CA
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/09/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE
SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1635/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_5 C.F._5
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_6 C.F._6
(P.IVA ), tutti rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1
difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Trombatore;
2
– ricorrenti –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (cod. fisc. ), rappresentata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-resistente-
Conclusioni delle parti:
ricorrenti: come in ricorso introduttivo;
resistente: come in comparsa di
costituzione e risposta”
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2022, i ricorrenti, in epigrafe generalizzati, premettendo di condurre a vario titolo degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Noto, meglio infra descritti,
rappresentavano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 16-17 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del fiume AR, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti arrecando ingenti danni. A sostegno di quanto esposto, richiamavano la relazione dei consulenti tecnici di ufficio nominati nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) in precedenza promosso innanzi a questo Ufficio, iscritto al n. 2030/2021 R.G.. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della
Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale 3
- deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti, così come quantificati dai c.t.u.
(Ing. e dott. ) nel procedimento di ATP Persona_1 Persona_2
menzionato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed alla refusione delle spese legali anche del procedimento di istruzione preventiva nonché al pagamento dei costi sostenuti per la c.t.u..
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino la quale, reiterando le difese già spiegate in sede di A.T.P., lamentava l'omessa valutazione ad opera del collegio peritale ivi nominato – di cui chiedeva il richiamo – delle osservazioni del proprio c.t.p. in ordine alla eccezionalità delle su indicate precipitazioni meteoriche, che avevano condotto anche alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, e la sussistenza di una condotta omissiva delle controparti per la mancata esecuzione degli interventi manutentivi su di loro gravanti;
richiamava, a tale riguardo, le prescrizioni poste dall'art. 8
della Legge Regionale n. 45 del 25/05/1995, nonché dalla propria Direttiva n.
5750 del 17.09.2019 e dagli artt. 915, 916, 917 e 918 c.c.. Sotto altro profilo,
eccepiva la violazione degli articoli 26 comma 2 e 17 delle norme di attuazione del P.A.I. adducendo che i fondi dei ricorrenti e e Parte_6 Parte_1
un appezzamento del ricorrente ricadevano in aree inondabili già Parte_3
censite nel PAI come a pericolosità elevata “P3” e come “sito di attenzione”
idraulica e, pertanto, soggette alle limitazioni indicate nelle Norme di Attuazione
approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9/AdB del
06/05/2021 pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021.Per tali ragioni 4
chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie avanzate.
La causa, trattata con le modalità “cartolari” previste dall'art.127 ter c.p.c., dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P., è stata posta in decisione con ordinanza depositata il 14.7.2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda merita accoglimento nei termini che si diranno.
I ricorrenti evocano, quale fatto dannoso, l'esondazione del fiume CP_2
addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo. Nello specifico,
segnalano la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione ripariale, in particolare canneti ed essenze arbustive, che, depositandosi sull'alveo e negli argini, ne aveva ridotto la sezione ostacolando il regolare flusso delle acque;
evidenziano,
inoltre, l'assenza decennale di interventi di manutenzione e di pulitura degli alvei ad opera delle Autorità competenti, con conseguente sedimentazione delle particelle terrose e formazione di vere e proprie barriere al deflusso dell'acqua.
Quanto addotto dai ricorrenti risulta confermato dalle indagini peritali compiute in sede di ATP, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati,
eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici o scientifici.
Innanzitutto, muovendo dalle descrizioni contenute nell'elaborato dei c.t.u.
nominati nel procedimento di istruzione preventiva, va precisato quanto segue:
- i terreni oggetto di accertamento, coltivati a limoneto, costituenti l'azienda agricola condotta da , ricadono nella contrada "Piana Parte_1
Bucachemi" censiti catastalmente al f.m. 337 p.lle 110 e 112 (titolo di proprietà: atto di donazione a rogito Notaio del Persona_3 5
31/01/1991). Essi sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI e CP_2
confinano a Nord con stradella interpoderale (che dà accesso al fondo del
Sig. anch'egli ricorrente), a Sud Sud-Ovest per circa 65 metri Parte_3
con la sponda del fiume;
(v. pagg. 12-14 della consulenza);
- i terreni oggetto di accertamento condotti da coltivati ad Parte_2
agrumeto, ricadono in due distinte contrade e precisamente: a) in contrada “Renna bassa”, f.m. 261 p.lle 18, 59, 139, 145, 155 e 156 (titolo di conduzione: scrittura modificativa di contratto di comodato del
19/06/2016); b) in contrada “Cariulo”, f.m. 287 p.lle 18, 19 e 38 (titolo di conduzione: contratto di affitto del 29/08/2020); entrambi i corpi aziendali sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI;
(v. pagg. 15-17 della CP_2
consulenza)
- I terreni oggetto di accertamento costituenti i due corpi aziendali condotti da coltivati ad agrumeto, sono situati in due distinte Parte_3
contrade e precisamente alcuni in contrada "Piana Bucachemi", censiti catastalmente al f.m. 337 p.lle 52, 67, 111 e 113 sulla sinistra idraulica del
FI AR 156, e alcuni in contrada “Belludia”, censiti catastalmente al fg 333 p.lle 22, 49, 65, 66, 67, in destra idraulica del fiume (titolo di CP_2
conduzione di entrambi i fondi: contratto di comodato del 01/02/2020) (v.
pagg. 20-21 della consulenza);
- I terreni oggetto di accertamento di proprietà di coltivati Parte_4
ad agrumeto, ricadono in contrada “Cocca” (Casa della Cocca su Sistema
Informativo Forestale) e sono identificati catastalmente al f.m. 302 p.lle 6
26, 27, 49, 50, 51, 75, 77, 415 (v. note di trascrizione degli atti di compravendita del 7/11/68, del 17/09/1969 e del 25/04/1970 e atto di compravendita del 21/03/1968); sono ubicati sulla destra idraulica del
FI AR (ibidem, pagg. 25-26);
- i terreni oggetto di accertamento costituenti l'azienda agricola condotta da
(coltivati a carciofeto da pieno campo con sesto 1m x Parte_6
0,80m.) ricadono in contrada “Piana” (contrada “San Nicola” sul Sistema
Informativo Forestale) e sono identificati catastalmente al f.m. 323 p.lla
164. (titolo di conduzione: contratto di affitto ai sensi dell'art. 45 della L.
203/82 del 24/07/2015); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI
; (v. pagg. 28-29 della consulenza); CP_2
[
- i terreni oggetto di accertamento detenuti dalla società agricola coltivati ad agrumeto, ricadono in contrada “Renna CP_1
Bassa” e sono identificati catastalmente al f.m. 261 p.lle 2, 35, 53, 54 e
134 157 e 137 (titolo di conduzione: contratto di comodato del
16/09/2019); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI (v. CP_2
pagg. 30-31 della consulenza);
- I terreni oggetto di accertamento di proprietà di , coltivati Parte_5
ad agrumeto, ricadono in contrada “Cariulo” e sono identificati catastalmente al f.m. 287 p.lle 21, 23, 24, 25, 32 (titolo dominicale ricavabile dall'atto di divisione del 18/06/2001 a rogito del Notaio
[...]
); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI . (v. pagg Per_4 CP_2
33-34 della consulenza). 7
Tanto premesso, la circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume AR in occasione delle precipitazioni del 16-17 novembre 2021 e della conseguente inondazione dei fondi dei ricorrenti, di per sé non contestata dall'ente convenuto,
ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
In ordine alle cause, i suddetti ausiliari fornivano risposte esaurienti, replicando puntualmente anche alle osservazioni del c.t.p. della Autorità di Bacino che quest'ultima ha riproposto, senza alcun profilo di novità, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di merito (v. le risposte ai rilievi - allegato D
della terza produzione effettuata in seno all'ATP l'1.7.2022 - e la versione definitiva della relazione di c.t.u.). Per tale ragione, non si è reso in alcun modo necessario il richiamo dei c.t.u., a fortiori, la rinnovazione degli accertamenti tecnici.
I periti, innanzitutto, effettuavano un accurato studio idrologico. Estraendo dalla serie storica dei dati di pioggia registrati dai pluviometri del S.I.A.S. ubicati nelle località di Modica-Cammaratini, Palazzolo Acreide-Poi, Noto-San Nicola,
Ragusa-Cilone i valori massimi, espressi in millimetri, cumulati nella prima ora e nelle successive 3, 6, 12 e 24, ed avvalendosi del grafico appositamente elaborato mediante applicazione dei metodi di settore, giungevano ad affermare che ”si può desumere che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale
di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata
dai pluviometri, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza
di ripresentarsi inferiore a 5 anni, quindi da ritenersi ordinario. (v. pagg. 40- 41 8
della consulenza e allegati ivi menzionati).
Sul punto, in risposta a uno specifico rilievo del c.t.p. della Autorità di Bacino –
che, contestando le suddette conclusioni, segnalava che i dati della stazione pluviometrica di Palazzolo Acreide, gestita dalla stessa Autorità, rivelavano tempi di ritorno superiori a 100 anni – precisavano che tali dati, congruenti con quelli da loro stessi estrapolati per quella specifica area, evidenziavano che in essa si era
“formata una cella temporalesca la cui portata può definirsi eccezionale” ma che tale conclusione non era “estendibile tout court all'intero bacino idrografico nel
quale ricadono i fondi dei ricorrenti, vista la sua notevole estensione (oltre 370
kmq)”, valutata nella sua interezza nel loro studio;
aggiungevano di avere operato la verifica idrologica riferendola anche al bacino imbrifero della sezione idraulica dell'azienda posta più a monte di tutte, ottenendo conferma della ordinarietà
dell'evento meteorico (v. pag.
3-4 delle risposte al c.t.p. della Autorità di Bacino).
Tanto premesso, il collegio peritale è quindi pervenuto alla conclusione per cui “le
cause dell'esondazione devono essere ricercate nelle condizioni di carente
manutenzione del tratto in esame del fiume , caratterizzato dalla presenza CP_2
di depositi di fondo, ma soprattutto di vegetazione ripariale che, di fatto, ne hanno
limitato e tuttora ne limitano la capacità di convogliamento idraulico, anche in
caso di transito di portate ordinarie” (pag. 42 della consulenza).
A tale riguardo, in relazione ad un dato conoscitivo segnalato dalla difesa erariale
– ossia l'incendio avvenuto pochi mesi prima dei fatti in delibazione lungo un tratto del fiume e che avrebbe interessato parte del fondo condotto da “I 9
, oggetto di autonomo giudizio risarcitorio da tale società promosso CP_1
innanzi a questo Tribunale – hanno ritenuto che un tale localizzato evento,
seppur da valutare, onde evitare duplicazioni risarcitorie, in sede di quantificazione definitiva del danno da riconoscere a tale ricorrente, non era tale da incidere sulla condizione di complessiva assenza di manutenzione di ampio tratto del fiume ritenuta causa determinante delle esondazioni (“l'insufficienza
idraulica del corso d'acqua prima evidenziata è diffusa ed estesa anche ad altri
tratti del FI non interessati dall'incendio, ove possono essersi verificati
sensibili rallentamenti della corrente che, propagatisi verso monte, hanno finito
con l'interessare anche l'azienda in questione”).
Secondo i consulenti, “qualora l'amministrazione convenuta avesse effettuato i
lavori di manutenzione del tratto vallivo del FI AR, consistenti nella
risagomatura della sezione idraulica tale da poter per garantire il regolare
deflusso di una portata di piena con adeguato tempo di ritorno, l'evento
meteorico oggetto di causa non avrebbe determinato l'esondazione subita dai
ricorrenti. (pagg. 74- 75 della ctu).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
resistente per gli allagamenti e per i danni derivanti dalla detta esondazione ai fondi dei ricorrenti.
Non ricorre invero, nel caso in esame, avuto riguardo alla accertata ordinarietà
delle precipitazioni meteoriche, una ipotesi di caso fortuito, la prova della cui sussistenza avrebbe dovuto essere fornita, ai sensi dell'art.2051 c.c., dal custode 10
(ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Né alcuna prova liberatoria può automaticamente trarsi dalla una eventuale dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e individualizzati (Cass. Civ. Sent. n. 2482/18; 14681/19), da valutare con riferimento allo specifico bacino idrografico.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte dall'Autorità di Bacino.
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c., che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Quanto all'assunto della Autorità di Bacino secondo cui alcuni fondi oggetto di causa rientrerebbero nell'area classificata ad alta pericolosità idraulica (P3- P4)
in base al P.A.I. regionale vigente (approvato con decreto del Presidente della
Regione Siciliana n.9 del 6.5.2021), che, in questi casi, consente sì la prosecuzione delle coltivazioni ma esclude la facoltà di ottenere un risarcimento in caso di allagamenti, va innanzitutto precisato che i c.t.u. hanno evidenziato che solo una porzione del fondo di ricade in zona P3 mentre la Parte_6
restante parte è all'interno della zona P2. Inoltre, il fondo di si trova Parte_3
all'interno della zona P2 per circa il 10% della sua estensione complessiva
(interessando solo una parte delle particelle 52 e 67). Infine, il fondo di Pt_1 11
(p.lle 110 e 111) è interamente dentro la zona SA (pag.3 delle risposte già Pt_1
menzionate). In ogni caso, in disparte ogni valutazione in ordine alla possibilità di una norma secondaria di incidere su diritti soggettivi perfetti, deve comunque ribadirsi la responsabilità della P.A. in tutti i casi di inosservanza protratta degli obblighi di manutenzione del corpo idrico, situazione ravvisabile nel caso in esame (v. sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.ri 59/2019 e
84/2022).
Né può essere invocata la violazione dell'obbligo di adozione di opere minime di difesa che grava sui proprietari frontisti in base alle previsioni del R.D. 523/1904
e ciò ove si tenga conto che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua demaniale che, secondo i c.t.u., avrebbero assicurato la rimozione delle cause della riscontrata insufficienza idraulica e,
quindi, impedito la verificazione dei danni, si presentano tale, per consistenza ed estensione, da potere essere svolti solo dalla P.A. tenuta alla gestione e non certo dal singolo privato (sul punto, si veda quanto espressamente riportato a pag. 74-75 dell'elaborato finale di c.t.u.).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni si osserva che gli ausiliari, dopo aver accertato le condizioni dei vari fondi, effettuavano una stima analitica delle singole voci di spesa sulla scorta sia delle risultanze dei loro sopralluoghi che dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti.
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale definitivo (e non a quello provvisorio allegato al ricorso) per i dettagli descrittivi e valutativi – si presenta immune da censure, avendo anche tenuto conto, in relazione alla 12
azienda dei rilievi della difesa erariale in ordine alle piante che erano CP_1
state già danneggiate dall'incendio di cui si è detto.
In conclusione, l'ammontare complessivo dei danni patiti dagli odierni ricorrenti è
stato quantificato:
in € 8.322,14 (di cui 3.667,14 per danno materiale e 4.655,00 per mancati redditi)
con riguardo al fondo di proprietà ; Parte_1
in € 74.441,39 (di cui € 20.038,16 per danno materiale e € 54.403,23 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_2
in € 141.085,99 (di cui € 115.506,82 per danno materiale e € 25.579,17 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_3
in € 1.887,13 (di cui € 1.119,13 per danno materiale e € 768,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà ; Parte_4
in € 75.600,00 (di cui € 23.600,00 per danno materiale e € 52.000,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_6
in € 131.848,00 (di cui € 45.228,00 per danno materiale e € 86.620,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà “ ”; Controparte_1
in € 9.300,82 (di cui € 5.268,82 per danno materiale e € 4.032,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà . Parte_5
Siffatti importi, frutto delle stime effettuate a luglio del 2022, costituiscono l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria,
vanno rivalutati, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tali cifre, devalutate alla data dell'illecito (novembre 13
2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della
Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare:
-a l'importo di euro 9.921,20 (di cui euro 893,79 per Parte_1
interessi);
-a l'importo di euro 88.744,81 (di cui euro 7.994,83 per Parte_2
interessi);
-a l'importo di euro 168.194,74 (di cui euro 15.152,31 per Parte_3
interessi);
l'importo di euro 2.249,74 (di cui euro 202,68 per Parte_7
interessi);
-a l'importo di euro 90.126,04 (di cui euro 8.119,26 per Parte_6
interessi);
- alla società “ l'importo di euro 157.181,72 (di cui euro Controparte_1
14.160,16 per interessi);
-a l'importo di euro 11.087,92 (di cui euro 998,90 per Parte_5
interessi).
Su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. 14
In ossequio alla regola della soccombenza e al principio di causalità, l'Autorità
deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, comprese quelle del procedimento di ATP.
In relazione a quest'ultimo, le stesse vanno determinate, applicando i parametri tariffari, nell'importo complessivo di euro 15.778,00 per onorari (onorario-base:
euro 5.635,00, aumentato del 180% in relazione alla presenza di altri sei assistiti oltre il primo, ex art.4 comma 2 D.M. n.55/14), oltre euro 259,00 per esborsi, su cui accessori di legge.
Vanno posti a carico della Autorità di Bacino anche i costi della c.t.u., liquidati con decreto presidenziale del 18-21 novembre 2022.
Le spese del presente giudizio si liquidano secondo tariffa ma nei parametri minimi, in considerazione della “serialità” della causa e dell'attività difensionale già anticipata nel procedimento di cui all'art.696 c.p.c.. Le stesse, pertanto,
ammontano a complessivi euro 28.168,00 per onorari di difesa (onorario-base:
euro 10.060,00, aumentato del 180% in relazione alla presenza di altri sei assistiti oltre il primo, ex art.4 comma 2 D.M. n.55/14), ed euro 1.713,00 per esborsi documentali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a corrispondere: a) a l'importo di euro 9.921,20; b) a Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 88.744,81; c) a l'importo di euro
[...] Parte_3 15
168.194,74; d) a l'importo di euro 2.249,74; e) a Parte_4 Parte_6
l'importo di euro 90.126,04; f) alla società l'importo di
[...] Controparte_1
euro 157.181,72; g) a l'importo di euro 11.087,92; somme Parte_5
tutte su cui interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a rimborsare ai ricorrenti: a) le spese di giudizio del procedimento di A.T.P.
