Sentenza 2 novembre 1978
Massime • 1
L'assuntore del concordato fallimentare e legittimato all'Azione diretta a far accertare la nullita assoluta di un contratto concluso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento (nella specie, mutuo fondiario), dal quale derivi un'obbligazione che sia tenuto ad adempiere,indipendentemente dall'esistenza di uno specifico patto del concordato sulla cessione dell'Esercizio di tale Azione.Detta legittimazione,infatti,consegue direttamente dal principio generale fissato dall'art 1421 cod civ,il quale consente ad ogni interessato di far valere la nullita del contratto,al fine di evitare il pregiudizio che possa derivargli dall'incertezza sull'idoneita o meno del contratto stesso a produrre i suoi effetti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/11/1978, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 2 novembre 1978 |
Testo completo
L'assuntore del concordato fallimentare e legittimato all'Azione diretta a far accertare la nullita assoluta di un contratto concluso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento (nella specie, mutuo fondiario), dal quale derivi un'obbligazione che sia tenuto ad adempiere,indipendentemente dall'esistenza di uno specifico patto del concordato sulla cessione dell'Esercizio di tale Azione.Detta legittimazione,infatti,consegue direttamente dal principio generale fissato dall'art 1421 cod civ,il quale consente ad ogni interessato di far valere la nullita del contratto,al fine di evitare il pregiudizio che possa derivargli dall'incertezza sull'idoneita o meno del contratto stesso a produrre i suoi effetti.*