TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1021
TAR
Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la parte ricorrente ha agito a tutela della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, senza contestare la regolamentazione generale delle graduatorie.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies L. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione.

    Il Collegio ha ritenuto che il potere esercitato dall'Ateneo non fosse di autotutela, ma di decadenza accertativa, basato su una disposizione del bando che prevedeva la possibilità di adottare provvedimenti di esclusione o decadenza in caso di carenza dei requisiti di ammissione. Tale potere di verifica non è soggetto a termini di decadenza e non rileva la buona fede del candidato.

  • Rigettato
    Assenza di false dichiarazioni. Correttezza e buona fede della ricorrente. Violazione del principio di autoresponsabilità della Pubblica Amministrazione.

    Il Collegio ha ribadito che il potere esercitato dall'Università era di natura doverosa e vincolata, non essendo riconducibile a un errore di valutazione ma a un accertamento della carenza dei requisiti. Pertanto, non si configura una violazione del principio di autoresponsabilità.

  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale degli atti

    Il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità parziale del ricorso limitatamente all'impugnazione di tali atti, stante la loro natura endoprocedimentale e priva di carica lesiva autonoma.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di requisiti di accesso all’insegnamento (D.P.R. 19/2016 e D.M. 259/2017). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Possesso effettivo dei requisiti di accesso.

    Il Collegio ha ritenuto che la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, pur utile per l'accesso alla classe di concorso A-77, richiedeva il possesso di specifici crediti formativi che la ricorrente non ha comprovato. Inoltre, i crediti formativi maturati successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione non potevano essere presi in considerazione. Le altre classi di concorso citate dalla ricorrente afferivano a indirizzi di studi differenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1021
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1021
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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