Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11636 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. SPEDALE SALVATORE) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. FANARA SALVATORE) Controparte_1
Resistente
◊
All'udienza dell' 8.04.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara
CP_ cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate con da separato decreto come per legge.
◊
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con ricorso depositato il 29.09.2023, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' affinchè venisse dichiarata la nullità del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito pervenuto alla parte ricorrente con provvedimento di recupero dell'indebito di € 8.720,40, prot. R.I. n. 12928513. Chiedeva altresì il ricorrente di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per l'erogazione in favore del ricorrente della prestazione assistenziale AS n. 04039528,
l'inesigibilità e di dichiarare illegittime le trattenute di € 1.555,34 e di € 2.566,30
operate dall' sulle prestazioni pensionistica cat. VO 10097641 del ricorrente. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con provvedimento del 31 Luglio 2024 ha accolto la domanda del ricorrente provvedendo al pagamento in data 9 Settembre 2024 della somma di € 3.721,64”.
Il ricorrente nelle note conclusive autorizzate dichiarava di aderire alla richiesta di controparte di declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite stante che solo dopo l'instaurazione del giudizio, l' in CP_1
buona sostanza riconosceva l'inesigibilità dell'originario indebito di € 8.720,40,
nonché illegittimità delle trattenute di € 1.155,34 e di € 2.566,30.
La causa, veniva pertanto rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente, dalle parti essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che l'indebito risulta annullato e le somme indebitamente trattenute risultano essere state restituite nel corso del giudizio.
Sulle spese di lite, tenuto conto della soccombenza virtuale e che il ricorrente è
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvede come in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 08/04/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro