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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/09/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657 /2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio ex art. 473 bis - 49 cpc. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ORIGLIA BARBARA, Parte_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08 febbraio 2024, il sig. , premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con la signora in Sassano (SA) il 25 luglio Controparte_1
1981 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 17 Parte 2 serie A
- anno 1981) e che da tale unione sono nati due figli, (03/10/1982) e Per_1 [...]
(24/03/1988), oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Persona_2 rappresentava la volontà di separarsi in quanto con il tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi si era deteriorata, al punto che la signora aveva vissuto CP_1 per molto tempo a Firenze lasciando i figli al ricorrente ed anche al suo rientro era andata a coabitare con la madre lasciando solo il marito. Riferiva, inoltre, che il lungo periodo di separazione aveva reso da tempo irreversibile la crisi matrimoniale tanto da spingere il ricorrente a chiedere la separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e successivamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 02 aprile 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla totale assenza di comunicazione tra i coniugi nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste
Pag. 2 di 3 dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, nulla viene stabilito in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
· Dichiara la contumacia della resistente Controparte_1
· Pronuncia la separazione personale dei coniugi (atto n.17, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio Comune di Sassano (SA) dell'anno 1981);
· spese compensate;
· Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657 /2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio ex art. 473 bis - 49 cpc. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ORIGLIA BARBARA, Parte_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08 febbraio 2024, il sig. , premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con la signora in Sassano (SA) il 25 luglio Controparte_1
1981 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 17 Parte 2 serie A
- anno 1981) e che da tale unione sono nati due figli, (03/10/1982) e Per_1 [...]
(24/03/1988), oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Persona_2 rappresentava la volontà di separarsi in quanto con il tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi si era deteriorata, al punto che la signora aveva vissuto CP_1 per molto tempo a Firenze lasciando i figli al ricorrente ed anche al suo rientro era andata a coabitare con la madre lasciando solo il marito. Riferiva, inoltre, che il lungo periodo di separazione aveva reso da tempo irreversibile la crisi matrimoniale tanto da spingere il ricorrente a chiedere la separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e successivamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 02 aprile 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla totale assenza di comunicazione tra i coniugi nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste
Pag. 2 di 3 dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, nulla viene stabilito in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
· Dichiara la contumacia della resistente Controparte_1
· Pronuncia la separazione personale dei coniugi (atto n.17, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio Comune di Sassano (SA) dell'anno 1981);
· spese compensate;
· Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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