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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi
Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6187/2019 R.G. avente ad oggetto:
ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA (art.2932 c.c.)
e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pagani al Corso Padova- no n. 64,come da mandato in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. f.f., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Serritiello, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Piazza D'Arezzo,come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20/12/2023 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2019, il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio il premettendo di essere assegnatario in virtù Controparte_1
di bando pubblico della Regione Campania di un alloggio di edilizia economica agevo- lata con annessi garage e cantinola, per il quale in data 20.05.2009 stipulava con la so- cietà consortile a.r.l. contratto preliminare con il quale detta società si Controparte_2
impegnava a trasferire per il prezzo di Euro 151.055,27 la consistenza immobiliare in- terno n.45 fabbricato C piano 3 con relative pertinenze garage,cantinola e soffitta ripor- tato al N.C.E.U del comune di Pagani al fg.5,p.lla 2857;che la società consortile prov- vedeva alla completazione dei fabbricati residenziali ma non delle opere di urbanizza- zione, tanto che non otteneva il certificato di agibilità dal Comune;
che per la realizza- zione del complesso residenziale la società consortile aveva ottenuto finanziamento ol- tre che pubblico anche privato con accensione di mutuo fondiario con BNL;
che la so- cietà costruttrice invitava l'attore alla stipula dell'atto definitivo presso notaio designa- to ma ad un prezzo maggiorato di Euro 174.751,74 rispetto a quello contrattualmente pattuito di Euro 151.055,27.
2 Per cui ritenendo che detto prezzo non fosse in linea con gli accordi contrattuali ma fosse anche superiore a quanto stabilito dalla Convenzione del 2004 stipulata tra
[...]
Pagani e lo oltre che superiore a quanto pattuito dalla Regione Campa- Pt_2 CP_2
nia,non raccoglieva l'invito alla stipula.
In particolare rilevava il signor di aver provveduto al versamento del prezzo di Pt_1
Euro 108.432,81 di propria spettanza ,prezzo superiore a quanto fissato dalla Regione
Campania di Euro 103.000,00;per cui invitava la società consortile alla stipula al prez- zo indicato nel preliminare ovvero ridotto stante l'assenza delle opere di urbanizzazio- ne.L'atto definitivo non veniva sottoscritto ed in data 20.07.2012 la società CP_2
veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno. La procedura fallimenta- Parte_3
re ricorreva al Tribunale Amministrativo affinché dichiarasse la risoluzione della con- venzione tra e società consortile per cui con sentenza n. 253 del Controparte_1
18.04.2018 il TAR di Salerno dichiarava la decadenza dei diritti di superficie delle aree date in concessione ordinando al Comune di provvedere. Il con de- Controparte_1
libera n.58 del 30.07.2018 ottemperava alla sentenza del TAR dichiarando la decaden- za del diritto di superficie in favore dello . CP_2
Ritenendo per tale atto il Comune di Pagani proprietario dei suoli e degli immobili su di esso costruiti l'attore chiedeva di ottemperare al preliminare sottoscritto, ovvero al trasferimento dell'immobile in suo favore ad un prezzo ridotto e libero da ipoteca gra- vante. Per per cui con il presente giudizio chiede :l'accertamento della proprietà e assegnazione dell'immobile sito nel complesso edilizio realizzato dall la CP_2
condanna del all'adozione degli atti necessari al trasferimento della Controparte_1
proprietà;la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile e l'estinzione del relativo mutuo a carico del Comune.
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del e della Banca Nazionale del Lavoro, soggetti Parte_4
titolari degli obblighi relativi in virtù dei contratti sottoscritti ,oltre che dell'ipoteca e
3 del mutuo. Nel merito, il non ha contestato la possibilità del trasferimento CP_1
immobiliare, ma ha sottolineato la necessità di rispettare i criteri di prezzo imposti dalla normativa regionale;
per cui concludeva per il rigetto della domanda proposta con vittoria di spese e compensi di lite.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il deposito delle note la causa veniva riservata sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni . Precisate le conclusioni all'udienza del
20/12/2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata per carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
E' noto che l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale . Da tale importante corollario ne discende che l'adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. può essere richiesto solo nei confronti di chi ha sottoscritto il contratto preliminare e quindi ha assunto l'obbligo di concludere il contratto definitivo. Nella fattispecie in esame appare lampante che soggetto obbligato fosse la società consortile IACP Futura arl. Dalla lettura del contratto preliminare del
20.05.2009 depositato in atti chiaramente si legge che la società Controparte_3
“ha promesso di vendere alla parte promissaria acquirente che promette di ac-
[...]
quistare in proprietà superficiaria,una consistenza immobiliare di cui al programma indicato in premessa…”
È pacifico che l'immobile in questione sia stato assegnato nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica e che l'originario assegnatario abbia maturato un interesse al trasferimento della proprietà. Tuttavia, dagli atti emerge che il rapporto giuridico sottostante, inclusi gli obblighi economici derivanti dal mutuo e
4 dall'ipoteca, coinvolgono il e la Banca Nazionale del Lavoro, Parte_4
i quali non risultano convenuti in giudizio.
Secondo consolidata giurisprudenza, il difetto di legittimazione passiva ricorre quando il soggetto convenuto in giudizio non è titolare del rapporto giuridico dedotto in lite, circostanza che nel caso di specie impedisce al di essere destinatario Controparte_1
delle domande proposte dall'attore.
Anche se il Comune è l'attuale proprietario del cespite immobiliare oggetto CP_1
del contratto preliminare, in virtù della sentenza n.253/2018 del TAR Salerno che ha dichiarato la decadenza delle convenzioni ovvero in virtù della delibera Comunale di ottemperanza al provvedimento amministrativo,ciò non ha comportato un subentro o la successione del nelle obbligazioni contrattuali stipulate da altro Controparte_1
soggetto.
Pertanto, la richiesta di trasferimento immobiliare, così come le domande accessorie relative alla cancellazione dell'ipoteca e all'estinzione del mutuo, non possono trovare accoglimento.
La domanda attorea promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,risulta inammissibile e non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta la domanda come formulata;
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro
3.500,00 per compenso di lite oltre rimborso forfettizzato ed accessori di legge se dovuti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
5 Dr. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi
Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6187/2019 R.G. avente ad oggetto:
ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA (art.2932 c.c.)
e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pagani al Corso Padova- no n. 64,come da mandato in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. f.f., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Serritiello, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Piazza D'Arezzo,come da mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20/12/2023 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2019, il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio il premettendo di essere assegnatario in virtù Controparte_1
di bando pubblico della Regione Campania di un alloggio di edilizia economica agevo- lata con annessi garage e cantinola, per il quale in data 20.05.2009 stipulava con la so- cietà consortile a.r.l. contratto preliminare con il quale detta società si Controparte_2
impegnava a trasferire per il prezzo di Euro 151.055,27 la consistenza immobiliare in- terno n.45 fabbricato C piano 3 con relative pertinenze garage,cantinola e soffitta ripor- tato al N.C.E.U del comune di Pagani al fg.5,p.lla 2857;che la società consortile prov- vedeva alla completazione dei fabbricati residenziali ma non delle opere di urbanizza- zione, tanto che non otteneva il certificato di agibilità dal Comune;
che per la realizza- zione del complesso residenziale la società consortile aveva ottenuto finanziamento ol- tre che pubblico anche privato con accensione di mutuo fondiario con BNL;
che la so- cietà costruttrice invitava l'attore alla stipula dell'atto definitivo presso notaio designa- to ma ad un prezzo maggiorato di Euro 174.751,74 rispetto a quello contrattualmente pattuito di Euro 151.055,27.
2 Per cui ritenendo che detto prezzo non fosse in linea con gli accordi contrattuali ma fosse anche superiore a quanto stabilito dalla Convenzione del 2004 stipulata tra
[...]
Pagani e lo oltre che superiore a quanto pattuito dalla Regione Campa- Pt_2 CP_2
nia,non raccoglieva l'invito alla stipula.
In particolare rilevava il signor di aver provveduto al versamento del prezzo di Pt_1
Euro 108.432,81 di propria spettanza ,prezzo superiore a quanto fissato dalla Regione
Campania di Euro 103.000,00;per cui invitava la società consortile alla stipula al prez- zo indicato nel preliminare ovvero ridotto stante l'assenza delle opere di urbanizzazio- ne.L'atto definitivo non veniva sottoscritto ed in data 20.07.2012 la società CP_2
veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno. La procedura fallimenta- Parte_3
re ricorreva al Tribunale Amministrativo affinché dichiarasse la risoluzione della con- venzione tra e società consortile per cui con sentenza n. 253 del Controparte_1
18.04.2018 il TAR di Salerno dichiarava la decadenza dei diritti di superficie delle aree date in concessione ordinando al Comune di provvedere. Il con de- Controparte_1
libera n.58 del 30.07.2018 ottemperava alla sentenza del TAR dichiarando la decaden- za del diritto di superficie in favore dello . CP_2
Ritenendo per tale atto il Comune di Pagani proprietario dei suoli e degli immobili su di esso costruiti l'attore chiedeva di ottemperare al preliminare sottoscritto, ovvero al trasferimento dell'immobile in suo favore ad un prezzo ridotto e libero da ipoteca gra- vante. Per per cui con il presente giudizio chiede :l'accertamento della proprietà e assegnazione dell'immobile sito nel complesso edilizio realizzato dall la CP_2
condanna del all'adozione degli atti necessari al trasferimento della Controparte_1
proprietà;la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile e l'estinzione del relativo mutuo a carico del Comune.
Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del e della Banca Nazionale del Lavoro, soggetti Parte_4
titolari degli obblighi relativi in virtù dei contratti sottoscritti ,oltre che dell'ipoteca e
3 del mutuo. Nel merito, il non ha contestato la possibilità del trasferimento CP_1
immobiliare, ma ha sottolineato la necessità di rispettare i criteri di prezzo imposti dalla normativa regionale;
per cui concludeva per il rigetto della domanda proposta con vittoria di spese e compensi di lite.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il deposito delle note la causa veniva riservata sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni . Precisate le conclusioni all'udienza del
20/12/2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata per carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
E' noto che l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale . Da tale importante corollario ne discende che l'adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. può essere richiesto solo nei confronti di chi ha sottoscritto il contratto preliminare e quindi ha assunto l'obbligo di concludere il contratto definitivo. Nella fattispecie in esame appare lampante che soggetto obbligato fosse la società consortile IACP Futura arl. Dalla lettura del contratto preliminare del
20.05.2009 depositato in atti chiaramente si legge che la società Controparte_3
“ha promesso di vendere alla parte promissaria acquirente che promette di ac-
[...]
quistare in proprietà superficiaria,una consistenza immobiliare di cui al programma indicato in premessa…”
È pacifico che l'immobile in questione sia stato assegnato nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica e che l'originario assegnatario abbia maturato un interesse al trasferimento della proprietà. Tuttavia, dagli atti emerge che il rapporto giuridico sottostante, inclusi gli obblighi economici derivanti dal mutuo e
4 dall'ipoteca, coinvolgono il e la Banca Nazionale del Lavoro, Parte_4
i quali non risultano convenuti in giudizio.
Secondo consolidata giurisprudenza, il difetto di legittimazione passiva ricorre quando il soggetto convenuto in giudizio non è titolare del rapporto giuridico dedotto in lite, circostanza che nel caso di specie impedisce al di essere destinatario Controparte_1
delle domande proposte dall'attore.
Anche se il Comune è l'attuale proprietario del cespite immobiliare oggetto CP_1
del contratto preliminare, in virtù della sentenza n.253/2018 del TAR Salerno che ha dichiarato la decadenza delle convenzioni ovvero in virtù della delibera Comunale di ottemperanza al provvedimento amministrativo,ciò non ha comportato un subentro o la successione del nelle obbligazioni contrattuali stipulate da altro Controparte_1
soggetto.
Pertanto, la richiesta di trasferimento immobiliare, così come le domande accessorie relative alla cancellazione dell'ipoteca e all'estinzione del mutuo, non possono trovare accoglimento.
La domanda attorea promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,risulta inammissibile e non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta la domanda come formulata;
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro
3.500,00 per compenso di lite oltre rimborso forfettizzato ed accessori di legge se dovuti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
5 Dr. Luigi Bobbio
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