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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3997/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il diniego tacito al rimborso dell'eccedenza di versamento di Euro 69.100,00, chiesta con il Modello Redditi 2024, periodo d'imposta 2023.
Premette di essere dipendente della società Società_1 S.r.l.; di essere stato distaccato, per il periodo 1 giugno 2019 – 31 luglio 2022, presso la consociata statunitense, Società_2; di essere stato iscritto dal 17 maggio 2019 all'AIRE; di essere rientrato ad agosto 2022 iscrivendosi all'anagrafe di Milano;
di essere in possesso dei requisiti normativi per beneficiare del c.d. regime impatriati, disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 147/2015, a decorrere dall'anno fiscale 2023; che tuttavia la società datrice di lavoro ha operato le ritenute fiscali senza applicare la riduzione;
che pertanto il ricorrente ha chiesto il rimborso con la dichiarazione 2024.
Specifica che l'eccedenza di versamento deriva da:
- detrazioni d'imposta per un importo complessivo di Euro 1.038, rigo RN22 del Modello Redditi 2024 pari alla somma delle: a) detrazione di Euro 335,00, ovverosia 19% della somma degli importi per spese sanitarie dichiarate per un importo pari ad Euro 1.090,00, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) T.U.I.R.; spese di istruzione scolastica dei figli pari ad Euro 800, le quali ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e – bis
T.U.I.R. sono detraibili nella misura massima di Euro 800,00;
- detrazione di Euro 370,00, importo presente al rigo RP49, corrispondente al 50% della somma delle rate relative alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio riferite agli anni 2014, 2017, 2018,
2019, 2022 e 2023;
- detrazione di Euro 333,00, importo presente al rigo RP66, corrispondente al 50% della rata relativa alla spesa di installazione del condizionatore, ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, d.l 63/2013;
- nonché, per € 69.100,00, per la mancata applicazione del beneficio del regime impatriati;
somma oggetto della domanda giudiziale in esame.
Deduce la fondatezza della domanda essendo in possesso dei requisiti richiesti.
Chiede di dichiarare l'illegittimità dell'impugnato diniego tacito di rimborso e conseguentemente condannare l'Ufficio al rimborso della somma complessiva di € 69.100,00, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, premettendo in via preliminare che la dichiarazione riferita all'anno di imposta de quo ancora non è stata liquidata, non essendo ancora spirati i termini di cui agli art. 36 bis e
36 ter del Dpr 600/73, rendendo quindi il ricorso improcedibile.
Deduce in ogni caso - impregiudicato quanto sarà oggetto di futuro controllo ex art. 36 bis e 36 ter del Dpr
600/73 in relazione alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 – che non ricorrano i presupposti del beneficio invocato in quanto il rapporto di lavoro in Italia non è mai cessato, essendo continuativo a seguito della presenza di un distacco preordinato al rientro in Italia.
Chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente sostiene la ritualità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992
(oggi art. 67 d.lgs 175/2024), stante il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che è avvenuta il 31 ottobre 2024. Infatti, nel caso di specie, il rimborso scaturisce dalla liquidazione risultante dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dal ricorrente, non da quella effettuata dall'Amministrazione finanziaria in esecuzione del c.d. controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ufficio oppone l'inammissibilità del ricorso in quanto, per così dire, prematuro, non essendo ancora, al momento della sua presentazione, spirati i termini per la liquidazione automatizzata delle imposte ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“DPR 600/73”) e art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(“DPR 633/72”).
Senonché sul punto appare condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che, nella specie, il diritto al rimborso sorge non dalla procedura si liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73, bensì dalla presentazione dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs 175/2024, già art. 21 d.lgs. 546/1992: “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”.
Inoltre, per giurisprudenza di legittimità consolidata, l'esposizione in dichiarazione di un credito di imposta vale quale presentazione di istanza di rimborso del credito stesso;
così in termini Cass. n. 7241/2019:
“poiché l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, ne consegue che «il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di giorni novanta dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione su cui si forma il silenzio/rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1. lett. g), del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente”.
Ne segue la ritualità e tempestività del ricorso in esame.
Venendo merito, al riguardo, l'Ufficio si limita a prospettare, in termini meramente ipotetici, la insussistenza dei presupposti da parte del ricorrente per usufruire del beneficio del regime degli impatriati, in quanto il rapporto di lavoro in Italia non sarebbe mai cessato essendo stato continuativo a seguito della presenza di un distacco preordinato al rientro in Italia. Detta deduzione è peraltro, oltre che del tutto genericamente formulata, meramente prospettata per un futuro contenzioso, senza dar luogo a una richiesta di rigetto per infondatezza del ricorso stesso, limitandosi l'Ufficio a eccepire come detto l'inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso come richiesto. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.700,00 oltre al 15% di spese generali oltre a IVA se dovuta, oltre a cnpa e rimborso CUT a favore di parte ricorrente. Cosi deciso in Milano il 17.02.2026 IL
PRESIDENTE ES DD L'ESTENSORE CI RO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3997/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il diniego tacito al rimborso dell'eccedenza di versamento di Euro 69.100,00, chiesta con il Modello Redditi 2024, periodo d'imposta 2023.
Premette di essere dipendente della società Società_1 S.r.l.; di essere stato distaccato, per il periodo 1 giugno 2019 – 31 luglio 2022, presso la consociata statunitense, Società_2; di essere stato iscritto dal 17 maggio 2019 all'AIRE; di essere rientrato ad agosto 2022 iscrivendosi all'anagrafe di Milano;
di essere in possesso dei requisiti normativi per beneficiare del c.d. regime impatriati, disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 147/2015, a decorrere dall'anno fiscale 2023; che tuttavia la società datrice di lavoro ha operato le ritenute fiscali senza applicare la riduzione;
che pertanto il ricorrente ha chiesto il rimborso con la dichiarazione 2024.
Specifica che l'eccedenza di versamento deriva da:
- detrazioni d'imposta per un importo complessivo di Euro 1.038, rigo RN22 del Modello Redditi 2024 pari alla somma delle: a) detrazione di Euro 335,00, ovverosia 19% della somma degli importi per spese sanitarie dichiarate per un importo pari ad Euro 1.090,00, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) T.U.I.R.; spese di istruzione scolastica dei figli pari ad Euro 800, le quali ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e – bis
T.U.I.R. sono detraibili nella misura massima di Euro 800,00;
- detrazione di Euro 370,00, importo presente al rigo RP49, corrispondente al 50% della somma delle rate relative alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio riferite agli anni 2014, 2017, 2018,
2019, 2022 e 2023;
- detrazione di Euro 333,00, importo presente al rigo RP66, corrispondente al 50% della rata relativa alla spesa di installazione del condizionatore, ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, d.l 63/2013;
- nonché, per € 69.100,00, per la mancata applicazione del beneficio del regime impatriati;
somma oggetto della domanda giudiziale in esame.
Deduce la fondatezza della domanda essendo in possesso dei requisiti richiesti.
Chiede di dichiarare l'illegittimità dell'impugnato diniego tacito di rimborso e conseguentemente condannare l'Ufficio al rimborso della somma complessiva di € 69.100,00, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, premettendo in via preliminare che la dichiarazione riferita all'anno di imposta de quo ancora non è stata liquidata, non essendo ancora spirati i termini di cui agli art. 36 bis e
36 ter del Dpr 600/73, rendendo quindi il ricorso improcedibile.
Deduce in ogni caso - impregiudicato quanto sarà oggetto di futuro controllo ex art. 36 bis e 36 ter del Dpr
600/73 in relazione alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 – che non ricorrano i presupposti del beneficio invocato in quanto il rapporto di lavoro in Italia non è mai cessato, essendo continuativo a seguito della presenza di un distacco preordinato al rientro in Italia.
Chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente sostiene la ritualità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992
(oggi art. 67 d.lgs 175/2024), stante il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che è avvenuta il 31 ottobre 2024. Infatti, nel caso di specie, il rimborso scaturisce dalla liquidazione risultante dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dal ricorrente, non da quella effettuata dall'Amministrazione finanziaria in esecuzione del c.d. controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ufficio oppone l'inammissibilità del ricorso in quanto, per così dire, prematuro, non essendo ancora, al momento della sua presentazione, spirati i termini per la liquidazione automatizzata delle imposte ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“DPR 600/73”) e art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(“DPR 633/72”).
Senonché sul punto appare condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che, nella specie, il diritto al rimborso sorge non dalla procedura si liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73, bensì dalla presentazione dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs 175/2024, già art. 21 d.lgs. 546/1992: “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”.
Inoltre, per giurisprudenza di legittimità consolidata, l'esposizione in dichiarazione di un credito di imposta vale quale presentazione di istanza di rimborso del credito stesso;
così in termini Cass. n. 7241/2019:
“poiché l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce già istanza di rimborso, ne consegue che «il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di giorni novanta dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione su cui si forma il silenzio/rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1. lett. g), del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente”.
Ne segue la ritualità e tempestività del ricorso in esame.
Venendo merito, al riguardo, l'Ufficio si limita a prospettare, in termini meramente ipotetici, la insussistenza dei presupposti da parte del ricorrente per usufruire del beneficio del regime degli impatriati, in quanto il rapporto di lavoro in Italia non sarebbe mai cessato essendo stato continuativo a seguito della presenza di un distacco preordinato al rientro in Italia. Detta deduzione è peraltro, oltre che del tutto genericamente formulata, meramente prospettata per un futuro contenzioso, senza dar luogo a una richiesta di rigetto per infondatezza del ricorso stesso, limitandosi l'Ufficio a eccepire come detto l'inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso come richiesto. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.700,00 oltre al 15% di spese generali oltre a IVA se dovuta, oltre a cnpa e rimborso CUT a favore di parte ricorrente. Cosi deciso in Milano il 17.02.2026 IL
PRESIDENTE ES DD L'ESTENSORE CI RO