CASS
Sentenza 7 settembre 2022
Sentenza 7 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/09/2022, n. 32916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32916 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/Fltre le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY L L. IL it> Cdv)o udito il difensore Cou c04-.342 Penale Sent. Sez. 4 Num. 32916 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Gip di Ragusa che aveva applicato a NO NO gli arresti domiciliari in ordine alla cessione continuata a AU NU di 10 kg di hashish e 400 grammi di cocaina, per il prezzo di euro 12.000. 2. Gli elementi d'accusa sono costituiti dagli sms scambiati tra il Vìviano e il AU il 07/01/2019, nonché dagli accertamenti del Commissariato di Ragusa sulla riconducíbilítà al Víviano dell'utenza intercettata con il numero 351.1772174. Tale utenza, intestata al prestanome IK Md IN, risultava nella disponibilità di NO NO in quanto, in occasione dei numerosi messaggi intercorsi dal 23 al 29/01/2019, dal 04/02/2019 al 04/06/2019, le utenze degli interlocutori agganciavano una cella vicina all'abitazione di NO NO;
così come l'utilizzatore dell'utenza ritenuta in uso al NO, nei messaggi del 04/05.01.2019 faceva riferimento a "Ginevra", nome della figlia del prevenuto, la quale aveva la febbre per il vaccino. Inoltre, a seguito di un appuntamento telefonico tra tale "NO" e AU NU, il quale avrebbe mandato un suo emissario presso "il benzinaio" in data 13/02/2019, la PG individuava presso la Q8, sulla SS 626, NO NO, il quale giungeva a bordo di una Mercedes Classe A, intestata al suocero, AB GI, ed entrava nei bagni della stazione di servizio subito dopo il coindagato IL MA (emissario del AU). 3. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'indagato il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, poiché la ricostruzione dei fatti sarebbe lacunosa, priva di riscontri e illogica;
non sarebbe dimostrata l'identificazione dell'odierno ricorrente. Nonostante l'attività di intercettazione abbia consentito alla p.g., con largo anticipo, di apprendere con precisione il luogo, la data e l'orario dell'incontro finalizzato alla presunta cessione di sostanza stupefacente, alcuna attività di controllo sarebbe stata espletata al fine di ottenere una certa individuazione dei soggetti coinvolti. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su censure manifestamente infondate, nonché tendenti ad una rivalutazione delle risultanze investigative non consentita in questa sede. 2 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). Giova, inoltre, ricordare che la gravità indiziaria - unico oggetto di doglianza è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. Tuttavia, apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattimentale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002 -01; Sez. 3 n. 17527 I 11/01/2019, Inegbedion Lucky, Rv. 275699 - 02). Sulla base dei menzionati presupposti si è articolato l'argomentare del Tribunale del riesame. Esso, operata una lettura coordinata e complessiva del quadro indiziario, ha offerto (pp. 2 e 3) adeguata motivazione sull'elevato grado di probabilità che l'utenza intercettata facesse capo al NO (con riguardo alla figlia del ricorrente, Ginevra, e alla zona della cella agganciata, coincidente con 3 quella dell'abitazione del prevenuto); sull'incontro avvenuto tra questi e l'emissario del AU al distributore Q8; sull'univoco significato degli sms intercorsi nei giorni precedenti. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/Fltre le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY L L. IL it> Cdv)o udito il difensore Cou c04-.342 Penale Sent. Sez. 4 Num. 32916 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Gip di Ragusa che aveva applicato a NO NO gli arresti domiciliari in ordine alla cessione continuata a AU NU di 10 kg di hashish e 400 grammi di cocaina, per il prezzo di euro 12.000. 2. Gli elementi d'accusa sono costituiti dagli sms scambiati tra il Vìviano e il AU il 07/01/2019, nonché dagli accertamenti del Commissariato di Ragusa sulla riconducíbilítà al Víviano dell'utenza intercettata con il numero 351.1772174. Tale utenza, intestata al prestanome IK Md IN, risultava nella disponibilità di NO NO in quanto, in occasione dei numerosi messaggi intercorsi dal 23 al 29/01/2019, dal 04/02/2019 al 04/06/2019, le utenze degli interlocutori agganciavano una cella vicina all'abitazione di NO NO;
così come l'utilizzatore dell'utenza ritenuta in uso al NO, nei messaggi del 04/05.01.2019 faceva riferimento a "Ginevra", nome della figlia del prevenuto, la quale aveva la febbre per il vaccino. Inoltre, a seguito di un appuntamento telefonico tra tale "NO" e AU NU, il quale avrebbe mandato un suo emissario presso "il benzinaio" in data 13/02/2019, la PG individuava presso la Q8, sulla SS 626, NO NO, il quale giungeva a bordo di una Mercedes Classe A, intestata al suocero, AB GI, ed entrava nei bagni della stazione di servizio subito dopo il coindagato IL MA (emissario del AU). 3. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'indagato il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, poiché la ricostruzione dei fatti sarebbe lacunosa, priva di riscontri e illogica;
non sarebbe dimostrata l'identificazione dell'odierno ricorrente. Nonostante l'attività di intercettazione abbia consentito alla p.g., con largo anticipo, di apprendere con precisione il luogo, la data e l'orario dell'incontro finalizzato alla presunta cessione di sostanza stupefacente, alcuna attività di controllo sarebbe stata espletata al fine di ottenere una certa individuazione dei soggetti coinvolti. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su censure manifestamente infondate, nonché tendenti ad una rivalutazione delle risultanze investigative non consentita in questa sede. 2 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). Giova, inoltre, ricordare che la gravità indiziaria - unico oggetto di doglianza è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. Tuttavia, apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattimentale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002 -01; Sez. 3 n. 17527 I 11/01/2019, Inegbedion Lucky, Rv. 275699 - 02). Sulla base dei menzionati presupposti si è articolato l'argomentare del Tribunale del riesame. Esso, operata una lettura coordinata e complessiva del quadro indiziario, ha offerto (pp. 2 e 3) adeguata motivazione sull'elevato grado di probabilità che l'utenza intercettata facesse capo al NO (con riguardo alla figlia del ricorrente, Ginevra, e alla zona della cella agganciata, coincidente con 3 quella dell'abitazione del prevenuto); sull'incontro avvenuto tra questi e l'emissario del AU al distributore Q8; sull'univoco significato degli sms intercorsi nei giorni precedenti. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente