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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 8 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
MAURIZIO SINATRA e DONATELLA BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 21/02/2025, i coniugi esposero che in data 02/06/1989 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo, e , maggiorenne ma Per_2
economicamente non autonomo.
Precisarono che con sentenza n. 526/2024 del
02/08/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_2
non economicamente autonomo.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 08/05/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_2
autonomo economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_3 Parte_4
depositato in data 21/02/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Trapani il 02/06/1989, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 113, parte II, serie A, anno 1989,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/05/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
MAURIZIO SINATRA e DONATELLA BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 21/02/2025, i coniugi esposero che in data 02/06/1989 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo, e , maggiorenne ma Per_2
economicamente non autonomo.
Precisarono che con sentenza n. 526/2024 del
02/08/2024 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_2
non economicamente autonomo.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 08/05/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa un anno. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_2
autonomo economicamente.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_3 Parte_4
depositato in data 21/02/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in Trapani il 02/06/1989, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 113, parte II, serie A, anno 1989,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/05/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a