TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8851/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIZZONI PATRIZIA
e nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti BOTTICINI ANNAMARIA e BOTTICINI EDOARDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che di seguito integralmente si trascrivono:
“Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.05.1989 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rovato (BS) in data 16.05.1989, atti di matrimonio parte II serie A n. 32.
Ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della sentenza.
1 Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali e degli interessi familiari nati dalla crisi del matrimonio connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quindi, con effetto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra si obbliga a Controparte_1 cedere e vendere al prezzo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) al sig. (che si Parte_1 obbliga ad acquistare) la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Rovato (BS),
Via San Giuseppe 65/A, ivi compresi tutti i beni mobili in essa contenuti, ovvero: casa sita in Rovato (BS) via S. Giuseppe 65/A così identificata:
NCT foglio 30 mapp. 137 sub 3 piano S 1-T cat. C/6 classe 2 mq. 64 rendita € 99,16
NCT foglio 30 mapp 137 sub 2 piano T-1-S1 cat. A/7 classe 2 vani 9.5 rendita € 613,29
In ogni caso per come descritti nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale redatto in data
23.02.2000 Notaio rep. n. 18366 racc. n. 2213 registrato a Chiari in data Persona_1
08.03.2000 al n. 442 serie 1.
Il prezzo pattuito per la vendita della quota della sig.ra al sig. pari ad € 140.000,00 CP_1 Pt_1
(centoquarantamila/00) verrà versato quanto a € 15.000,00 (quindicimila/00) il giorno del deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante assegno circolare e il saldo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) all'atto notarile che sarà stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio in data e ora che il sig. si impegna a Pt_1 comunicare per tempo alla sig.ra CP_1
Per contro, la sig.ra inuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti del sig. CP_1
a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile dal 2016. Pt_1
Il trasferimento di tale quota di proprietà avrà luogo a ministero del Notaio con Studio Persona_2 in Brescia incaricato dal sig. il quale pagherà le spese notarili relative al trasferimento e Pt_1 qualsivoglia spesa per eventuali cancellazioni dovessero rendersi necessarie (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale).
Il sig. si obbliga a pagare tutte le eventuali spese tecniche e le eventuali spese per l'esecuzione Pt_1 di opere che dovessero essere necessarie ai fini del perfezionamento del trasferimento della quota dell'immobile e/o eventuali sanzioni in caso di irregolarità dell'immobile che il sig. accetta Pt_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e per come dallo stesso goduto in via esclusiva sin dal giugno 2016, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta o responsabilità in capo alla sig.ra CP_1
Le parti si danno atto che il sopradetto accordo economico, indispensabile per la soluzione della crisi familiare, trova la sua esclusiva causa giuridica nella cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno
2 effettuati alla vita comune. Pertanto, il trasferimento immobiliare di cui sopra è esente da imposta di registro, bollo ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di separazioni/divorzio (art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n.74).
Le Parti si obbligano a presentarsi, a semplice richiesta del sig. , entro e non oltre 30 giorni Pt_1 dalla sentenza di divorzio avanti lo Studio notarile designato al fine di formalizzare in idoneo atto le pattuizioni di cui al presente ricorso e successiva sentenza e precisamente, in “Atto di adempimento di obbligazioni assunte dai coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con relativa trascrizione”.
Le parti in ogni caso chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di separazione/divorzio.
Le parti dichiarano di aver preso piena visione della documentazione bancaria e reddituale reciproca e si esonerano dal rispettivo deposito;
detta documentazione rimane a disposizione dell'Ill.mo
Tribunale qualora necessario.
I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi a tal fine autosufficienti economicamente e di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio se emessa alle condizioni sopra riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROVATO (atto n. 32, parte II, serie A, anno 1989), la separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 1772/2020 in data 03.09.2020, hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
AN ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8851/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GHIZZONI PATRIZIA
e nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti BOTTICINI ANNAMARIA e BOTTICINI EDOARDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che di seguito integralmente si trascrivono:
“Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.05.1989 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rovato (BS) in data 16.05.1989, atti di matrimonio parte II serie A n. 32.
Ordinare all'ufficio dello stato civile del Comune di Rovato (BS) di procedere all'annotazione della sentenza.
1 Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali e degli interessi familiari nati dalla crisi del matrimonio connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quindi, con effetto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra si obbliga a Controparte_1 cedere e vendere al prezzo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) al sig. (che si Parte_1 obbliga ad acquistare) la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Rovato (BS),
Via San Giuseppe 65/A, ivi compresi tutti i beni mobili in essa contenuti, ovvero: casa sita in Rovato (BS) via S. Giuseppe 65/A così identificata:
NCT foglio 30 mapp. 137 sub 3 piano S 1-T cat. C/6 classe 2 mq. 64 rendita € 99,16
NCT foglio 30 mapp 137 sub 2 piano T-1-S1 cat. A/7 classe 2 vani 9.5 rendita € 613,29
In ogni caso per come descritti nell'atto di costituzione di fondo patrimoniale redatto in data
23.02.2000 Notaio rep. n. 18366 racc. n. 2213 registrato a Chiari in data Persona_1
08.03.2000 al n. 442 serie 1.
Il prezzo pattuito per la vendita della quota della sig.ra al sig. pari ad € 140.000,00 CP_1 Pt_1
(centoquarantamila/00) verrà versato quanto a € 15.000,00 (quindicimila/00) il giorno del deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante assegno circolare e il saldo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) all'atto notarile che sarà stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio in data e ora che il sig. si impegna a Pt_1 comunicare per tempo alla sig.ra CP_1
Per contro, la sig.ra inuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti del sig. CP_1
a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile dal 2016. Pt_1
Il trasferimento di tale quota di proprietà avrà luogo a ministero del Notaio con Studio Persona_2 in Brescia incaricato dal sig. il quale pagherà le spese notarili relative al trasferimento e Pt_1 qualsivoglia spesa per eventuali cancellazioni dovessero rendersi necessarie (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale).
Il sig. si obbliga a pagare tutte le eventuali spese tecniche e le eventuali spese per l'esecuzione Pt_1 di opere che dovessero essere necessarie ai fini del perfezionamento del trasferimento della quota dell'immobile e/o eventuali sanzioni in caso di irregolarità dell'immobile che il sig. accetta Pt_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e per come dallo stesso goduto in via esclusiva sin dal giugno 2016, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta o responsabilità in capo alla sig.ra CP_1
Le parti si danno atto che il sopradetto accordo economico, indispensabile per la soluzione della crisi familiare, trova la sua esclusiva causa giuridica nella cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno
2 effettuati alla vita comune. Pertanto, il trasferimento immobiliare di cui sopra è esente da imposta di registro, bollo ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di separazioni/divorzio (art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n.74).
Le Parti si obbligano a presentarsi, a semplice richiesta del sig. , entro e non oltre 30 giorni Pt_1 dalla sentenza di divorzio avanti lo Studio notarile designato al fine di formalizzare in idoneo atto le pattuizioni di cui al presente ricorso e successiva sentenza e precisamente, in “Atto di adempimento di obbligazioni assunte dai coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con relativa trascrizione”.
Le parti in ogni caso chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di separazione/divorzio.
Le parti dichiarano di aver preso piena visione della documentazione bancaria e reddituale reciproca e si esonerano dal rispettivo deposito;
detta documentazione rimane a disposizione dell'Ill.mo
Tribunale qualora necessario.
I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi a tal fine autosufficienti economicamente e di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio se emessa alle condizioni sopra riportate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROVATO (atto n. 32, parte II, serie A, anno 1989), la separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 1772/2020 in data 03.09.2020, hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
AN ET
4