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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12075 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. 62042/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LL - Presidente
Dott. AU NT - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62042 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 64095/2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 dicembre 2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...]; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...]; (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Filippo Corridoni n. 19;
- Opponenti nel procedimento iscritto al n. 62042/2021 R.G.C
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 167 (C.F. , , nato a [...] il [...] e residente a C.F._4 CP_2
AN (RM) in via delle Molette n. 167 (C.F. ), , nato a C.F._5 CP_3
Roma (RM) il 27/06/1939, residente a [...] (C.F.
1 ), rappresentati e difesi dall' Avv. Barbara Rosati ed elettivamente C.F._6 domiciliati presso il suo studio sito in Rieti alla Via Michele Paolessi n. 131;
- Opponenti nel procedimento iscritto al n. 64095/2021 R.G.C. riunito;
E
Controparte_4
”, con sede legale in Roma, Viale Guglielmo Massaia n. 31 (codice fiscale e numero di
[...] iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo NZ e dall'avv. Antonio
NZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti
n. 90;
- Opposta
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in giudizio Pt_1 Parte_3
Controparte_4
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 12610/21 emesso in data 5/07/2021,
[...] per sentir “In via preliminare: sospendere inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …; In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto … poiché la pretesa creditoria avanzata è infondata per i motivi di cui sopra e comunque nel merito dichiarare inesistente il credito azionato dalla opposta. In via subordinata, …: accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi eventualmente dovuti alla società convenuta/opposta. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Il procedimento era iscritto al n. 62042/2021 R.G.C..
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti di dell'importo di euro 92.657,04, oltre CP_4 interessi e spese;
che la ricorrente aveva agito essendosi surrogata nel diritto di CP_5 poiché quest'ultima aveva escusso la garanzia prestata dalla “COOPFIDI” in favore della società
“H24 Live Music s.r.l.; che la domanda era stata avanzata nei loro confronti, avendo essi prestato
2 garanzia nell'interesse della società in data 13.10.2010 in relazione al contratto di mutuo fondiario Contr stipulato dalla medesima con la di Roma per l'importo di € 200.000,00.
A sostegno dell'opposizione deducevano gli opponenti che non fosse legittimata ad agire CP_4 nei loro confronti, avendo prestato la garanzia consortile nel solo interesse della debitrice principale Contr ed avendo espressamente rinunciato ad agire in surroga di nei loro confronti.
Si costituiva confermando, in fatto, che, in data 13 maggio 2010, la CP_4 [...]
avesse concesso alla società H24 Live Music s.r.l. mutuo Controparte_6 fondiario per l'importo di euro 200.000,00 e con il medesimo atto gli opponenti avessero prestato fideiussione in favore della società; esponeva poi che sempre in relazione al medesimo finanziamento fosse stata rilasciata garanzia consortile n. 010290000061, dell'importo massimo di euro 100.000,00, pari al 50% dell'importo concesso con il mutuo fondiario, in forza della
Convenzione stipulata con l'Istituto di credito.
Riferiva che, in data 24 aprile 2015, facendo seguito a numerosi precedenti solleciti, a causa del mancato pagamento delle rate mensili scadute dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2015, la Banca aveva comunicato alla società “H24 Live Music S.r.l.” e ai suoi garanti la risoluzione del contratto di mu- tuo, chiedendo l'immediata restituzione della residua somma dovuta a restituzione del finanziamento (pari ad Euro 185.350,08), oltre interessi;
che il 1 marzo 2016, la le aveva CP_6 comunicato l'escussione della garanzia consortile, mediante l'addebito della somma di Euro
92.657,04 pari al 50% dell'importo dovuto volturato a sofferenza;
che nella convenzione stipulata con la fosse stata espressamente prevista la surroga di nei diritti della medesima nei CP_6 CP_4 confronti della debitrice principale e dei garanti;
di non aver ricevuto il pagamento della somma dovutale e di avere pertanto agito in sede monitoria.
