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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
NN LI Presidente
IA TO Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 23570/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 18/11/2024 avverso il provvedimento n.
198/2024/Div. Immigrazione-1°Sezione emesso il Controparte_1
06/09/2024 – relativamente all'istanza formalizzata in data 16/09/2022 - dalla
Questura di Venezia e notificato il 07/11/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Tiffi (C.F.: ) C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Venezia con il quale è stato deciso di non concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale (già casi speciali); Per l'effetto: concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (già casi speciali) in favore del Sig Spese e competenze di lite Parte_1 integralmente rifuse.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
06/10/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul fronte abitativo, risulta che il richiedente sia ospitato da un connazionale, per la durata di sei mesi a decorrere da giugno 2025, in un immobile sito a Venezia (cfr. nota di deposito del 06/10/2025, doc. 04 – dichiarazione di ospitalità con timbro del Commissariato di Mestre del
13/06/2025).
Il ricorrente, in Italia, ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha prodotto una certificazione linguistica di livello A2 (cfr. nota di deposito del 06/10/2025, doc. 03 – superamento
Pag. 2 di 4 esame presso Università per stranieri “Dante Alighieri” del 28/01/2025) ed ha seguito un corso per addetti alla manipolazione degli alimenti il
23/07/2023 (cfr. doc. 06= doc. 03 nota di deposito del 06/10/2025 – attestato di frequenza di Innova Consulting s.r.l.).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha, inizialmente, lavorato come apprendista presso Florida s.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzante stagionale dal 25/07/2023 e proroga fino al 31/10/2024 (cfr. doc. 07 – lettera di assunzione fino al
14/08/2023 + proroga, doc. 02 – buste paga luglio-settembre 2023, doc. 03
– buste paga ottobre-novembre 2023).
Ad oggi, lavora come aiuto cuoco presso il Ristorante Rio de la Veste s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 05/05/2024, rinnovato a partire dal
18/06/2025 e fino al 07/01/2026 (cfr. doc. 08 – lettera di assunzione fino al 07/01/2025; nota di deposito del 06/10/2024, doc. 01 – rinnovo contratto, doc. 02 – buste paga marzo 2025 e giugno-agosto 2025)
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.F.: Parte_1
), al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA TO NN LI
Pag. 3 di 4 ***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
LA Cosmetico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
NN LI Presidente
IA TO Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 23570/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 18/11/2024 avverso il provvedimento n.
198/2024/Div. Immigrazione-1°Sezione emesso il Controparte_1
06/09/2024 – relativamente all'istanza formalizzata in data 16/09/2022 - dalla
Questura di Venezia e notificato il 07/11/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Marco Tiffi (C.F.: ) C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Venezia con il quale è stato deciso di non concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale (già casi speciali); Per l'effetto: concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (già casi speciali) in favore del Sig Spese e competenze di lite Parte_1 integralmente rifuse.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
06/10/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul fronte abitativo, risulta che il richiedente sia ospitato da un connazionale, per la durata di sei mesi a decorrere da giugno 2025, in un immobile sito a Venezia (cfr. nota di deposito del 06/10/2025, doc. 04 – dichiarazione di ospitalità con timbro del Commissariato di Mestre del
13/06/2025).
Il ricorrente, in Italia, ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha prodotto una certificazione linguistica di livello A2 (cfr. nota di deposito del 06/10/2025, doc. 03 – superamento
Pag. 2 di 4 esame presso Università per stranieri “Dante Alighieri” del 28/01/2025) ed ha seguito un corso per addetti alla manipolazione degli alimenti il
23/07/2023 (cfr. doc. 06= doc. 03 nota di deposito del 06/10/2025 – attestato di frequenza di Innova Consulting s.r.l.).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha, inizialmente, lavorato come apprendista presso Florida s.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzante stagionale dal 25/07/2023 e proroga fino al 31/10/2024 (cfr. doc. 07 – lettera di assunzione fino al
14/08/2023 + proroga, doc. 02 – buste paga luglio-settembre 2023, doc. 03
– buste paga ottobre-novembre 2023).
Ad oggi, lavora come aiuto cuoco presso il Ristorante Rio de la Veste s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 05/05/2024, rinnovato a partire dal
18/06/2025 e fino al 07/01/2026 (cfr. doc. 08 – lettera di assunzione fino al 07/01/2025; nota di deposito del 06/10/2024, doc. 01 – rinnovo contratto, doc. 02 – buste paga marzo 2025 e giugno-agosto 2025)
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.F.: Parte_1
), al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA TO NN LI
Pag. 3 di 4 ***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
LA Cosmetico
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