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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice IV Lo LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 05/09/2025 nel procedimento portante il n.
1401 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carlotta Persico parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Tecla Riverso e Natalie Olivero parte resistente
MOTIVI DELLA DECIZIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di aver prestato servizio presso vari istituti in qualità di docente CP_1 in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato, lamentava:
a. l'abusiva reiterazione dei contratti oltre il termine di 36 mesi complessivi, chiedendo il risarcimento del danno;
b. il mancato riconoscimento della carta di cui all'art. 1, commi 121 ss., della L. n.
107/2015 per l'aggiornamento e la formazione, assegnata soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza del ricorso, invocando la specialità della disciplina legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola statale, e deduceva l'insussistenza della dedotta
1 violazione del principio di non discriminazione, eccependo, inoltre, la prescrizione quinquennale con riferimento al bonus rivendicato con riferimento all'a.s. 2019/2020.
La controversia veniva istruita documentalmente, indi all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. Quanto alla domanda di cui al punto a) della superiore narrativa, prima di analizzare la fattispecie concreta oggetto di causa, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento e svolgere una ricognizione della giurisprudenza intervenuta in materia di conseguenze connesse al precariato in ambito scolastico.
1.1. Sotto il primo profilo, va precisato che la disciplina di reclutamento del personale docente, dettata dalla L. n. 124/99, costituisce lex specialis rispetto alla disciplina sopravvenuta del decreto legislativo n. 368/2001, anche per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale, in forza delle previsioni dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165/2001.
La L. n. 124/99 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti e ha modificato il regime delle supplenze prevedendone, all'art. 4, tre tipologie: a) supplenze annuali (di cui al comma 1
e con scadenza del termine al 31 agosto), cosiddette su organico di diritto, per posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre che rimarranno scoperti per l'intero anno;
b) supplenze temporanee (di cui al comma 2 e con scadenza del termine al 30 giugno), cosiddette su organico di fatto, per posti non vacanti ma di fatto disponibili per varie ragioni;
c) supplenze temporanee (di cui al comma 3 e con durata variabile) conferite per ogni altra necessità, quali la sostituzione di personale assente ovvero per coprire posti resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, e comunque destinate a terminare una volta che venga meno l'esigenza ad esse sottesa.
1.2. In tale contesto normativo sono poi intervenute le significative modifiche della
Legge n. 107/2015, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente, ha previsto la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad
2 esaurimento, ribadito la cadenza triennale dei concorsi e l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali, e ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze che, ove relative a contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili, non possono superare il limite di 36 mesi anche se non continuativi (art. 1, comma 131, L. n. 107/2015).
Il citato comma 131 è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 4 bis D.L. n . 87/18, sicchè il sistema delle cd supplenze rimane delineato dall'art. 4 D.Lgs. n. 124/99 che non prevede limiti di durata per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti.
I medesimi principi relativi al reclutamento e al regime delle supplenze valgono anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) in forza della L n.
297/94 e del richiamo effettuato dal comma 11 dell'art. 4 della L. n. 124/99.
2. Ebbene, su tale quadro normativo sono intervenute nel tempo numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione, che hanno compiutamente definito i termini della questione e le conseguenze connesse all'annosa vicenda del precariato nell'ambito dei contratti della scuola.
Si consideri, innanzitutto, la sentenza resa dalla CGE in data 26/11/2014, e Per_1 altri, nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, ove la Corte, per quanto di interesse, nel valutare la compatibilità della legislazione italiana con il diritto comunitario per quanto riguarda il settore scolastico e l'assegnazione reiterata di supplenze, ha statuito che: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti,
3 che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
2.1. Alla luce di tale decisione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art.
4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice delle leggi ha, tuttavia, ravvisato - per quanto riguarda i docenti - nelle previsioni sopravvenute della Legge n. 107/2015 una misura rispondente ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, individuandole nell'introduzione di procedure privilegiate di assunzione idonee ad attribuire al personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, da intendersi pertanto come misura risarcitoria per equivalente satisfattiva del danno in ipotesi patito. Quanto al personale
ATA, invece, non essendo stato previsto alcun piano straordinario di assunzione, la
Consulta ha ritenuto che debba trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, come del resto previsto anche dall'art. 1, comma 132, della L.
107/2015.
2.2. Nelle more del sopra citato giudizio di costituzionalità, sono intervenute anche le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5072/2016, hanno stabilito che: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della
4 l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul tema con la sentenza n. 22552 del
7/11/2016, oltre che con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 di fatto fondate sui medesimi principi, e nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia ha dettato i seguenti principi di diritto, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima,
a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
5 l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa
Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come
6 dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
2.2. Vale la pena precisare che anche dopo l'abrogazione dell'art. 1, comma 131, della L.
n. 107/2015, nonché dopo le modifiche apportate alla disciplina del rapporto di lavoro a termine nel settore privato da parte del D.L. n. 87/2018, il termine di 36 mesi come limite alla possibilità di reiterazione dei contratti a termine si ricava, stante la peculiarità delle procedure di reclutamento nel settore scolastico, dalla immutata cadenza triennale della indizione dei concorso e dalla durata triennale della graduatorie (arg. ex Cass. civ.
n. 22553/2016, cfr. punti 26 e 64).
3. Applicando le considerazioni che precedono nel caso di specie deve in definitiva affermarsi la sussistenza del diritto dell'istante al risarcimento dei danni da illegittima reiterazione dei contratti.
Vale in proposito osservare come sia incontestato fra le parti e risulta dalla analitica indicazione della tipologia delle supplenze riportata in ricorso che nell'arco temporale compreso fra il 10 luglio 2001 e l'ultimo contratto concluso dalle parti, in base al sistema del cosiddetto doppio canale, parte ricorrente è stata destinataria di plurimi incarichi di supplenza su organico di diritto con scadenza al 31 agosto e su organico di fatto con scadenza al 30 giugno presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (cfr. attestazione del dirigente scolastico del 27/06/2025), per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, e segnatamente in misura pari a 58 mesi dall'a.s. 2020/2021 all'a.s.
2024/2025, e non è stata successivamente stabilizzata.
Nelle tre ulteriori annualità (dall'a.s. 2017/2018 al 2019/2020) non risultano in alcun modo integrati i presupposti in presenza dei quali può dirsi sussistente l'abuso, posto che la ricorrente ha svolto attività quale docente supplente su organico “di fatto” presso
7 Istituti differenti e su diversa cattedra con riferimento all'a.s. 2019/2020, di guisa che non può dirsi che vi sia stato “il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
4. Quanto alle conseguenze sanzionatorie deve ritenersi applicabile a tali fini l'art. 12
D.L. n. 131/2024, che ha modificato l'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, il cui testo nella nuova formulazione stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Richiamati, invero, i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5072/2016
e rilevato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 la giurisprudenza ha fatto ricorso, sempre nella prospettiva della interpretazione adeguatrice, ai criteri di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, devono ritenersi attualmente applicabili, nella medesima ottica, i nuovi parametri previsti dal novellato art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, ancorché la citata disposizione non contenga una disciplina transitoria che ne consenta l'applicazione diretta, trattandosi senza dubbio di “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” (cfr. Cass. civ. n. 5072/2016).
4.1. Detta impostazione è corroborata dal fatto che la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, come espressamente previsto al primo
“considerato” del D.L. 131/2024 (“Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la
Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)”.
5. Parte istante avrà quindi diritto al risarcimento del danno da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data
8 dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato stipulato prima della data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
Poiché nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo, come sopra precisato, per 58 mesi, alla luce dei criteri sopra richiamati si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo 1/2 mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione oltre il trentaseiesimo mese e sino al 102° mese e una mensilità risarcitoria ogni 6 mesi dal 103° mese in avanti, considerato il limite minimo di
4 mensilità e il massimo di 24 mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto e quindi in € 13.005,13 (pari a € 2.364,57, parametrato sull'importo della retribuzione mensile indicato dalle parti, X 5,5).
6. La domanda b) di cui alla superiore narrativa è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
6.1. Giova in primo luogo precisare che la “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 107/2015, il cui comma 121 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
9 dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015 e successivamente con il DPCM
28 novembre 2016.
Segnatamente l'art. 2 DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha stabilito che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_2 docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_2 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_2 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_2 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3 del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
10 “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per
l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, all'art. 2 ha disposto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
Ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPCM:
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
11 periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente è intervenuto l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023, il cui comma 1 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Da ultimo l'art. 1, comma 572, della L. n. 207/2024 ha esteso a decorrere dall'a.s.
2025/2026 il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, intervenendo altresì sulla sua entità non più indicata nella misura fissa di € 500 bensì quantificata di anno in anno con decreto ministeriale.
L'attuale formulazione dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
12 Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con Controparte_3 il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
7. Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2021, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_2 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7.1. La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” in base agli elementi forniti dal giudice remittente
(Tribunale di Vercelli) l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale
13 indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
7.2. La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che
“tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
14 7.3. A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
15 responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
7.4. La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere
“il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
8. Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente provato, né per vero CP_1 allegato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni assegnate alla ricorrente a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, sicché non si possono ravvisare le menzionate “ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
Non rinvenendosi, dunque, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto delle istanti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016.
8.1. Applicando i suesposti i principi al caso di specie deve rilevarsi che la ricorrente:
- con riferimento al periodo oggetto di causa, ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno e al 31 agosto;
- è tuttora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, avendo stipulato per l'a.s.
2025/2026 contratto a termine, sicchè è ammissibile l'azione di adempimento.
3.2.È infine fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Quanto alla decorrenza del termine con riguardo all'azione di adempimento devono richiamarsi i principi affermati dal Supremo Collegio al punto 20 della menzionata sentenza, secondo cui essa va ancorata al momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, all'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. punto 20.1).
16 Rileva a tale riguardo l'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM 28 novembre 2016 alla cui stregua
“
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Alla luce di tali disposizioni e in accordo a quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che il giorno a decorrere dal quale il docente può far valere il proprio diritto sia individuare nel 30 novembre 2016 per l'a.s. 2016/2017 (sempre che la stipula del contratto sia anteriore) e nel 01 settembre per gli a.s. successivi (termine iniziale della finestra temporale in cui è possibile la registrazione, consentiva fino al 30 ottobre).
Con riferimento alla durata del termine di prescrizione, va richiamata la disciplina posta dall'art. 2948, n. 4, c.c. secondo la quale “si prescrivono in cinque anni: (…) 4) (…) tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo
Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Orbene poiché nel caso in esame l'unico atto interruttivo è costituito dalla lettera di diffida ricevuta dall'Amministrazione il 13/11/2024 conseguentemente è da ritenere maturata la dedotta prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020.
4. Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_2 carta docenti in favore della ricorrente l'importo di € 2.500 con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
4.1. Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (arg. ex Cass. civ. n. 13624/2020).
5. In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del
17 D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo Cont determinato stipulati tra e il e, per l'effetto, condanna il Parte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 versarle un'indennità risarcitoria pari ad € 13.005,13, corrispondente a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il convenuto a erogarle, tramite la carta elettronica, l'importo CP_1 complessivo di € 2.500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite complessivamente liquidate in € 2.109, oltre € 259 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 14/11/2025
Il Giudice
IV Lo LO
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