n.ro 2030/2021 R.G., che liquida in euro 15.778,00 per onorari, oltre euro
259,00 per esborsi, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e
IVA come per legge;
b) le spese del presente giudizio che liquida in euro
28.168,00 per onorari ed euro 1.713,00 per esborsi, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
per la Sicilia i costi della c.t.u. svolta nel su indicato procedimento di A.T.P.,
per come liquidati con decreto presidenziale del 18-21.11.2022.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE
SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1635/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_5 C.F._5
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_6 C.F._6
(P.IVA ), tutti rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1
difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Trombatore;
2
– ricorrenti –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (cod. fisc. ), rappresentata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-resistente-
Conclusioni delle parti:
ricorrenti: come in ricorso introduttivo;
resistente: come in comparsa di
costituzione e risposta”
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2022, i ricorrenti, in epigrafe generalizzati, premettendo di condurre a vario titolo degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Noto, meglio infra descritti,
rappresentavano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 16-17 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del fiume AR, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti arrecando ingenti danni. A sostegno di quanto esposto, richiamavano la relazione dei consulenti tecnici di ufficio nominati nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) in precedenza promosso innanzi a questo Ufficio, iscritto al n. 2030/2021 R.G.. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della
Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale 3
- deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti, così come quantificati dai c.t.u.
(Ing. e dott. ) nel procedimento di ATP Persona_1 Persona_2
menzionato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed alla refusione delle spese legali anche del procedimento di istruzione preventiva nonché al pagamento dei costi sostenuti per la c.t.u..
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino la quale, reiterando le difese già spiegate in sede di A.T.P., lamentava l'omessa valutazione ad opera del collegio peritale ivi nominato – di cui chiedeva il richiamo – delle osservazioni del proprio c.t.p. in ordine alla eccezionalità delle su indicate precipitazioni meteoriche, che avevano condotto anche alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, e la sussistenza di una condotta omissiva delle controparti per la mancata esecuzione degli interventi manutentivi su di loro gravanti;
richiamava, a tale riguardo, le prescrizioni poste dall'art. 8
della Legge Regionale n. 45 del 25/05/1995, nonché dalla propria Direttiva n.
5750 del 17.09.2019 e dagli artt. 915, 916, 917 e 918 c.c.. Sotto altro profilo,
eccepiva la violazione degli articoli 26 comma 2 e 17 delle norme di attuazione del P.A.I. adducendo che i fondi dei ricorrenti e e Parte_6 Parte_1
un appezzamento del ricorrente ricadevano in aree inondabili già Parte_3
censite nel PAI come a pericolosità elevata “P3” e come “sito di attenzione”
idraulica e, pertanto, soggette alle limitazioni indicate nelle Norme di Attuazione
approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9/AdB del
06/05/2021 pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021.Per tali ragioni 4
chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie avanzate.
La causa, trattata con le modalità “cartolari” previste dall'art.127 ter c.p.c., dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P., è stata posta in decisione con ordinanza depositata il 14.7.2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda merita accoglimento nei termini che si diranno.
I ricorrenti evocano, quale fatto dannoso, l'esondazione del fiume CP_2
addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo. Nello specifico,
segnalano la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione ripariale, in particolare canneti ed essenze arbustive, che, depositandosi sull'alveo e negli argini, ne aveva ridotto la sezione ostacolando il regolare flusso delle acque;
evidenziano,
inoltre, l'assenza decennale di interventi di manutenzione e di pulitura degli alvei ad opera delle Autorità competenti, con conseguente sedimentazione delle particelle terrose e formazione di vere e proprie barriere al deflusso dell'acqua.
Quanto addotto dai ricorrenti risulta confermato dalle indagini peritali compiute in sede di ATP, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati,
eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici o scientifici.
Innanzitutto, muovendo dalle descrizioni contenute nell'elaborato dei c.t.u.
nominati nel procedimento di istruzione preventiva, va precisato quanto segue:
- i terreni oggetto di accertamento, coltivati a limoneto, costituenti l'azienda agricola condotta da , ricadono nella contrada "Piana Parte_1
Bucachemi" censiti catastalmente al f.m. 337 p.lle 110 e 112 (titolo di proprietà: atto di donazione a rogito Notaio del Persona_3 5
31/01/1991). Essi sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI e CP_2
confinano a Nord con stradella interpoderale (che dà accesso al fondo del
Sig. anch'egli ricorrente), a Sud Sud-Ovest per circa 65 metri Parte_3
con la sponda del fiume;
(v. pagg. 12-14 della consulenza);
- i terreni oggetto di accertamento condotti da coltivati ad Parte_2
agrumeto, ricadono in due distinte contrade e precisamente: a) in contrada “Renna bassa”, f.m. 261 p.lle 18, 59, 139, 145, 155 e 156 (titolo di conduzione: scrittura modificativa di contratto di comodato del
19/06/2016); b) in contrada “Cariulo”, f.m. 287 p.lle 18, 19 e 38 (titolo di conduzione: contratto di affitto del 29/08/2020); entrambi i corpi aziendali sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI;
(v. pagg. 15-17 della CP_2
consulenza)
- I terreni oggetto di accertamento costituenti i due corpi aziendali condotti da coltivati ad agrumeto, sono situati in due distinte Parte_3
contrade e precisamente alcuni in contrada "Piana Bucachemi", censiti catastalmente al f.m. 337 p.lle 52, 67, 111 e 113 sulla sinistra idraulica del
FI AR 156, e alcuni in contrada “Belludia”, censiti catastalmente al fg 333 p.lle 22, 49, 65, 66, 67, in destra idraulica del fiume (titolo di CP_2
conduzione di entrambi i fondi: contratto di comodato del 01/02/2020) (v.
pagg. 20-21 della consulenza);
- I terreni oggetto di accertamento di proprietà di coltivati Parte_4
ad agrumeto, ricadono in contrada “Cocca” (Casa della Cocca su Sistema
Informativo Forestale) e sono identificati catastalmente al f.m. 302 p.lle 6
26, 27, 49, 50, 51, 75, 77, 415 (v. note di trascrizione degli atti di compravendita del 7/11/68, del 17/09/1969 e del 25/04/1970 e atto di compravendita del 21/03/1968); sono ubicati sulla destra idraulica del
FI AR (ibidem, pagg. 25-26);
- i terreni oggetto di accertamento costituenti l'azienda agricola condotta da
(coltivati a carciofeto da pieno campo con sesto 1m x Parte_6
0,80m.) ricadono in contrada “Piana” (contrada “San Nicola” sul Sistema
Informativo Forestale) e sono identificati catastalmente al f.m. 323 p.lla
164. (titolo di conduzione: contratto di affitto ai sensi dell'art. 45 della L.
203/82 del 24/07/2015); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI
; (v. pagg. 28-29 della consulenza); CP_2
[
- i terreni oggetto di accertamento detenuti dalla società agricola coltivati ad agrumeto, ricadono in contrada “Renna CP_1
Bassa” e sono identificati catastalmente al f.m. 261 p.lle 2, 35, 53, 54 e
134 157 e 137 (titolo di conduzione: contratto di comodato del
16/09/2019); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI (v. CP_2
pagg. 30-31 della consulenza);
- I terreni oggetto di accertamento di proprietà di , coltivati Parte_5
ad agrumeto, ricadono in contrada “Cariulo” e sono identificati catastalmente al f.m. 287 p.lle 21, 23, 24, 25, 32 (titolo dominicale ricavabile dall'atto di divisione del 18/06/2001 a rogito del Notaio
[...]
); sono ubicati sulla sinistra idraulica del FI . (v. pagg Per_4 CP_2
33-34 della consulenza). 7
Tanto premesso, la circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume AR in occasione delle precipitazioni del 16-17 novembre 2021 e della conseguente inondazione dei fondi dei ricorrenti, di per sé non contestata dall'ente convenuto,
ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
In ordine alle cause, i suddetti ausiliari fornivano risposte esaurienti, replicando puntualmente anche alle osservazioni del c.t.p. della Autorità di Bacino che quest'ultima ha riproposto, senza alcun profilo di novità, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di merito (v. le risposte ai rilievi - allegato D
della terza produzione effettuata in seno all'ATP l'1.7.2022 - e la versione definitiva della relazione di c.t.u.). Per tale ragione, non si è reso in alcun modo necessario il richiamo dei c.t.u., a fortiori, la rinnovazione degli accertamenti tecnici.
I periti, innanzitutto, effettuavano un accurato studio idrologico. Estraendo dalla serie storica dei dati di pioggia registrati dai pluviometri del S.I.A.S. ubicati nelle località di Modica-Cammaratini, Palazzolo Acreide-Poi, Noto-San Nicola,
Ragusa-Cilone i valori massimi, espressi in millimetri, cumulati nella prima ora e nelle successive 3, 6, 12 e 24, ed avvalendosi del grafico appositamente elaborato mediante applicazione dei metodi di settore, giungevano ad affermare che ”si può desumere che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale
di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata
dai pluviometri, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza
di ripresentarsi inferiore a 5 anni, quindi da ritenersi ordinario. (v. pagg. 40- 41 8
della consulenza e allegati ivi menzionati).
Sul punto, in risposta a uno specifico rilievo del c.t.p. della Autorità di Bacino –
che, contestando le suddette conclusioni, segnalava che i dati della stazione pluviometrica di Palazzolo Acreide, gestita dalla stessa Autorità, rivelavano tempi di ritorno superiori a 100 anni – precisavano che tali dati, congruenti con quelli da loro stessi estrapolati per quella specifica area, evidenziavano che in essa si era
“formata una cella temporalesca la cui portata può definirsi eccezionale” ma che tale conclusione non era “estendibile tout court all'intero bacino idrografico nel
quale ricadono i fondi dei ricorrenti, vista la sua notevole estensione (oltre 370
kmq)”, valutata nella sua interezza nel loro studio;
aggiungevano di avere operato la verifica idrologica riferendola anche al bacino imbrifero della sezione idraulica dell'azienda posta più a monte di tutte, ottenendo conferma della ordinarietà
dell'evento meteorico (v. pag.
3-4 delle risposte al c.t.p. della Autorità di Bacino).
Tanto premesso, il collegio peritale è quindi pervenuto alla conclusione per cui “le
cause dell'esondazione devono essere ricercate nelle condizioni di carente
manutenzione del tratto in esame del fiume , caratterizzato dalla presenza CP_2
di depositi di fondo, ma soprattutto di vegetazione ripariale che, di fatto, ne hanno
limitato e tuttora ne limitano la capacità di convogliamento idraulico, anche in
caso di transito di portate ordinarie” (pag. 42 della consulenza).
A tale riguardo, in relazione ad un dato conoscitivo segnalato dalla difesa erariale
– ossia l'incendio avvenuto pochi mesi prima dei fatti in delibazione lungo un tratto del fiume e che avrebbe interessato parte del fondo condotto da “I 9
, oggetto di autonomo giudizio risarcitorio da tale società promosso CP_1
innanzi a questo Tribunale – hanno ritenuto che un tale localizzato evento,
seppur da valutare, onde evitare duplicazioni risarcitorie, in sede di quantificazione definitiva del danno da riconoscere a tale ricorrente, non era tale da incidere sulla condizione di complessiva assenza di manutenzione di ampio tratto del fiume ritenuta causa determinante delle esondazioni (“l'insufficienza
idraulica del corso d'acqua prima evidenziata è diffusa ed estesa anche ad altri
tratti del FI non interessati dall'incendio, ove possono essersi verificati
sensibili rallentamenti della corrente che, propagatisi verso monte, hanno finito
con l'interessare anche l'azienda in questione”).
Secondo i consulenti, “qualora l'amministrazione convenuta avesse effettuato i
lavori di manutenzione del tratto vallivo del FI AR, consistenti nella
risagomatura della sezione idraulica tale da poter per garantire il regolare
deflusso di una portata di piena con adeguato tempo di ritorno, l'evento
meteorico oggetto di causa non avrebbe determinato l'esondazione subita dai
ricorrenti. (pagg. 74- 75 della ctu).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
resistente per gli allagamenti e per i danni derivanti dalla detta esondazione ai fondi dei ricorrenti.
Non ricorre invero, nel caso in esame, avuto riguardo alla accertata ordinarietà
delle precipitazioni meteoriche, una ipotesi di caso fortuito, la prova della cui sussistenza avrebbe dovuto essere fornita, ai sensi dell'art.2051 c.c., dal custode 10
(ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Né alcuna prova liberatoria può automaticamente trarsi dalla una eventuale dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e individualizzati (Cass. Civ. Sent. n. 2482/18; 14681/19), da valutare con riferimento allo specifico bacino idrografico.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte dall'Autorità di Bacino.
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c., che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Quanto all'assunto della Autorità di Bacino secondo cui alcuni fondi oggetto di causa rientrerebbero nell'area classificata ad alta pericolosità idraulica (P3- P4)
in base al P.A.I. regionale vigente (approvato con decreto del Presidente della
Regione Siciliana n.9 del 6.5.2021), che, in questi casi, consente sì la prosecuzione delle coltivazioni ma esclude la facoltà di ottenere un risarcimento in caso di allagamenti, va innanzitutto precisato che i c.t.u. hanno evidenziato che solo una porzione del fondo di ricade in zona P3 mentre la Parte_6
restante parte è all'interno della zona P2. Inoltre, il fondo di si trova Parte_3
all'interno della zona P2 per circa il 10% della sua estensione complessiva
(interessando solo una parte delle particelle 52 e 67). Infine, il fondo di Pt_1 11
(p.lle 110 e 111) è interamente dentro la zona SA (pag.3 delle risposte già Pt_1
menzionate). In ogni caso, in disparte ogni valutazione in ordine alla possibilità di una norma secondaria di incidere su diritti soggettivi perfetti, deve comunque ribadirsi la responsabilità della P.A. in tutti i casi di inosservanza protratta degli obblighi di manutenzione del corpo idrico, situazione ravvisabile nel caso in esame (v. sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.ri 59/2019 e
84/2022).
Né può essere invocata la violazione dell'obbligo di adozione di opere minime di difesa che grava sui proprietari frontisti in base alle previsioni del R.D. 523/1904
e ciò ove si tenga conto che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua demaniale che, secondo i c.t.u., avrebbero assicurato la rimozione delle cause della riscontrata insufficienza idraulica e,
quindi, impedito la verificazione dei danni, si presentano tale, per consistenza ed estensione, da potere essere svolti solo dalla P.A. tenuta alla gestione e non certo dal singolo privato (sul punto, si veda quanto espressamente riportato a pag. 74-75 dell'elaborato finale di c.t.u.).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni si osserva che gli ausiliari, dopo aver accertato le condizioni dei vari fondi, effettuavano una stima analitica delle singole voci di spesa sulla scorta sia delle risultanze dei loro sopralluoghi che dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti.
