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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3680/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3680/2024 promossa da:
, nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. tessa e nella qualità di responsabile genitoriale P.IVA_1 per: nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1
24/0 rappresentato anche dal padre C.F._1 [...]
nato a [...] - BA, Brasile, il 03/10/1982, Passaporto n. tutti Persona_2 Numer_1 elha - ES, Brasile, alla via Antônio Bernardes da Silve AP: 29109-400; elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF:
, sito in Giugliano in Campania, come da procure in atti C.F._2
RICORRENTI contro
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. TA GA, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. CI n. 1728686, per sé stessa e nella qualità di responsabile genitoriale C.F._3 per: nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1 CP_1
24/08/2015, CF n. , in questo giudizio rappresentato anche dal padre C.F._1 [...]
nato a [...] - BA, Brasile, il 03/10/1982, Passaporto n. tutti Persona_2 Numer_1 residenti in Vila Velha - ES, Brasile, alla via Antônio Bernardes da Silveira, n° 26, CAP: 29109-400, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Persona_3 nato in [...] nel Comune di Bagnacavallo (Provincia di Ravenna) il giorno 23.04.1867 figlio del Sig. e della Sig.ra , emigrato e Persona_4 Persona_5 deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, dall'unione more uxorio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 nacque il Sig. il giorno 24.03.1899; in data Parte_2 Per_6
18.10.1919 il Sig. si sposò con la Sig.ra e Persona_7 Parte_3 dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 18.08.1925; il quale si Persona_8 sposò con la Sig.ra , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Persona_9 col nome di e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra Parte_4 il giorno 05.08.1954; quest'ultima si sposò con il Sig. Persona_10 [...]
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_11 [...]
e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra Persona_12 Persona_1
il giorno 16.04.1983; quest'ultima si sposò con il Sig.
[...] Persona_2
e dal loro matrimonio nacque il giorno
[...] Controparte_1
24.08.2015 (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 13), senza tuttavia la Parte_5 concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre tredici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_2 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
- , nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. , CI n. , P.IVA_2 P.IVA_3
nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1
24/08/2015, CF n. , residente in [...]
Bernardes da Silveira, n° 26, CAP: 29109-400 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
TA GA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3680/2024 promossa da:
, nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. tessa e nella qualità di responsabile genitoriale P.IVA_1 per: nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1
24/0 rappresentato anche dal padre C.F._1 [...]
nato a [...] - BA, Brasile, il 03/10/1982, Passaporto n. tutti Persona_2 Numer_1 elha - ES, Brasile, alla via Antônio Bernardes da Silve AP: 29109-400; elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF:
, sito in Giugliano in Campania, come da procure in atti C.F._2
RICORRENTI contro
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. TA GA, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. CI n. 1728686, per sé stessa e nella qualità di responsabile genitoriale C.F._3 per: nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1 CP_1
24/08/2015, CF n. , in questo giudizio rappresentato anche dal padre C.F._1 [...]
nato a [...] - BA, Brasile, il 03/10/1982, Passaporto n. tutti Persona_2 Numer_1 residenti in Vila Velha - ES, Brasile, alla via Antônio Bernardes da Silveira, n° 26, CAP: 29109-400, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: Persona_3 nato in [...] nel Comune di Bagnacavallo (Provincia di Ravenna) il giorno 23.04.1867 figlio del Sig. e della Sig.ra , emigrato e Persona_4 Persona_5 deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, dall'unione more uxorio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 nacque il Sig. il giorno 24.03.1899; in data Parte_2 Per_6
18.10.1919 il Sig. si sposò con la Sig.ra e Persona_7 Parte_3 dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 18.08.1925; il quale si Persona_8 sposò con la Sig.ra , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Persona_9 col nome di e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra Parte_4 il giorno 05.08.1954; quest'ultima si sposò con il Sig. Persona_10 [...]
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_11 [...]
e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra Persona_12 Persona_1
il giorno 16.04.1983; quest'ultima si sposò con il Sig.
[...] Persona_2
e dal loro matrimonio nacque il giorno
[...] Controparte_1
24.08.2015 (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al , contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 13), senza tuttavia la Parte_5 concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre tredici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_2 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
- , nata a [...] - ES, Brasile, il 16/04/1983, Persona_1
CF n. , CI n. , P.IVA_2 P.IVA_3
nato a [...] - ES, Brasile, il Controparte_1
24/08/2015, CF n. , residente in [...]
Bernardes da Silveira, n° 26, CAP: 29109-400 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
TA GA