Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2009/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 03/05/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BIANCA Parte_1 C.F._1
BERTOLUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di
Tempagnano n. 150, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
STEFANIA FILIPPINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Matteo Civitali n. 509, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Il IGnor si impegna a Pt_1 trasferire la propria residenza nel termine di quindici giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto;
2. la casa coniugale sita in Capannori (LU) fraz. Lammari, via Selmi 3/D di proprietà di entrambi i coniugi al 50% viene affidata alla IGnora e continuerà ad essere abitata dalla IG.ra Parte_2
e dai figli e Pt_2 Per_1 Per_2
3. i figli, già maggiorenni e studenti universitari, frequenteranno il padre ogni qualvolta vorranno e sia consentito dai reciproci impegni scolastici, sociali e lavorativi di tutti;
1
4. la IG.ra è impiegata presso Cartiere Carrara SPA con sede in Lucca, mentre il Parte_2 IG. è impiegato da alcuni mesi presso Montalese Spa con sede in Pistoia;
la prima Parte_1 ha uno stipendio di € 2.000,00 circa per 14 mensilità, mentre il secondo € 2.600,00 circa per 13 mensilità;
5. I figli frequentano attualmente l'Università di Pisa: è iscritto al III anno di Informatica Per_1 mentre al I anno di Economia Aziendale;
Per_2
6. I coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa presso Banca BPER Spa
Agenzia di Porta Elisa n. 0717-000004837077 con un rateo mensile a tasso fisso di € 953,17 mese circa e scadenza nel 15.03.2045 oltre ad un Finanziamento acceso presso BPER Spa Agenzia di Porta
Elisa n. 0704-000000155793 con un rateo mensile di € 496,29 e scadenza 5.02.2031; Finanziamento
Inghilterra acceso presso Younited n. CIT20220601EZSKJOH con rateo mensile di € 89,76 e scadenza
4.06.2025; tutti i predetti mutui e finanziamenti vengono addebitati su di un c/c cointestato acceso presso BPER Spa Agenzia di Porta Elisa n. 3188564, i coniugi si impegnano a ripristinare il fido presso la BPER al 50% ciascuno entro la fine di dicembre 2024;
7. I coniugi hanno altro c/c cointestato acceso presso WE BANK n. 97192 i quali si impegnano a chiudere entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente accordo;
8. i coniugi hanno già convenuto di versare sul c/c BPER cointestato di cui sopra la somma mensile cadauno di € 780,00 o comunque quella minore o maggiore somma che serva a coprire il 50% ciascuno delle rate dei mutui/prestiti oltre eventuali interessi e/o spese;
9. i rimborsi da parte della GSE relativi al fotovoltaico a partire dalla rata che sarà accreditata sul c/c BPER nel mese di giugno 2024 fino alla voltura saranno considerati di esclusiva spettanza della IGnora Pt_2
10. I coniugi hanno, medio tempore, aperto altri due c/c personali su cui vengono accreditati i rispettivi stipendi;
11. I coniugi hanno ad oggi cointestate due vetture: la Peugeot 308 precedentemente in uso al IG.
è stata consegnata e messa a disposizione dei figli già da alcune settimane Parte_1 completamente tagliandata, con due gomme cambiate e con pieno di gasolio e con il bollo pagato;
una SEAT IBIZA tg CJ781RG in uso ai ragazzi ed alla IG.ra ; Parte_2
12. la IG.ra provvederà a volturare a proprio nome le utenze dell'abitazione Parte_2 familiare e a provvedere al relativo pagamento fin dall'agosto 2023 data in cui il IG. ha Pt_1 lasciato l'abitazione coniugale e nessuna rivendicazione la stessa muoverà verso il marito in merito alle utenze stesse.
Il IGnor si obbliga al pagamento della rata relativa alla assicurazione sulla casa presso la Pt_1
n. 5840580000915060 nella misura del 100% per la rata di giugno 2024 e poi, Controparte_1 da dicembre 2024, al 50%;
13. il IG. si obbliga al pagamento medine bb sul conto della IG.ra con Parte_1 Pt_2 decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, della somma di € 250,00 cadauno da corrispondersi anticipatamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora non oltre il 15 di mese. Tale somma sarà annualmente adeguata automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
14. il cane TE di proprietà del IGnor verrà lasciato presso l'abitazione ove Pt_1 risiederanno i figli e il si obbliga a contribuire alle spese sia ordinarie che straordinarie per Pt_1
2 il suddetto cane nella misura del 50%;
15. i genitori contribuiranno alle spese straordinarie in favore dei figli ciascuno al 50%. A tal fine i coniugi dichiarano espressamente di accettare la definizione di spese straordinarie contenuta nel
Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 alle quali disposizioni dichiarano di aderire e che si intende qui integralmente richiamato. Il genitore che abbia anticipato dette somme dovrà richiederle all'altro nella misura percentuale sopra indicata fornendo i giustificativi di spesa redatti ai nominativi dei figli e dette somme dovranno essere rimborsata entro 15 gironi a decorrere dalla richiesta o, se l'importo è conosciuto, lo stesso potrà richiedere il pagamento della quota all'altro genitore almeno 7 giorni prima della spesa, anche mediante corresponsione diretta ai figli;
16. quanto ai rapporti tra i coniugi le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non vi sarà versamento di alcun emolumento;
17. i coniugi convengono di tenere la Peugeot 308 – già destinata in uso ai ragazzi – cointestata ad entrambi per ragioni di opportunità e risparmio sulla polizza assicurativa. A tal fine il ha Pt_1 provveduto al pagamento del premio assicurativo e la si impegna alla restituzione della quota Pt_2 parte di ½ di sua spettanza. Quanto alla AT IB questa verrà intestata alla ed il passaggio Pt_2 avverrà entro Agosto 2024 a cura e spese della stessa. Le parti acconsentono fin da ora alle relative reciproche autorizzazioni ed ai relativi passaggi che avverranno nel contesto della presente separazione personale. Il ha già provveduto a dotarsi di altra vettura personale a lui Pt_1 esclusivamente intestata».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 16/7/2000, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Lucca (LU) in data 16/7/2000, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 142, Parte 2, Serie A, Volume
1, Ufficio 1, dell'Anno 2000;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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