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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 157/2024 R.G. promossa da
C.F. Parte_1
, difeso dall'avv. ALBANESE ANTONIO C.F. C.F._1
; C.F._2
contro
Controparte_1
C.F. , difeso dall'avv. BALAS GIAMPAOLO C.F. P.IVA_1
e dall'avv. MORIELLI MARCO ANDREA C.F._3
( ; C.F._4
e contro
, C.F. difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Gaetano Orlando.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/3/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione e agli atti esecutivi promossi da sulla Controparte_1
base del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale n.
09720230201508286001, notificata il 16 dicembre 2023, con la quale aveva richiesto all'opponente il pagamento dell'importo pari ad € 156.416,00 a titolo di residuo saldo del mutuo concesso da nelle cui ragioni si era Controparte_3
surrogata , in favore di garantita con fideiussione CP_1 Parte_2
omnibus prestata dall'odierno opponente.
In particolare, l'opponente eccepiva: 1) il difetto di titolo esecutivo sottostante all'esecuzione, considerato che il rapporto da cui promanava il credito era di natura privatistica ed imponeva dunque a di munirsi Controparte_1
di apposito titolo giudiziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, non potendosi servire della disciplina di favore posta dal medesimo decreto legislativo per le entrate di natura pubblicistica, riscuotibili mediante ruolo;
2) il difetto di titolo esecutivo per aver comunque fatto utilizzo della procedura di CP_1
riscossione a mezzo ruolo fuori dall'unica ipotesi affermata come ammissibile per legge a tal fine, ossia quella disciplinata per ipotesi di revoca di un finanziamento per sviamento dello scopo, diversa da quella oggetto della cartella riconducibile a mero inadempimento.
In conclusione, l'opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia della cartella di pagamento opposta.
Si costituiva che evidenziate, da un lato, la natura Controparte_1
pubblica del credito secondo quanto disposto dall'art. 8 d.l. 3/2015 e, dall'altro,
l'utilizzabilità del ruolo anche per le ipotesi di riscossione di crediti derivanti pagina 2 di 6 dalla revoca di finanziamenti per inadempimento del mutuatario, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì che, eccepito il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva rispetto alla pretesa contenuta nell'opposizione pure a lei notificata dall'opponente, chiedeva in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Seguiva rigetto della domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione (“difetto di titolo esecutivo a fronte di credito promanante da rapporto di natura privatistica”), va rilevato che, a confutazione di quanto argomentato dall'opponente, da ampio lasso di tempo la giurisprudenza è concorde nell'ammettere la riscossione a mezzo ruolo dei crediti sorti a seguito della surroga di nelle ragioni Controparte_1
del soggetto finanziatore garantito dal garante pubblico ai sensi della l.
662/1996, riconoscendo tali crediti come aventi natura pubblicistica poiché
connessi alla finalità pubblicistiche di supporto all'attività imprenditoriale ed al recupero delle erogazioni pubbliche relative alla garanzia.
Si richiama in particolare la giurisprudenza di legittimità: “In tema di interventi
di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito
di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. 1005/2023: si vedano anche Cass.
30621/2019, Cass. 14915/2019, Cass. 36513/2023).
pagina 3 di 6 Il motivo di opposizione è dunque infondato.
2.
Per ragioni non dissimili è infondato anche il secondo motivo di opposizione,
che non si confronta con l'univoco orientamento giurisprudenziale in materia.
Si evidenzia in particolare che da ampio lasso di tempo la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare l'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo pure per le ipotesi di crediti derivanti dalla risoluzione di contratti di finanziamento per inadempimento del mutuatario e non solo per le ipotesi di
“revoca” di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato.
Va rilevato in particolare che “anche il credito dell'Amministrazione statale che
deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia
prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura
pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal
D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello
sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9,
comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse
tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. Va, peraltro,
osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre
ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da
un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro
nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della
garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al
beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il
finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che
costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto
amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla
concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva
fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la
pagina 4 di 6 revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un
presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del
Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio” (Cass. 6508/2020).
3.
Da ultimo, solo in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha sollevato la questione di nullità parziale della garanzia da egli rilasciata in favore di per medesimezza con il modello ABI del 2003 oggetto del Controparte_3
provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
L'eccezione di nullità è infondata.
In primo luogo, va evidenziato che la fideiussione di cui si discute è del
31/8/2020, dunque successiva di 17 anni al modello ABI del 2003 e di 15 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio dell'autorità garante;
a fronte di tale dato di fatto, l'opponente avrebbe dovuto quantomeno allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, non potendosi assumere che l'efficacia del provvedimento della Banca d'Italia sia sine die e che tutte le fideiussioni stipulate dal 2003 e addirittura dal 2005 in avanti siano conformi ad un modello anticoncorrenziale per il solo fatto di essere garanzie omnibus (Cass.
30383/2024).
Va poi evidenziato che non vi è medesimezza alcuna tra il modello ABI del
2003 e la fideiussione di cui si discute, che nemmeno presenta le clausole di reviviscenza e sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.
Tenuto conto che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” (art. 10
contratto) non è di per sé sufficiente a ritenere che vi sia medesimezza con il modello ABI del 2003 né tantomeno a dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale pur in periodo di gran lungo successivo all'accertamento di tale intesa, va concluso nel senso dell'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
157/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_4
14.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese specifiche;
infine IVA e
Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Padova, 5 maggio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 157/2024 R.G. promossa da
C.F. Parte_1
, difeso dall'avv. ALBANESE ANTONIO C.F. C.F._1
; C.F._2
contro
Controparte_1
C.F. , difeso dall'avv. BALAS GIAMPAOLO C.F. P.IVA_1
e dall'avv. MORIELLI MARCO ANDREA C.F._3
( ; C.F._4
e contro
, C.F. difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Gaetano Orlando.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18/3/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione e agli atti esecutivi promossi da sulla Controparte_1
base del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale n.
09720230201508286001, notificata il 16 dicembre 2023, con la quale aveva richiesto all'opponente il pagamento dell'importo pari ad € 156.416,00 a titolo di residuo saldo del mutuo concesso da nelle cui ragioni si era Controparte_3
surrogata , in favore di garantita con fideiussione CP_1 Parte_2
omnibus prestata dall'odierno opponente.
In particolare, l'opponente eccepiva: 1) il difetto di titolo esecutivo sottostante all'esecuzione, considerato che il rapporto da cui promanava il credito era di natura privatistica ed imponeva dunque a di munirsi Controparte_1
di apposito titolo giudiziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, non potendosi servire della disciplina di favore posta dal medesimo decreto legislativo per le entrate di natura pubblicistica, riscuotibili mediante ruolo;
2) il difetto di titolo esecutivo per aver comunque fatto utilizzo della procedura di CP_1
riscossione a mezzo ruolo fuori dall'unica ipotesi affermata come ammissibile per legge a tal fine, ossia quella disciplinata per ipotesi di revoca di un finanziamento per sviamento dello scopo, diversa da quella oggetto della cartella riconducibile a mero inadempimento.
In conclusione, l'opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia della cartella di pagamento opposta.
Si costituiva che evidenziate, da un lato, la natura Controparte_1
pubblica del credito secondo quanto disposto dall'art. 8 d.l. 3/2015 e, dall'altro,
l'utilizzabilità del ruolo anche per le ipotesi di riscossione di crediti derivanti pagina 2 di 6 dalla revoca di finanziamenti per inadempimento del mutuatario, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì che, eccepito il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva rispetto alla pretesa contenuta nell'opposizione pure a lei notificata dall'opponente, chiedeva in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Seguiva rigetto della domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione (“difetto di titolo esecutivo a fronte di credito promanante da rapporto di natura privatistica”), va rilevato che, a confutazione di quanto argomentato dall'opponente, da ampio lasso di tempo la giurisprudenza è concorde nell'ammettere la riscossione a mezzo ruolo dei crediti sorti a seguito della surroga di nelle ragioni Controparte_1
del soggetto finanziatore garantito dal garante pubblico ai sensi della l.
662/1996, riconoscendo tali crediti come aventi natura pubblicistica poiché
connessi alla finalità pubblicistiche di supporto all'attività imprenditoriale ed al recupero delle erogazioni pubbliche relative alla garanzia.
Si richiama in particolare la giurisprudenza di legittimità: “In tema di interventi
di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito
di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. 1005/2023: si vedano anche Cass.
30621/2019, Cass. 14915/2019, Cass. 36513/2023).
pagina 3 di 6 Il motivo di opposizione è dunque infondato.
2.
Per ragioni non dissimili è infondato anche il secondo motivo di opposizione,
che non si confronta con l'univoco orientamento giurisprudenziale in materia.
Si evidenzia in particolare che da ampio lasso di tempo la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare l'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo pure per le ipotesi di crediti derivanti dalla risoluzione di contratti di finanziamento per inadempimento del mutuatario e non solo per le ipotesi di
“revoca” di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato.
Va rilevato in particolare che “anche il credito dell'Amministrazione statale che
deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia
prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura
pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal
D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello
sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9,
comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse
tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. Va, peraltro,
osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre
ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da
un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro
nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della
garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al
beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il
finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che
costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto
amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla
concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva
fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche "la
pagina 4 di 6 revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un
presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del
Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio” (Cass. 6508/2020).
3.
Da ultimo, solo in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha sollevato la questione di nullità parziale della garanzia da egli rilasciata in favore di per medesimezza con il modello ABI del 2003 oggetto del Controparte_3
provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
L'eccezione di nullità è infondata.
In primo luogo, va evidenziato che la fideiussione di cui si discute è del
31/8/2020, dunque successiva di 17 anni al modello ABI del 2003 e di 15 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio dell'autorità garante;
a fronte di tale dato di fatto, l'opponente avrebbe dovuto quantomeno allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, non potendosi assumere che l'efficacia del provvedimento della Banca d'Italia sia sine die e che tutte le fideiussioni stipulate dal 2003 e addirittura dal 2005 in avanti siano conformi ad un modello anticoncorrenziale per il solo fatto di essere garanzie omnibus (Cass.
30383/2024).
Va poi evidenziato che non vi è medesimezza alcuna tra il modello ABI del
2003 e la fideiussione di cui si discute, che nemmeno presenta le clausole di reviviscenza e sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.
Tenuto conto che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” (art. 10
contratto) non è di per sé sufficiente a ritenere che vi sia medesimezza con il modello ABI del 2003 né tantomeno a dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale pur in periodo di gran lungo successivo all'accertamento di tale intesa, va concluso nel senso dell'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
157/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_4
14.000,00 per compensi;
oltre il 15% per spese specifiche;
infine IVA e
Cassa.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese specifiche;
infine IVA e Cassa.
Padova, 5 maggio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6