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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 349 del registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, vertente
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Persona_1 Mazzini, 113, presso lo studio dell'avv. Giovanni Guercio, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 10.02.2025.
Ricorrente E Co
in Sede. Resistente
Oggetto: riattribuzione carattere sessuale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.06.2025.
***
1. In rito
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio Parte_1 Parte_2 [...]
– con ricorso ex artt. 473 bis. 1 c.p.c., art. 3 e segg. L. 164 del 1982 e art. 31 D. lgs. 150 del Per_1 2011 presentato il 10.02.2025 – hanno rappresentato che: - fin dall'infanzia il minore ha sempre manifestato ua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur a fronte della natura biologica maschile;
- per adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche ha assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una femmina;
- di aver sostenuto percorsi psicologici e psichiatrici presso l'Azienda ospedaliera San Carlo Forlanini di Roma e di aver sostenuto il percorso endocrinologico.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, e che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio prenome “ ” con quello di “ ”. Per_1 CP_2
Questo Tribunale rileva che il ricorrente non risulta coniugato o unito civile e non risulta avere discendenti, di talché il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del PM in Sede.
All'udienza del 24.06.2025 il Giudice relatore ha escusso a sit che ha dichiarato Persona_1 che “ho iniziato a farmi domande sul mio genere quando avevo quattro anni e mi facevo molte domande, che sono venute con forza durante la fase della pre adoloscenza. Ricordo che il 03.01.2023 ho iniziato il percorso al SAIFIP e il 08.02.2024 ho ricevuto l'assenso all'inizio della terapia ormonale che sto ancora svolgendo” e che
“faccio presente che il nome che intendo assumere al femminile è . Persona_2
A detta udienza, parte ricorrente si è riportata quindi al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento con rinuncia alle note conclusive.
2. Valutazione degli elementi probatori
Parte ricorrente ha prodotto certificato del 15.01.2025 dell'azienda ospedaliera policlinico Umberto I di Roma che rileva che parte ricorrente si era rivolta al Servizio con una richiesta di vlautazione – e eventuale presa in carico – a fronte del “disagio relativo all'identità di genere (percezione di appartenere al genere femminile, maschile o altro) e dello status psicologico” posto che il minore presntava “difficoltà nell'identificazione al maschile e desiderio di essere riconosciuta secondo un'identità di genere femminile” e che a partire da marzo 2023 aveva aveva intrapreso e concluso il percorso psicodiagnostico che rileva che il minore presentava diagnosi di “incongruenza di genere” che risulta definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” e denominata disforia di genere (DMS – 5, cod. 302.85) e che a febbraio 2024 parte ricorrente aveva iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma.
La relazione rappresentava che la condizione esistenziale di parte ricorrente richiedeva “la rettificazione anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, una procedura adegutata per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenza di genere” e che “da quando si presenta al femminile, coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di CP_2 appartenere, son e profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà emergono nelle quotidiane pratiche amministrative, limitano fortemente la libertà della persona, contribuendo inoltre al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza”.
Pertanto, la relazione concludeva che “possedere documenti al femminile potrà permettere a di CP_2 vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”. Parte ricorrente ha prodotto certificazione del 22.11.2024 dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I che dava conto che “La paziente si è rivolta al nostro Centro in data 08/02/2024 dove portava in visione Esami ematochimici e relazione del AI (Servizio per l'Adeguamento dell'Identità Fisica all'Identità Psichica) attestante tale condizione, pertanto iniziava terapia con Estradiolo emiidrato (Estreva 0,5 mg) e TO 50 mg 1 compressa al giorno. La paziente attualmente è al IX mese di terapia ormonale da noi impostata. La suddetta terapia, volta a promuovere la riduzione e la scomparsa di barba e pilifero, redistribuzione ginoide del grasso viscerale, ipertrofia della ghiandola mammaria e ipotrofia del tessuto testicolare bilaterale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche”.
3. Nel merito
Parte ricorrente ha domandato esclusivamente di ordinare la rettifica delle generalità all'Ufficiale di Stato civile posto che ha rappresentato di non avere interesse al trattamento chirurgico (cfr. pag. 2 e 3 ricorso).
Questo Tribunale ritiene che dalla documentazione medica prodotta trova conferma quanto prospettato da parte ricorrente che – peraltro – è comparso in udienza in modo coerente al genere femminile espresso, di talché risulta che parte ricorrente ha assunto connotati e tratti somatici tipicamente femminili e che il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che Per ottenere la rettificazione dello stato civile, non occorre più che sia attuato un intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari e che la mancata operazione non può infatti essere di per sé ragione sufficiente a escludere il cambio di sesso all'anagrafe, essendo sufficiente dimostrare, attraverso i trattamenti medici e psicologici subiti, la radicalità della scelta intrapresa (Cass., Sez. I civile, 20.07.2015 n. 15138).
Peraltro, quanto alla domanda di rettificazione degli atti dello Stato civile questo Tribunale ritiene che con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione ex art. 1, I co., L. 164 del 1982 e ha rilevato che “in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Ne discende che risulta riscontrato il diritto di parte ricorrente alla rettifica dei documenti anagrafici anche senza dover eseguire il trattamento chirurgico.
Ne discende che deve essere disposto la rettificazione dell'atto di nasciata e degli altri documenti anagrafici con la rettifica del nome del ricorrente in “ in luogo di Persona_2 [...]
. Per_1
1. Sulle spese
Questo Tribunale ritiene che nulla deve essere disposto sulle spese di lite a fronte del fatto che la presente decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], con riferimento al sesso, da maschile a Persona_1 femminile, e con l'attribuzione alla stessa del prenome “ ” in luogo di “ ”; CP_2 Per_1
- ordina alle pubbliche amministrazioni e enti pubblici e registri pubblici di provvedere a rettificare negli atti conservati il nome di parte ricorrente in “ in luogo di Persona_2
“ ; Persona_1
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente decisione all'Ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 02.07.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti