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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 4.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 865 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Cerri;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Convenuto
*******
Con ricorso depositato il 17.1.2025 ha premesso di aver Parte_1 subìto un infortunio (in itinere) in data 21.6.2023. Ciò posto, ha esposto che: in ragione del predetto evento, l' gli aveva liquidato rendita CP_1 corrispondente ad un danno biologico 30%; di aver inutilmente proposto opposizione.
Ha pertanto domandato il riconoscimento di prestazioni correlate ad un
“grado complessivo di menomazione permanente della integrità psico-fisica … nella misura del 43% o nell'altra percentuale comunque superiore al
30%”.
Instauratosi il contraddittorio, l ha domandato il rigetto della domanda, CP_1 precisando che, a seguito di revisione attiva del 27.3.2025, a distanza di un anno dalla prima definizione, era stato riscontrato un peggioramento clinico che è esitato in una maggiorazione del grado percentuale nella misura del
37%.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pag. 2 di 3 Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che, dopo l'instaurazione della lite, vi è stata liquidazione in sede amministrativa di rendita commisurata ad un grado maggiore di danno biologico. E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso. Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata espressamente richiesta dai procuratori delle parti.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' secondo il CP_1 criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che, con probabilità prossima alla certezza, la domanda sarebbe stata accolta se non fosse sopravvenuta (anche alla notifica del ricorso) la carenza di interesse. In ogni caso, per gravi ed eccezionali ragioni analoghe all'assoluta novità della questione (Corte Cost. 77/2018), le medesime spese vanno compensate nella misura della metà, tenuto conto che la nuova determinazione del danno biologico è dipesa da una revisione attiva e, quindi, da un sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi
1.645,50 (pari alla metà di € 3.291,00) oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 4.7.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Francesco Rinaldi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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