Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1984, n. 2197
CASS
Sentenza 5 aprile 1984

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Nel sistema dell'imposta di registro disciplinata dal R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per imposta principale si intende quella liquidata e riscossa al momento della registrazione dell'atto, pur se erroneamente determinata dall'ufficio, ed è dalla data di pagamento di tale imposta che, anche quando l'atto sia stato registrato per errore a tassa fissa e successivamente su di esso, a sua correzione, sia stata liquidata l'imposta proporzionale sul valore dichiarato, decorre il termine di un anno previsto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 per la notificazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, e solo ove abbia provveduto a tale notificazione nel predetto termine, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di richiedere il supplemento d'imposta sul maggior imponibile nel termine triennale previsto dall'art. 136 della citata legge organica del registro, quest'ultimo termine attenendo alla fase esecutiva della riscossione e presupponendo la già avvenuta Determinazione dell'imposta. ( V 5280/79, mass n 401873; ( V 238/66, mass n 320437; ( Conf 3216/72, mass n 361014; ( Conf 488/69, mass n 338601).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/1984, n. 2197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2197
    Data del deposito : 5 aprile 1984

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