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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 408/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSO DA
, nato a [...], il [...], elett.te domiciliato in Cava Parte_1
De' EN (SA), in via G. Abbro n.3, presso lo studio dell'Avv. Mauro Passafiume che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Emilia Senatore, giusta procura agli atti;
E
, nata a [...], il [...], elett.te domiciliata in Marano di Parte_2
Napoli (NA), in via De Curtis n.1bis, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carandente Giarrusso, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cava de' EN (SA), in data
26.07.2003.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 27.10.2015, quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, con decreto n. cron.8291/2015, RG N.1168/2015;
2. che dalla loro unione sono nati due figli: , il 15.09.2006 e Persona_1 [...]
, il 10.07.2009; Per_2
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
5. che, all'udienza del 04.11.2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ai patti e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e al piano genitoriale;
All'udienza del 04.11.2025, il Collegio riservava la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
, in data 28.03.2025, così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 26.07.2003 (Atto N.175, Parte 2, Serie A, Registro
[...] Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Cava de' EN, anno 2003);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire