Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) C.F._1
e
(nato Torino il 14/09/1964 – c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Atteritano
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/07/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/12/1991 in IA TA
((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 85 part II serie A anno 1991) e che dall'unione sono nati i figli (20/03/1993) e (29/09/1998), Per_1 Per_2 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 94/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di IA TA, Via Palizzi n. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (tranne il pianoforte che è un bene personale di ) resta assegnata alla moglie, che ne è Parte_2 comproprietaria al 50%, e ciò nell'interesse della figlia , maggiorenne Per_2 ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico, la quale ha scelto di continuare a convivere con la madre. Pertanto, Parte_2 si trasferirà temporaneamente nell'abitazione ereditata dalla madre e dopo l'omologa della separazione sarà comunque libero di trasferire la propria residenza anche fuori dalla Calabria.
3. Il signor riconosce di essere debitore nei confronti della Parte_2 moglie della somma complessiva di € 53.000,00, pari ai risparmi personali accantonati da negli anni di vita matrimoniale grazie alla Parte_1 liquidazione pro-quota dell'eredità del padre, (deceduto il Persona_3
24/06/2020 nonché in virtù delle donazioni in denaro ricevute dall'anziana zia materna, [CF ], che dopo essere Persona_4 C.F._3 rimasta vedova è stata accolta ed assistita dalla nipote ed ha voluto Pt_1 per questo manifestarle la sua riconoscenza.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nel corso degli anni, i predetti risparmi sono stati utilizzati dal marito all'insaputa della moglie ed in violazione del patto fiduciario di escluderli dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. b) cod. civ.
5. I ricorrenti, pertanto, stabiliscono che , ad integrale Parte_2 estinzione del debito riconosciuto ed a tacitazione definitiva di eventuali pretese risarcitorie riconducibili alla distrazione dei predetti risparmi, si obbliga a trasferire ad , in esecuzione degli Parte_1 accordi di separazione, il diritto di usufrutto sulla propria quota paritaria ed indivisa dell'immobile acquistato in comunione legale sito a IA TA,
Via Palizzi n. 28 (al catasto civico 34), identificato in catasto urbano del predetto comune al foglio 30, particella 2247 sub 4 e sub 5. Entrambi i coniugi, sempre in esecuzione dei loro accordi di separazione, si impegnano a trasferire alle due figlie ed il diritto di nuda proprietà del Per_1 Per_2 medesimo immobile. L'atto notarile di trasferimento dei diritti reali di cui al presente punto sarà stipulato entro e non oltre 6 mesi dall'emissione della sentenza di omologa della separazione.
6. I coniugi concordano che il padre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, verserà alla moglie - tramite accredito diretto sul suo conto corrente personale - la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di contributo
2 per il mantenimento della figlia;
detto importo, da intendersi Per_2 comprensivo delle spese straordinarie, sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOA, a partire dal secondo anno successivo all'omologazione della separazione e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia
7. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e, fermo restando l'impegno di stipulare l'atto notarile indicato al punto n. 4, dichiarano di aver regolato i loro restanti rapporti patrimoniali con separata scrittura privata. Pertanto, rinunciano espressamente alle domande di addebito della separazione e di assegno di mantenimento e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti giuridici riconducibili al loro matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 21/12/1991 in IA TA ((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 85 part II serie A anno 1991) e che dall'unione sono nati i figli (20/03/1993) e Per_1 Per_2
(29/09/1998), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 94/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
21/12/1991 in IA TA ((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 85 part II serie A anno 1991), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di IA TA, Via Palizzi n. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (tranne il pianoforte che è un bene personale di ) resta assegnata alla moglie, che ne è Parte_2 comproprietaria al 50%, e ciò nell'interesse della figlia , maggiorenne Per_2 ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico, la quale ha scelto di continuare a convivere con la madre. Pertanto, Parte_2 si trasferirà temporaneamente nell'abitazione ereditata dalla madre e dopo l'omologa della separazione sarà comunque libero di trasferire la propria residenza anche fuori dalla Calabria.
3. Il signor riconosce di essere debitore nei confronti della Parte_2 moglie della somma complessiva di € 53.000,00, pari ai risparmi personali accantonati da negli anni di vita matrimoniale grazie alla Parte_1 liquidazione pro-quota dell'eredità del padre, (deceduto il Persona_3
24/06/2020 nonché in virtù delle donazioni in denaro ricevute dall'anziana zia materna, [CF ], che dopo essere Persona_4 C.F._3 rimasta vedova è stata accolta ed assistita dalla nipote ed ha voluto Pt_1 per questo manifestarle la sua riconoscenza.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nel corso degli anni, i predetti risparmi sono stati utilizzati dal marito all'insaputa della moglie ed in violazione del patto fiduciario di escluderli dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. b) cod. civ.
5. I ricorrenti, pertanto, stabiliscono che , ad integrale Parte_2 estinzione del debito riconosciuto ed a tacitazione definitiva di eventuali pretese risarcitorie riconducibili alla distrazione dei predetti risparmi, si obbliga a trasferire ad , in esecuzione degli Parte_1 accordi di separazione, il diritto di usufrutto sulla propria quota paritaria ed indivisa dell'immobile acquistato in comunione legale sito a IA TA,
Via Palizzi n. 28 (al catasto civico 34), identificato in catasto urbano del predetto comune al foglio 30, particella 2247 sub 4 e sub 5. Entrambi i coniugi, sempre in esecuzione dei loro accordi di separazione, si impegnano a trasferire alle due figlie ed il diritto di nuda proprietà del Per_1 Per_2 medesimo immobile. L'atto notarile di trasferimento dei diritti reali di cui al
4 presente punto sarà stipulato entro e non oltre 6 mesi dall'emissione della sentenza di omologa della separazione.
6. I coniugi concordano che il padre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, verserà alla moglie - tramite accredito diretto sul suo conto corrente personale - la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
detto importo, da intendersi Per_2 comprensivo delle spese straordinarie, sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOA, a partire dal secondo anno successivo all'omologazione della separazione e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia
7. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e, fermo restando l'impegno di stipulare l'atto notarile indicato al punto n. 4, dichiarano di aver regolato i loro restanti rapporti patrimoniali con separata scrittura privata. Pertanto, rinunciano espressamente alle domande di addebito della separazione e di assegno di mantenimento e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione a tutti i rapporti giuridici riconducibili al loro matrimonio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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