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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2408/2019
Oggi 21 gennaio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2019
tra a nella qualità di Socio Accomandatario e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via F.
[...]
Terracciano n. 43, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sodano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE OPPONENTE
e
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ferdinando Quagliatae Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Marigliano al Corso Umberto I n 711
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato telematicamente il 28/11/2018, la IG.ra Controparte_2
chiedeva ingiungersi nei confronti della IG.ra il pagamento della somma di euro Parte_1
8.500,00, oltre interessi moratori come previsti dal D. Lgs. 231/2002, “a titolo di saldo non corrisposto del prezzo di cessione delle attrezzature per attività commerciale descritte nella fattura n.
01 del 12.06.2014”.
La domanda monitoria veniva accolta, con conseguente emissione di decreto ingiuntivo n. 298/2019 del 05/02/2019, notificato alla IG.ra il 14.02.2019 avverso il quale la Parte_1
ha proposto opposizione con citazione tempestivamente notificata, eccependo la mancata Parte_1 prova della pretesa creditoria e l'inesistenza del contratto di vendita delle attrezzature, ha fatto menzione di ulteriori pagamenti, non riferiti in sede di ricorso monitorio.
Ha resistito la IG.ra , la quale ha richiesto il rigetto dell'opposizione ed ha specificato che i CP_2
pagamenti ulteriori che parte opponente ha dedotto in citazione erano riferibili ad altro contratto di vendita, avente ad oggetto prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art 183 co 6, assunte le prove orali (interrogatorio e prova testi), la causa è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è fondata solo in parte.
Non si conviene con parte opponente, la quale deduce l'insussistenza dell'accordo relativo alla vendita dei beni indicati nella fattura del 12/6/2014 (misuratori fiscali, bilance, banchi e murali), per il prezzo di euro 10.000,00.
Sul punto gli elementi probatori forniti da parte opponente appaiono più convincenti di quelli forniti da parte opposta a sostegno della sua ricostruzione fattuale.
Viene in rilievo, in primo luogo, il riscontro documentale tra la fattura del 12/6/2014 ed il successivo bonifico del 31/12/2015, nella cui causale è indicato proprio acconto fattura del 12/6/2014. Orbene, tale successione documentale configura certamente un riconoscimento di debito da parte dell'opposta, la quale, ricevendo la richiesta di pagamento della merce indicata in fattura per l'importo di euro
10.000,00 ha, con comportamento concludente oltre che dichiarativo, versato acconto di euro 1.500,00 sulla predetta maggior somma. È infatti innegabile che l'invio della fattura contenente la specifica pagina 3 di 6 indicazione delle merci vendute sottenda necessariamente la dichiarazione implicita relativa sia alla stipulazione del contratto di vendita che alla parziale esecuzione dello stesso mediante la consegna della merce;
a tale dichiarazione il soggetto che riceve la fattura e ne paga una parte necessariamente aderisce, specie se al momento del pagamento menziona proprio la fattura e le dichiarazioni in essa contenute, così riconoscendo il rapporto fondamentale che ha dato origine alla redazione del documento ed il relativo rapporto obbligatorio.
È bene ricordare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art 1988 c.c. si verifica un fenomeno di astrazione causale processuale a carattere relativo per cui il destinatario della dichiarazione è dispensato dal dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
ne consegue che la semplice negazione della sussistenza del rapporto da parte dell'opponente è priva di rilevanza.
Sempre sul piano documentale, poi, va dato rilievo al registro IVA vendite, depositato da parte opposta sia in sede di ricorso monitorio che nell'ambito della costituzione nel giudizio di merito instauratosi a seguito dell'opposizione e nel quale è annotata la fattura del 12/6/2014 a carico della CP_1
Trattandosi di rapporti tra imprenditori va fatta applicazione dell'art 2710 c.c. che disciplina una particolare e del tutto eccezionale fattispecie di prova precostituita che opera a favore del soggetto, segnatamente l'imprenditore, che l'ha predisposta. È previsto, infatti, che i libri contabili di un imprenditore possano costituire una prova a suo favore, nelle controversie con un altro imprenditore, limitatamente ai rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Le predette circostanze documentali hanno trovato riscontro in sede di assunzione delle prove costituende.
Nello specifico, va osservato che è sorto un netto contrasto tra quanto dichiarato dal IG. Pt_2
(che ha riferito che non vi fu alcun accordo accessorio alla locazione avente ad oggetto la
[...]
vendita di beni strumentali e rimanenze di magazzino) ed il IG. (il quale ha fatto Parte_3 menzione dell'accordo di vendita dei beni strumentali e delle rimanenze di magazzino).
Orbene, la testimonianza del teste risulta coerente non solo con i documenti sopra esaminati, Parte_3 ma anche con le dichiarazioni della stessa parte, che nell'atto di citazione ha dichiarato genericamente di aver comperato della merce, senza indicare quale.
Risulta pertanto decisamente più credibile la versione fattuale della opposta, la quale ha dedotto che la vendita dei beni strumentali sia contratto collegato alla locazione e che la consegna dei beni ad un rivenditore sia stata effettuata dalla sì, ma nell'interesse della . CP_2 Parte_1
Va, tuttavia, evidenziato che parte opposta non ha dimostrato efficacemente la sussistenza di accordo pagina 4 di 6 sulla vendita delle rimanenze di magazzino per la somma di euro 5.000,00.
Ed infatti non vi è alcun rilievo documentale che dimostri l'accordo ed il rapporto obbligatorio dal quale questo deriva, né il teste ha riferito circostanze utili in proposito, avendo esposto che Parte_3
le parti si sarebbero dovute recare nei locali e scegliere la merce da comprare, pur avendo raggiunto un
“accordo” di massima: trattasi, all'evidenza, di mere trattative, non di un vero e proprio contratto perfetto in tutti i suoi elementi (come quello per la vendita dei beni strumentali), della cui conclusione non vi è prova.
Deve, poi, rivelarsi che parte opponente ha dimostrato pagamenti ulteriori rispetto alla somma di euro
1500,00 indicata da parte convenuta, segnatamente quello di euro 1.000,00 avvenuto in contanti in data
17/3/2014 e quello di euro 500,00 avvenuto in data 13/3/2015. La ricezione di tali somme non è contestata da parte opposta, la quale le imputa al diverso credito nascente dal contratto avente ad oggetto la vendita delle rimanenze di magazzino;
siccome, come detto, tale contratto e tale credito non risultano efficacemente provati, ne deriva che i predetti pagamenti vanno imputati al rapporto obbligatorio azionato in via monitoria con fattura del 12/6/2014.
Del resto, si rileva anche una coerenza temporale tra i pagamenti e gli accordi, atteso che il pagamento di euro 1.000,00 è avvenuto il 17 marzo 2014 e quello di euro 500,00 è avvenuto in data 13/3/2015 e che il teste ha riferito che l'accordo sulle vendite di magazzino fu pattuito proprio ad Parte_3
aprile/marzo 2014. Ne deriva che, al momento del primo pagamento era già sussistente il credito per cui fu poi emessa, circa tre mesi dopo, la fattura oggetto di giudizio;
non essendo dimostrata la sussistenza di altri rapporti obbligatori della stessa specie tra le stesse parti, l'imputazione di tali pagamenti va riferita necessariamente al rapporto oggetto di giudizio.
Ne deriva che la somma dovuta dall'opponente deve essere accertata in quella minore di euro 7.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione;
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 • Accerta un credito in favore di e a e della Controparte_2 CP_3 Parte_1
i euro Controparte_1
7000,00, oltre interessi di cui al d.lgs 231/2002;
• Condanna e la Controparte_4 [...]
l pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 7000,00, oltre interessi di cui al d.lgs 231/2002 da 12/6/2014 e sino al soddisfo;
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_4 Controparte_2
lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Nola, 21/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2408/2019
Oggi 21 gennaio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2019
tra a nella qualità di Socio Accomandatario e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via F.
[...]
Terracciano n. 43, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sodano che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE OPPONENTE
e
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ferdinando Quagliatae Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Marigliano al Corso Umberto I n 711
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato telematicamente il 28/11/2018, la IG.ra Controparte_2
chiedeva ingiungersi nei confronti della IG.ra il pagamento della somma di euro Parte_1
8.500,00, oltre interessi moratori come previsti dal D. Lgs. 231/2002, “a titolo di saldo non corrisposto del prezzo di cessione delle attrezzature per attività commerciale descritte nella fattura n.
01 del 12.06.2014”.
La domanda monitoria veniva accolta, con conseguente emissione di decreto ingiuntivo n. 298/2019 del 05/02/2019, notificato alla IG.ra il 14.02.2019 avverso il quale la Parte_1
ha proposto opposizione con citazione tempestivamente notificata, eccependo la mancata Parte_1 prova della pretesa creditoria e l'inesistenza del contratto di vendita delle attrezzature, ha fatto menzione di ulteriori pagamenti, non riferiti in sede di ricorso monitorio.
Ha resistito la IG.ra , la quale ha richiesto il rigetto dell'opposizione ed ha specificato che i CP_2
pagamenti ulteriori che parte opponente ha dedotto in citazione erano riferibili ad altro contratto di vendita, avente ad oggetto prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art 183 co 6, assunte le prove orali (interrogatorio e prova testi), la causa è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è fondata solo in parte.
Non si conviene con parte opponente, la quale deduce l'insussistenza dell'accordo relativo alla vendita dei beni indicati nella fattura del 12/6/2014 (misuratori fiscali, bilance, banchi e murali), per il prezzo di euro 10.000,00.
Sul punto gli elementi probatori forniti da parte opponente appaiono più convincenti di quelli forniti da parte opposta a sostegno della sua ricostruzione fattuale.
Viene in rilievo, in primo luogo, il riscontro documentale tra la fattura del 12/6/2014 ed il successivo bonifico del 31/12/2015, nella cui causale è indicato proprio acconto fattura del 12/6/2014. Orbene, tale successione documentale configura certamente un riconoscimento di debito da parte dell'opposta, la quale, ricevendo la richiesta di pagamento della merce indicata in fattura per l'importo di euro
10.000,00 ha, con comportamento concludente oltre che dichiarativo, versato acconto di euro 1.500,00 sulla predetta maggior somma. È infatti innegabile che l'invio della fattura contenente la specifica pagina 3 di 6 indicazione delle merci vendute sottenda necessariamente la dichiarazione implicita relativa sia alla stipulazione del contratto di vendita che alla parziale esecuzione dello stesso mediante la consegna della merce;
a tale dichiarazione il soggetto che riceve la fattura e ne paga una parte necessariamente aderisce, specie se al momento del pagamento menziona proprio la fattura e le dichiarazioni in essa contenute, così riconoscendo il rapporto fondamentale che ha dato origine alla redazione del documento ed il relativo rapporto obbligatorio.
È bene ricordare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art 1988 c.c. si verifica un fenomeno di astrazione causale processuale a carattere relativo per cui il destinatario della dichiarazione è dispensato dal dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
ne consegue che la semplice negazione della sussistenza del rapporto da parte dell'opponente è priva di rilevanza.
Sempre sul piano documentale, poi, va dato rilievo al registro IVA vendite, depositato da parte opposta sia in sede di ricorso monitorio che nell'ambito della costituzione nel giudizio di merito instauratosi a seguito dell'opposizione e nel quale è annotata la fattura del 12/6/2014 a carico della CP_1
Trattandosi di rapporti tra imprenditori va fatta applicazione dell'art 2710 c.c. che disciplina una particolare e del tutto eccezionale fattispecie di prova precostituita che opera a favore del soggetto, segnatamente l'imprenditore, che l'ha predisposta. È previsto, infatti, che i libri contabili di un imprenditore possano costituire una prova a suo favore, nelle controversie con un altro imprenditore, limitatamente ai rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Le predette circostanze documentali hanno trovato riscontro in sede di assunzione delle prove costituende.
Nello specifico, va osservato che è sorto un netto contrasto tra quanto dichiarato dal IG. Pt_2
(che ha riferito che non vi fu alcun accordo accessorio alla locazione avente ad oggetto la
[...]
vendita di beni strumentali e rimanenze di magazzino) ed il IG. (il quale ha fatto Parte_3 menzione dell'accordo di vendita dei beni strumentali e delle rimanenze di magazzino).
Orbene, la testimonianza del teste risulta coerente non solo con i documenti sopra esaminati, Parte_3 ma anche con le dichiarazioni della stessa parte, che nell'atto di citazione ha dichiarato genericamente di aver comperato della merce, senza indicare quale.
Risulta pertanto decisamente più credibile la versione fattuale della opposta, la quale ha dedotto che la vendita dei beni strumentali sia contratto collegato alla locazione e che la consegna dei beni ad un rivenditore sia stata effettuata dalla sì, ma nell'interesse della . CP_2 Parte_1
Va, tuttavia, evidenziato che parte opposta non ha dimostrato efficacemente la sussistenza di accordo pagina 4 di 6 sulla vendita delle rimanenze di magazzino per la somma di euro 5.000,00.
Ed infatti non vi è alcun rilievo documentale che dimostri l'accordo ed il rapporto obbligatorio dal quale questo deriva, né il teste ha riferito circostanze utili in proposito, avendo esposto che Parte_3
le parti si sarebbero dovute recare nei locali e scegliere la merce da comprare, pur avendo raggiunto un
“accordo” di massima: trattasi, all'evidenza, di mere trattative, non di un vero e proprio contratto perfetto in tutti i suoi elementi (come quello per la vendita dei beni strumentali), della cui conclusione non vi è prova.
Deve, poi, rivelarsi che parte opponente ha dimostrato pagamenti ulteriori rispetto alla somma di euro
1500,00 indicata da parte convenuta, segnatamente quello di euro 1.000,00 avvenuto in contanti in data
17/3/2014 e quello di euro 500,00 avvenuto in data 13/3/2015. La ricezione di tali somme non è contestata da parte opposta, la quale le imputa al diverso credito nascente dal contratto avente ad oggetto la vendita delle rimanenze di magazzino;
siccome, come detto, tale contratto e tale credito non risultano efficacemente provati, ne deriva che i predetti pagamenti vanno imputati al rapporto obbligatorio azionato in via monitoria con fattura del 12/6/2014.
Del resto, si rileva anche una coerenza temporale tra i pagamenti e gli accordi, atteso che il pagamento di euro 1.000,00 è avvenuto il 17 marzo 2014 e quello di euro 500,00 è avvenuto in data 13/3/2015 e che il teste ha riferito che l'accordo sulle vendite di magazzino fu pattuito proprio ad Parte_3
aprile/marzo 2014. Ne deriva che, al momento del primo pagamento era già sussistente il credito per cui fu poi emessa, circa tre mesi dopo, la fattura oggetto di giudizio;
non essendo dimostrata la sussistenza di altri rapporti obbligatori della stessa specie tra le stesse parti, l'imputazione di tali pagamenti va riferita necessariamente al rapporto oggetto di giudizio.
Ne deriva che la somma dovuta dall'opponente deve essere accertata in quella minore di euro 7.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione;
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 6 • Accerta un credito in favore di e a e della Controparte_2 CP_3 Parte_1
i euro Controparte_1
7000,00, oltre interessi di cui al d.lgs 231/2002;
• Condanna e la Controparte_4 [...]
l pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 7000,00, oltre interessi di cui al d.lgs 231/2002 da 12/6/2014 e sino al soddisfo;
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_4 Controparte_2
lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Nola, 21/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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