In relazione ai motivi di opposizione, contestava la dedotta carenza di legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, essendo stato espressamente previsto nella convenzione stipulata con la banca il suo diritto di surrogarsi alla medesima nei suoi diritti nei confronti della debitrice principale e dei garanti, ex artt. 1201 e 1204 c.c.. Negava poi di avere in alcun modo rinunciato al diritto di agire nei confronti dei garanti, affermando di essersi limitata a conferire mandato alla
Banca di agire per il recupero delle somme corrisposte;
di essersi poi trovata costretta ad agire autonomamente, avendo la promosso procedura esecutiva sulla base del contratto di mutuo CP_6 anche in relazione alle somme di sua spettanza ed essendo stato ridotto il credito da parte del
Giudice dell'esecuzione con riferimento all'importo preteso in questa sede, in ragione del fatto che la banca non vantasse per essa alcun titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …. Sempre in via preliminare,
3 disporre, … la riunione al presente procedimento ai sensi degli articoli 273 e 274 c.p.c. del procedimento … distinto al n. R.G. 64095/2021, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo nonché il medesimo petitum e causa petendi. Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via meramente subordinata, …, accertato il diritto della “ ad agire nei confronti degli opponenti, condannarli al CP_4 pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia maggiorate degli ulteriori interessi legali.
Con vittoria di spese…”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e per sentir “In via preliminare: “… CP_1 CP_2 CP_3 sospendere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo … per il grave danno che nelle more
l'esecuzione forzata provocherebbe ai Sigg.ri e e al CP_1 CP_2 CP_3 contempo per la fondatezza della presente opposizione , che risulta documentalmente provata. Nel merito: annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo …, con rifusione di spese…”.
Il procedimento era iscritto al n. 64095/2021 R.G.C..
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti formulavano motivi del tutto sovrapponibili a quelli già esposti dalle altre parti ingiunte nel procedimento iscritto al n. 62042/2021 R.G.C..
L'opposta, del pari, nel costituirsi in giudizio, riproponeva le stesse difese già in sintesi esposte, concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa.
Sempre in via preliminare, disporre, per tutti i motivi in narrativa, la riunione del presente procedimento … distinto al n. R.G.62042/2021, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo nonché il medesimo petitum e causa petendi. Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertato il diritto della
“ di agire nei confronti degli opponenti, condannarli al pagamento delle somme che CP_4 saranno ritenute di giustizia maggiorate degli ulteriori interessi lega-li. Con vittoria di spese…”.
All'udienza del 12 maggio 2022 era disposta riunione dei due procedimenti.
Con ordinanza depositata in data 27 maggio 2022 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, ex
4 art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in entrambi i giudizi riuniti è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Dalla produzione documentale operata dalla ricorrente per ingiunzione si evince riscontro della ricostruzione dei fatti operata dalla medesima.
In tale prospettiva si rivelano infondati entrambi i motivi sollevati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi di opposizione: da un lato, infatti, non assume alcuna rilevanza la circostanza che i garanti ingiunti non avessero sottoscritto unitamente alla debitrice principale la garanzia consortile dalla cui escussione trae origine la pretesa creditoria dell'opposta nei loro confronti.
