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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
2169 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
OR NN, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni ______________________ Bonanno 61; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 18/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1°/01/2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/06/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(3/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
15/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 18/09/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetta da “Obesità con gonocondropatia diffusa in soggetto sottoposto ad
[...]
intervento neurochirurgico nel 2017 per fistola arterovenosa durale D12-L1esitato in
paraparesi per ischemica midollare e incontinenza urinaria, ipotiroidismo acquisito per
tireopatia cronica autoimmune, mal di Paget extramammario in sede perianale trattato
con sedute di radioterapia” e ha osservato che si è in presenza di un “quadro pluripatologico
che inficia sensibilmente l'autonomia della ricorrente”, la quale alla visita si presenta come “un
soggetto lucido orientato nel tempo e nello spazio con conservate funzioni cognitive superiori e
difficoltà motorie […] i movimenti delle grosse articolazioni sono discretamente limitati
funzionalmente con deambulazione che avviene a piccoli passi con ausilio obbligato di deambulatore
e i cambi posturali e le manovre di vestizione e svestizione sono risultati assistiti”.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “la signora non risulta più autonoma Parte_1
negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana”, tuttavia, “in assenza di
documentazione medica esaustiva comprovante l'esatto momento in cui la paziente ha perduto
definitivamente la propria autonomia motoria e gestionale, tenuto conto della attuale obiettività
clinica e del fatto che trattasi di malattie croniche che peggiorano lentamente nel tempo, la decorrenza
del beneficio può essere fissata a circa sei mesi prima degli attuali accertamenti, cioè al 01/01/2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente Parte_1
accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari per l'indennità di
accompagnamento, a decorrere dal 1°/01/2025, mentre va rigettata per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell'Istituto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 3 Ottobre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
2169 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
OR NN, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni ______________________ Bonanno 61; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 18/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1°/01/2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/06/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(3/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
15/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 18/09/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetta da “Obesità con gonocondropatia diffusa in soggetto sottoposto ad
[...]
intervento neurochirurgico nel 2017 per fistola arterovenosa durale D12-L1esitato in
paraparesi per ischemica midollare e incontinenza urinaria, ipotiroidismo acquisito per
tireopatia cronica autoimmune, mal di Paget extramammario in sede perianale trattato
con sedute di radioterapia” e ha osservato che si è in presenza di un “quadro pluripatologico
che inficia sensibilmente l'autonomia della ricorrente”, la quale alla visita si presenta come “un
soggetto lucido orientato nel tempo e nello spazio con conservate funzioni cognitive superiori e
difficoltà motorie […] i movimenti delle grosse articolazioni sono discretamente limitati
funzionalmente con deambulazione che avviene a piccoli passi con ausilio obbligato di deambulatore
e i cambi posturali e le manovre di vestizione e svestizione sono risultati assistiti”.
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “la signora non risulta più autonoma Parte_1
negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana”, tuttavia, “in assenza di
documentazione medica esaustiva comprovante l'esatto momento in cui la paziente ha perduto
definitivamente la propria autonomia motoria e gestionale, tenuto conto della attuale obiettività
clinica e del fatto che trattasi di malattie croniche che peggiorano lentamente nel tempo, la decorrenza
del beneficio può essere fissata a circa sei mesi prima degli attuali accertamenti, cioè al 01/01/2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente Parte_1
accolta, dichiarando che la stessa ha i requisiti sanitari per l'indennità di
accompagnamento, a decorrere dal 1°/01/2025, mentre va rigettata per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell'Istituto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 3 Ottobre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)