Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2026
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Miracola e Antonino Araca, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC massimo.miracola@avvocatipatti.it;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nonché di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM (Sostegno scuola secondaria I grado) che potrebbero trarre vantaggio dall’accoglimento del presente ricorso;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 1115 del 21.01.2026, comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con cui è stata disposta l’esclusione della docente -OMISSIS- dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, per mancanza del prescritto titolo d’accesso;
- quale atto presupposto, del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 6774 del 19.01.2026, con cui è stata annullata la carriera della ricorrente relativa al VII ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di I grado (A.A. 2021/2022) e, conseguentemente, il titolo di specializzazione conseguito in data 26.06.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il decreto dell’U.S.P. di Messina prot. n. 27005 del 10.11.2025, nella parte in cui ha dato avvio al procedimento di verifica, e la nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 160594 del 24.11.2025, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI US AN DA e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 9 febbraio 2026 (nonché spedito per la notifica in data 10 febbraio 2026) e depositato in data 13 febbraio 2026 la deducente ha esposto quanto segue.
La ricorrente - dopo aver richiamato il proprio percorso formativo e professionale nel mondo della scuola nonché i titoli conseguiti - ha rappresentato di aver ottenuto l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso A018 e A022, dapprima per la provincia di Palermo (a.s. 2021/22) e successivamente per la provincia di Messina (dal 24 maggio 2022).
La ricorrente si è poi iscritta, previo superamento delle prove selettive, al VII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico (c.d. TFA Sostegno) presso l’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico 2021/2022 e, all’esito del relativo percorso, in data 26 giugno 2023 ha conseguito con il massimo dei voti (30/30) il titolo di specializzazione per la scuola secondaria di I grado; tale titolo, quale requisito di accesso, consentiva alla deducente di ottenere l’inserimento a pieno titolo nella I fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM (Sostegno nella scuola secondaria di I grado) per la provincia di Messina, come da istanza di scioglimento della riserva del 29 giugno 2023.
A seguito di un controllo avviato dall'I.C. “-OMISSIS---OMISSIS-”, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, con decreto prot. n. 27005 del 10 novembre 2025, ha escluso la ricorrente dalla graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso M1 ( ex A022) per carenza del titolo d’accesso; successivamente, l’Ufficio Scolastico ha inviato una richiesta di chiarimenti all'Università degli Studi di Messina circa i requisiti di accesso al TFA posseduti dalla ricorrente.
L’Ateneo, con nota prot. n. 160594 del 24 novembre 2025, ha comunicato l’avvio di un procedimento volto all'annullamento del titolo di specializzazione; quindi, con decreto rettorale prot. n. 6774 del 19 gennaio 2026, l’Università degli Studi di Messina, ritenendo che la laurea in Scienze Pedagogiche non costituisse titolo idoneo per l'accesso a una classe di concorso della scuola secondaria, ha annullato d’ufficio il titolo di specializzazione conseguito dalla deducente.
In conseguenza, l’Ufficio Scolastico di Messina, con decreto prot. n. 1115 del 21 gennaio 2026, ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla I fascia graduatorie provinciali per le supplenze per la classe ADMM, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro in essere e statuizione della non validità giuridica del servizio prestato.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina che, con memoria depositata in data 18 febbraio 2026, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle questioni concernenti la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi. L’Amministrazione scolastica, previa eventuale declaratoria di difetto di giurisdizione, ha chiesto di rigettare il ricorso proposto anche per quel che attiene la domanda di sospensione dei provvedimenti ministeriali gravati.
Si è altresì costituita in giudizio l’Università degli Studi di Messina che, con memoria depositata in data 18 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, anche per quel che attiene la domanda di sospensione dei provvedimenti gravati.
1.2. Le parti hanno versato nel fascicolo del giudizio copioso corredo documentale; inoltre, la parte ricorrente, con memoria depositata in data 20 marzo 2026, ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno del giorno 24 marzo 2026, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha formulato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nonché, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di inammissibilità dell’impugnazione avente ad oggetto atti endoprocedimentali dell’Università e dell’USR.
Quindi, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies L. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione .
Per l’esponente sono assenti nella vicenda in esame i presupposti per il legittimo esercizio del potere di autotutela.
La ricorrente ribadisce di essere stata ammessa alla procedura selettiva per l’accesso al TFA Sostegno dall’Università resistente, di aver superato tutte le prove, frequentato il corso per un intero anno accademico sostenendo i relativi costi e, infine, di aver conseguito il titolo di specializzazione. L’Ateneo, argomenta la deducente, ha positivamente vagliato, in più fasi, la sussistenza dei requisiti in capo alla candidata, ingenerando nella deducente la più che fondata convinzione della legittimità della propria posizione; sulla base di tale titolo, la ricorrente ha orientato le proprie scelte professionali, ottenendo l’inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e stipulando contratti di lavoro.
L’Università degli Studi di Messina, lamenta l’esponente, ha annullato il titolo di specializzazione in questione a distanza di quasi quattro anni dalla domanda di partecipazione (maggio 2022) e ad oltre due anni e mezzo dal conseguimento del titolo (giugno 2023), lasso di tempo che non può considerarsi “ragionevole”.
Per l’esponente, inoltre, il principio del legittimo affidamento, cardine dell’ordinamento amministrativo di derivazione comunitaria e di rango costituzionale, è posto a tutela del cittadino che abbia confidato nella stabilità di un atto amministrativo attributivo di un bene della vita, come nel caso in esame.
Secondo la parte ricorrente, inoltre, l’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 subordina l’esercizio del potere di annullamento a due presupposti fondamentali, entrambi assenti: il rispetto di un termine ragionevole, individuato in “ dodici mesi dal momento dell'adozione ” dell’atto che attribuito il bene della vita; la sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale all’annullamento, da ponderarsi comparativamente con gli interessi privati coinvolti.
Per l’esponente, altresì, l’errore nella valutazione iniziale dei titoli è ascrivibile unicamente all’Università, che è venuta meno ai propri doveri di verifica, mentre la ricorrente ha agito in assoluta buona fede, presentando in modo trasparente la propria documentazione.
L’annullamento, conclude la deducente, è dunque illegittimo per l’eccessivo tempo trascorso, per la violazione del legittimo affidamento e per l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico all'annullamento e quello privato alla conservazione; il conseguente provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, quale atto derivato dall’illegittimo annullamento del titolo, è pertanto viziato da illegittimità derivata e deve essere parimenti annullato;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di requisiti di accesso all’insegnamento (D.P.R. 19/2016 e D.M. 259/2017). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Possesso effettivo dei requisiti di accesso.
Per la ricorrente, il decreto rettorale di annullamento, e di conseguenza il provvedimento di esclusione dell'Ufficio Scolastico, sono viziati da eccesso di potere per palese contraddittorietà e difetto di istruttoria.
L’Università resistente fonda l’annullamento sull’assunto che la ricorrente, al momento dell'iscrizione al TFA, fosse priva del titolo di studio idoneo a consentire l’accesso a una classe di concorso per la scuola secondaria di I grado.
Tuttavia, per la deducente, in disparte il fatto che tale valutazione si pone in contrasto con la condotta precedentemente tenuta dalla stessa Amministrazione universitaria, la valutazione operata dall’Università di Messina, recepita acriticamente dall’Ufficio Scolastico, è errata e frutto di un’istruttoria carente e superficiale.
Secondo la parte ricorrente, i provvedimenti impugnati si fondano sull’apodittico assunto per cui la laurea specialistica in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S) non costituirebbe titolo idoneo per l’accesso a una classe di concorso della scuola secondaria, affermazione che ignora il dettato normativo in materia di accesso all’insegnamento, che non si basa su una mera corrispondenza nominalistica del titolo di studio, bensì su una valutazione sostanziale del percorso formativo del candidato: il D.P.R. n. 19/2016 e il successivo D.M. n. 259/2017, infatti, stabiliscono che l’accesso a una determinata classe di concorso è subordinato al possesso di uno specifico titolo di laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) e, soprattutto, al possesso di un determinato numero di crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD).
Le Amministrazioni resistenti, lamenta l’esponente, hanno omesso l’analisi del piano di studi complessivo della ricorrente, al fine di accertare se, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al TFA (12 maggio 2022), possedesse i CFU necessari per l’accesso ad almeno una classe di concorso della scuola secondaria di I grado; se tale doverosa verifica fosse stata compiuta, si sarebbe accertato che la ricorrente era in possesso dei requisiti.
Inoltre, per la deducente, una corretta istruttoria avrebbe dovuto sommare i crediti acquisiti con la laurea triennale in “Educatore della Prima Infanzia”, con la laurea specialistica in “Scienze Pedagogiche” e con la certificazione dei 24 CFU (e non con la laurea magistrale LM-39 conseguita solo nel 2025, irrilevante ai fini della valutazione dei requisiti del 2022); dunque, un’analisi complessiva di tali percorsi, disponibili al momento della domanda per il TFA, avrebbe dimostrato il possesso dei crediti necessari.
La parte ricorrente ha, inoltre, ribadito di aver dichiarato in modo trasparente e completo tutti i titoli conseguiti; dunque, il provvedimento avversato si basa su una mera riconsiderazione, a distanza di anni, degli elementi documentali che l’Ateneo aveva già esaminato e ritenuto sufficienti, e simile venire contra factum proprium configura una chiara ipotesi di eccesso di potere per contraddittorietà.
Inoltre, argomenta l’esponente, l’Ateneo non può far ricadere le conseguenze di un proprio (presunto) errore iniziale sulla parte privata in buona fede, essendo l'annullamento del titolo per un vizio meramente formale del requisito di accesso un atto irragionevole e sproporzionato, che non tiene in alcun conto la professionalità effettivamente acquisita e certificata dalla stessa Università.
In conclusione, per la parte ricorrente, il provvedimento di annullamento è viziato anche per intrinseca illogicità e contraddittorietà e, di conseguenza, il decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze emanato dall'Ufficio Scolastico di Messina, che si fonda sul primo quale atto presupposto, è affetto da illegittimità derivata e deve essere, per l’effetto, annullato;
- infine, con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Assenza di false dichiarazioni. Correttezza e buona fede della ricorrente. Violazione del principio di autoresponsabilità della Pubblica Amministrazione .
La parte ricorrente, infine, evidenzia di aver fornito all'Amministrazione universitaria tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché quest'ultima potesse svolgere la propria autonoma valutazione circa l’idoneità di tali titoli ai fini dell’ammissione; l’onere di verificare la corrispondenza tra i titoli dichiarati e i requisiti previsti dal bando gravava sull’Università degli Studi di Messina e, ammettendo la ricorrente al percorso, l’Università resistente ha esercitato tale potere-dovere, compiendo una valutazione positiva che era anche corretta nel merito.
In conclusione, il contestato annullamento non deriva dalla scoperta di una falsa dichiarazione della parte privata, ma da un errore di valutazione commesso ex post dalla stessa Amministrazione su dati che essa stessa aveva già vagliato e approvato, in palese violazione del principio di autoresponsabilità, per cui la Pubblica Amministrazione deve farsi carico delle conseguenze dei propri atti e delle proprie valutazioni, senza poterle far ricadere, a distanza di anni, sul cittadino che ha agito correttamente e in buona fede.
3. Le Amministrazioni resistenti hanno contrastato le domande avanzate dalla parte ricorrente.
4. Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in altra parte inammissibile per originaria carenza di interesse e infine, per la restante parte, infondato.
5. In via preliminare, stante la fondatezza dell’eccezione frapposta dall’Amministrazione scolastica resistente, il Collegio dichiara la parziale inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del plesso adito, quanto all’impugnazione del decreto del dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 1115 del 21 gennaio 2026 di esclusione della parte ricorrente dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, per mancanza del prescritto titolo d’accesso.
Ed invero, per costante giurisprudenza, le procedure relative alla formazione ed all’aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale docente (ivi comprese le procedure concernenti le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di istituto) non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario; la giurisdizione del giudice amministrativo resta limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 18 marzo 2024, n. 212).
Con riguardo alle controversie concernenti la legittimità della gestione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, infatti, è stato chiarito che vengono in considerazione solamente atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di fronte ai quali sussistono diritti soggettivi, in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, dato che non implicano alcuna valutazione discrezionale e sono finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che siano in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo - si ribadisce - per le sole controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale o di quello regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 3479).
Con il ricorso in epigrafe - limitatamente alla domanda di annullamento del decreto del dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 1115 del 21 gennaio 2026 - la parte ricorrente ha agito a tutela della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze e, in questa prospettiva, non ha contestato (ovvero dedotto motivi di illegittimità avverso) la regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atti ministeriali; ne consegue che il ricorso, in parte qua , deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, risolvendosi nella contestazione dell’operato dell’Ufficio scolastico nella gestione della graduatoria (riguardante in via diretta la posizione soggettiva dell’interessata e il suo diritto al collocamento nell’ambito della graduatoria medesima).
6. Deve essere quindi dichiarata l’inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente all’impugnazione del decreto dell’U.S.P. di Messina prot. n. 27005 del 10 novembre 2025, “ nella parte in cui ha dato avvio al procedimento di verifica ”, e della nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 160594 del 24 novembre 2025, di comunicazione di avvio del procedimento del titolo, stante la natura endoprocedimentale dei detti atti, privi di carica lesiva.
7. Il ricorso, per la restante parte, deve essere respinto.
7.1. Il primo e il terzo motivo di gravame sono infondati.
Si rivela erronea l’impostazione della deducente che ha inquadrato il potere esercitato dall’Ateneo resistente in termini di autotutela (annullamento d’ufficio).
Contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, invero, l’impugnato decreto rettorale n. 6774 del 19 gennaio 2026, al di là del nomen iuris utilizzato (“ annullamento ”), è espressione del potere disciplinato dall’ultimo periodo dell’art. 2 del bando relativo alle modalità di ammissione al VII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2021/2022 (art. 2 espressamente richiamato a pag. 2 del decreto rettorale impugnato), ove è stato stabilito che “[…] L’Ateneo può adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti […]”.
Come condivisibilmente già chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale adito, tale disposizione non costituisce la base normativa per l’esercizio del potere di autotutela ma, al contrario, attribuisce all’Amministrazione procedente un potere di verifica “ che non soggiace a termini temporali di decadenza in ragione delle esigenze di tutela del superiore interesse pubblico che essa deve perseguire, venendo in rilievo l’esercizio di un potere di controllo ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 3 febbraio 2025, n. 376); ne consegue che “ non sussiste la dedotta violazione degli invocati parametri normativi dell’art. 21-novies della L. 241/1990, i quali, poiché riferiti all’esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi, non operano nel caso di specie, laddove viene in rilievo, al di là del nomen iuris adoperato nel provvedimento gravato, il distinto potere di verifica del possesso dei necessari requisiti ” (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 3 febbraio 2025, n. 376).
In particolare, il Collegio ritiene che il potere in concreto esercitato dall’Ateneo resistente sia correttamente qualificabile in termini di “decadenza accertativa” - vicenda pubblicistica estintiva di una posizione giuridica di vantaggio - che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell'autotutela, se ne distingue in quanto caratterizzata da alcuni tratti distintivi, e cioè:
- l’insussistenza, in materia di decadenza, di una norma generale - quale quelle prevista per l’annullamento d’ufficio dall'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti;
- dalla tipologia del vizio, individuabile, nel caso in esame, nell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti per il conseguimento della posizione giuridica di vantaggio;
- dal carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.
Trattandosi di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e ad esito vincolato, la decadenza non presenta natura sanzionatoria, con conseguente irrilevanza dell'elemento psicologico e non invocabilità della buona fede.
Inoltre, deve escludersi che in capo al candidato sussista una posizione di affidamento a “conservare” una situazione (mancanza di requisiti di partecipazione) che è contra legem e, come tale, deve considerarsi sempre rimuovibile, attesa la natura obbligatoria del provvedimento de quo (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 3 febbraio 2025 n. 376).
Inoltre, sono infondate tutte le contestazioni con le quali la parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, nelle svariate figure sintomatiche.
Ed invero, l’attività posta in essere dall’Università degli Studi di Messina - come detto sopra - ha natura doverosa e vincolata: a tal riguardo, giova rammentare che, nel caso di attività vincolata, sono rigidamente predeterminati, mediante le norme di azione, i parametri per la verifica della legittimità dell’azione amministrativa (mentre nel caso dell’attività discrezionale tali parametri sono costituiti da clausole generali - poste dall’ordinamento nazionale ed europeo -, fonte anch’esse di veri e propri precetti, il mancato rispetto dei quali comporta che si configuri non già il vizio di violazione di legge, bensì il vizio di eccesso di potere); dunque nel caso di attività vincolata, laddove sia acclarata la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esercizio del potere “ non residua alcuno spazio per il sindacato sull’eccesso di potere, proprio in quanto il sindacato di legittimità del giudice amministrativo verte essenzialmente sulla sussistenza, o meno, dei presupposti di fatto addotti dall’Amministrazione per giustificare l’esercizio del potere ” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 2 settembre 2024, n. 219).
Inoltre, conclusivamente sul punto, l’attività istruttoria svolta dalla parte resistente prima dell’adozione del decreto rettorale impugnato nonché il corredo motivazionale dello stesso decreto rettorale si sottraggono alle censure articolate dalla parte ricorrente.
7.2. Infine, in ordine al secondo motivo di ricorso, parimenti infondato, il Collegio osserva quanto segue.
Il decreto rettorale impugnato ha disposto l’annullamento ( id est , la decadenza: cfr. supra ) della carriera dell’esponente, iscritta per l’anno accademico 2021/2022 al VII ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di I grado, per mancanza, alla scadenza del bando, dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dello stesso; segnatamente, per l’Ateneo resistente, la deducente ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche il 19 luglio 2016 ma non è in possesso di “ almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, LLIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui almeno 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FILLET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 L-FIL-LET/04, 12 MGGR/01, 12 M-STO/01 o 02 o 04”, come richiesto dalla normativa vigente per l’accesso alla classe di concorso A077- “Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina ”.
Premesso quanto sopra, occorre osservare che i requisiti di ammissione al percorso de quo sono stati dettati dall’art. 2 del sopra citato bando; sempre per l’art. 2 del bando “ Rimane fermo il possesso del titolo di accesso coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione della selezione comprensivo dei requisiti curriculari previsti dal D.P.R. n. 19/2016 come integrato dal D.M. n. 259/2017 ”.
Orbene, come evidenziato nel provvedimento avversato, la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche è requisito di accesso all’insegnamento per la classe di concorso A-77 “Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina”, richiedendo però il decreto (D.M.) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 “ almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, LLIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui almeno 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FILLET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 L-FIL-LET/04, 12 MGGR/01, 12 M-STO/01 o 02 o 04 ”.
Ciò premesso, la parte ricorrente non ha comprovato - neppure nel corso del giudizio (non avendo esercitato le facoltà partecipative nel corso del procedimento amministrativo) - il possesso dei detti crediti.
Quanto alle ulteriori e distinte classi di concorso (A-12 e A-18, citate - “ a titolo meramente esemplificativo ” - dalla deducente alle pagg. 9 e 10 del ricorso), va osservato che il percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità intrapreso dalla deducente concerne la “ scuola secondaria di I grado ”, mentre quelle classi di concorso afferiscono a indirizzi di studi differenti (Licei e Istituti tecnici), in disparte la circostanza che la classe di concorso A-12 non contempla la laurea in scienze pedagogiche.
Inoltre, si deve evidenziare che non può tenersi conto dei crediti formativi maturati in relazione alla laurea magistrale in Linguistica Moderna, conseguita dalla deducente nel giugno 2025, ben due anni dopo il titolo di specializzazione in questione (come la stessa parte ricorrente riconosce: cfr. pag. 10 del ricorso).
Va aggiunto, conclusivamente, che - in relazione alle diverse classi di concorso - il sopra citato D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 (Tabella A), che ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, configura alcuni titoli - come la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche - quali utili requisiti di accesso purché “ con almeno ” un certo numero di crediti in alcuni settori scientifico disciplinari, crediti carenti nel caso in esame.
Ne discende l’infondatezza anche del presente motivo di gravame (nell’ambito del quale la deducente ha ribadito anche censure già ritenute priva di base: cfr. punto 7.1. in Diritto, circa l’esame del primo e del terzo motivo di ricorso).
8. In conclusione, il proposto ricorso è:
- in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, in relazione a detta parte, in applicazione del principio della traslatio iudicii , affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11 cod. proc. amm.;
- in parte inammissibile per originaria carenza di interesse;
- per la restante parte infondato e va dunque respinto .
9. I peculiari interessi - specialmente di natura lavorativa - sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione (con la conseguenza che, in relazione alla detta parte, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11 cod. proc. amm.) e in parte inammissibile per originaria carenza di interesse e, per la restante parte, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN RO, Presidente
GI US AN DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US AN DA | NE NN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.