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale definitivo (e non a quello provvisorio allegato al ricorso) per i dettagli descrittivi e valutativi – si presenta immune da censure, avendo anche tenuto conto, in relazione alla 12
azienda dei rilievi della difesa erariale in ordine alle piante che erano CP_1
state già danneggiate dall'incendio di cui si è detto.
In conclusione, l'ammontare complessivo dei danni patiti dagli odierni ricorrenti è
stato quantificato:
in € 8.322,14 (di cui 3.667,14 per danno materiale e 4.655,00 per mancati redditi)
con riguardo al fondo di proprietà ; Parte_1
in € 74.441,39 (di cui € 20.038,16 per danno materiale e € 54.403,23 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_2
in € 141.085,99 (di cui € 115.506,82 per danno materiale e € 25.579,17 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_3
in € 1.887,13 (di cui € 1.119,13 per danno materiale e € 768,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà ; Parte_4
in € 75.600,00 (di cui € 23.600,00 per danno materiale e € 52.000,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà Parte_6
in € 131.848,00 (di cui € 45.228,00 per danno materiale e € 86.620,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà “ ”; Controparte_1
in € 9.300,82 (di cui € 5.268,82 per danno materiale e € 4.032,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà . Parte_5
Siffatti importi, frutto delle stime effettuate a luglio del 2022, costituiscono l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria,
vanno rivalutati, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tali cifre, devalutate alla data dell'illecito (novembre 13
2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della
Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare:
-a l'importo di euro 9.921,20 (di cui euro 893,79 per Parte_1
interessi);
-a l'importo di euro 88.744,81 (di cui euro 7.994,83 per Parte_2
interessi);
-a l'importo di euro 168.194,74 (di cui euro 15.152,31 per Parte_3
interessi);
l'importo di euro 2.249,74 (di cui euro 202,68 per Parte_7
interessi);
-a l'importo di euro 90.126,04 (di cui euro 8.119,26 per Parte_6
interessi);
- alla società “ l'importo di euro 157.181,72 (di cui euro Controparte_1
14.160,16 per interessi);
-a l'importo di euro 11.087,92 (di cui euro 998,90 per Parte_5
interessi).
Su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. 14
In ossequio alla regola della soccombenza e al principio di causalità, l'Autorità
deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, comprese quelle del procedimento di ATP.
In relazione a quest'ultimo, le stesse vanno determinate, applicando i parametri tariffari, nell'importo complessivo di euro 15.778,00 per onorari (onorario-base:
euro 5.635,00, aumentato del 180% in relazione alla presenza di altri sei assistiti oltre il primo, ex art.4 comma 2 D.M. n.55/14), oltre euro 259,00 per esborsi, su cui accessori di legge.
Vanno posti a carico della Autorità di Bacino anche i costi della c.t.u., liquidati con decreto presidenziale del 18-21 novembre 2022.
Le spese del presente giudizio si liquidano secondo tariffa ma nei parametri minimi, in considerazione della “serialità” della causa e dell'attività difensionale già anticipata nel procedimento di cui all'art.696 c.p.c.. Le stesse, pertanto,
ammontano a complessivi euro 28.168,00 per onorari di difesa (onorario-base:
euro 10.060,00, aumentato del 180% in relazione alla presenza di altri sei assistiti oltre il primo, ex art.4 comma 2 D.M. n.55/14), ed euro 1.713,00 per esborsi documentali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a corrispondere: a) a l'importo di euro 9.921,20; b) a Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 88.744,81; c) a l'importo di euro
[...] Parte_3 15
168.194,74; d) a l'importo di euro 2.249,74; e) a Parte_4 Parte_6
l'importo di euro 90.126,04; f) alla società l'importo di
[...] Controparte_1
euro 157.181,72; g) a l'importo di euro 11.087,92; somme Parte_5
tutte su cui interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a rimborsare ai ricorrenti: a) le spese di giudizio del procedimento di A.T.P.
n.ro 2030/2021 R.G., che liquida in euro 15.778,00 per onorari, oltre euro
259,00 per esborsi, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e
IVA come per legge;
b) le spese del presente giudizio che liquida in euro
28.168,00 per onorari ed euro 1.713,00 per esborsi, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
per la Sicilia i costi della c.t.u. svolta nel su indicato procedimento di A.T.P.,
per come liquidati con decreto presidenziale del 18-21.11.2022.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo