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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Paola De Nisco, Presidente;
dr. Sergio Casarella, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 401/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), esercente attività di impresa individuale con Parte_1 C.F._1
ditta EK Impianti, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti
Paola Rinaldi e Wakim Khuri;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
speciale alle liti, dall'Avv. Nicoletta Celidoni;
appellato avente ad oggetto: azione di adempimento di contratto di mutuo;
conclusioni: appellante: “piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto, in via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, annullare e/o revocare, e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro, resa dalla dott.ssa Flavia Mazzini, n. 206/2022 del 13/03/2022, pubblicata in data 16/03/2022 e notificata
1 in data 18/03/2022, resa nella causa RG n. 2114/2019, perché resa in manifesta violazione di legge, affetta da errores in procedendo ed in iudicando, affetta da vizio di motivazione e da travisamento, per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente, accertare e dichiarare che il sig. ha incassato l'importo di € 19.500,00 a titolo di prestito P_
personale e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo effettivo;
in via subordinata nel merito, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.500,00 o di quella che apparirà di giustizia per ingiustificato arricchimento;
condannare il sig. alla restituzione P_
dell'importo percepito di € 2.000,00, o di quello che sarà stato pagato alla data di conclusione del presente giudizio a titolo di spese legali liquidate in primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento delle difese spiegate in atti, ogni domanda richiesta istanza ed eccezione avversaria disattesa, respingerel'appello qui promosso da (p. iva siccome Parte_2 P.IVA_1
infondato in fatto ed in diritto, confermando la Sentenza diPrimo Grado resa dal Tribunale di
Pesaro, e comunque con ogni statuizione;
e pertanto respingere la domanda avversaria formulata in via principale e nel merito, peri motivi esposti in atti, e comunque con ogni statuizione;
respingere la domanda avversaria formulata in via subordinata nel merito, per i motivi esposti in atti, e comunque con ogni statuizione;
voglia inoltre l'Ecc.ma Corte adita confermare la vittoria delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado con conseguente respingimento della richiesta avversaria di restituzione delle spese legali liquidate in primo grado nella misura già pagata dall'appellante all'appellato. Con vittoria delle spese e dei compensi anche del presente grado di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha negato che, per il tramite dell'emissione dei quattro assegni bancari, ebbe a prestare a Parte_1
la complessiva somma di euro 19.500,00 e che, dunque, la dazione della Controparte_1
somma, lungi dal configurarsi come adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituisce il perfezionamento di un contratto di mutuo, con conseguente diritto del traente alla restituzione della somma mutuata.
In particolare, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro ha compiuto errato scrutinio critico delle dichiarazioni testimoniali rese da che, sentito Testimone_1
all'udienza del 3.2.2021, ha dichiarato quanto segue: “dalle scritture contabili che ho verificato
e di cui ho l'estratto con meche esibisco ho potuto verificare l'annotazione in contabilità di 4 assegni emessi dalla ditta EK in favore del sig. : uno dell'importo di € 6.000,00,uno dell'importo P_
di € 8.000,00, uno dell'importo di € 3.000,00 e uno dell'importodi € 2.500,00. Risultano essere stati iscritti a bilancio alla voce “crediti diversi”.
Il motivo è infondato.
In adesione alla consueta dinamica di ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale, grava in capo al creditore l'onere di fornire adeguata prova della fonte negoziale della pretesa creditoria, ossia, nel caso di specie, dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo.
Peraltro, “in tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la
3 restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
27 del 05/01/2010)”,
Come correttamente osservato dal Tribunale di Pesaro, non ha fornito tale Parte_1
prova.
In primo luogo, , lungi dal consegnare la somma di denaro tramite uno Parte_1
strumento volto a lumeggiare univocamente il proposito di compiere la traditio rei (come, ad esempio, l'esecuzione di un bonifico bancario), ha tratto quattro assegni bancari (i primi due in data 22.4.2013, il terzo in data 3.6.2013, il quarto in data 5.6.2013) e, dunque, ha operato ricorso ad un mezzo di pagamento, ciò che appare di per sé dissonante rispetto all'assunto dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo (in ragione del quale l'appellante sarebbe creditore e non debitore e, dunque, non avrebbe necessità alcuna di trarre assegni bancari) e ciò anche in ragione della mancata contestualità di emissione dei titoli di credito (ciò che appare coerente con un pagamento dilazionato e meno coerente con il perfezionamento di un contratto di mutuo).
In secondo luogo, il teste si è limitato a riferire il contenuto delle Testimone_1
scritture contabili dell'impresa individuale esercitata da peraltro non Parte_1
prodotte da quest'ultimo.
Tuttavia, come noto, il contenuto delle scritture contabili, nonché dei bilanci redatti sulla base di esse (peraltro, nel caso di specie, in ragione della natura individuale dell'impresa esercitata dall'attore deve ritenersi che il riferimento ai bilanci sia atecnico e che il teste abbia in realtà visionato le scritture contabili), esplica unicamente efficacia probatoria di sfavore nei confronti dell'imprenditore che le ha tenute, giusto il disposto della norma di cui all'art. 2709 c.c., e, dunque, non può supportare di per sé la pretesa creditoria vantata da quest'ultimo nei confronti di un terzo.
In secondo luogo, vi è che la parte, come sopra già osservato, tampoco ha prodotto le scritture contabili e tale omissione, oltre a svalutare il coefficiente di persuasività delle dichiarazioni testimoniali in esame, preclude alla parte di avvalersi della norma di cui all'art. 2710 c.c. che,
4 come noto, esige la previa verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, ciò che appunto sottintende la loro produzione.
Tal ultima disposizione, peraltro, esplica una efficacia precettiva limitata alle controversie relative all'esercizio dell'impresa mentre, nel caso di specie, , sin dal primo Parte_1
atto difensivo, si è premurato di specificare di aver prestato la somma di denaro “a P_
, in qualità di soggetto privato e non già quale rappresentante di
[...] Parte_3
e, dunque, in un contesto estraneo a quello relativo ai rapporti inerenti all'esercizio
[...]
dell'impresa.
Dunque, i riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono ad una conclusione obbligata: non ha fornito Parte_1
adeguata prova dell'avvenuta stipulazione del dedotto contratto di mutuo, ciò che di per sé preclude l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme asseritamente mutuate.
II. Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha rigettato la domanda, formulata in via subordinata, di arricchimento senza causa.
Al riguardo, nell'atto di appello si legge quanto segue: “… il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, da cui è emersa chiaramente la volontà di
AT Impianti di ricevere la restituzione della somma erogata, non potendo pertanto classificarsi la datio come un atto di liberalità o di disposizione volontaria”.
Il motivo è infondato.
Ad implementazione del percorso motivazionale speso dal primo giudice, è sufficiente osservare che il rimedio contemplato dalla norma di cui all'art. 2041 c.c. è predicato dal connotato della residualità sicchè può essere utilmente esperito nella sola ipotesi in cui l'ordinamento non appresti alcuna azione utile onde scongiurare il consolidamento di una attribuzione patrimoniale originariamente sprovvista di adeguato sostegno causale.
Come correttamente osservato dalla difesa appellata, tale requisito non ricorre nel caso di specie.
5 Vi è, infatti, che , lungi dal prospettare di aver patito un arricchimento senza Parte_1
causa, deduce l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo e, dunque, è titolare dell'azione di adempimento.
La titolarità di tale azione, quantunque poi non accolta in ragione del mancato soddisfacimento degli oneri probatori ad essa correlati, preclude di per sé il proficuo accesso al rimedio residuale delineato dalla norma di cui all'art. 2041 c.c.
