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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 42/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guerrieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Circonvallazione Spalato n. 90, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Il in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2
l' , in persona del Controparte_3
Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F. domiciliataria presso il P.IVA_1
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
L'Aquila; giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2022 e ritualmente notificato, la prof.ssa ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “accertare e dichiarare l'inefficacia/caducazione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti della prof.ssa stante l'illegittimità Parte_1
del procedimento sanzionatorio a valle del quale è stata irrogata la predetta, in evidente violazione del disposto di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs.
165/2021 e considerato, ad ogni modo, la palese infondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente, difettosi del carattere della specificità e tutti non provati, ex artt. 3, 13 comma 4 e 16 del d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, 28 comma 7, lett. a) e
26 comma 4, lett. a), c), d) e f) del CCNL relativo al personale dirigente dell'area
Istruzione e Ricerca datato 08.07.2019”.
A sostegno della domanda, ella ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal settembre 2015 al 31 agosto 2021, aveva prestato servizio come dirigente scolastico a tempo pieno e indeterminato presso l'Istituto
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi e che, con la nota prot. 13555 del
08.09.2021, al termine del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, le era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro giorni a decorrere dall'11 ottobre 2021;
b) che, con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., ella si era rivolta a questo
Tribunale per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento disciplinare, in quanto la sanzione era stata irrogata a seguito di un procedimento illegittimo, perché tardivo, in disarmonia al disposto di cui all'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e comunque per insussistenza dei profili di responsabilità ex artt. 28 comma 7 lett. a) e 26 comma 4, lett. a), c), d) e f) del CCNL relativo al personale dirigente
Pag. 2 di 17 dell'area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 e ex artt. 3, 13 comma 4 e
16 del d.p.r. 16 aprile 2013 n.62;
c) che la domanda era stata rigettata per carenza del periculum in mora;
d) che, come già illustrato nella fase cautelare, il procedimento disciplinare era stato avviato tardivamente in violazione dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in ragione del fatto che l'amministrazione scolastica aveva avuto conoscenza delle condotte addebitate già nei mesi di giugno, settembre-ottobre 2020 e, nonostante ciò, aveva disposto un'inutile attività ispettiva, per procedere poi alla contestazione di addebito in data 12 maggio 2021;
e) che, conseguentemente, era stato violato il suo diritto di difesa, in quanto ella, con la memoria difensiva datata 1.07.2021, aveva dovuto replicare a ben 17 punti di contestazione, concernenti situazioni e fatti verificatisi nel passato, di difficile ricostruzione;
f) che, nel merito, la sanzione disciplinare era infondata per i plurimi motivi elencati in ricorso.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il , unitamente all' Controparte_1 [...]
, eccependo, in sintesi e per quanto di Controparte_3
interesse:
a) che l'eccezione di tardività di avvio del procedimento disciplinare era infondata, atteso che l'Ufficio competente per il Procedimento
Disciplinare è tenuto a procedere con immediatezza e, comunque, non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
che, nel caso di specie, la piena conoscenza poteva ritenersi realizzata solamente al momento del deposito della relazione ispettiva, avvenuto in data 13.04.2021, a fronte dell'avvio del procedimento il successivo 12.05.2021;
Pag. 3 di 17 b) che, nel merito, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, dopo aver valutato nel dettaglio quanto rappresentato dalla prof.ssa nella Parte_1
sua memoria difensiva del 1/7/2021, aveva ritenuto di non dover procedere disciplinarmente in merito ai punti l, 2, 4 e 12 della contestazione, ritenendo invece sussistente la responsabilità della medesima per i comportamenti descritti nei punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e da 13 a 17;
c) che, per ciascuno dei singoli punti predetti, la domanda della ricorrente era infondata, in quanto gli addebiti mossi nei suoi confronti erano del tutto legittimi.
Tanto eccepito, il e l' hanno CP_1 Controparte_3
concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Il processo è stato istruito con la documentazione offerta dalle parti e con le prove orali. Al termine dell'istruttoria orale, la causa è stata rinviata d'ufficio durante il periodo di assenza della scrivente Giudice per maternità. All'udienza odierna, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
I. In via preliminare, quanto all'eccezione di tardività di avvio del procedimento disciplinare, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha sostenuto che, nonostante l'Amministrazione avesse acquisito le notizie di presunti illeciti disciplinari tra il giugno 2020 e il gennaio 2021, avviò il procedimento disciplinare solamente in data 12.05.2021 all'esito di un'attività ispettiva illegittima, in quanto non tempestiva e ridondante.
Il resistente ha replicato che l'Amministrazione aveva avuto la piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare solo al momento del deposito della relazione ispettiva 13.04.2021), poiché gli esposti e le segnalazioni pervenuti nel periodo precedente, se da un lato avevano reso noti all'Amministrazione taluni fatti, dall'altro, certamente non le avevano consentito di acquisire quella “piena
Pag. 4 di 17 conoscenza” richiesta dalla legge, rendendo senz'altro necessaria una preliminare attività di approfondimento, anche a tutela della ricorrente.
La tesi del è corretta e, conseguentemente, la doglianza della ricorrente CP_1
è infondata.
Come illustrato dalla stessa ricorrente, è opinione pacifica in giurisprudenza che, in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A.,
l'art. 55 bis del TUPI fa salvi i commi 3 ter e 3 quater dell'art. 55 quater, norma, questa, che prevede espressamente che la violazione dei relativi termini non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata;
ciò, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 bis comma 4 TUPI.
Nel caso di specie, benché la ricorrente abbia affermato di essersi dovuta difendere su fatti risalenti nel tempo e, quindi, di difficile ricostruzione, ella ha presentato, tramite il difensore, una memoria di ben 32 pagine, difendendosi nel merito, punto per punto, sulle contestazioni mosse (cfr. all. n. 5 del fascicolo della ricorrente).
Ne deriva quindi che, quand'anche la sanzione disciplinare le fosse stata tardivamente irrogata, il suo diritto di difesa non risulta essere stato leso in alcun modo.
II. Passando al merito della causa, va anzitutto precisato che le doglianze relative ai punti 1, 2 e 4 della contestazione disciplinare (vicenda relativa all'alunno
) non costituiscono oggetto di delibazione, perché le condotte Persona_1
inizialmente contestate non sono state poi addebitate alla ricorrente.
2.1. In ordine alla contestazione di cui al punto 3, si osserva quanto segue.
La contestazione mossa consiste nell':“Aver presentato nella relazione inviata per il con riferimento ad attività di recupero che sono state proposte CP_5
anche a , un documento consegnato anche all'ispettore Persona_1
(allegato 11 della relazione ispettiva) recante un calendario dal quale si evince che gli insegnanti hanno garantito dalle 5 alle 7 ore di lezione ogni giorno e dal
Pag. 5 di 17 quale si rileva che sarebbero state eseguite 7 ore il giorno 14 Aprile 2020, in cui le lezioni scolastiche erano ancora interrotte per le vacanze pasquali e persino 6 ore il 13 Aprile 2020, che è invece un giorno festivo, in quanto lunedì dell'Angelo”.
In proposito, la ricorrente ha sostenuto che, da un lato, trattasi di una mera svista commessa dal coordinatore di classe, dall'altro che non trattasi di attività di sua spettanza, in quanto ella era tenuta a svolgere un'attività di controllo orientata ad accertare eventuali deficit di attività e non anche surplus della stessa, come nel caso in questione. Inoltre, la ricorrente ha aggiunto che tale errore andrebbe comunque scusato, alla luce delle note difficoltà lavorative che hanno caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19.
La doglianza, per come dedotta, non è condivisibile.
Ed invero, l'Amministrazione ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 26, comma 4, lett. f) del CCNL, concernente il personale dirigente dell'Area
Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 (applicabile al caso di specie), secondo il quale il Dirigente scolastico deve sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto.
Pertanto, è evidente come la norma in esame non faccia alcuna distinzione, come invece preteso dalla ricorrente, tra controllo volto ad evitare deficit di attività piuttosto che controllo volto ad ovviare surplus di attività. Inoltre, quanto alle difficoltà legate all'esercizio dell'attività di controllo durante il periodo della pandemia da Covid-19, va osservato che, se tale affermazione può essere condivisa in assoluto, non può esserlo in concreto, atteso che la ricorrente non ha indicato, nel dettaglio, quali difficoltà avrebbe incontrato nell'esercizio dell'attività di controllo, ma si è limitata ad un generico rinvio a presunte difficoltà quasi a pretendere che esse integrino un fatto notorio. Decisivo appare comunque il rilievo della difesa del secondo cui è stata proprio la CP_1
ricorrente a consegnare il documento in questione all'ispettore, sicché la stessa avrebbe potuto/dovuto verificarne prima il contenuto.
Pag. 6 di 17 Conclusivamente, la contestazione è legittima.
2.2. In ordine agli addebiti di cui ai punti 5, 6 e 7, si osserva quanto segue.
Tali addebiti, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono i seguenti:
“5) Aver avviato la sessione negoziale di contrattazione integrativa di Parte_2
.s. 2019/2020 solo in data 17 febbraio 2020, come risulta dalla nota prot.
[...]
1606/2020 del 13/02/2020, in difformità con la disposizione dell'art. 6 c. 2 del
CCNL scuola 2006 2009 nonché dall'art. 22, comma 7, del CCNL CP_6
2016/18, che indicano come inizio delle trattative di istituto il 15
[...]
Settembre”.
6) Aver adottato con atto prot. n. 5516/2020 del 22/06/2020 un "atto unilaterale" in sostituzione del Contratto d'Istituto, ai sensi dell'art.40, comma 3-ter del
D.Lgs n. 165/2001, rispetto al quale nella relazione ispettiva, si rileva la responsabilità della S.V. per aver aperto in grande ritardo le trattative e averle condotte con incontri sporadici e poco definiti e non aver comunicato cifre e compiti dei coordinatori di classe mediante le nomine scritte.
7) Non aver proseguito, dopo l'adozione del predetto atto unilaterale prot.
n.551612020 del 22/0612020, le trattative necessarie al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, come impone invece l'art.40, comma 3-ter del D.Lgs n. 165/2001”.
Quanto al punto 5, la ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che il ritardo nell'avvio delle trattative in ordine alla contrattazione integrativa di istituto, era stato diretta conseguenza della situazione emergenziale pandemica da Covid-19 e, soprattutto, della ritardata nomina del Direttore Amministrativo e delle conseguenti carenze nel rendiconto economico. In sostanza, ad avviso della ricorrente, era prioritario, rispetto all'avvio delle trattative, l'assolvimento degli obblighi di rendicontazione
(spettanti al direttore facente funzioni), allo scopo di evitare un dissesto finanziario dell'Istituto.
Tale affermazione è stata smentita dall'istruttoria orale.
Ed infatti, la testimone direttore amministrativo supplente Testimone_1
dal 2019 e sino al 30.08.2020, ha riferito che “vi furono degli incontri tra la
Pag. 7 di 17 ricorrente e le RSU, in vista delle trattative per la contrattazione collettiva, ricordo che non riuscivano a trovare un accordo sugli importi per i responsabili di laboratori e per i coordinatori di classe e vi furono quindi diversi rinvii e dopo vi fu la pandemia;
ricordo che la prima settimana di marzo 2020, quando vi furono i primi casi di Covid.19 a Roseto, avvennero le chiusure che riguardarono anche l'Istituto (…). [cfr. processo verbale dell'udienza del 27.2.2023].
Quindi, in prima battuta, la testimone afferma che la pandemia si verificò dopo l'avvio tardivo delle trattative e ciò è di agevole accertamento anche a prescindere dalla deposizione testimoniale in esame, atteso che, come noto, il
17.02.2020 non era stato ancora emanato il primo decreto governativo che ha disposto il cd. lockdown, emesso in seguito il giorno 4.03.2020.
In seconda battuta, con riguardo alla circostanza relativa all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione, va puntualizzato quanto segue. La testimone ha in effetti confermato che il proprio predecessore aveva lasciato insolute diverse voci della contrattazione precedente, con la conseguenza che ella, come nuovo direttore amministrativo, non era in grado di fornire le precisazione necessarie per la parte economica della contrattazione (cfr. processo verbale sopra citato:
Sul capitolo n. 6: “confermo la circostanza;
ricordo che erano rimaste non pagate dal mio predecessore parecchie voci della contrattazione precedente;
di conseguenza, non ero in grado di precisare la parte economica esatta della nuova contrattazione”).
Tuttavia, ciò non vale a giustificare un così lungo ritardo nell'avvio delle trattative, trattative che, giova ribadirlo, anziché iniziare verso la metà di settembre 2019, sono state avviate solo nel febbraio del 2020. Ad avviso di questo Giudice, eventuali carenze sotto il profilo del rendiconto economico, avrebbero potuto, al più, ritardare la conclusione delle trattative, ma non anche l'avvio delle stesse. Dunque, non corrisponde al vero che gli obblighi di natura economica fossero prioritari rispetto all'avvio della contrattazione, ben potendo questa essere comunque avviata nel rispetto del termine fissato dall'art. 22 co. 7
CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18.
Pag. 8 di 17 Decisiva appare infine la circostanza per cui la dirigente amministrativa aveva comunque concluso i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente nel dicembre 2019 (ADR: “ricordo che a dicembre 2019 avevo ancora problemi relativi alla rendicontazione dell'anno precedente, quindi ho concluso i pagamenti relativi alla contrattazione 2018-2019 nel mese di dicembre 2019”).
Pertanto, anche a voler aderire alla tesi della ricorrente, quest'ultima avrebbe potuto/dovuto avviare le trattative nel mese di gennaio 2020 e, invece, ha atteso un altro mese e mezzo per aprire la contrattazione.
La testimone, RSU presso l'Istituto Moretti nel 2019 e nel Testimone_2
2020, ha riferito che: “confermo che la ritardava sempre l'apertura Parte_1
delle trattative e, anche nell'anno 2019, così come gli altri anni, siamo stati noi a sollecitare l'apertura e lei ci rispose che il ritardo era dipeso dal fatto che la
DSGA era arrivata tardi e non vi erano tutti i documenti necessari alle trattative”.
Il testimone insegnante ed RSU all'Istituto Moretti fino Testimone_3 all'anno scolastico 2019-20 ha confermato il ritardo nell'avvio delle trattative, precisando che la prima convocazione ufficiale della contrattazione risaliva a febbraio 2020, anziché a ottobre/novembre 2019 e che lo stesso era avvenuto l'anno precedente.
Quanto poi alla natura ordinatoria e non perentoria del termine, va condivisa l'affermazione del secondo cui, pur volendo considerare il termine CP_1
come ordinatorio, il periodo di tempo intercorso tra il termine previsto (15
Settembre 2019) e l'effettivo avvio della contrattazione integrativa (17 febbraio
2020) è talmente eccessivo da configurare violazione, da parte della ricorrente, dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, previsti in materia di relazioni sindacali dall'art.40, comma 3 ter del d.lgs n. 165/2001.
