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Sentenza 4 maggio 2024
Sentenza 4 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/05/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30/04/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5716/2022 R.G.A.L. e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Occhione
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente – Contumace
Oggetto: Pagamento assegno di assistenza mensile e pensione di inabilità per gli invalidi civili Artt. 13 e 12 L. 118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a i ratei dell'assegno ordinario di invalidità, Parte_1 ex art. 13 L. 118/1971, maturati da aprile 2018 a dicembre 2019, nonché i pagina 1 di 4 ratei della pensione di inabilità per gli invalidi civili, ex art. 12 L. 118/1971, maturati e maturandi da gennaio 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali (ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994) e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto da liquidarsi tenendo conto della variazione percentuale rilevata dall' dei prezzi al consumo Org_1 per le famiglie di operai e impiegati nel predetto periodo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.1000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Velletri in data 10.11.2022, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato CP_1
a pagare in suo favore i ratei dell'assegno di assistenza per gli invalidi civili, ex art. 13
L. 118/1971 e della pensione di inabilità per gli invalidi civili, stante l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari presupposto per accedere alle predette prestazioni assistenziali con sentenza del Tribunale di Velletri del 25.05.2022 emessa all'esito del procedimento n. 457/2021 RG promosso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c.. Precisa che il Ctu l'ha riconosciuta invalida in percentuale del 74% relativamente al periodo dal 21.03.2018 (data di presentazione della domanda amministrativa) a dicembre 2019 (con conseguente diritto a percepire l'assegno di cui all'art. 13) e, da gennaio 2020 in poi, invalida in percentuale del 100% (con conseguente diritto a percepire la pensione di cui all'art. 12). Riferisce di avere notificato la sentenza del Tribunale di Velletri all' in data 18.06.2022, benché CP_1 costituito nel predetto giudizio di merito, e che, in data 14.06.2022, inviava telematicamente il Modello AP70 contenente l'indicazione dei requisiti socio- economici necessari per consentire all'Istituto di procedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni economiche in parola. Ciò nonostante l' è rimasto CP_1 inadempiente per cui si è vista costretta ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dl procuratore del ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni pagina 2 di 4 di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, osserva il giudicante che nel caso in esame è stato definitivamente accertato che la ricorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa all' (21.03.2018) fino a dicembre 2019 era invalida al 74% e che, CP_1
a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, a decorrere dal mese di gennaio 2020 è invalida al 100%, giusta sentenza inappellabile pronunciata dal
Tribunale di Velletri in data 25.05.2022 all'esito del procedimento n. 457/2021 RG promosso dall'invalida ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c..
Purtuttavia l' ad oggi, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di CP_1
Velletri alle competenti sedi dell' , perfezionatasi in data 18.06.2022, e la CP_1 trasmissione in data 14.06.2022 del Modello AP70 (contenente l'indicazione dei requisiti socio-economici necessari per consentire all' di liquidare e pagare le CP_1 prestazioni in parola collegate all'invalidità) non ha adempito all'obbligazione di pagamento.
E' pur vero che, a parere di questo giudicante, va concesso all' un congruo CP_1 spatium deliberandi per consentirgli di valutare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere al pagamento durante il quale non può essere considerato in mora (posto che la sentenza de Tribunale di Velletri conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia reca solo la statuizione di accertamento dello stato di invalidità e non anche la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni economiche connesse), purtuttavia nel caso di specie l' non ha provveduto neanche alla liquidazione delle prestazioni. CP_1
Inoltre, restando contumace nel presente giudizio, si è volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di provare l'adempimento, ovvero l'esistenza di fatti sopravvenuti che abbiano estinto o modificato il diritto azionato dal ricorrente in questa sede, ovvero di cause non imputabili all'Istituto debitore che abbiano reso impossibile la prestazione.
Conclusivamente, l' in persona legale rappresentante pro tempore, va CP_1 condannato a corrispondere a i ratei dell'assegno ordinario di Parte_1 invalidità maturati da aprile 2018 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) a dicembre 2019, nonché i ratei della pensione di inabilità per gli invalidi civili maturati e maturandi da gennaio 2020 in poi, oltre la maggior somma tra interessi legali (ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994) e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto da liquidarsi tenendo pagina 3 di 4 conto della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel predetto periodo.
Con riferimento alla decorrenza degli interessi si osserva che l'art. 16 comma 6 della
L. 412/1991 dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche..” Nella materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 156/1991 e n. 196/1993, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Deve, quindi applicarsi, la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 comma 6 citato e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi. L'art. 45 comma 6 della L. n. 448/1998 ha chiarito, inoltre, che tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato.Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.
Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30/04/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5716/2022 R.G.A.L. e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Occhione
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente – Contumace
Oggetto: Pagamento assegno di assistenza mensile e pensione di inabilità per gli invalidi civili Artt. 13 e 12 L. 118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a i ratei dell'assegno ordinario di invalidità, Parte_1 ex art. 13 L. 118/1971, maturati da aprile 2018 a dicembre 2019, nonché i pagina 1 di 4 ratei della pensione di inabilità per gli invalidi civili, ex art. 12 L. 118/1971, maturati e maturandi da gennaio 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali (ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994) e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto da liquidarsi tenendo conto della variazione percentuale rilevata dall' dei prezzi al consumo Org_1 per le famiglie di operai e impiegati nel predetto periodo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.1000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Velletri in data 10.11.2022, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato CP_1
a pagare in suo favore i ratei dell'assegno di assistenza per gli invalidi civili, ex art. 13
L. 118/1971 e della pensione di inabilità per gli invalidi civili, stante l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari presupposto per accedere alle predette prestazioni assistenziali con sentenza del Tribunale di Velletri del 25.05.2022 emessa all'esito del procedimento n. 457/2021 RG promosso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c.. Precisa che il Ctu l'ha riconosciuta invalida in percentuale del 74% relativamente al periodo dal 21.03.2018 (data di presentazione della domanda amministrativa) a dicembre 2019 (con conseguente diritto a percepire l'assegno di cui all'art. 13) e, da gennaio 2020 in poi, invalida in percentuale del 100% (con conseguente diritto a percepire la pensione di cui all'art. 12). Riferisce di avere notificato la sentenza del Tribunale di Velletri all' in data 18.06.2022, benché CP_1 costituito nel predetto giudizio di merito, e che, in data 14.06.2022, inviava telematicamente il Modello AP70 contenente l'indicazione dei requisiti socio- economici necessari per consentire all'Istituto di procedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni economiche in parola. Ciò nonostante l' è rimasto CP_1 inadempiente per cui si è vista costretta ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dl procuratore del ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni pagina 2 di 4 di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, osserva il giudicante che nel caso in esame è stato definitivamente accertato che la ricorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa all' (21.03.2018) fino a dicembre 2019 era invalida al 74% e che, CP_1
a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, a decorrere dal mese di gennaio 2020 è invalida al 100%, giusta sentenza inappellabile pronunciata dal
Tribunale di Velletri in data 25.05.2022 all'esito del procedimento n. 457/2021 RG promosso dall'invalida ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c..
Purtuttavia l' ad oggi, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di CP_1
Velletri alle competenti sedi dell' , perfezionatasi in data 18.06.2022, e la CP_1 trasmissione in data 14.06.2022 del Modello AP70 (contenente l'indicazione dei requisiti socio-economici necessari per consentire all' di liquidare e pagare le CP_1 prestazioni in parola collegate all'invalidità) non ha adempito all'obbligazione di pagamento.
E' pur vero che, a parere di questo giudicante, va concesso all' un congruo CP_1 spatium deliberandi per consentirgli di valutare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere al pagamento durante il quale non può essere considerato in mora (posto che la sentenza de Tribunale di Velletri conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia reca solo la statuizione di accertamento dello stato di invalidità e non anche la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni economiche connesse), purtuttavia nel caso di specie l' non ha provveduto neanche alla liquidazione delle prestazioni. CP_1
Inoltre, restando contumace nel presente giudizio, si è volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di provare l'adempimento, ovvero l'esistenza di fatti sopravvenuti che abbiano estinto o modificato il diritto azionato dal ricorrente in questa sede, ovvero di cause non imputabili all'Istituto debitore che abbiano reso impossibile la prestazione.
Conclusivamente, l' in persona legale rappresentante pro tempore, va CP_1 condannato a corrispondere a i ratei dell'assegno ordinario di Parte_1 invalidità maturati da aprile 2018 (mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) a dicembre 2019, nonché i ratei della pensione di inabilità per gli invalidi civili maturati e maturandi da gennaio 2020 in poi, oltre la maggior somma tra interessi legali (ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 698/1994) e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno dalla maturazione del diritto da liquidarsi tenendo pagina 3 di 4 conto della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel predetto periodo.
Con riferimento alla decorrenza degli interessi si osserva che l'art. 16 comma 6 della
L. 412/1991 dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche..” Nella materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 156/1991 e n. 196/1993, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Deve, quindi applicarsi, la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 comma 6 citato e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi. L'art. 45 comma 6 della L. n. 448/1998 ha chiarito, inoltre, che tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato.Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.
Il ricorso è quindi fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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