In altri e più compiuti termini, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33954 del 05/12/2023, in un caso ove è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Paola De Nisco, Presidente;
dr. Sergio Casarella, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 401/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), esercente attività di impresa individuale con Parte_1 C.F._1
ditta EK Impianti, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti
Paola Rinaldi e Wakim Khuri;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
speciale alle liti, dall'Avv. Nicoletta Celidoni;
appellato avente ad oggetto: azione di adempimento di contratto di mutuo;
conclusioni: appellante: “piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto, in via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, annullare e/o revocare, e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro, resa dalla dott.ssa Flavia Mazzini, n. 206/2022 del 13/03/2022, pubblicata in data 16/03/2022 e notificata
1 in data 18/03/2022, resa nella causa RG n. 2114/2019, perché resa in manifesta violazione di legge, affetta da errores in procedendo ed in iudicando, affetta da vizio di motivazione e da travisamento, per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente, accertare e dichiarare che il sig. ha incassato l'importo di € 19.500,00 a titolo di prestito P_
personale e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo effettivo;
in via subordinata nel merito, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.500,00 o di quella che apparirà di giustizia per ingiustificato arricchimento;
condannare il sig. alla restituzione P_
dell'importo percepito di € 2.000,00, o di quello che sarà stato pagato alla data di conclusione del presente giudizio a titolo di spese legali liquidate in primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento delle difese spiegate in atti, ogni domanda richiesta istanza ed eccezione avversaria disattesa, respingerel'appello qui promosso da (p. iva siccome Parte_2 P.IVA_1
infondato in fatto ed in diritto, confermando la Sentenza diPrimo Grado resa dal Tribunale di
Pesaro, e comunque con ogni statuizione;
e pertanto respingere la domanda avversaria formulata in via principale e nel merito, peri motivi esposti in atti, e comunque con ogni statuizione;
respingere la domanda avversaria formulata in via subordinata nel merito, per i motivi esposti in atti, e comunque con ogni statuizione;
voglia inoltre l'Ecc.ma Corte adita confermare la vittoria delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado con conseguente respingimento della richiesta avversaria di restituzione delle spese legali liquidate in primo grado nella misura già pagata dall'appellante all'appellato. Con vittoria delle spese e dei compensi anche del presente grado di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha negato che, per il tramite dell'emissione dei quattro assegni bancari, ebbe a prestare a Parte_1
la complessiva somma di euro 19.500,00 e che, dunque, la dazione della Controparte_1
somma, lungi dal configurarsi come adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituisce il perfezionamento di un contratto di mutuo, con conseguente diritto del traente alla restituzione della somma mutuata.
In particolare, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro ha compiuto errato scrutinio critico delle dichiarazioni testimoniali rese da che, sentito Testimone_1
all'udienza del 3.2.2021, ha dichiarato quanto segue: “dalle scritture contabili che ho verificato
e di cui ho l'estratto con meche esibisco ho potuto verificare l'annotazione in contabilità di 4 assegni emessi dalla ditta EK in favore del sig. : uno dell'importo di € 6.000,00,uno dell'importo P_
di € 8.000,00, uno dell'importo di € 3.000,00 e uno dell'importodi € 2.500,00. Risultano essere stati iscritti a bilancio alla voce “crediti diversi”.
Il motivo è infondato.
In adesione alla consueta dinamica di ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale, grava in capo al creditore l'onere di fornire adeguata prova della fonte negoziale della pretesa creditoria, ossia, nel caso di specie, dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo.
Peraltro, “in tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la
3 restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
27 del 05/01/2010)”,
Come correttamente osservato dal Tribunale di Pesaro, non ha fornito tale Parte_1
prova.
In primo luogo, , lungi dal consegnare la somma di denaro tramite uno Parte_1
strumento volto a lumeggiare univocamente il proposito di compiere la traditio rei (come, ad esempio, l'esecuzione di un bonifico bancario), ha tratto quattro assegni bancari (i primi due in data 22.4.2013, il terzo in data 3.6.2013, il quarto in data 5.6.2013) e, dunque, ha operato ricorso ad un mezzo di pagamento, ciò che appare di per sé dissonante rispetto all'assunto dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo (in ragione del quale l'appellante sarebbe creditore e non debitore e, dunque, non avrebbe necessità alcuna di trarre assegni bancari) e ciò anche in ragione della mancata contestualità di emissione dei titoli di credito (ciò che appare coerente con un pagamento dilazionato e meno coerente con il perfezionamento di un contratto di mutuo).
In secondo luogo, il teste si è limitato a riferire il contenuto delle Testimone_1
scritture contabili dell'impresa individuale esercitata da peraltro non Parte_1
prodotte da quest'ultimo.
Tuttavia, come noto, il contenuto delle scritture contabili, nonché dei bilanci redatti sulla base di esse (peraltro, nel caso di specie, in ragione della natura individuale dell'impresa esercitata dall'attore deve ritenersi che il riferimento ai bilanci sia atecnico e che il teste abbia in realtà visionato le scritture contabili), esplica unicamente efficacia probatoria di sfavore nei confronti dell'imprenditore che le ha tenute, giusto il disposto della norma di cui all'art. 2709 c.c., e, dunque, non può supportare di per sé la pretesa creditoria vantata da quest'ultimo nei confronti di un terzo.
In secondo luogo, vi è che la parte, come sopra già osservato, tampoco ha prodotto le scritture contabili e tale omissione, oltre a svalutare il coefficiente di persuasività delle dichiarazioni testimoniali in esame, preclude alla parte di avvalersi della norma di cui all'art. 2710 c.c. che,
4 come noto, esige la previa verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, ciò che appunto sottintende la loro produzione.
Tal ultima disposizione, peraltro, esplica una efficacia precettiva limitata alle controversie relative all'esercizio dell'impresa mentre, nel caso di specie, , sin dal primo Parte_1
atto difensivo, si è premurato di specificare di aver prestato la somma di denaro “a P_
, in qualità di soggetto privato e non già quale rappresentante di
[...] Parte_3
e, dunque, in un contesto estraneo a quello relativo ai rapporti inerenti all'esercizio
[...]
dell'impresa.
Dunque, i riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono ad una conclusione obbligata: non ha fornito Parte_1
adeguata prova dell'avvenuta stipulazione del dedotto contratto di mutuo, ciò che di per sé preclude l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme asseritamente mutuate.
II. Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha rigettato la domanda, formulata in via subordinata, di arricchimento senza causa.
Al riguardo, nell'atto di appello si legge quanto segue: “… il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, da cui è emersa chiaramente la volontà di
AT Impianti di ricevere la restituzione della somma erogata, non potendo pertanto classificarsi la datio come un atto di liberalità o di disposizione volontaria”.
Il motivo è infondato.
Ad implementazione del percorso motivazionale speso dal primo giudice, è sufficiente osservare che il rimedio contemplato dalla norma di cui all'art. 2041 c.c. è predicato dal connotato della residualità sicchè può essere utilmente esperito nella sola ipotesi in cui l'ordinamento non appresti alcuna azione utile onde scongiurare il consolidamento di una attribuzione patrimoniale originariamente sprovvista di adeguato sostegno causale.
Come correttamente osservato dalla difesa appellata, tale requisito non ricorre nel caso di specie.
5 Vi è, infatti, che , lungi dal prospettare di aver patito un arricchimento senza Parte_1
causa, deduce l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo e, dunque, è titolare dell'azione di adempimento.
La titolarità di tale azione, quantunque poi non accolta in ragione del mancato soddisfacimento degli oneri probatori ad essa correlati, preclude di per sé il proficuo accesso al rimedio residuale delineato dalla norma di cui all'art. 2041 c.c.
In altri e più compiuti termini, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33954 del 05/12/2023, in un caso ove è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”.
III. L'infondatezza di entrambi i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
6 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7