Risulta inoltre raggiunta la prova del fatto che la ricorrente, in violazione dell'art. 40 comma 3 ter TUPI, non ha proseguito le trattative, a seguito dell'adozione in via unilaterale dell'atto vertente sulle materie oggetto dell'accordo (punti 6 e 7 della contestazione e processo verbali dell'udienza del 25/01/2024, in particolare
Pag. 9 di 17 v. deposizione di “CAP. 3: è vera la circostanza, preciso Testimone_3
tuttavia che sono rimasto in carica come r.s.u. fino al mese di agosto 2020 e fino
a quel momento non ci sono state più convocazioni, pur avendo il dirigente scolastico l'obbligo di convocare le contrattazioni entro 15 gg. dall'adozione dell'atto unilaterale”).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente,
l'adozione dell'atto unilaterale ha costituito l'epilogo della sua condotta ostruzionistica rispetto sia all'avvio sia alla conduzione delle trattative.
2.3. In ordine alla contestazione di cui ai punti 8 e 9, in essi si legge:
“8) Non aver fornito, a seguito del predetto "atto unilaterale" una corretta informazione sulle materie oggetto di contrattazione, come invece previsto dall'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18.
9) Non aver dato l'informazione di cui all'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca
2016/18, né in via preventiva all'avvio dell'a.s. 2020/21 né per comunicare le misure attuative inerenti alla situazione epidemiologica, concernente la materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 5 del contratto integrativo di istituto sottoscritto in data 24 giugno 2019”.
La ricorrente, a sua difesa, ha sostenuto che “tutte le informazioni, comprese quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro, venivano pubblicate sul sito istituzionale
e nell'Albo on line”.
In prima analisi, va rilevata l'assoluta genericità dell'asserzione, del tutto svincolata dal dato normativo di riferimento. Ed infatti, l'art. 5, comma 2, del
CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18 stabilisce che, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal contratto,
l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi da parte dell'amministrazione ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.
La ricorrente si è limitata ad affermare – senza fornire alcuna prova – di aver pubblicato “tutte le informazioni”, senza specificare se l'obbligo informativo
Pag. 10 di 17 fosse stato adempiuto con particolare riguardo alle materie oggetto della contrattazione.
L'istruttoria orale ha provato, invece, il contrario (cfr. processo verbale dell'udienza del 25.01.2024, deposizione testimoniale di CAP. Testimone_3
2: “è vera la circostanza;
aggiungo che la prima convocazione ufficiale della contrattazione risale addirittura a febbraio 2020, anziché a ottobre – novembre
2019. Lo stesso è avvenuto l'anno precedente. Riguardo alle trattative, come informativa quell'anno è stata particolarmente carente, anche perché c'è stato il cambio del Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) e abbiamo avuto semplicemente gli importi totali pagati addirittura per partita di spesa e non per aggregati, specificando il compenso dato per ogni singola funzione strumentale, quello dato ai collaboratori del dirigente, quello dato ai coordinatori di classe, i compensi relativi ai progetti e ai vari corsi di recupero e quello relativo ai collaboratori scolastici e agli amministrativi”; CAP. 5: “in quell'anno scolastico non ero più r.s.u., ma posso dire che, come GILDA insegnanti per quell'anno abbiamo chiesto acceso agli atti relativamente a tutti i singoli pagamenti effettuati e abbiamo ottenuto i pagamenti con esclusione dei nominativi. Circa
l'esito dell'acquisizione documentale non ho riscontri”.).
Dunque, anche sotto profilo, la contestazione appare corretta.
2.4 Con il punto 10, alla ricorrente è stato contestato di “aver effettuato un cambio di insegnante il 26.10.2020 nella 1 “A” e 1 “B” del corso grafica e comunicazione, sostituendo la docente , incaricata il Persona_2
giorno 29.09.2020, in violazione quindi del termine prescritto dall'art. 455, comma 12, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e ignorando così il diritto alla continuità didattica degli studenti, su cui il testo unico assegna termini chiari”.
La ricorrente ha difeso la correttezza del proprio operato sul presupposto che l'insegnante è stata spostata da una classe ad un'altra e non già da una sede all'altra, come previsto dal divieto di legge.
La difesa dell'Amministrazione ha eccepito che, come da Circolare Ministeriale
27 settembre 2000 n. 220, la norma va interpretata estensivamente, anche con
Pag. 11 di 17 riferimento agli spostamenti di classe all'interno del medesimo plesso, alla luce della ratio giustificativa della norma consistente nella necessità di salvaguardare la continuità didattica.
Premesso che, come rilevato dalla parte resistente, se la ragione del divieto si trova nell'esigenza di tutelare la continuità didattica, allora detto divieto dovrebbe riguardare anche gli spostamenti di classe, in ogni caso, quello che sembra dirimente, ad avviso del Tribunale, è il fatto che la ricorrente non abbia in alcun modo giustificato le ragioni di tale spostamento.
Ne deriva quindi che, in assenza di esigenze superiori rispetto a quella di tutelare la continuità didattica, quest'ultima risulta automaticamente prevalente, con la conseguenza che la contestazione è legittima.
2.5 In ordine al punto 11 della contestazione, in esso si legge: “Aver pubblicato, in relazione alle elezioni svoltesi il 29 e 30 novembre 2020 per il rinnovo del
Consiglio d'Istituto, il verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una Lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto - componente
Docenti, solamente in data 19/11/2020, a quanto risulta dalla pagina del registro elettronico, assegnando come scadenza per la presentazione il giorno 22/11/2020
(domenica), in violazione quindi dei termini previsti dall'art. 32 dell'Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 sull' elezione degli organi collegiali”.
La ricorrente, a sua difesa, ha dedotto che le elezioni del Consiglio d'Istituto erano state indette nei termini di legge e il decreto di indizione (doc. all. n.11) era stato pubblicato sull'Albo on line del sito dell'Istituto in data 6.10.2020, con la relativa tempistica e con la puntualizzazione che la consistenza numerica delle componenti elettive sarebbe stata quella di cui all'O.M. 215/1991. La stessa ha aggiunto poi che, in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, il referente della commissione, prof. , aveva fatto Persona_3
presente che non vi erano candidature, chiedendo “un sollecito e, conseguentemente, si procedeva alla pubblicazione dell'avviso in bacheca del
19.11.2020”.
Pag. 12 di 17 Anzitutto, va osservato che non è dato comprendere quale sia l'oggetto dell'argomentazione difensiva illustrata, in quanto la ricorrente fa riferimenti confusi, prima, al decreto di indizione, poi alle liste e, infine, ad un avviso pubblicato in bacheca.
In ogni caso, come rilevato dalla resistente, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio
1991 n. 215 (cfr. all.15 fascicolo della resistente) - concernente l'“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” - prevede all'art. 32 che “Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del
15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato perle votazioni)”.
Nel caso di specie, le elezioni per il Consiglio d'Istituto si sono svolte in data 29
e 30 novembre 2020 (all. 29 della relazione ispettiva), mentre la pubblicazione in bacheca del 19/11/2020 (all. 30 della relazione ispettiva) concerne il verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una Lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto - componente Docenti da presentare entro il
22/11/2020.
Tuttavia, la presentazione delle liste dei candidati poteva avvenire solamente dal
9 al 14 novembre 2020, ovvero dal 20° al 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni, secondo la richiamata O.M. Non era quindi possibile richiedere la presentazione di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto entro il 22/11/2020, come invece risulta dall'avviso pubblicato il 19/11/2020.
Pertanto, l'addebito mosso alla ricorrente risulta legittimo anche sotto tale profilo.
2.6. Al punto 13 della contestazione si legge: “Aver assunto il giorno 1/12/2020 nel Consiglio della Classe 4AG il ruolo sia di presidente che di verbalizzante, ponendo in essere un comportamento che, secondo il Dirigente tecnico incaricato, non sembra corretto”.
Pag. 13 di 17 Anche detto episodio è stato confermato dall'istruttoria orale (cfr. processo verbale dell'udienza del 29.02.2024, deposizione testimoniale di Tes_4
docente presso l'Istituto Moretti, CAP. 10: “non è vero. In
[...]
quell'occasione la prof.ssa non nominò il segretario all'inizio della Parte_1
riunione tramite collegamento telematico e avremo dovuto sottoscrivere il verbale del consiglio di classe, redatto dalla medesima, il giorno dopo in presenza. Quindi non mi rifiutai, ma semplicemente non mi fu proposto quando eravamo in collegamento telematico di fare il segretario. Tant'è che il giorno dopo, quando siamo andati a firmare il verbale, ci siamo accorti che il segretario non era stato nominato e che la ne aveva assunto le funzioni. Sempre Parte_1
il giorno dopo la preside mi chiede perché non volessi assumere la funzione di segretario, io le risposi che non l'avevo voluta assumere a posteriori, in quanto la nomina andava fatta al momento dell'inizio della riunione”).
Ai punti 14 e 15 della contestazione si legge: “14) Aver abbandonato improvvisamente e immotivatamente gli organi presieduti, come risulta da alcune dichiarazioni presenti nel verbale del Collegio dei Docenti N. 5 del 11/12/2020.
15) Aver utilizzato una convocazione ufficiale per scopi personali al collegio dei docenti del 01.09.2020 che si è infatti aperto in maniera insolita in quanto la S.V. forte del suo ruolo di Presidente e a fronte di una convocazione ufficiale, ha volutamente procrastinato l'inizio della seduta, trattenendo per circa quaranta minuti numerosi docenti (oltre settanta) su questioni non all'ordine del giorno, affermando che il collegio non era ancora incominciato, ammettendo quindi solo
i docenti dell'anno precedente ed escludendo i nuovi docenti, per "chiarire alcuni avvenimenti capitati in estate" come dichiarato dalla S.V.”.
Anche tali fatti hanno trovato riscontro in sede istruttoria (cfr. processo verbale dell'udienza del 27/02/2023 e testimonianza di docente presso Testimone_5
l'Istituto, “CAP. 9: è vera la circostanza. Si è trattato di un collegio dei docenti in cui si è discusso di una lettera uscita sugli organi di stampa a firma dei docenti del Moretti che elogiavano l'operato del preside e a seguito della lettera
c'era stata la replica di alcuni docenti che negavano di aver scritto quella
Pag. 14 di 17 lettera. In quell'occasione la prof. ha parlato di avvenimenti Parte_1 pregressi che non avevano nulla a che fare con l'o.d.g. né riguardavano l'attività scolastica, ma il contenuto degli articoli”; “CAP. 10: è vera la circostanza, a questa parte della discussione riguardante i chiarimenti ai fatti dell'estate erano stati esclusi i docenti di nuova nomina. Tuttavia, a questa parte del collegio noi docenti non siamo stati liberi di alzarci ed andarcene”).
2.7 Con il punto 16 della contestazione, viene mosso alla ricorrente il seguente addebito: “Aver tenuto comportamenti lesivi della dignità della persona, nelle varie situazioni indicate nella relazione ispettiva, nella quale viene riportato che
"Anche nelle relazioni con i dipendenti, la Dirigente scolastica a volte assume comportamenti poco rispettosi della dignità della persona, sia per atteggiamenti ostativi, esplicitati con modalità aggressive, sia per un eccesso di richieste, effettuate al di fuori dei canali ufficiali, che se non soddisfatte comportano rimproveri più o meno espliciti".
In parte dello stesso tenore è il punto 17 della contestazione in cui si legge:
“Aver pubblicato su Facebook, secondo quanto riportato dalla relazione ispettiva, 29 post in cui la Ds attacca, irride o sbeffeggia i firmatari o i sottoscrittori. Sembrerebbe trattarsi degli insegnanti che avrebbero firmato la seconda lettera, quella del 20 giugno 2020 ed anche 39 post in cui – in vario modo - si offendono o si attaccano, con disprezzo o sarcasmo, altre persone, spesso individuabili come insegnanti del Moretti. Tra questi un gruppo di post attacca gli insegnanti che a inizio anno si sono dimessi ovvero non hanno confermato la propria disponibilità a ricoprire ruoli di collaborazione con la presidenza nonché un gruppo di pochi post in cui si fa riferimento ad ispezioni ed audizioni, con probabile riferimento alla visita ispettiva in corso incluso un post del 17 febbraio 2021 (…) giorno in cui dopo una pausa il Dirigente Tecnico riprendeva le audizioni, raffigurante un lupo che si traveste da agnello, con la scritta è tempo di nuove audizioni sotto mentite spoglie. A tale proposito, secondo quanto riferito nella relazione ispettiva, poco importa se l'icona del lupo travestito vada riferita all'ispettore che ascolta o agli insegnanti che devono
Pag. 15 di 17 essere ascoltati. Il paragone, sotteso ma evidente, non sembra dignitoso per raffigurare un processo legale e democratico con il quale l'istituzione vigilia sul rispetto delle regole”.
Queste ultime due contestazioni possono essere esaminate congiuntamente alla luce della loro sostanziale similitudine.
Anch'esse, a fronte delle risultanze processuali e istruttorie, sono legittime.
Ed infatti, quanto alle risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti), va evidenziato che la ricorrente nega gli addebiti, adducendo (con riguardo al punto
17) che i post pubblicati sulla piattaforma facebook riguarderebbero la propria sfera personale;
tuttavia, non ne fornisce la prova.
Quanto alle risultanze istruttorie, dalle deposizioni rese è emerso, in effetti, che spesso la ricorrente si è resa autrice di una condotta irrispettosa nei confronti degli altri docenti, assumendo atteggiamenti affatto consoni al ruolo ricoperto e perfino offensivi. (cfr. processo verbale dell'udienza del 27.02.2023 e testimonianza di sul capitolo n. 13: “ricordo perfettamente che Testimone_2
la ci disse che eravamo ignoranti, quindi io accesso il microfono e le Parte_1
dissi che avevo scritto quanto aveva appena detto e lei provava a negare;
non ricorso invece questa circostanza dello spegnimento della telecamera e della reticenza a rispondere”; sul capitolo 14: “non ricordo la circostanza, perché non
c'ero, ricordo solo che in generale, la ricorrente era solita rimproverare i docenti e, siccome era avvocato, minacciava che avrebbe vinto tutte le cause”;
Sul capitolo 15: “non ricordo la circostanza, perché non c'ero, ma posso dire che diverse volte i docenti venivano da me a lamentarsi, ma avevano paura di procedere contro la;
sul capitolo 17: “confermo la circostanza, la Parte_1
continuamente contattava i docenti fuori dell'orario di lavoro, lei si Parte_1
alterava spesso, ad esempio interrompeva i collegi docenti e se ne andava”; cfr. testimonianza di : “CAP. 14: io ho assistito a un Persona_2
rimprovero ma era rivolto a un assistente educativo e non nei termini di cui al capitolo. CAP. 15: è vera la circostanza. CAP. 17: è vera la circostanza”).
Pag. 16 di 17 Tutti i testimoni escussi – della cui attendibilità non v'è alcuna ragione di dubitare – hanno reso deposizioni chiare e per nulla contraddittorie. In ordine ad esse, peraltro, nessuna deduzione è stata svolta dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusive.
III. In definitiva, dall'esame del compendio probatorio e degli atti processuali è emersa la legittimità delle contestazioni mosse nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, della sanzione irrogata.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla luce del d.m. 147/2022 e s.m.i., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, a favore della resistente, delle spese di lite che liquida in €.3.703,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 42/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guerrieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, Circonvallazione Spalato n. 90, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Il in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2
l' , in persona del Controparte_3
Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, C.F. domiciliataria presso il P.IVA_1
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
L'Aquila; giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2022 e ritualmente notificato, la prof.ssa ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “accertare e dichiarare l'inefficacia/caducazione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti della prof.ssa stante l'illegittimità Parte_1
del procedimento sanzionatorio a valle del quale è stata irrogata la predetta, in evidente violazione del disposto di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs.
165/2021 e considerato, ad ogni modo, la palese infondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente, difettosi del carattere della specificità e tutti non provati, ex artt. 3, 13 comma 4 e 16 del d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, 28 comma 7, lett. a) e
26 comma 4, lett. a), c), d) e f) del CCNL relativo al personale dirigente dell'area
Istruzione e Ricerca datato 08.07.2019”.
A sostegno della domanda, ella ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, dal settembre 2015 al 31 agosto 2021, aveva prestato servizio come dirigente scolastico a tempo pieno e indeterminato presso l'Istituto
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi e che, con la nota prot. 13555 del
08.09.2021, al termine del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, le era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro giorni a decorrere dall'11 ottobre 2021;
b) che, con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., ella si era rivolta a questo
Tribunale per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento disciplinare, in quanto la sanzione era stata irrogata a seguito di un procedimento illegittimo, perché tardivo, in disarmonia al disposto di cui all'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e comunque per insussistenza dei profili di responsabilità ex artt. 28 comma 7 lett. a) e 26 comma 4, lett. a), c), d) e f) del CCNL relativo al personale dirigente
Pag. 2 di 17 dell'area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 e ex artt. 3, 13 comma 4 e
16 del d.p.r. 16 aprile 2013 n.62;
c) che la domanda era stata rigettata per carenza del periculum in mora;
d) che, come già illustrato nella fase cautelare, il procedimento disciplinare era stato avviato tardivamente in violazione dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost, in ragione del fatto che l'amministrazione scolastica aveva avuto conoscenza delle condotte addebitate già nei mesi di giugno, settembre-ottobre 2020 e, nonostante ciò, aveva disposto un'inutile attività ispettiva, per procedere poi alla contestazione di addebito in data 12 maggio 2021;
e) che, conseguentemente, era stato violato il suo diritto di difesa, in quanto ella, con la memoria difensiva datata 1.07.2021, aveva dovuto replicare a ben 17 punti di contestazione, concernenti situazioni e fatti verificatisi nel passato, di difficile ricostruzione;
f) che, nel merito, la sanzione disciplinare era infondata per i plurimi motivi elencati in ricorso.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il , unitamente all' Controparte_1 [...]
, eccependo, in sintesi e per quanto di Controparte_3
interesse:
a) che l'eccezione di tardività di avvio del procedimento disciplinare era infondata, atteso che l'Ufficio competente per il Procedimento
Disciplinare è tenuto a procedere con immediatezza e, comunque, non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
che, nel caso di specie, la piena conoscenza poteva ritenersi realizzata solamente al momento del deposito della relazione ispettiva, avvenuto in data 13.04.2021, a fronte dell'avvio del procedimento il successivo 12.05.2021;
Pag. 3 di 17 b) che, nel merito, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, dopo aver valutato nel dettaglio quanto rappresentato dalla prof.ssa nella Parte_1
sua memoria difensiva del 1/7/2021, aveva ritenuto di non dover procedere disciplinarmente in merito ai punti l, 2, 4 e 12 della contestazione, ritenendo invece sussistente la responsabilità della medesima per i comportamenti descritti nei punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e da 13 a 17;
c) che, per ciascuno dei singoli punti predetti, la domanda della ricorrente era infondata, in quanto gli addebiti mossi nei suoi confronti erano del tutto legittimi.
Tanto eccepito, il e l' hanno CP_1 Controparte_3
concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Il processo è stato istruito con la documentazione offerta dalle parti e con le prove orali. Al termine dell'istruttoria orale, la causa è stata rinviata d'ufficio durante il periodo di assenza della scrivente Giudice per maternità. All'udienza odierna, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
I. In via preliminare, quanto all'eccezione di tardività di avvio del procedimento disciplinare, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha sostenuto che, nonostante l'Amministrazione avesse acquisito le notizie di presunti illeciti disciplinari tra il giugno 2020 e il gennaio 2021, avviò il procedimento disciplinare solamente in data 12.05.2021 all'esito di un'attività ispettiva illegittima, in quanto non tempestiva e ridondante.
Il resistente ha replicato che l'Amministrazione aveva avuto la piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare solo al momento del deposito della relazione ispettiva 13.04.2021), poiché gli esposti e le segnalazioni pervenuti nel periodo precedente, se da un lato avevano reso noti all'Amministrazione taluni fatti, dall'altro, certamente non le avevano consentito di acquisire quella “piena
Pag. 4 di 17 conoscenza” richiesta dalla legge, rendendo senz'altro necessaria una preliminare attività di approfondimento, anche a tutela della ricorrente.
La tesi del è corretta e, conseguentemente, la doglianza della ricorrente CP_1
è infondata.
Come illustrato dalla stessa ricorrente, è opinione pacifica in giurisprudenza che, in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A.,
l'art. 55 bis del TUPI fa salvi i commi 3 ter e 3 quater dell'art. 55 quater, norma, questa, che prevede espressamente che la violazione dei relativi termini non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata;
ciò, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 bis comma 4 TUPI.
Nel caso di specie, benché la ricorrente abbia affermato di essersi dovuta difendere su fatti risalenti nel tempo e, quindi, di difficile ricostruzione, ella ha presentato, tramite il difensore, una memoria di ben 32 pagine, difendendosi nel merito, punto per punto, sulle contestazioni mosse (cfr. all. n. 5 del fascicolo della ricorrente).
Ne deriva quindi che, quand'anche la sanzione disciplinare le fosse stata tardivamente irrogata, il suo diritto di difesa non risulta essere stato leso in alcun modo.
II. Passando al merito della causa, va anzitutto precisato che le doglianze relative ai punti 1, 2 e 4 della contestazione disciplinare (vicenda relativa all'alunno
) non costituiscono oggetto di delibazione, perché le condotte Persona_1
inizialmente contestate non sono state poi addebitate alla ricorrente.
2.1. In ordine alla contestazione di cui al punto 3, si osserva quanto segue.
La contestazione mossa consiste nell':“Aver presentato nella relazione inviata per il con riferimento ad attività di recupero che sono state proposte CP_5
anche a , un documento consegnato anche all'ispettore Persona_1
(allegato 11 della relazione ispettiva) recante un calendario dal quale si evince che gli insegnanti hanno garantito dalle 5 alle 7 ore di lezione ogni giorno e dal
Pag. 5 di 17 quale si rileva che sarebbero state eseguite 7 ore il giorno 14 Aprile 2020, in cui le lezioni scolastiche erano ancora interrotte per le vacanze pasquali e persino 6 ore il 13 Aprile 2020, che è invece un giorno festivo, in quanto lunedì dell'Angelo”.
In proposito, la ricorrente ha sostenuto che, da un lato, trattasi di una mera svista commessa dal coordinatore di classe, dall'altro che non trattasi di attività di sua spettanza, in quanto ella era tenuta a svolgere un'attività di controllo orientata ad accertare eventuali deficit di attività e non anche surplus della stessa, come nel caso in questione. Inoltre, la ricorrente ha aggiunto che tale errore andrebbe comunque scusato, alla luce delle note difficoltà lavorative che hanno caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19.
La doglianza, per come dedotta, non è condivisibile.
Ed invero, l'Amministrazione ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 26, comma 4, lett. f) del CCNL, concernente il personale dirigente dell'Area
Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019 (applicabile al caso di specie), secondo il quale il Dirigente scolastico deve sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto.
Pertanto, è evidente come la norma in esame non faccia alcuna distinzione, come invece preteso dalla ricorrente, tra controllo volto ad evitare deficit di attività piuttosto che controllo volto ad ovviare surplus di attività. Inoltre, quanto alle difficoltà legate all'esercizio dell'attività di controllo durante il periodo della pandemia da Covid-19, va osservato che, se tale affermazione può essere condivisa in assoluto, non può esserlo in concreto, atteso che la ricorrente non ha indicato, nel dettaglio, quali difficoltà avrebbe incontrato nell'esercizio dell'attività di controllo, ma si è limitata ad un generico rinvio a presunte difficoltà quasi a pretendere che esse integrino un fatto notorio. Decisivo appare comunque il rilievo della difesa del secondo cui è stata proprio la CP_1
ricorrente a consegnare il documento in questione all'ispettore, sicché la stessa avrebbe potuto/dovuto verificarne prima il contenuto.
Pag. 6 di 17 Conclusivamente, la contestazione è legittima.
2.2. In ordine agli addebiti di cui ai punti 5, 6 e 7, si osserva quanto segue.
Tali addebiti, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono i seguenti:
“5) Aver avviato la sessione negoziale di contrattazione integrativa di Parte_2
.s. 2019/2020 solo in data 17 febbraio 2020, come risulta dalla nota prot.
[...]
1606/2020 del 13/02/2020, in difformità con la disposizione dell'art. 6 c. 2 del
CCNL scuola 2006 2009 nonché dall'art. 22, comma 7, del CCNL CP_6
2016/18, che indicano come inizio delle trattative di istituto il 15
[...]
Settembre”.
6) Aver adottato con atto prot. n. 5516/2020 del 22/06/2020 un "atto unilaterale" in sostituzione del Contratto d'Istituto, ai sensi dell'art.40, comma 3-ter del
D.Lgs n. 165/2001, rispetto al quale nella relazione ispettiva, si rileva la responsabilità della S.V. per aver aperto in grande ritardo le trattative e averle condotte con incontri sporadici e poco definiti e non aver comunicato cifre e compiti dei coordinatori di classe mediante le nomine scritte.
7) Non aver proseguito, dopo l'adozione del predetto atto unilaterale prot.
n.551612020 del 22/0612020, le trattative necessarie al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, come impone invece l'art.40, comma 3-ter del D.Lgs n. 165/2001”.
Quanto al punto 5, la ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che il ritardo nell'avvio delle trattative in ordine alla contrattazione integrativa di istituto, era stato diretta conseguenza della situazione emergenziale pandemica da Covid-19 e, soprattutto, della ritardata nomina del Direttore Amministrativo e delle conseguenti carenze nel rendiconto economico. In sostanza, ad avviso della ricorrente, era prioritario, rispetto all'avvio delle trattative, l'assolvimento degli obblighi di rendicontazione
(spettanti al direttore facente funzioni), allo scopo di evitare un dissesto finanziario dell'Istituto.
Tale affermazione è stata smentita dall'istruttoria orale.
Ed infatti, la testimone direttore amministrativo supplente Testimone_1
dal 2019 e sino al 30.08.2020, ha riferito che “vi furono degli incontri tra la
Pag. 7 di 17 ricorrente e le RSU, in vista delle trattative per la contrattazione collettiva, ricordo che non riuscivano a trovare un accordo sugli importi per i responsabili di laboratori e per i coordinatori di classe e vi furono quindi diversi rinvii e dopo vi fu la pandemia;
ricordo che la prima settimana di marzo 2020, quando vi furono i primi casi di Covid.19 a Roseto, avvennero le chiusure che riguardarono anche l'Istituto (…). [cfr. processo verbale dell'udienza del 27.2.2023].
Quindi, in prima battuta, la testimone afferma che la pandemia si verificò dopo l'avvio tardivo delle trattative e ciò è di agevole accertamento anche a prescindere dalla deposizione testimoniale in esame, atteso che, come noto, il
17.02.2020 non era stato ancora emanato il primo decreto governativo che ha disposto il cd. lockdown, emesso in seguito il giorno 4.03.2020.
In seconda battuta, con riguardo alla circostanza relativa all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione, va puntualizzato quanto segue. La testimone ha in effetti confermato che il proprio predecessore aveva lasciato insolute diverse voci della contrattazione precedente, con la conseguenza che ella, come nuovo direttore amministrativo, non era in grado di fornire le precisazione necessarie per la parte economica della contrattazione (cfr. processo verbale sopra citato:
Sul capitolo n. 6: “confermo la circostanza;
ricordo che erano rimaste non pagate dal mio predecessore parecchie voci della contrattazione precedente;
di conseguenza, non ero in grado di precisare la parte economica esatta della nuova contrattazione”).
Tuttavia, ciò non vale a giustificare un così lungo ritardo nell'avvio delle trattative, trattative che, giova ribadirlo, anziché iniziare verso la metà di settembre 2019, sono state avviate solo nel febbraio del 2020. Ad avviso di questo Giudice, eventuali carenze sotto il profilo del rendiconto economico, avrebbero potuto, al più, ritardare la conclusione delle trattative, ma non anche l'avvio delle stesse. Dunque, non corrisponde al vero che gli obblighi di natura economica fossero prioritari rispetto all'avvio della contrattazione, ben potendo questa essere comunque avviata nel rispetto del termine fissato dall'art. 22 co. 7
CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18.
Pag. 8 di 17 Decisiva appare infine la circostanza per cui la dirigente amministrativa aveva comunque concluso i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente nel dicembre 2019 (ADR: “ricordo che a dicembre 2019 avevo ancora problemi relativi alla rendicontazione dell'anno precedente, quindi ho concluso i pagamenti relativi alla contrattazione 2018-2019 nel mese di dicembre 2019”).
Pertanto, anche a voler aderire alla tesi della ricorrente, quest'ultima avrebbe potuto/dovuto avviare le trattative nel mese di gennaio 2020 e, invece, ha atteso un altro mese e mezzo per aprire la contrattazione.
La testimone, RSU presso l'Istituto Moretti nel 2019 e nel Testimone_2
2020, ha riferito che: “confermo che la ritardava sempre l'apertura Parte_1
delle trattative e, anche nell'anno 2019, così come gli altri anni, siamo stati noi a sollecitare l'apertura e lei ci rispose che il ritardo era dipeso dal fatto che la
DSGA era arrivata tardi e non vi erano tutti i documenti necessari alle trattative”.
Il testimone insegnante ed RSU all'Istituto Moretti fino Testimone_3 all'anno scolastico 2019-20 ha confermato il ritardo nell'avvio delle trattative, precisando che la prima convocazione ufficiale della contrattazione risaliva a febbraio 2020, anziché a ottobre/novembre 2019 e che lo stesso era avvenuto l'anno precedente.
Quanto poi alla natura ordinatoria e non perentoria del termine, va condivisa l'affermazione del secondo cui, pur volendo considerare il termine CP_1
come ordinatorio, il periodo di tempo intercorso tra il termine previsto (15
Settembre 2019) e l'effettivo avvio della contrattazione integrativa (17 febbraio
2020) è talmente eccessivo da configurare violazione, da parte della ricorrente, dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, previsti in materia di relazioni sindacali dall'art.40, comma 3 ter del d.lgs n. 165/2001.
Risulta inoltre raggiunta la prova del fatto che la ricorrente, in violazione dell'art. 40 comma 3 ter TUPI, non ha proseguito le trattative, a seguito dell'adozione in via unilaterale dell'atto vertente sulle materie oggetto dell'accordo (punti 6 e 7 della contestazione e processo verbali dell'udienza del 25/01/2024, in particolare
Pag. 9 di 17 v. deposizione di “CAP. 3: è vera la circostanza, preciso Testimone_3
tuttavia che sono rimasto in carica come r.s.u. fino al mese di agosto 2020 e fino
a quel momento non ci sono state più convocazioni, pur avendo il dirigente scolastico l'obbligo di convocare le contrattazioni entro 15 gg. dall'adozione dell'atto unilaterale”).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente,
l'adozione dell'atto unilaterale ha costituito l'epilogo della sua condotta ostruzionistica rispetto sia all'avvio sia alla conduzione delle trattative.
2.3. In ordine alla contestazione di cui ai punti 8 e 9, in essi si legge:
“8) Non aver fornito, a seguito del predetto "atto unilaterale" una corretta informazione sulle materie oggetto di contrattazione, come invece previsto dall'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18.
9) Non aver dato l'informazione di cui all'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca
2016/18, né in via preventiva all'avvio dell'a.s. 2020/21 né per comunicare le misure attuative inerenti alla situazione epidemiologica, concernente la materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 5 del contratto integrativo di istituto sottoscritto in data 24 giugno 2019”.
La ricorrente, a sua difesa, ha sostenuto che “tutte le informazioni, comprese quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro, venivano pubblicate sul sito istituzionale
e nell'Albo on line”.
In prima analisi, va rilevata l'assoluta genericità dell'asserzione, del tutto svincolata dal dato normativo di riferimento. Ed infatti, l'art. 5, comma 2, del
CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18 stabilisce che, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal contratto,
l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi da parte dell'amministrazione ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.
La ricorrente si è limitata ad affermare – senza fornire alcuna prova – di aver pubblicato “tutte le informazioni”, senza specificare se l'obbligo informativo
Pag. 10 di 17 fosse stato adempiuto con particolare riguardo alle materie oggetto della contrattazione.
L'istruttoria orale ha provato, invece, il contrario (cfr. processo verbale dell'udienza del 25.01.2024, deposizione testimoniale di CAP. Testimone_3
2: “è vera la circostanza;
aggiungo che la prima convocazione ufficiale della contrattazione risale addirittura a febbraio 2020, anziché a ottobre – novembre
2019. Lo stesso è avvenuto l'anno precedente. Riguardo alle trattative, come informativa quell'anno è stata particolarmente carente, anche perché c'è stato il cambio del Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) e abbiamo avuto semplicemente gli importi totali pagati addirittura per partita di spesa e non per aggregati, specificando il compenso dato per ogni singola funzione strumentale, quello dato ai collaboratori del dirigente, quello dato ai coordinatori di classe, i compensi relativi ai progetti e ai vari corsi di recupero e quello relativo ai collaboratori scolastici e agli amministrativi”; CAP. 5: “in quell'anno scolastico non ero più r.s.u., ma posso dire che, come GILDA insegnanti per quell'anno abbiamo chiesto acceso agli atti relativamente a tutti i singoli pagamenti effettuati e abbiamo ottenuto i pagamenti con esclusione dei nominativi. Circa
l'esito dell'acquisizione documentale non ho riscontri”.).
Dunque, anche sotto profilo, la contestazione appare corretta.
2.4 Con il punto 10, alla ricorrente è stato contestato di “aver effettuato un cambio di insegnante il 26.10.2020 nella 1 “A” e 1 “B” del corso grafica e comunicazione, sostituendo la docente , incaricata il Persona_2
giorno 29.09.2020, in violazione quindi del termine prescritto dall'art. 455, comma 12, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e ignorando così il diritto alla continuità didattica degli studenti, su cui il testo unico assegna termini chiari”.
La ricorrente ha difeso la correttezza del proprio operato sul presupposto che l'insegnante è stata spostata da una classe ad un'altra e non già da una sede all'altra, come previsto dal divieto di legge.
La difesa dell'Amministrazione ha eccepito che, come da Circolare Ministeriale
27 settembre 2000 n. 220, la norma va interpretata estensivamente, anche con
Pag. 11 di 17 riferimento agli spostamenti di classe all'interno del medesimo plesso, alla luce della ratio giustificativa della norma consistente nella necessità di salvaguardare la continuità didattica.
Premesso che, come rilevato dalla parte resistente, se la ragione del divieto si trova nell'esigenza di tutelare la continuità didattica, allora detto divieto dovrebbe riguardare anche gli spostamenti di classe, in ogni caso, quello che sembra dirimente, ad avviso del Tribunale, è il fatto che la ricorrente non abbia in alcun modo giustificato le ragioni di tale spostamento.
Ne deriva quindi che, in assenza di esigenze superiori rispetto a quella di tutelare la continuità didattica, quest'ultima risulta automaticamente prevalente, con la conseguenza che la contestazione è legittima.
2.5 In ordine al punto 11 della contestazione, in esso si legge: “Aver pubblicato, in relazione alle elezioni svoltesi il 29 e 30 novembre 2020 per il rinnovo del
Consiglio d'Istituto, il verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una Lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto - componente
Docenti, solamente in data 19/11/2020, a quanto risulta dalla pagina del registro elettronico, assegnando come scadenza per la presentazione il giorno 22/11/2020
(domenica), in violazione quindi dei termini previsti dall'art. 32 dell'Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 sull' elezione degli organi collegiali”.
La ricorrente, a sua difesa, ha dedotto che le elezioni del Consiglio d'Istituto erano state indette nei termini di legge e il decreto di indizione (doc. all. n.11) era stato pubblicato sull'Albo on line del sito dell'Istituto in data 6.10.2020, con la relativa tempistica e con la puntualizzazione che la consistenza numerica delle componenti elettive sarebbe stata quella di cui all'O.M. 215/1991. La stessa ha aggiunto poi che, in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, il referente della commissione, prof. , aveva fatto Persona_3
presente che non vi erano candidature, chiedendo “un sollecito e, conseguentemente, si procedeva alla pubblicazione dell'avviso in bacheca del
19.11.2020”.
Pag. 12 di 17 Anzitutto, va osservato che non è dato comprendere quale sia l'oggetto dell'argomentazione difensiva illustrata, in quanto la ricorrente fa riferimenti confusi, prima, al decreto di indizione, poi alle liste e, infine, ad un avviso pubblicato in bacheca.
In ogni caso, come rilevato dalla resistente, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio
1991 n. 215 (cfr. all.15 fascicolo della resistente) - concernente l'“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” - prevede all'art. 32 che “Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del
15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato perle votazioni)”.
Nel caso di specie, le elezioni per il Consiglio d'Istituto si sono svolte in data 29
e 30 novembre 2020 (all. 29 della relazione ispettiva), mentre la pubblicazione in bacheca del 19/11/2020 (all. 30 della relazione ispettiva) concerne il verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una Lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto - componente Docenti da presentare entro il
22/11/2020.
Tuttavia, la presentazione delle liste dei candidati poteva avvenire solamente dal
9 al 14 novembre 2020, ovvero dal 20° al 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni, secondo la richiamata O.M. Non era quindi possibile richiedere la presentazione di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio d'Istituto entro il 22/11/2020, come invece risulta dall'avviso pubblicato il 19/11/2020.
Pertanto, l'addebito mosso alla ricorrente risulta legittimo anche sotto tale profilo.
2.6. Al punto 13 della contestazione si legge: “Aver assunto il giorno 1/12/2020 nel Consiglio della Classe 4AG il ruolo sia di presidente che di verbalizzante, ponendo in essere un comportamento che, secondo il Dirigente tecnico incaricato, non sembra corretto”.
Pag. 13 di 17 Anche detto episodio è stato confermato dall'istruttoria orale (cfr. processo verbale dell'udienza del 29.02.2024, deposizione testimoniale di Tes_4
docente presso l'Istituto Moretti, CAP. 10: “non è vero. In
[...]
quell'occasione la prof.ssa non nominò il segretario all'inizio della Parte_1
riunione tramite collegamento telematico e avremo dovuto sottoscrivere il verbale del consiglio di classe, redatto dalla medesima, il giorno dopo in presenza. Quindi non mi rifiutai, ma semplicemente non mi fu proposto quando eravamo in collegamento telematico di fare il segretario. Tant'è che il giorno dopo, quando siamo andati a firmare il verbale, ci siamo accorti che il segretario non era stato nominato e che la ne aveva assunto le funzioni. Sempre Parte_1
il giorno dopo la preside mi chiede perché non volessi assumere la funzione di segretario, io le risposi che non l'avevo voluta assumere a posteriori, in quanto la nomina andava fatta al momento dell'inizio della riunione”).
Ai punti 14 e 15 della contestazione si legge: “14) Aver abbandonato improvvisamente e immotivatamente gli organi presieduti, come risulta da alcune dichiarazioni presenti nel verbale del Collegio dei Docenti N. 5 del 11/12/2020.
15) Aver utilizzato una convocazione ufficiale per scopi personali al collegio dei docenti del 01.09.2020 che si è infatti aperto in maniera insolita in quanto la S.V. forte del suo ruolo di Presidente e a fronte di una convocazione ufficiale, ha volutamente procrastinato l'inizio della seduta, trattenendo per circa quaranta minuti numerosi docenti (oltre settanta) su questioni non all'ordine del giorno, affermando che il collegio non era ancora incominciato, ammettendo quindi solo
i docenti dell'anno precedente ed escludendo i nuovi docenti, per "chiarire alcuni avvenimenti capitati in estate" come dichiarato dalla S.V.”.
Anche tali fatti hanno trovato riscontro in sede istruttoria (cfr. processo verbale dell'udienza del 27/02/2023 e testimonianza di docente presso Testimone_5
l'Istituto, “CAP. 9: è vera la circostanza. Si è trattato di un collegio dei docenti in cui si è discusso di una lettera uscita sugli organi di stampa a firma dei docenti del Moretti che elogiavano l'operato del preside e a seguito della lettera
c'era stata la replica di alcuni docenti che negavano di aver scritto quella
Pag. 14 di 17 lettera. In quell'occasione la prof. ha parlato di avvenimenti Parte_1 pregressi che non avevano nulla a che fare con l'o.d.g. né riguardavano l'attività scolastica, ma il contenuto degli articoli”; “CAP. 10: è vera la circostanza, a questa parte della discussione riguardante i chiarimenti ai fatti dell'estate erano stati esclusi i docenti di nuova nomina. Tuttavia, a questa parte del collegio noi docenti non siamo stati liberi di alzarci ed andarcene”).
2.7 Con il punto 16 della contestazione, viene mosso alla ricorrente il seguente addebito: “Aver tenuto comportamenti lesivi della dignità della persona, nelle varie situazioni indicate nella relazione ispettiva, nella quale viene riportato che
"Anche nelle relazioni con i dipendenti, la Dirigente scolastica a volte assume comportamenti poco rispettosi della dignità della persona, sia per atteggiamenti ostativi, esplicitati con modalità aggressive, sia per un eccesso di richieste, effettuate al di fuori dei canali ufficiali, che se non soddisfatte comportano rimproveri più o meno espliciti".
In parte dello stesso tenore è il punto 17 della contestazione in cui si legge:
“Aver pubblicato su Facebook, secondo quanto riportato dalla relazione ispettiva, 29 post in cui la Ds attacca, irride o sbeffeggia i firmatari o i sottoscrittori. Sembrerebbe trattarsi degli insegnanti che avrebbero firmato la seconda lettera, quella del 20 giugno 2020 ed anche 39 post in cui – in vario modo - si offendono o si attaccano, con disprezzo o sarcasmo, altre persone, spesso individuabili come insegnanti del Moretti. Tra questi un gruppo di post attacca gli insegnanti che a inizio anno si sono dimessi ovvero non hanno confermato la propria disponibilità a ricoprire ruoli di collaborazione con la presidenza nonché un gruppo di pochi post in cui si fa riferimento ad ispezioni ed audizioni, con probabile riferimento alla visita ispettiva in corso incluso un post del 17 febbraio 2021 (…) giorno in cui dopo una pausa il Dirigente Tecnico riprendeva le audizioni, raffigurante un lupo che si traveste da agnello, con la scritta è tempo di nuove audizioni sotto mentite spoglie. A tale proposito, secondo quanto riferito nella relazione ispettiva, poco importa se l'icona del lupo travestito vada riferita all'ispettore che ascolta o agli insegnanti che devono
Pag. 15 di 17 essere ascoltati. Il paragone, sotteso ma evidente, non sembra dignitoso per raffigurare un processo legale e democratico con il quale l'istituzione vigilia sul rispetto delle regole”.
Queste ultime due contestazioni possono essere esaminate congiuntamente alla luce della loro sostanziale similitudine.
Anch'esse, a fronte delle risultanze processuali e istruttorie, sono legittime.
Ed infatti, quanto alle risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti), va evidenziato che la ricorrente nega gli addebiti, adducendo (con riguardo al punto
17) che i post pubblicati sulla piattaforma facebook riguarderebbero la propria sfera personale;
tuttavia, non ne fornisce la prova.
Quanto alle risultanze istruttorie, dalle deposizioni rese è emerso, in effetti, che spesso la ricorrente si è resa autrice di una condotta irrispettosa nei confronti degli altri docenti, assumendo atteggiamenti affatto consoni al ruolo ricoperto e perfino offensivi. (cfr. processo verbale dell'udienza del 27.02.2023 e testimonianza di sul capitolo n. 13: “ricordo perfettamente che Testimone_2
la ci disse che eravamo ignoranti, quindi io accesso il microfono e le Parte_1
dissi che avevo scritto quanto aveva appena detto e lei provava a negare;
non ricorso invece questa circostanza dello spegnimento della telecamera e della reticenza a rispondere”; sul capitolo 14: “non ricordo la circostanza, perché non
c'ero, ricordo solo che in generale, la ricorrente era solita rimproverare i docenti e, siccome era avvocato, minacciava che avrebbe vinto tutte le cause”;
Sul capitolo 15: “non ricordo la circostanza, perché non c'ero, ma posso dire che diverse volte i docenti venivano da me a lamentarsi, ma avevano paura di procedere contro la;
sul capitolo 17: “confermo la circostanza, la Parte_1
continuamente contattava i docenti fuori dell'orario di lavoro, lei si Parte_1
alterava spesso, ad esempio interrompeva i collegi docenti e se ne andava”; cfr. testimonianza di : “CAP. 14: io ho assistito a un Persona_2
rimprovero ma era rivolto a un assistente educativo e non nei termini di cui al capitolo. CAP. 15: è vera la circostanza. CAP. 17: è vera la circostanza”).
Pag. 16 di 17 Tutti i testimoni escussi – della cui attendibilità non v'è alcuna ragione di dubitare – hanno reso deposizioni chiare e per nulla contraddittorie. In ordine ad esse, peraltro, nessuna deduzione è stata svolta dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusive.
III. In definitiva, dall'esame del compendio probatorio e degli atti processuali è emersa la legittimità delle contestazioni mosse nei confronti della ricorrente e, conseguentemente, della sanzione irrogata.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla luce del d.m. 147/2022 e s.m.i., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, a favore della resistente, delle spese di lite che liquida in €.3.703,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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