Invero, si desume dalla Convenzione intercorsa tra la ricorrente e la come il rilascio della CP_6 garanzia consortile fosse finalizzato ad agevolare l'accesso della società al credito e come fosse stato espressamente convenuto il diritto del garante consortile di surrogarsi nei diritti vantati dall'Istituto di credito nei confronti della debitrice principale, cosicché ricorresse, nel caso di specie, ipotesi di surroga per volontà del creditore, disciplinata dall'art. 1201 c.c.; ne discende che in forza del disposto dell'art. 1204 c.c. la surroga abbia effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Quanto alla pretesa rinuncia dell'opposta al diritto di agire nei confronti degli opponenti, si ritiene che la comunicazione intercorsa tra e la trovasse soltanto ragione nell'esigenza di CP_4 CP_6 rendere nota alla Banca la condotta che l'opposta volesse tenere ai fini di quanto convenuto tra le parti all'art. 10 della Convenzione tra loro intercorsa, cosicché pienamente legittima fosse stata la determinazione della ricorrente di agire in sede monitoria, allorché nella sede della procedura esecutiva intrapresa dalla nei confronti dei garanti l'importo pagato da parte sua fosse stato CP_6 escluso dall'ammontare del credito per il quale il Giudice dell'esecuzione ritenesse sussistente titolo esecutivo.
Si rileva poi che le parti opponenti nel procedimento riunito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., hanno eccepito in modo del tutto generico la nullità della clausola derogatoria prevista del disposto dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle garanzie sottoscritte da parte loro, per violazione della normativa antritrust.
5 Sennonché l'eccezione è stata formulata dalle parti opponenti, senza allegazione neppure delle ragioni per le quali dovesse accertarsi la nullità della clausola (l'opponente si è limitata a citare precedenti giurisprudenziali neppure riferibili alla fattispecie per cui è causa in quanto riferibili a fideiussioni omnibus, allorché nel caso di specie, risultano rilasciate fideiussioni da parte dei garanti con specifico riferimento al contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice principale con la
Banca); cosicché l'eccezione non appaia neppure valutabile nel merito.
Ne discende il rigetto di entrambi le opposizioni e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutte le parti opponenti.
In ragione della soccombenza, le parti opponenti in entrambi i procedimenti, sono condannate al pagamento, in solido tra loro delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opposta nella misura complessiva di euro 14.648,40 per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria, operato aumento ex art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le opposizioni proposte nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutte le parti destinatarie dell'ingiunzione;
- condanna le parti opponenti in solido tra loro al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi 14.648,40 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
AU NT
Il Presidente
IA LL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LL - Presidente
Dott. AU NT - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62042 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 64095/2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 dicembre 2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...]; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...]; (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Filippo Corridoni n. 19;
- Opponenti nel procedimento iscritto al n. 62042/2021 R.G.C
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 167 (C.F. , , nato a [...] il [...] e residente a C.F._4 CP_2
AN (RM) in via delle Molette n. 167 (C.F. ), , nato a C.F._5 CP_3
Roma (RM) il 27/06/1939, residente a [...] (C.F.
1 ), rappresentati e difesi dall' Avv. Barbara Rosati ed elettivamente C.F._6 domiciliati presso il suo studio sito in Rieti alla Via Michele Paolessi n. 131;
- Opponenti nel procedimento iscritto al n. 64095/2021 R.G.C. riunito;
E
Controparte_4
”, con sede legale in Roma, Viale Guglielmo Massaia n. 31 (codice fiscale e numero di
[...] iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo NZ e dall'avv. Antonio
NZ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti
n. 90;
- Opposta
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenendo in giudizio Pt_1 Parte_3
Controparte_4
, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 12610/21 emesso in data 5/07/2021,
[...] per sentir “In via preliminare: sospendere inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …; In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto … poiché la pretesa creditoria avanzata è infondata per i motivi di cui sopra e comunque nel merito dichiarare inesistente il credito azionato dalla opposta. In via subordinata, …: accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi eventualmente dovuti alla società convenuta/opposta. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Il procedimento era iscritto al n. 62042/2021 R.G.C..
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti di dell'importo di euro 92.657,04, oltre CP_4 interessi e spese;
che la ricorrente aveva agito essendosi surrogata nel diritto di CP_5 poiché quest'ultima aveva escusso la garanzia prestata dalla “COOPFIDI” in favore della società
“H24 Live Music s.r.l.; che la domanda era stata avanzata nei loro confronti, avendo essi prestato
2 garanzia nell'interesse della società in data 13.10.2010 in relazione al contratto di mutuo fondiario Contr stipulato dalla medesima con la di Roma per l'importo di € 200.000,00.
A sostegno dell'opposizione deducevano gli opponenti che non fosse legittimata ad agire CP_4 nei loro confronti, avendo prestato la garanzia consortile nel solo interesse della debitrice principale Contr ed avendo espressamente rinunciato ad agire in surroga di nei loro confronti.
Si costituiva confermando, in fatto, che, in data 13 maggio 2010, la CP_4 [...]
avesse concesso alla società H24 Live Music s.r.l. mutuo Controparte_6 fondiario per l'importo di euro 200.000,00 e con il medesimo atto gli opponenti avessero prestato fideiussione in favore della società; esponeva poi che sempre in relazione al medesimo finanziamento fosse stata rilasciata garanzia consortile n. 010290000061, dell'importo massimo di euro 100.000,00, pari al 50% dell'importo concesso con il mutuo fondiario, in forza della
Convenzione stipulata con l'Istituto di credito.
Riferiva che, in data 24 aprile 2015, facendo seguito a numerosi precedenti solleciti, a causa del mancato pagamento delle rate mensili scadute dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2015, la Banca aveva comunicato alla società “H24 Live Music S.r.l.” e ai suoi garanti la risoluzione del contratto di mu- tuo, chiedendo l'immediata restituzione della residua somma dovuta a restituzione del finanziamento (pari ad Euro 185.350,08), oltre interessi;
che il 1 marzo 2016, la le aveva CP_6 comunicato l'escussione della garanzia consortile, mediante l'addebito della somma di Euro
92.657,04 pari al 50% dell'importo dovuto volturato a sofferenza;
che nella convenzione stipulata con la fosse stata espressamente prevista la surroga di nei diritti della medesima nei CP_6 CP_4 confronti della debitrice principale e dei garanti;
di non aver ricevuto il pagamento della somma dovutale e di avere pertanto agito in sede monitoria.
In relazione ai motivi di opposizione, contestava la dedotta carenza di legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, essendo stato espressamente previsto nella convenzione stipulata con la banca il suo diritto di surrogarsi alla medesima nei suoi diritti nei confronti della debitrice principale e dei garanti, ex artt. 1201 e 1204 c.c.. Negava poi di avere in alcun modo rinunciato al diritto di agire nei confronti dei garanti, affermando di essersi limitata a conferire mandato alla
Banca di agire per il recupero delle somme corrisposte;
di essersi poi trovata costretta ad agire autonomamente, avendo la promosso procedura esecutiva sulla base del contratto di mutuo CP_6 anche in relazione alle somme di sua spettanza ed essendo stato ridotto il credito da parte del
Giudice dell'esecuzione con riferimento all'importo preteso in questa sede, in ragione del fatto che la banca non vantasse per essa alcun titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …. Sempre in via preliminare,
3 disporre, … la riunione al presente procedimento ai sensi degli articoli 273 e 274 c.p.c. del procedimento … distinto al n. R.G. 64095/2021, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo nonché il medesimo petitum e causa petendi. Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via meramente subordinata, …, accertato il diritto della “ ad agire nei confronti degli opponenti, condannarli al CP_4 pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia maggiorate degli ulteriori interessi legali.
Con vittoria di spese…”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e per sentir “In via preliminare: “… CP_1 CP_2 CP_3 sospendere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo … per il grave danno che nelle more
l'esecuzione forzata provocherebbe ai Sigg.ri e e al CP_1 CP_2 CP_3 contempo per la fondatezza della presente opposizione , che risulta documentalmente provata. Nel merito: annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo …, con rifusione di spese…”.
Il procedimento era iscritto al n. 64095/2021 R.G.C..
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti formulavano motivi del tutto sovrapponibili a quelli già esposti dalle altre parti ingiunte nel procedimento iscritto al n. 62042/2021 R.G.C..
