità della vendita coattiva. Esso si applica in ogni ipotesi in cui venga in discussione la regolarità di atti della procedura esecutiva e, segnatamente, della fase della liquidazione e del trasferimento dei beni pignorati... La domanda di risarcimento invocata dalla parte attrice a garanzia dei suoi diritti poteva essere fatta valere con i soli strumenti tipici previsti dal processo esecutivo, cioè con l'opposizione agli atti esecutivi….Rientra nell'eccezionalità il caso in cui la parte del processo esecutivo possa agire al di fuori dei rimedi endoesecutivi.. potendo ciò avvenire solo qualora la parte stessa dimostri di non avere avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali…Ne discende che, in via preclusiva di ogni altra questione, la domanda di parte attrice va dichiarata inammissibile. “. La parte appellante ha criticato la sentenza rappresentando in sostanza le circostanze su cui era fondata la domanda di danni (cfr. appello pag. 1) - per la perdita dell'abitazione, per la privazione, lo spossessamento e l'assenza di notizie dei beni e degli effetti personali presenti nell'abitazione degli arredi, per i disagi psicofisici conseguenti a tali condotte - con riguardo a ciascuno degli appellati citati. Ha lamentato sostanzialmente che il proprio diritto non era pignorabile poiché era titolare di un mero diritto di abitazione e non di usufrutto (pag. 7 ). Il notaio, indicato nel convenuto aveva omesso in sede di relazione (certificato notarile CP_3 ex art. 567 c.p.c.) della perizia di riferire il contenuto del titolo, poiché come confermato aveva limitato l'esame alla sola nota di trascrizione. Il Condominio aveva assoggettato a pignoramento il diritto di abitazione pur nella consapevolezza della lesività dell'atto. I che si rendevano acquirenti del diritto di abitazione CP_2 impignorabile erano a conoscenza della circostanza “processuale” poiché avevano acquistato il diritto di nuda proprietà e perché compartecipi del Condominio. Il professionista (che per quanto esplicitato - cfr. comparsa di costituzione di CP_4 quest'ultimo – era stato incaricato dal G.E. per l'esperimento della vendita e che avverso l'aggiudicazione erano stati proposti reclami tutti respinti), aveva rivolto istanza al G.E. per l'esperimento di una ulteriore vendita senza informare il G.E. dell'esistenza di contestazione in merito alla natura del diritto pignorato e di quanto rilevato dallo stimatore Arch. nella propria perizia in cui evidenziava la Per_1 sussistenza della questione relativa alla natura abitativa del diritto. Nell'immobile erano stati lasciati i beni mobili e gli effetti personali e né l'I.V.G. né i avevano CP_2 precisato qualcosa con riguardo “al destino degli stessi.”, né era provata l'avvenuta distruzione o specificati gli accordi intervenuti circa l'effettivo destino dei beni. Era pertanto evidente la responsabilità dell'I.V.G.. In tal senso veniva formulata richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell'I.V.G. e dei della CP_2 documentazione relativa allo smaltimento e trasporto in discarica dei beni. Preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate ex art. art. 342 c.p.c. è fondata.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo la vicenda processuale – non indica in modo chiaro, sintetico e specifico le censure proposte;
contiene, infatti, con riguardo proprio alla decisione d'inammissibilità resa la formulazione di una censura estremamente generica che non scalfisce in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. L'appellante infatti si è limitato sul punto a dedurre che “In ciò l'essenza della presente azione, volta a risarcire il sig. per ogni tipologia di danno subito in Pt_1 conseguenza dei fatti descritti nella citazione di primo grado che, lo hanno portato ad essere privato di un diritto di godimento finalizzato al soddisfacimento delle proprie esigenze primarie di alloggio e di vita, ed in tal senso, voluto dal Legislatore, indisponibile e, dunque, impignorabile e ciò nell'età avanzata e privandolo, di fatto, di ogni bene mobile e di ogni effetto personale nonché della stessa possibilità di libero godimento della propria vita di relazione, con