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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/04/2025, assunto in decisione all'udienza in data 11/11/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBONI GIUSEPPE, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
RIDENTE nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SAMPIERI ALESANDRA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2. inuncia alla richiesta di addebito della separazione;
Pt_1
3. Affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
4. I genitori proseguiranno con la calendarizzazione delle visite come liberamente stabilite da loro sino ad adesso, nei seguenti termini: i minori staranno con la madre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna la domenica sera entro le ore 20:00. La madre si farà carico del recupero dei figli il venerdì mentre il padre li andrà a riprendere la domenica. Le festività natalizie (fine scuola – 30 dicembre;
30 dicembre – ripresa scolastica) saranno suddivise a metà tra i genitori ad anni alterni;
il Natale 2025 sarà di competenza materno. Le vacanze pasquali saranno di spettanza di ciascun genitore ad anni alterni;
la Pasqua 2026 sarà di competenza paterna;
I genitori concordano che i ponti scolastici saranno di competenza ad anni alterni, ma la madre ogni anno avrà un ponte scolastico in più da trascorrere con i figli. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. I genitori concordano che venga preso in carico dalla UONPIA territorialmente competente in Per_1 ragione della residenza del minore;
6. verserà a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, la somma CP_2 Pt_1 mensile pari ad euro 600,00 (300,00 euro per ogni figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da novembre 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore;
I genitori concordano che l'assegno di mantenimento ordinario a carico di per i mesi gennaio- CP_2 febbraio-marzo 2026 sarà pari ad euro 430,00, tenuto conto della circostanza che in questi mesi la madre sarà in maternità facoltativa con decurtazione della retribuzione;
i genitori concordano che tale riduzione non sarà ripristinata nel caso in cui successivamente a questi mesi chiedesse ulteriori mesi di CP_2 maternità facoltativa. Rispetto alle spese straordinarie, i genitori precisano che rispetto alle spese relative alla retta scolastica di Per
presso la BDC School, il cui costo grava su ciascun genitore al 50%, ciascun genitore chiederà che la scuola emetta una fattura a proprio nome per il 50% della retta in modo da poter usufruire ciascun del welfare aziendale;
i genitori concordano che, in ogni caso, le somme verranno anticipate da Pt_1 anche per la quota di Ridente la quale rimborserà na volta ottenuta la liquidazione del welfare. Pt_1
7. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_3 Pt_1
8. Le parti concordano che ceda a a propria quota di proprietà della casa familiare con CP_2 Pt_1 rogito notarile da stipularsi entro il 31.03.2026; le parti concordano sin d'ora che il prezzo della quota di Ridente sarà pari ad euro 3.500,00 e che i farà carico delle spese notarili. Pt_1
Le parti dichiarano che tale trasferimento immobiliare avviene nell'ambito della definizione degli accordi di separazione personale e pertanto è esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali e da altre tasse, ai sensi della legge n. 74/1987.
9. Rinuncia a tutte le altre istanze;
10. Rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza dell'11.11.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali Per e materiali dei figli (21.02.2013) e (08.01.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 16/04/2025, così
[...] Controparte_4 provvede: I. Pronuncia la separazione di Parte_1 Controparte_4 che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Sesto San Giovanni (MI) il giorno 12.04.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.28, parte I, anno 2014), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio. IV. Spese di lite con la pronuncia definitiva.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/04/2025, assunto in decisione all'udienza in data 11/11/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBONI GIUSEPPE, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
RIDENTE nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SAMPIERI ALESANDRA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2. inuncia alla richiesta di addebito della separazione;
Pt_1
3. Affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
4. I genitori proseguiranno con la calendarizzazione delle visite come liberamente stabilite da loro sino ad adesso, nei seguenti termini: i minori staranno con la madre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna la domenica sera entro le ore 20:00. La madre si farà carico del recupero dei figli il venerdì mentre il padre li andrà a riprendere la domenica. Le festività natalizie (fine scuola – 30 dicembre;
30 dicembre – ripresa scolastica) saranno suddivise a metà tra i genitori ad anni alterni;
il Natale 2025 sarà di competenza materno. Le vacanze pasquali saranno di spettanza di ciascun genitore ad anni alterni;
la Pasqua 2026 sarà di competenza paterna;
I genitori concordano che i ponti scolastici saranno di competenza ad anni alterni, ma la madre ogni anno avrà un ponte scolastico in più da trascorrere con i figli. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. I genitori concordano che venga preso in carico dalla UONPIA territorialmente competente in Per_1 ragione della residenza del minore;
6. verserà a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei figli, la somma CP_2 Pt_1 mensile pari ad euro 600,00 (300,00 euro per ogni figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da novembre 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore;
I genitori concordano che l'assegno di mantenimento ordinario a carico di per i mesi gennaio- CP_2 febbraio-marzo 2026 sarà pari ad euro 430,00, tenuto conto della circostanza che in questi mesi la madre sarà in maternità facoltativa con decurtazione della retribuzione;
i genitori concordano che tale riduzione non sarà ripristinata nel caso in cui successivamente a questi mesi chiedesse ulteriori mesi di CP_2 maternità facoltativa. Rispetto alle spese straordinarie, i genitori precisano che rispetto alle spese relative alla retta scolastica di Per
presso la BDC School, il cui costo grava su ciascun genitore al 50%, ciascun genitore chiederà che la scuola emetta una fattura a proprio nome per il 50% della retta in modo da poter usufruire ciascun del welfare aziendale;
i genitori concordano che, in ogni caso, le somme verranno anticipate da Pt_1 anche per la quota di Ridente la quale rimborserà na volta ottenuta la liquidazione del welfare. Pt_1
7. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da CP_3 Pt_1
8. Le parti concordano che ceda a a propria quota di proprietà della casa familiare con CP_2 Pt_1 rogito notarile da stipularsi entro il 31.03.2026; le parti concordano sin d'ora che il prezzo della quota di Ridente sarà pari ad euro 3.500,00 e che i farà carico delle spese notarili. Pt_1
Le parti dichiarano che tale trasferimento immobiliare avviene nell'ambito della definizione degli accordi di separazione personale e pertanto è esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali e da altre tasse, ai sensi della legge n. 74/1987.
9. Rinuncia a tutte le altre istanze;
10. Rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza dell'11.11.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali Per e materiali dei figli (21.02.2013) e (08.01.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 16/04/2025, così
[...] Controparte_4 provvede: I. Pronuncia la separazione di Parte_1 Controparte_4 che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Sesto San Giovanni (MI) il giorno 12.04.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.28, parte I, anno 2014), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio. IV. Spese di lite con la pronuncia definitiva.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona