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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/08/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Giorgio Sandrini e dall'avv. Luca Pitzalis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via dei Ciclamini n. 11, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Elona Spahaj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Martellago pagina 1 di 15 (VE), Via Tiziano 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Controparte_2 P.IVA_3
Fenu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n.
127, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Respingersi l'eccezione preliminare proposta dall'appellata in quanto CP_1
totalmente infondata così come ogni domanda formulata dalla stessa nel merito e in accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza accogliersi le seguenti conclusioni:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito azionato in via monitoria da nei confronti di revocando Controparte_1 Controparte_2
e/o dichiarando nullo e/o privo di giuridico effetto, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 10738/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
e per l'effetto condannarsi a restituire a CP_2 Controparte_1 CP_2
la somma di euro 24.692,15= percepita in virtù della concessa provvisoria
[...]
esecutività del decreto ingiuntivo opposto oltre ad interessi dal pagamento al saldo, condannarsi a restituire a . la somma di Controparte_1 Controparte_3
euro 6.072,09= pagata a titolo di spese liquidate in sentenza, oltre ad interessi dal pagamento al saldo, sollevando quindi da ogni Parte_1
obbligo di manleva nei confronti di condannando Controparte_2
pagina 2 di 15 quest'ultima a restituire a tutte le somme che Parte_1
sarà condannata a restituire alla stessa ricevute da CP_1 Controparte_2
in virtù dell'assunzione e adempimento dell'obbligo Parte_1
di manleva. b) condannarsi a farsi carico interamente delle spese Controparte_1
di CTU rimborsando quindi a l'intera somma di euro Parte_1
9.561,79= di cui al decreto in data 25/05/2023 di liquidazione del Tribunale di
Milano, oltre ad interessi dal pagamento al saldo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di conferma, anche parziale della sentenza qui impugnata, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
conferma la propria disponibilità a rimborsare la società di ogni Controparte_2
somma che la stessa dovesse essere tenuta a pagare alla società in CP_1
conseguenza della decisone d'appello.
IN OGNI CASO: con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite oltre al rimborso forfettario del 15%, relativi al presente grado d'appello e di primo grado.
Per Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito Respingersi tutte le domande proposte da e Parte_1
da avverso la sentenza impugnata in quanto infondate per i motivi di Controparte_2
cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 11090/2024 emessa dal
Tribunale di Milano il 24.12.2024 e depositata in cancelleria in medesima data.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva se dovuta, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario pagina 3 di 15 Per Controparte_5
[...]
- revocarsi, annullarsi, dichiarare privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui in atto di citazione il decreto ingiuntivo n. 10738/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
5.5.2021 e pubblicato il 3.6.2021, conseguentemente rigettarsi ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, con declaratoria che, in ogni caso, nulla è dovuto da con conseguente condanna della a Controparte_2 Controparte_1
restituire alla predetta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, la somma di euro 24.692,15, corrisposta in data 9.12.2021, in esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale con provvedimento del
2.12.2021, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione da computarsi a far data dall'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti Controparte_1
di dichiarare la terza chiamata in causa, Controparte_2 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, obbligata a
[...]
tenere manlevata ed indenne la stessa in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che le dovesse derivare per i fatti di cui al presente giudizio, con conseguente condanna della predetta in forza del diritto di rivalsa espressamente Parte_1
previsto dalla disposizione normativa 7 ter del D.Lgsl 286/2005, al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto da a Controparte_2 Controparte_1
IN OGNI CASO: - con integrale rifusione di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del 15% per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 4 di 15 La società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Milano nei confronti di deducendo di aver effettuato, nei mesi di Controparte_2
agosto – settembre 2020, una serie di servizi di trasporto per conto della società
[...]
in relazione ai quali vantava un complessivo credito di € Parte_1
84.614,29; non avendo ricevuto il relativo pagamento, aveva intimato, ai sensi dell'art.
7-ter del D.Lgs 286/2005, il pagamento delle proprie fatture ai committenti dei trasporti, tra i quali vi era anche la società Controparte_2
Nello specifico i trasporti commissionati da a Controparte_2 Parte_1
e da quest'ultima a che aveva materialmente eseguiti i
[...] Controparte_1
trasporti, ammontavano ad euro 21.565,40.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il CP_2
pagamento dell'importo di € 21.565,40, oltre interessi commerciali e spese di procedura.
proponeva opposizione avverso tale decreto, eccependo che Controparte_2 Pt_1
le aveva riferito che il rapporto commerciale con era cessato il 30.9.2020 e di CP_1
avere regolarizzato, a tale data, i loro reciproci rapporti di dare e avere, relativi ai trasporti commissionati e che null'altro era dovuto a quest'ultima per esserle stato pagato ogni compenso.
deduceva inoltre che le aveva comunicato di avere provveduto a CP_2 Pt_1
convenire in giudizio avanti al Tribunale di Verona con atto di citazione CP_1
notificato in data 28.1.2021, formulando domanda di accertamento negativo del credito, anche per i servizi resi nell'interesse della , sul presupposto di avere CP_2
saldato ogni compenso dovuto per i trasporti eseguiti e di null'altro dovere.
Parte opponente chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa per essere da Pt_1
questa manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che le potesse derivare dalla causa, in forza del soprarichiamato art. 7 ter del D. Lgls. 286/2005 che espressamente le riconosceva l'azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale. pagina 5 di 15 si costituiva in giudizio, previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, Pt_1
ribadendo di nulla dovere ad , per avere pagato integralmente le fatture CP_1
oggetto del provvedimento monitorio. Eccepiva inoltre la continenza della presente causa con quella pendente davanti al Tribunale di Verona o, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver espletato CTU contabile, volta alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava a manlevare e tenere Pt_1
indenne degli importi dalla medesima dovuti ad CP_2 Controparte_1
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di continenza, non risultando tra le due cause identità di petitum e di causa petendi.
Nel merito osservava che il credito portato dalle fatture poste a fondamento dell'iniziativa adottata da era riferibile, per la somma di € 21.565,40, a CP_1
prestazioni di trasporto eseguite in regime di subvezione, per conto della committente nei confronti della quale l'opposta aveva agito ai sensi dell'art. 7 ter Controparte_2
del d.lgs 286/2005.
L'opposta aveva fornito prova idonea del credito, neppure contestato dalle controparti nell'an e nel quantum debeatur.
Parimenti era incontestata la circostanza allegata da in ordine alla Controparte_1
sussistenza, al momento della cessazione del rapporto di collaborazione commerciale intercorso con di un proprio credito Parte_1
complessivamente pari ad € 192.405,06 per prestazioni di trasporto eseguite nei mesi giugno – settembre 2020.
L'opponente e la terza chiamata avevano eccepito, invece, l'avvenuta estinzione dell'incontestato credito azionato in via monitoria, ad opera di Parte_1
pagina 6 di 15 mediante compensazione con proprie fatture e pagamento della Parte_1
differenza.
La compensazione eccepita aveva natura di compensazione impropria, in quanto traeva origine da un unico rapporto obbligatorio.
Ciò premesso, il primo Giudice osservava che l'opposta aveva documentato di aver sollecitato a con pec del 30 dicembre 2020 il pagamento di una serie di fatture, Pt_1
elencate nella missiva, per complessivi euro 192.405,06. aveva replicato con pec del 4 gennaio 2021, comunicando la propria volontà di Pt_1
provvedere al pagamento della somma di € 192.405,06 con le seguenti modalità: compensazione della somma di € 163.110,46 con proprie fatture, menzionate nella missiva;
pagamento dell'importo residuo di euro 29.294,60 a saldo delle fatture
[...]
. CP_1
Osservava poi il primo Giudice che “con tale comunicazione la terza chiamata non ha precisato quali fatture intendesse saldare con il pagamento dell'importo indicato, sicchè in mancanza di imputazione da parte del debitore, ai sensi dell'art. 1193 primo comma,
c.c., l'opposta ha effettuato l'imputazione del predetto pagamento estinguendo i crediti più risalenti. Mentre, per quanto riguarda le fatture poste in compensazione, CP_1
ha contestato che le stesse fossero state già compensate con altre fatture, tant'è che
[...]
a fronte di tali contestazioni la il 4 gennaio 2021, ha Parte_1
comunicato ad la volontà di provvedere al pagamento dell'ulteriore Controparte_1
somma di € 75.812,17 a saldo dalle seguenti fatture di …. Controparte_1
Tale imputazione è stata fatta oggetto di contestazione da parte di che Controparte_1
pure per tali fatture ha eccepito la già avvenuta estinzione per compensazione con altre fatture, provvedendo pertanto a imputare tale pagamento in parziale compensazione con le fatture di cui alla pec del 30 dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di €
87.298,35 ….”
pagina 7 di 15 L'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti era stato poi oggetto di CTU contabile, dalla quale era emerso che vantava nei confronti di un Controparte_1 Pt_1
credito di euro 36.615,94.
Sulla base di tali presupposti il Giudice di prime cure riteneva che l'eccezione di estinzione per compensazione non fosse stata adeguatamente provata;
di conseguenza respingeva l'opposizione.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Pt_1
di dichiarare insussistente il credito di nei confronti di . CP_1 CP_2
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, CP_1
ne ha chiesto il rigetto nel merito.
si è costituita in giudizio, aderendo all'atto di appello proposto da Controparte_2
Pt_1
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora in avanti ha impugnato la sentenza, Parte_1 Pt_1
nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che con la pec del 4/1/2021 non avesse espresso l'imputazione di pagamento ex art. 1193, primo comma Pt_1
c.c. osservando, in senso contrario, che la missiva conteneva l'espressa imputazione del pagamento alle fatture di cui alla pec 30/12/2021 di . CP_1
pagina 8 di 15 Censura poi la pronuncia nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che CP_1
aveva provveduto ad imputare il pagamento di euro 75.812,17 in parziale compensazione con le fatture di cui alla pec del 30 dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di euro 87.298,35, in quanto aveva omesso di considerare che con Pt_1
pec del 14/01/2021, aveva espressamente imputato il pagamento della somma di euro
75.812,17 alle fatture allegate in detta comunicazione.
Rileva, infine, che la CTU era inattendibile, perché si basava su documentazione contabile informale, priva di documenti giustificativi.
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, in quanto CP_1
non ha impugnato il capo della sentenza che la vede soccombente nei confronti Pt_1
di essendosi limitata a impugnare solo le statuizioni che vedono Controparte_2
soccombente nei confronti di sicché la pronuncia di Controparte_2 Controparte_1
condanna nei confronti di è passata in giudicato, così come risulta Controparte_2
passata in giudicato la condanna di manleva nei confronti di Parte_1
Ha in ogni caso contestato l'appello nel merito.
Sostiene al riguardo che avrebbe dovuto compensare i crediti reciproci Pt_1
seguendo il criterio dell'imputazione al debito più antico in virtù di quanto stabilisce l'art. 1249 c.c. il quale prevede che “quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193 c.c.”.
Ciò premesso, rileva che con pec del 4 gennaio 2021 aveva dichiarato di voler Pt_1
effettuare il pagamento dell'importo residuo di euro 29.294,60 a saldo delle fatture
[...]
senza precisare quali fatture intendesse saldare. CP_1
pagina 9 di 15 Pertanto, aveva effettuato l'imputazione di tale pagamento seguendo i Controparte_1
criteri di cui all'art. 1193 c.c., ovvero imputando il pagamento ai debiti più antichi.
inoltre, aveva contestato la compensazione effettuata da Controparte_1 Pt_1
rilevando come le fatture emesse da fossero state già compensate con Parte_1
altre fatture emesse da e aveva precisato di essere ancora creditrice di Controparte_1
della somma di euro 163.110.46. Pt_1
Sostiene, in definitiva, che “ tentava di estinguere il proprio debito ponendo in Pt_1
compensazione le proprie fatture (pec del 4.1.2021) che invece aveva già CP_1
pagato compensandole con proprie fatture già scadute”.
Rileva inoltre che nel caso in esame non può trovare applicazione l'istituto della compensazione impropria – peraltro eccepito da per la prima volta soltanto Parte_1
nell'atto di citazione in appello – in quanto i rispettivi crediti/debiti delle parti non traggono origine da un unico rapporto, ma si caratterizzano per la loro autonomia.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'eccezione svolta da , secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata CP_1
in giudicato nei confronti di , al pari della condanna di manleva nei CP_2
confronti di è infondata. Pt_1
Infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di chiamata in garanzia, l'impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza
pagina 10 di 15 del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione” (così Cass. n.
21098/17 e Cass. n. 5876/18).
Di conseguenza nel caso di specie, in considerazione del rapporto di garanzia intercorrente tra HE e , deve ritenersi che l'impugnazione proposta CP_2
dal garante ha giovato anche alla società garantita, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, sicché la pronuncia resa nei confronti di non CP_2
può ritenersi passata in giudicato.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che ha agito in via CP_1
monitoria nei confronti di per il pagamento delle seguenti fatture: n. 196 CP_2
del 31/8/2020 di euro 46.528,26, in relazione alla quale residua il credito di euro
34.406,71, n. 226 del 30/9/2020 di euro 1.690,69 e n. 228 del 30/9/2020 di euro
48.516,90, specificando che i trasporti commissionati da a e Controparte_2 Pt_1
da quest'ultima ad che ha materialmente eseguiti i trasporti, non ancora Controparte_1
saldati, ammontano ad euro 21.565,40.
L'oggetto del presente giudizio è quindi delimitato ad accertare la sussistenza del credito, vantato da , per l'esecuzione dei trasporti oggetto delle fatture nn. CP_1
196/2020, 226/2020 e 228/2020, commissionati da a e da CP_2 Pt_1
quest'ultima ad per l'importo totale di euro 21.565,40. Controparte_1
Dall'esame del messaggio pec del 30.12.2020 (v. doc. 4 fascicolo parte opposta) risulta che , in data anteriore al deposito del decreto ingiuntivo, aveva sollecitato CP_1
in virtù del rapporto di subvezione tra loro intercorso, al pagamento della Pt_1
somma complessiva di euro 192.405,06, relativa a 14 fatture di trasporto, tra le quali erano comprese anche le menzionate fatture nn. 196/2020, 226/2020 e 228/2020.
pagina 11 di 15 Con pec inviata in data 4 gennaio 2021 (prodotta quale doc.7 fascicolo opponente) aveva comunicato ad la propria volontà di provvedere al pagamento Pt_1 CP_1
della somma di euro 192.405,06, oggetto delle fatture indicate nella pec del 30.12.2020, con le seguenti modalità: per la somma di euro 163.110,64 mediante compensazione con il proprio credito portato dalle fatture di trasporto, analiticamente elencate nella missiva e, per il residuo importo di euro 29.246,60, a mezzo bonifico di pagamento, che veniva eseguito in pari data (v. doc. 5).
Orbene, dall'esame della succitata missiva si evince - diversamente da quanto affermato dal primo Giudice - che con la pec in data 4 gennaio 2021 ha effettivamente CP_6
imputato il pagamento della somma di euro 29.294,60 alle fatture menzionate da
[...]
nella pec del 30.12.2020. CP_1
Tuttavia, pur con tale precisazione, deve ritenersi che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse dall'appellante, in quanto in ogni caso non ha offerto prova CP_6
idonea a dimostrare l'estinzione del credito per compensazione.
Infatti, va a tal fine considerato che ha tempestivamente contestato CP_1
l'eccezione di compensazione svolta dalla controparte con pec del 07/01/2021 (v. doc. 9 fascicolo con la quale ha affermato quanto segue: “Si contestando, infatti, CP_6
fermamente le compensazioni da voi effettuate con le vostre fatture per euro 163.110,64
e indicate nella vostra pec del 4 gennaio 2021, in quanto trattasi di importi già compensati da con fatture pregresse”. Controparte_1
A fronte della contestazione svolta da , spettava a offrire prova CP_1 CP_6
specifica del fatto estintivo, dimostrando la sussistenza e l'entità del controcredito opposto in compensazione.
pagina 12 di 15 Al contrario, come evidenziato dal primo Giudice, si era limitata a comunicare CP_6
ad , con successiva pec del 14 gennaio 2021 (v. doc. 15 fascicolo di CP_1 CP_6
voler provvedere al pagamento dell'ulteriore somma di euro 75.812,17 a totale saldo di altre fatture di che, all'esito delle verifiche contabili compiute dalla stessa CP_1
società, risultavano ancora impagate.
Anche tale imputazione di pagamento è stata fatta oggetto di contestazione da parte di che con pec del 21 gennaio 2021 eccepiva la già avvenuta estinzione per Controparte_1
compensazione di tali fatture con altre fatture e provvedeva ad imputare il pagamento di di euro 75.812,17, a parziale estinzione delle fatture menzionate nella pec del 30 CP_6
dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di euro 87.298,35.
Ciò evidenzia, quindi, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non adeguatamente censurata, che parte opponente, gravata del relativo onere probatorio, non ha offerto adeguata prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Infine sono privi di rilievo gli esiti della CTU contabile esperita in corso di causa in quanto, come precisato dal Giudice di prime cure, il fatto che “nei prospetti allegati alla
CTU non compaiano le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, essendo state le medesime considerate compensate con altre fatture emesse da non essendovi dunque Parte_1
corrispondenza tra il credito riconosciuto come dovuto dal perito nominato ed il credito azionato in via monitoria da è “dovuto alla circostanza che il CTU ha Controparte_1
seguito la compensazione effettuata dalla terza chiamata - che ha Controparte_1
contestato”.
pagina 13 di 15 In definitiva, quindi, le contestazioni tempestivamente sollevata da alla CP_1
compensazione effettuata da non consentono di ritenere sufficientemente Pt_1
provata l'estinzione per compensazione del credito fatto valere in giudizio.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Pertanto, le stesse debbono essere poste a carico solidale di Parte_1
e di avendo quest'ultima aderito all'impugnazione proposta
[...] Controparte_2
dalla terza chiamata.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
Le stesse debbono essere distratte in favore dell'avv. Elona Spahaj, che si è dichiarata antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11090/2024 pubblicata il 24/12/2024 che, per l'effetto, conferma;
pagina 14 di 15 condanna e di in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_2
rifondere ad le spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Elona Spahaj, che si è dichiarata antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Giorgio Sandrini e dall'avv. Luca Pitzalis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via dei Ciclamini n. 11, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Elona Spahaj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Martellago pagina 1 di 15 (VE), Via Tiziano 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Controparte_2 P.IVA_3
Fenu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n.
127, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Respingersi l'eccezione preliminare proposta dall'appellata in quanto CP_1
totalmente infondata così come ogni domanda formulata dalla stessa nel merito e in accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza accogliersi le seguenti conclusioni:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito azionato in via monitoria da nei confronti di revocando Controparte_1 Controparte_2
e/o dichiarando nullo e/o privo di giuridico effetto, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 10738/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
e per l'effetto condannarsi a restituire a CP_2 Controparte_1 CP_2
la somma di euro 24.692,15= percepita in virtù della concessa provvisoria
[...]
esecutività del decreto ingiuntivo opposto oltre ad interessi dal pagamento al saldo, condannarsi a restituire a . la somma di Controparte_1 Controparte_3
euro 6.072,09= pagata a titolo di spese liquidate in sentenza, oltre ad interessi dal pagamento al saldo, sollevando quindi da ogni Parte_1
obbligo di manleva nei confronti di condannando Controparte_2
pagina 2 di 15 quest'ultima a restituire a tutte le somme che Parte_1
sarà condannata a restituire alla stessa ricevute da CP_1 Controparte_2
in virtù dell'assunzione e adempimento dell'obbligo Parte_1
di manleva. b) condannarsi a farsi carico interamente delle spese Controparte_1
di CTU rimborsando quindi a l'intera somma di euro Parte_1
9.561,79= di cui al decreto in data 25/05/2023 di liquidazione del Tribunale di
Milano, oltre ad interessi dal pagamento al saldo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di conferma, anche parziale della sentenza qui impugnata, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
conferma la propria disponibilità a rimborsare la società di ogni Controparte_2
somma che la stessa dovesse essere tenuta a pagare alla società in CP_1
conseguenza della decisone d'appello.
IN OGNI CASO: con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite oltre al rimborso forfettario del 15%, relativi al presente grado d'appello e di primo grado.
Per Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito Respingersi tutte le domande proposte da e Parte_1
da avverso la sentenza impugnata in quanto infondate per i motivi di Controparte_2
cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 11090/2024 emessa dal
Tribunale di Milano il 24.12.2024 e depositata in cancelleria in medesima data.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva se dovuta, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario pagina 3 di 15 Per Controparte_5
[...]
- revocarsi, annullarsi, dichiarare privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui in atto di citazione il decreto ingiuntivo n. 10738/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data
5.5.2021 e pubblicato il 3.6.2021, conseguentemente rigettarsi ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, con declaratoria che, in ogni caso, nulla è dovuto da con conseguente condanna della a Controparte_2 Controparte_1
restituire alla predetta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, la somma di euro 24.692,15, corrisposta in data 9.12.2021, in esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale con provvedimento del
2.12.2021, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione da computarsi a far data dall'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti Controparte_1
di dichiarare la terza chiamata in causa, Controparte_2 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, obbligata a
[...]
tenere manlevata ed indenne la stessa in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che le dovesse derivare per i fatti di cui al presente giudizio, con conseguente condanna della predetta in forza del diritto di rivalsa espressamente Parte_1
previsto dalla disposizione normativa 7 ter del D.Lgsl 286/2005, al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto da a Controparte_2 Controparte_1
IN OGNI CASO: - con integrale rifusione di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del 15% per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 4 di 15 La società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Milano nei confronti di deducendo di aver effettuato, nei mesi di Controparte_2
agosto – settembre 2020, una serie di servizi di trasporto per conto della società
[...]
in relazione ai quali vantava un complessivo credito di € Parte_1
84.614,29; non avendo ricevuto il relativo pagamento, aveva intimato, ai sensi dell'art.
7-ter del D.Lgs 286/2005, il pagamento delle proprie fatture ai committenti dei trasporti, tra i quali vi era anche la società Controparte_2
Nello specifico i trasporti commissionati da a Controparte_2 Parte_1
e da quest'ultima a che aveva materialmente eseguiti i
[...] Controparte_1
trasporti, ammontavano ad euro 21.565,40.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il CP_2
pagamento dell'importo di € 21.565,40, oltre interessi commerciali e spese di procedura.
proponeva opposizione avverso tale decreto, eccependo che Controparte_2 Pt_1
le aveva riferito che il rapporto commerciale con era cessato il 30.9.2020 e di CP_1
avere regolarizzato, a tale data, i loro reciproci rapporti di dare e avere, relativi ai trasporti commissionati e che null'altro era dovuto a quest'ultima per esserle stato pagato ogni compenso.
deduceva inoltre che le aveva comunicato di avere provveduto a CP_2 Pt_1
convenire in giudizio avanti al Tribunale di Verona con atto di citazione CP_1
notificato in data 28.1.2021, formulando domanda di accertamento negativo del credito, anche per i servizi resi nell'interesse della , sul presupposto di avere CP_2
saldato ogni compenso dovuto per i trasporti eseguiti e di null'altro dovere.
Parte opponente chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa per essere da Pt_1
questa manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che le potesse derivare dalla causa, in forza del soprarichiamato art. 7 ter del D. Lgls. 286/2005 che espressamente le riconosceva l'azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale. pagina 5 di 15 si costituiva in giudizio, previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, Pt_1
ribadendo di nulla dovere ad , per avere pagato integralmente le fatture CP_1
oggetto del provvedimento monitorio. Eccepiva inoltre la continenza della presente causa con quella pendente davanti al Tribunale di Verona o, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver espletato CTU contabile, volta alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava a manlevare e tenere Pt_1
indenne degli importi dalla medesima dovuti ad CP_2 Controparte_1
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di continenza, non risultando tra le due cause identità di petitum e di causa petendi.
Nel merito osservava che il credito portato dalle fatture poste a fondamento dell'iniziativa adottata da era riferibile, per la somma di € 21.565,40, a CP_1
prestazioni di trasporto eseguite in regime di subvezione, per conto della committente nei confronti della quale l'opposta aveva agito ai sensi dell'art. 7 ter Controparte_2
del d.lgs 286/2005.
L'opposta aveva fornito prova idonea del credito, neppure contestato dalle controparti nell'an e nel quantum debeatur.
Parimenti era incontestata la circostanza allegata da in ordine alla Controparte_1
sussistenza, al momento della cessazione del rapporto di collaborazione commerciale intercorso con di un proprio credito Parte_1
complessivamente pari ad € 192.405,06 per prestazioni di trasporto eseguite nei mesi giugno – settembre 2020.
L'opponente e la terza chiamata avevano eccepito, invece, l'avvenuta estinzione dell'incontestato credito azionato in via monitoria, ad opera di Parte_1
pagina 6 di 15 mediante compensazione con proprie fatture e pagamento della Parte_1
differenza.
La compensazione eccepita aveva natura di compensazione impropria, in quanto traeva origine da un unico rapporto obbligatorio.
Ciò premesso, il primo Giudice osservava che l'opposta aveva documentato di aver sollecitato a con pec del 30 dicembre 2020 il pagamento di una serie di fatture, Pt_1
elencate nella missiva, per complessivi euro 192.405,06. aveva replicato con pec del 4 gennaio 2021, comunicando la propria volontà di Pt_1
provvedere al pagamento della somma di € 192.405,06 con le seguenti modalità: compensazione della somma di € 163.110,46 con proprie fatture, menzionate nella missiva;
pagamento dell'importo residuo di euro 29.294,60 a saldo delle fatture
[...]
. CP_1
Osservava poi il primo Giudice che “con tale comunicazione la terza chiamata non ha precisato quali fatture intendesse saldare con il pagamento dell'importo indicato, sicchè in mancanza di imputazione da parte del debitore, ai sensi dell'art. 1193 primo comma,
c.c., l'opposta ha effettuato l'imputazione del predetto pagamento estinguendo i crediti più risalenti. Mentre, per quanto riguarda le fatture poste in compensazione, CP_1
ha contestato che le stesse fossero state già compensate con altre fatture, tant'è che
[...]
a fronte di tali contestazioni la il 4 gennaio 2021, ha Parte_1
comunicato ad la volontà di provvedere al pagamento dell'ulteriore Controparte_1
somma di € 75.812,17 a saldo dalle seguenti fatture di …. Controparte_1
Tale imputazione è stata fatta oggetto di contestazione da parte di che Controparte_1
pure per tali fatture ha eccepito la già avvenuta estinzione per compensazione con altre fatture, provvedendo pertanto a imputare tale pagamento in parziale compensazione con le fatture di cui alla pec del 30 dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di €
87.298,35 ….”
pagina 7 di 15 L'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti era stato poi oggetto di CTU contabile, dalla quale era emerso che vantava nei confronti di un Controparte_1 Pt_1
credito di euro 36.615,94.
Sulla base di tali presupposti il Giudice di prime cure riteneva che l'eccezione di estinzione per compensazione non fosse stata adeguatamente provata;
di conseguenza respingeva l'opposizione.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Pt_1
di dichiarare insussistente il credito di nei confronti di . CP_1 CP_2
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, CP_1
ne ha chiesto il rigetto nel merito.
si è costituita in giudizio, aderendo all'atto di appello proposto da Controparte_2
Pt_1
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora in avanti ha impugnato la sentenza, Parte_1 Pt_1
nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che con la pec del 4/1/2021 non avesse espresso l'imputazione di pagamento ex art. 1193, primo comma Pt_1
c.c. osservando, in senso contrario, che la missiva conteneva l'espressa imputazione del pagamento alle fatture di cui alla pec 30/12/2021 di . CP_1
pagina 8 di 15 Censura poi la pronuncia nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che CP_1
aveva provveduto ad imputare il pagamento di euro 75.812,17 in parziale compensazione con le fatture di cui alla pec del 30 dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di euro 87.298,35, in quanto aveva omesso di considerare che con Pt_1
pec del 14/01/2021, aveva espressamente imputato il pagamento della somma di euro
75.812,17 alle fatture allegate in detta comunicazione.
Rileva, infine, che la CTU era inattendibile, perché si basava su documentazione contabile informale, priva di documenti giustificativi.
ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, in quanto CP_1
non ha impugnato il capo della sentenza che la vede soccombente nei confronti Pt_1
di essendosi limitata a impugnare solo le statuizioni che vedono Controparte_2
soccombente nei confronti di sicché la pronuncia di Controparte_2 Controparte_1
condanna nei confronti di è passata in giudicato, così come risulta Controparte_2
passata in giudicato la condanna di manleva nei confronti di Parte_1
Ha in ogni caso contestato l'appello nel merito.
Sostiene al riguardo che avrebbe dovuto compensare i crediti reciproci Pt_1
seguendo il criterio dell'imputazione al debito più antico in virtù di quanto stabilisce l'art. 1249 c.c. il quale prevede che “quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193 c.c.”.
Ciò premesso, rileva che con pec del 4 gennaio 2021 aveva dichiarato di voler Pt_1
effettuare il pagamento dell'importo residuo di euro 29.294,60 a saldo delle fatture
[...]
senza precisare quali fatture intendesse saldare. CP_1
pagina 9 di 15 Pertanto, aveva effettuato l'imputazione di tale pagamento seguendo i Controparte_1
criteri di cui all'art. 1193 c.c., ovvero imputando il pagamento ai debiti più antichi.
inoltre, aveva contestato la compensazione effettuata da Controparte_1 Pt_1
rilevando come le fatture emesse da fossero state già compensate con Parte_1
altre fatture emesse da e aveva precisato di essere ancora creditrice di Controparte_1
della somma di euro 163.110.46. Pt_1
Sostiene, in definitiva, che “ tentava di estinguere il proprio debito ponendo in Pt_1
compensazione le proprie fatture (pec del 4.1.2021) che invece aveva già CP_1
pagato compensandole con proprie fatture già scadute”.
Rileva inoltre che nel caso in esame non può trovare applicazione l'istituto della compensazione impropria – peraltro eccepito da per la prima volta soltanto Parte_1
nell'atto di citazione in appello – in quanto i rispettivi crediti/debiti delle parti non traggono origine da un unico rapporto, ma si caratterizzano per la loro autonomia.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'eccezione svolta da , secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata CP_1
in giudicato nei confronti di , al pari della condanna di manleva nei CP_2
confronti di è infondata. Pt_1
Infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di chiamata in garanzia, l'impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza
pagina 10 di 15 del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione” (così Cass. n.
21098/17 e Cass. n. 5876/18).
Di conseguenza nel caso di specie, in considerazione del rapporto di garanzia intercorrente tra HE e , deve ritenersi che l'impugnazione proposta CP_2
dal garante ha giovato anche alla società garantita, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, sicché la pronuncia resa nei confronti di non CP_2
può ritenersi passata in giudicato.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che ha agito in via CP_1
monitoria nei confronti di per il pagamento delle seguenti fatture: n. 196 CP_2
del 31/8/2020 di euro 46.528,26, in relazione alla quale residua il credito di euro
34.406,71, n. 226 del 30/9/2020 di euro 1.690,69 e n. 228 del 30/9/2020 di euro
48.516,90, specificando che i trasporti commissionati da a e Controparte_2 Pt_1
da quest'ultima ad che ha materialmente eseguiti i trasporti, non ancora Controparte_1
saldati, ammontano ad euro 21.565,40.
L'oggetto del presente giudizio è quindi delimitato ad accertare la sussistenza del credito, vantato da , per l'esecuzione dei trasporti oggetto delle fatture nn. CP_1
196/2020, 226/2020 e 228/2020, commissionati da a e da CP_2 Pt_1
quest'ultima ad per l'importo totale di euro 21.565,40. Controparte_1
Dall'esame del messaggio pec del 30.12.2020 (v. doc. 4 fascicolo parte opposta) risulta che , in data anteriore al deposito del decreto ingiuntivo, aveva sollecitato CP_1
in virtù del rapporto di subvezione tra loro intercorso, al pagamento della Pt_1
somma complessiva di euro 192.405,06, relativa a 14 fatture di trasporto, tra le quali erano comprese anche le menzionate fatture nn. 196/2020, 226/2020 e 228/2020.
pagina 11 di 15 Con pec inviata in data 4 gennaio 2021 (prodotta quale doc.7 fascicolo opponente) aveva comunicato ad la propria volontà di provvedere al pagamento Pt_1 CP_1
della somma di euro 192.405,06, oggetto delle fatture indicate nella pec del 30.12.2020, con le seguenti modalità: per la somma di euro 163.110,64 mediante compensazione con il proprio credito portato dalle fatture di trasporto, analiticamente elencate nella missiva e, per il residuo importo di euro 29.246,60, a mezzo bonifico di pagamento, che veniva eseguito in pari data (v. doc. 5).
Orbene, dall'esame della succitata missiva si evince - diversamente da quanto affermato dal primo Giudice - che con la pec in data 4 gennaio 2021 ha effettivamente CP_6
imputato il pagamento della somma di euro 29.294,60 alle fatture menzionate da
[...]
nella pec del 30.12.2020. CP_1
Tuttavia, pur con tale precisazione, deve ritenersi che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse dall'appellante, in quanto in ogni caso non ha offerto prova CP_6
idonea a dimostrare l'estinzione del credito per compensazione.
Infatti, va a tal fine considerato che ha tempestivamente contestato CP_1
l'eccezione di compensazione svolta dalla controparte con pec del 07/01/2021 (v. doc. 9 fascicolo con la quale ha affermato quanto segue: “Si contestando, infatti, CP_6
fermamente le compensazioni da voi effettuate con le vostre fatture per euro 163.110,64
e indicate nella vostra pec del 4 gennaio 2021, in quanto trattasi di importi già compensati da con fatture pregresse”. Controparte_1
A fronte della contestazione svolta da , spettava a offrire prova CP_1 CP_6
specifica del fatto estintivo, dimostrando la sussistenza e l'entità del controcredito opposto in compensazione.
pagina 12 di 15 Al contrario, come evidenziato dal primo Giudice, si era limitata a comunicare CP_6
ad , con successiva pec del 14 gennaio 2021 (v. doc. 15 fascicolo di CP_1 CP_6
voler provvedere al pagamento dell'ulteriore somma di euro 75.812,17 a totale saldo di altre fatture di che, all'esito delle verifiche contabili compiute dalla stessa CP_1
società, risultavano ancora impagate.
Anche tale imputazione di pagamento è stata fatta oggetto di contestazione da parte di che con pec del 21 gennaio 2021 eccepiva la già avvenuta estinzione per Controparte_1
compensazione di tali fatture con altre fatture e provvedeva ad imputare il pagamento di di euro 75.812,17, a parziale estinzione delle fatture menzionate nella pec del 30 CP_6
dicembre 2020, affermandosi ancora creditrice di euro 87.298,35.
Ciò evidenzia, quindi, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non adeguatamente censurata, che parte opponente, gravata del relativo onere probatorio, non ha offerto adeguata prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Infine sono privi di rilievo gli esiti della CTU contabile esperita in corso di causa in quanto, come precisato dal Giudice di prime cure, il fatto che “nei prospetti allegati alla
CTU non compaiano le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, essendo state le medesime considerate compensate con altre fatture emesse da non essendovi dunque Parte_1
corrispondenza tra il credito riconosciuto come dovuto dal perito nominato ed il credito azionato in via monitoria da è “dovuto alla circostanza che il CTU ha Controparte_1
seguito la compensazione effettuata dalla terza chiamata - che ha Controparte_1
contestato”.
pagina 13 di 15 In definitiva, quindi, le contestazioni tempestivamente sollevata da alla CP_1
compensazione effettuata da non consentono di ritenere sufficientemente Pt_1
provata l'estinzione per compensazione del credito fatto valere in giudizio.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Pertanto, le stesse debbono essere poste a carico solidale di Parte_1
e di avendo quest'ultima aderito all'impugnazione proposta
[...] Controparte_2
dalla terza chiamata.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
Le stesse debbono essere distratte in favore dell'avv. Elona Spahaj, che si è dichiarata antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11090/2024 pubblicata il 24/12/2024 che, per l'effetto, conferma;
pagina 14 di 15 condanna e di in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_2
rifondere ad le spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Elona Spahaj, che si è dichiarata antistataria;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 15 di 15