evidenti conseguenze n termini di stress psicofisico. Tutti danni questi conseguenti e verificatesi successivamente all'emissione del provvedimento di conclusione della procedura esecutiva di primo grado e che, dunque, rendono inapplicabile al caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale che riguarda il diverso e differente caso di pretese intra procedurali e non certamente danni che si possono accertare e che si scoprono essere maturati successivamente agli eventi procedurali propri. Nessun richiede in questa sede la revoca del provvedimento di aggiudicazione, ma invero si richiede, misura risarcitoria conseguente ai danni accertati e verificatisi successivamente, ed in maniera sequenziale.” (cfr. pag. 20 appello). Dunque, nulla è stato specificatamente contestato con riguardo alla questione di diritto, sulla quale è stato statuito che la domanda di risarcimento poteva essere fatta valere solo con gli strumenti tipici previsti dal processo esecutivo, cioè con l'opposizione agli atti esecutivi e la mancanza di autonomia dell'azione di danno (e comunque qualsiasi azione volta a contestare l'efficacia della vendita forzata ovvero il prezzo della stessa), al di fuori del processo esecutivo;
nè d'altronde (come pure eccepito dagli appellati) specifiche censure sono state proposte con riguardo a tutte le ulteriori considerazioni rese dal primo Giudice. Del resto, pur volendo esaminare il merito del giudizio, l'impugnazione va comunque respinta. Così come esplicitato dallo stesso appellante, e riportato nel precedente capoverso “Nessun (o) richiede in questa sede la revoca del provvedimento di aggiudicazione, ma invero si richiede, misura risarcitoria” è pacifico che il decreto di aggiudicazione non è stato opposto;
né alcuna domanda, a prescindere poi dall'ammissibilità o meno della stessa, è stata formulata per fare accertare i vizi asseritamente denunciati del provvedimento (cfr. conclusioni atto di citazione ove è scritta la sola richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per il complessivo importo di € 3.199.000,00 in solido tra tutti i convenuti, o ciascuno in relazione alle responsabilità conseguenti ai fatti ascritti nella parte narrativa). Peraltro, è principio noto che “I vizi degli atti del sub-procedimento di vendita dinanzi al professionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso il delegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, “le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delle esecuzioni (di regola, il decreto di trasferimento).” (Cass. 36081/2023; cfr. anche Cass. Ord. n. 12920/2020 “È inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio, finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avutane. (La S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio in cui il debitore esecutato, in sede di procedura di esecuzione per rilascio, aveva contestato il presupposto decreto di trasferimento del bene, affermandone la nullità per mancato rispetto del principio del contraddittorio) e Cass. 4797/2023 “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.”.. Ciò posto, alla stregua delle censure esposte con le quali si argomenta sulla sussistenza del diritto ad essere risarcito dei danni poiché il decreto di trasferimento del diritto di usufrutto non poteva essere emesso vantando piuttosto sull'immobile acquistato in nuda proprietà un diritto di abitazione impignorabile, la pretesa risarcitoria non può essere accolta. Diversamente da quanto eccepito, il decreto di aggiudicazione non opposto ha dichiarato il trasferimento del diritto di usufrutto, dacché tutte le diverse prospettazioni di erroneità del deciso e dell'intrapresa esecuzione devono ritenersi oramai definitivamente assorbite. Essendo stato posto a fondamento dell'azione esecutiva un valido titolo, nessun danno tra quelli prospettati può essere preteso perché riconducibile alla qualificazione, oramai definitiva, del diritto vantato come di usufrutto. Né del resto è poi fondata l'allegazione dei danni subiti per la mancata restituzione dei beni mobili. Con riguardo a tale profilo il ha osservato (cfr. pag. 23) “deve Pt_1 considerarsi pacifico come vi siano stati rilasciati i beni mobili unitamente agli effetti personali di proprietà del sig. Ad oggi né l'IVG né i sig.ri Pt_1 CP_2 hanno dichiarato il destino di tali beni;
in sede di costituzione in giudizio in primo grado, invero hanno entrambe sostenuto che vi fosse stata dichiarazione di abbandono ma invero, nessuno chiarisce, ne prova, l'effettivo destino degli stessi, ovvero produce documentazione atta a comprenderne l'effettivo smaltimento e/o distruzione degli stessi. Sul punto, come dedotto nell'atto di citazione, è evidente come l'art. 560 cpc stabilisce che laddove…La ratio di tale norma è evidente e mira a consentire che sia chiaro il destino dei beni, oggetto di esecuzione, e che gli stessi non vengano appresi, ma siano eliminati dalla circolazione fattuale e giuridica…. La pretesa dichiarazione di abbandono…avrebbe dovuto indurre i sig.ri a specificare, in sede di costituzione, quali accordi vi CP_2 fossero stati con il sig. ed in particolare, l'effettivo destino dei beni che Pt_1 devono pertanto considerarsi ancora nella disponibilità effettiva dei sig.ri Parte_2 stata sollecitata e si è data prova di tali intercorsi accordi, finalizzati, di fatto, a consentire al Sig. di lasciare i beni in questione presso l'immobile in attesa Pt_1 della definizione del giudizio di reclamo …. all'atto del verbale del 09.10.2017 veniva pattuito che i beni de quo ivi sarebbero stati lasciati fino al pronunciamento da parte del G.E… a riprova della circostanza che alcun abbandono dei beni vi fosse stato”. Era evidente la responsabilità dell'I.V.G. “che, proprio in relazione a tale incarico, è venuto meno al compito assegnato dal G.E. con l'ordinanza di vendita, ovverosia quello di sincerarsi della distruzione e dell'eliminazione dei beni residui… pacifico sostenere come vi sia stato un arricchimento senza causa in favore degli aggiudicatari, e che tale evento sia stato codeterminato dall'IVG, il quale avrebbe invero dovuto disporre la immediata distruzione ovvero procedere con l'autorizzazione allo smaltimento di detti beni.”. Invero, sono stati allegati (doc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del fascicolo di parte appellata I.V.G.) il verbale, datato 5.9.2017, di liberazione dell'immobile in cui si dava atto che all'interno vi erano effetti personali, che le parti rinunciavano all'inventario dei beni e concordavano un termine di giorni 30 per l'asporto, che l'I.V.G. intimava l'asporto immediato di “preziosi, denaro e farmaci salvavita”; verbale del 9.9.2017 in cui si legge che veniva aperto l'immobile al fine di permettere l'asporto di vari oggetti personali;
verbale del 9.10.2017 di consegna dell'immobile al curatore dell'aggiudicatario ove si legge che “Il Dott. Pt_1 dichiara di abbandonare i beni mobili contenuti nell'appartamento secondo gli accordi intervenuti”. Orbene, a fronte di tali evidenze, in particolare “abbandono” dei beni (peraltro previsto dall'art. 560 c.p.c. se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato), la pretesa di danni per la mancata restituzione non è fondata;
né peraltro può trovare ragione nel fatto di non essere stata data prova dell'avvenuta distruzione, a fronte appunto della rinuncia all'asportazione dei beni e della dichiarazione di volere abbandonare i beni. Il tutto in assenza di alcuna prova data di diversi accordi intervenuti. In conclusione, alla stregua di tali evidenze l'appello deve ritenersi infondato e va respinto. Non sussistono altresì i presupposti per una pronuncia ex art. 96, 3 comma c.p.c. in capo alla parte soccombente, mancando la prova della “della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. Cass. civ. Sez. U Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019).
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa (scaglione indeterminabile complessità bassa), alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), con distrazione, per la parte appellata CP_2
e , in favore del difensore Avv. Domenico Sabia.
[...] CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite pari a € 3.473,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Domenico Sabia;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino