Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05606/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5606 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- – Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina dirigenziale di assegnazione ore di sostegno recante prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione, al minore -OMISSIS-, di n. 25 ore di intervento di sostegno scolastico, per l’anno scolastico 2024/2025;
d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (40 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale e della disabilità del minore;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\12\2024:
del P.E.I. a.s. 2024 – 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- – Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 68 dl 13.01.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”, oltre che minore invalido con indennità di frequenza;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, il secondo anno dell’infanzia dell’I.C.S. “-OMISSIS-” di Napoli, per 40 ore settimanali;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 40 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 40 ore settimanali, gli ha assegnato 25 ore di sostegno, giusta la nota del d.s., ed il P.E.I., gravati rispettivamente in sede di ricorso introduttivo e in sede di motivi aggiunti;
Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per il minore, il sostegno scolastico, con rapporto in deroga per gravità;
Rilevato che l’argomento, espresso dal d.s. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, nella relazione a sua firma in atti, secondo cui, poiché il minore frequenta soltanto per 25 ore settimanali, non vi sarebbe interesse ad impugnare gli atti in questione, corrispondendo la dotazione di sostegno all’effettiva frequenza, non pare rilevante, giacché, a contrario, parte ricorrente ha riferito (cfr. note di udienza del 2.12.2024) che “da settembre ad oggi ha dovuto adattare la frequenza scolastica del proprio figlio minore alle ore sole 25 ore, poiché erano le uniche ore di sostegno da poter garantire all’alunno (a fronte, invece, di una frequenza richiesta di 40 ore settimanali sin dall’iscrizione)”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 25 ore, a fronte di un orario di frequenza di 40 ore, tenuto conto della disabilità ed invalidità del minore e della diagnosi funzionale in atti;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura auspicabilmente pari all’intero tempo – scuola (40 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare avanzata nei motivi aggiunti, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 28 maggio 2025”;
Rilevato che s’erano costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria in cui chiedevano respingersi il ricorso, conformemente alla relazione del d.s. dell’Istituto Scolastico del 18.11.2024, già tenuta presente nell’ordinanza cautelare testé riportata;
Rilevato che, dopo la pronunzia della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava note conclusive del seguente tenore: “In data 13/01/2025 è stata pubblicata l’ordinanza cautelare n. 68/2025 con la quale il TAR Campania – Napoli accoglieva la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ordinava all’amministrazione scolastica intimata di rideterminare l’assegnazione delle ore di sostegno al minore; tuttavia l’ordinanza cautelare non è stata ottemperata dalle Amministrazioni coinvolte nel giudizio e il minore non ha mai potuto frequentare la scuola dell’infanzia per il tempo prolungato (40 ore settimanali); a causa dell’inadempimento delle Amministrazioni il minore ha patito l’evidente danno dell’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico nella misura dovuta (40 ore settimanali); pertanto si chiede introitare la causa in decisione con condanna alle spese in favore dei procuratori”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che – stante quanto riferito da parte ricorrente, cui nulla ha opposto l’Amministrazione Scolastica – il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti, per le stesse ragioni, già espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per integralmente richiamate, in quanto condivise dal Collegio, e con gli obblighi conformativi che tuttora ne discendono, a carico dell’Amministrazione Scolastica;
Rilevato che le spese di lite, per la soccombenza della stessa Amministrazione, vanno poste a suo carico, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti, ivi rispettivamente impugnati.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della stessa ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.