Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11662 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di eredi legittimi di , C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliate in VIA SANT'ANGELO 11, ALTAMURA (BA) presso lo studio dell'Avv. LEONCINI LUCA dal quale sono rappresentate e difese;
RICORRENTI
CONTRO
(p.iva , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FAZZI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale della Toscana in PIAZZA DELL'UNITA' 1, FIRENZE;
RESISTENTE
E
(p.iva ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. CEI LUCA, ORLANDINI MATTEO e CARLI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente ( Controparte_4
) in VIA COCCHI 7/9, PISA;
[...]
(p.iva ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
procuratore ad negotia, in qualità di terza chiamata in garanzia sia da che Controparte_1
da rappresentata e difesa dagli Avv. PARDUCCI Controparte_3
MARIO e POGGIALI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
VIA LORENZO IL MAGNIFICO 46, FIRENZE;
TERZI CHIAMATI avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ex artt.1218 e 1228 c.c., della in ordine alla patologia post- Controparte_1
trasfusionale; 2) conseguentemente, condannare la all'integrale rifusione Controparte_1
in favore dei ricorrenti di tutti i danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, diretti e riflessi, patiti e patiendi, nessuno escluso ed eccettuato, endofamiliare ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale nella misura che, all'esito dell'istruttoria, verrà ritenuta di giustizia;
3) rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dalla data dell'illecito; 4) condannare la CP_1
al pagamento delle spese e compensi professionali di cui al presente giudizio, da
[...]
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
PARTE RESISTENTE: “1) In via principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , essendo legittimata passiva in via esclusiva la Controparte_1
Gestione Liquidatoria della ex di Pisa (CF e P.IVA: , in persona del Parte_3 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, via A. Cocchi 7/9, e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo, ovvero, in via subordinata, accertare e CP_1
dichiarare la predetta Gestione Liquidatoria legittimata passiva in via concorrente con la
. 2) In via subordinata, accertare e dichiarare prescritte tutte le domande Controparte_1
risarcitorie delle ricorrenti nei confronti della e, in ogni caso, infondate Controparte_1 nell'an e nel quantum e non provate, con conseguente loro rigetto;
3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande delle ricorrenti nei confronti della , accertare e dichiarare la Compagnia Controparte_1
assicurativa terza chiamata in causa, (CF: , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n.
45, tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusto polizza
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile assicurativa di cui in narrativa, la , e pertanto condannare la stessa Controparte_1
Compagnia, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute alle ricorrenti o, comunque, a rifondere alla tutte le somme che la Controparte_1
stessa sarà tenuta a corrispondere alle ricorrenti, e , Parte_1 Parte_2
per capitali, interessi e spese legali. Con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori di legge, oltre alla condanna delle ricorrenti in solido al risarcimento danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.”
RZ CHIAMATA (GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE EX UU.SS.LL.):
“- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti al risarcimento dei danni vantati dalle ricorrenti, sia a titolo iure hereditatis che iure proprio;
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare la Compagnia assicurativa terza chiamata in causa, (C.F. e P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado
n. 45 (PEC , tenuta a garantire, tenere indenne, Email_1
manlevare, giusto polizza assicurativa di cui in narrativa, la Gestione Liquidatoria ex Pt_3
di Pisa, e pertanto condannare la stessa Compagnia, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute alle ricorrenti o, comunque, a rifondere alla Gestione Liquidatoria ex di Pisa tutte le somme che la stessa sarà tenuta a Pt_3
corrispondere alle ricorrenti, e , per capitali, interessi Parte_1 Parte_2
e spese legali. In ogni caso con condanna delle controparti al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar
Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia- Romagna n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016).”
RZ CHIAMATA IN GARANZIA DA ( Controparte_1 [...]
: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare Controparte_5
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile il difetto di legittimazione passiva della , in quanto unico soggetto Controparte_1
legittimato per i rapporti attivi e passivi delle estinte è il Commissario Liquidatore, Pt_3
quale legale rappresentante della Gestione Liquidatoria di cui all'art. 2, comma 14, L.
549/1995, e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione attiva della stessa rispetto alla domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_1 [...]
quale assicuratore della estinta di Pisa, con vittoria di Controparte_5 Parte_4
spese e di compensi;
in via preliminare di merito, respingere le domande attrici per intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, con vittoria di spese e di compensi da porsi a carico delle ricorrenti per avere dato causa alla chiamata in giudizio della
[...]
nel merito, respingere le domande attrici in quanto infondate e non Controparte_5
provate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di compensi da porsi a carico delle ricorrenti per avere dato causa alla chiamata in giudizio della Controparte_5
[...]
RZ CHIAMATA IN GARANZIA DA Controparte_3
: “Voglia l'Ill.mo Signor
[...] Controparte_5
Giudice del Tribunale di Firenze, adversis rejectis: in via preliminare, respingere le domande attrici per intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, con vittoria di spese e di compensi da porsi a carico delle ricorrenti per avere dato causa alla chiamata in giudizio della
; nel merito, respingere le domande attrici in quanto infondate Controparte_5
e non provate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di compensi da porsi a carico delle ricorrenti per avere dato causa alla chiamata in giudizio della Controparte_5
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281-undecies c.p.c. depositato il 17.10.2023, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale per sentire
[...] Parte_2
condannare al risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, Controparte_1
asseritamente subiti in conseguenza del decesso della madre , avvenuto il Persona_1
02.06.2012.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, parte ricorrente ha esposto che la morte della de cuius sarebbe addebitabile ad una cirrosi epatica contratta a seguito di un'emotrasfusione con sangue infetto da virus HCV, effettuata presso la Clinica Ginecologica dell'Università di Pisa nel settembre
1990, dove la stessa era stata ricoverata per un intervento chirurgico e sottoposta a trasfusione di due sacche di sangue.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2024, si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando Controparte_1
l'infondatezza nel merito del ricorso, chiamando altresì in causa sia
[...] ritenuta l'Ente legittimato passivo in via Controparte_3
esclusiva, sia al fine di vedersi da quest'ultima Controparte_5
garantita, tenuta indenne, o manlevata in ipotesi di condanna.
A seguito dell'autorizzazione da parte del Giudice della chiamata in causa, si sono costituite in giudizio che ha chiesto Controparte_3
il rigetto delle domande delle ricorrenti, e che ha Controparte_5
eccepito il difetto di legittimazione attiva di e ha contestato Controparte_1
l'infondatezza della domanda di parte ricorrente. ha, a sua volta, chiamato in Controparte_3
causa in garanzia che si è costituita chiedendo il Controparte_5
rigetto delle domande delle ricorrenti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale per il 13.05.2025, assegnando alle parti termine per brevi note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
Al termine dell'udienza, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, alla luce della precedente domanda di indennizzo ex
L. 210/92 presentata dalla de cuius, i ricorrenti, tramite note conclusionali del 28.04.2025, hanno rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni iure hereditatis.
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Resta, pertanto, da esaminare la domanda di risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale avanzata da parte ricorrente.
Orbene, considerato che il merito della presente controversia appare liquido e di facile definizione, il Giudice, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, dichiara assorbite tutte le questioni preliminari avanzate dalle parti e procede ad analizzare il merito della domanda.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'applicabilità del principio della “ragione più liquida” postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. 9 gennaio 2024, n. 693).
Ciò esposto, si ritiene dunque superfluo soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , nonché su quella di prescrizione del diritto Controparte_1
al risarcimento del danno iure proprio, posto che il ricorso è totalmente infondato nel merito e, pertanto, l'esito del giudizio rimane in qualsiasi caso il rigetto della domanda risarcitoria.
Rileva, infatti, il Giudice che, alla luce dei documenti depositati in atti, non sussiste nesso causale tra la patologia epatica contratta dalla de cuius e l'emotrasfusione alla quale la stessa è stata sottoposta.
Tale conclusione è supportata dagli accertamenti medici svolti prima del presente giudizio, che hanno confermato che la sig.ra sarebbe già stata affetta da Persona_1
cirrosi epatica al momento del ricovero presso la Clinica Ostetrica dell'Università di Pisa, avvenuto nel settembre 1990.
Più nello specifico, dalla CTU medico-legale disposta nel giudizio di impugnazione del rigetto della richiesta di indennizzo ex L. 210/1992 instaurato dalla de cuius innanzi al
Tribunale di Livorno, è emerso che “già nell'anno 1984 una biopsia epatica evidenziava
"epatite cronica" e che “esistono tre certificazioni dei relativi Servizi di Immunoematologia
e Trasfusione competenti che escludono con certezza positività sierologica degli specifici donatori delle sacche trasfuse alla paziente” (cfr. relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dott. p. 3). Persona_2
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La preesistenza della patologia epatica sarebbe, inoltre, stata confermata dalla stessa paziente in occasione di tre ricoveri, poiché “in tutte e tre le cartelle cliniche relative ai ricoveri descritti è annotata: 1989: malattie pregresse: epatopatia cronica 1990: epatite cronica persistente confermata da esame bioptico eseguito ben nel 1984 1990: epatite cronica” (cfr. relazione CTU p. 3).
Pertanto, il Consulente, sulla base di tali dati e degli esami ematochimici disposti nel corso delle operazioni peritali, ha negato “in maniera assoluta che la paziente abbia contratto l'infezione a seguito delle emotrasfusioni patite, bensì l'infezione è già dimostrata dalla biopsia epatica del 1984” (cfr. relazione CTU p. 3).
All'esito della CTU, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 141/07, ha respinto il ricorso presentato dalla sig.ra per “esclusione di nesso causale per Persona_1
preesistenza della patologia lamentata” (cfr. sentenza Tribunale di Livorno depositata in atti,
p. 7).
Oltre a ciò, si sottolinea ad abundantiam, che la medesima conclusione è stata raggiunta anche dalla Commissione Medica Ospedaliera di Livorno la quale, sulla base del verbale del Centro Militare di Medicina Legale di Firenze del 25.03.1999 - nel quale si legge che “il controllo effettuato dai Centri trasfusionali interessati alle donazioni, ha stabilito che tutte le sacche appartenevano a donatori attivi abituali con tutti gli esami negativi anche in successive donazioni” (cfr. relazione Centro Militare depositata, p. 14) - ha sostenuto che
“non esiste nesso causale tra trasfusione e l'infermità” (cfr. raccomandata Ministero della
Sanità depositata in atti).
In conclusione, in assenza di nesso causale tra la patologia epatica della de cuius e l'emotrasfusione a cui questa è stata sottoposta, la domanda di risarcimento avanzata da e deve essere respinta. Parte_1 Parte_2 Pt_1
Ogni altra questione risulta assorbita, compresa quella relativa all'accoglimento o meno della domanda di manleva avanzata da e Controparte_1 [...]
nei confronti della terza chiamata Controparte_3 [...]
Controparte_5
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CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dei ricorrenti, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei resistenti e dei terzi chiamati in complessivi 7.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sulla base del principio di causazione, a carico dei ricorrenti vanno altresì poste le spese sostenute dai terzi chiamati, essendo la chiamata in causa degli stessi necessaria e giustificata in ragione della domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente, risultata poi tuttavia infondata (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e
contro
Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_6 [...]
, , : Controparte_5 Controparte_5
:
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_1
contro per le motivazioni esposte Parte_2 Controparte_1
in parte narrativa;
2. Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 [...]
e Controparte_7
che quantifica in complessivi € Controparte_5
7.500,00ciascuno, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 30/05/2025
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Giudice
dott. Massimiliano Sturiale
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