L'opposta, del pari, nel costituirsi in giudizio, riproponeva le stesse difese già in sintesi esposte, concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui in narrativa.
Sempre in via preliminare, disporre, per tutti i motivi in narrativa, la riunione del presente procedimento … distinto al n. R.G.62042/2021, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo nonché il medesimo petitum e causa petendi. Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertato il diritto della
“ di agire nei confronti degli opponenti, condannarli al pagamento delle somme che CP_4 saranno ritenute di giustizia maggiorate degli ulteriori interessi lega-li. Con vittoria di spese…”.
All'udienza del 12 maggio 2022 era disposta riunione dei due procedimenti.
Con ordinanza depositata in data 27 maggio 2022 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, ex
4 art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in entrambi i giudizi riuniti è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Dalla produzione documentale operata dalla ricorrente per ingiunzione si evince riscontro della ricostruzione dei fatti operata dalla medesima.
In tale prospettiva si rivelano infondati entrambi i motivi sollevati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi di opposizione: da un lato, infatti, non assume alcuna rilevanza la circostanza che i garanti ingiunti non avessero sottoscritto unitamente alla debitrice principale la garanzia consortile dalla cui escussione trae origine la pretesa creditoria dell'opposta nei loro confronti.
Invero, si desume dalla Convenzione intercorsa tra la ricorrente e la come il rilascio della CP_6 garanzia consortile fosse finalizzato ad agevolare l'accesso della società al credito e come fosse stato espressamente convenuto il diritto del garante consortile di surrogarsi nei diritti vantati dall'Istituto di credito nei confronti della debitrice principale, cosicché ricorresse, nel caso di specie, ipotesi di surroga per volontà del creditore, disciplinata dall'art. 1201 c.c.; ne discende che in forza del disposto dell'art. 1204 c.c. la surroga abbia effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Quanto alla pretesa rinuncia dell'opposta al diritto di agire nei confronti degli opponenti, si ritiene che la comunicazione intercorsa tra e la trovasse soltanto ragione nell'esigenza di CP_4 CP_6 rendere nota alla Banca la condotta che l'opposta volesse tenere ai fini di quanto convenuto tra le parti all'art. 10 della Convenzione tra loro intercorsa, cosicché pienamente legittima fosse stata la determinazione della ricorrente di agire in sede monitoria, allorché nella sede della procedura esecutiva intrapresa dalla nei confronti dei garanti l'importo pagato da parte sua fosse stato CP_6 escluso dall'ammontare del credito per il quale il Giudice dell'esecuzione ritenesse sussistente titolo esecutivo.
Si rileva poi che le parti opponenti nel procedimento riunito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., hanno eccepito in modo del tutto generico la nullità della clausola derogatoria prevista del disposto dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle garanzie sottoscritte da parte loro, per violazione della normativa antritrust.
5 Sennonché l'eccezione è stata formulata dalle parti opponenti, senza allegazione neppure delle ragioni per le quali dovesse accertarsi la nullità della clausola (l'opponente si è limitata a citare precedenti giurisprudenziali neppure riferibili alla fattispecie per cui è causa in quanto riferibili a fideiussioni omnibus, allorché nel caso di specie, risultano rilasciate fideiussioni da parte dei garanti con specifico riferimento al contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice principale con la
Banca); cosicché l'eccezione non appaia neppure valutabile nel merito.
Ne discende il rigetto di entrambi le opposizioni e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutte le parti opponenti.
In ragione della soccombenza, le parti opponenti in entrambi i procedimenti, sono condannate al pagamento, in solido tra loro delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opposta nella misura complessiva di euro 14.648,40 per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria, operato aumento ex art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le opposizioni proposte nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutte le parti destinatarie dell'ingiunzione;
- condanna le parti opponenti in solido tra loro al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi 14.648,40 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
AU NT
Il Presidente
IA LL
6