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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1937/20222 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Venezia - in persona del Giudice dott. Giovanni Calasso- nel procedimento civile iscritto al n. 1937 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 -618 c.p.c.
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2 [...]
CP_3
Avv. Francesca Migliaccio Controparte_4
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di causa del giorno 28.01.2025 Conclusioni dei resistenti: come da verbale di causa del giorno 28.01.2025
FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.03.20222 proponeva, innanzi Controparte_1
a Codesto Tribunale, opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione, avverso la cartella di pagamento n.11920200018739076000 emessa da – prov. di per il Controparte_5 CP_3 pagamento all'Ente creditore dell'importo di euro 20.093,13 quali Controparte_2
“Proventi beni del demanio anno 2020”, oltre oneri di riscossione per € 602,73 e diritti di notifica per € 5,88 a favore di ,, formulando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
“Preliminarmente ex artt. 615, 624 – 625 II comma Cpc, si chiede all'Ill.mo IG. Giudice di disporre l'immediata sospensione del titolo esecutivo – cartella di pagamento oggetto della
Dott. Giovanni Calasso 1
presente opposizione, sussistendo gravi motivi, in principalità con decreto inaudita altera parte, data l'urgenza, e onde evitare iniziative esecutive fondate su un titolo esecutivo inesistente,
In via principale di merito: per le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del titolo e del diritto a procedere ad esecuzione forzata, l'inesistenza del credito, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'opposta e quindi il diritto di Riscossione – prov. di Controparte_7
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la CP_3 nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, non sono dovuti dall'opponente stante l'intervenuta prescrizione;
In via subordinata: dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti di Riscossione Agente della Riscossione – Controparte_7 prov. di . CP_3
Spese, anche generali di studio al 15%, e competenze professionali interamente rifuse.
A fondamento dell'opposizione rilevava che:
a. La cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento specifico ed analitico di dettaglio delle somme richieste né di eventuali interessi e relative modalità di calcolo, con conseguente nullità della stessa;
b. l'unico dato certo era il riferimento al rapporto locatizio della IG.ra e prima CP_1 ancora del di lei defunto marito , e degli avi dello stesso inerente un bene non Persona_1 appartenente al demanio né al patrimonio indisponibile dello Stato, come giudizialmente accertato dal Tribunale di Venezia con Sentenza n.713/2019 e riconosciuto più volte dalla stessa . Di conseguenza detto bene rientrava nel patrimonio disponibile Controparte_2 dello Stato con preclusione di ogni facoltà di “autodeterminazione” del canone, essendo necessario un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo e procedere in via esecutiva;
c. l'immobile – casa di abitazione – della IG.ra , era stato dalla stessa costruito, CP_1 con assenso della stessa, con concessione edilizia n° 80352 del Controparte_2
29/12/1982 e di cui alla concessione in sanatoria prat. n° 2450 del 28/3/1986;
d. la ricorrente, e prima di lei il coniuge , e prima ancora il di lui padre ha aveva Persona_1 sempre corrisposto il canone di locazione annuo come, peraltro, riconosciuto dalla stessa
, nel procedimento civile inerente la summenzionata Controparte_2
e. il credito si era comunque prescritto ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c..
f. la somma richiesta era indeterminata, non intellegibile e non specificata nella cartella di pagamento, con conseguente la nullità della pretesa e della cartella di pagamento;
g. il criterio di conteggio di un canone annuo di locazione diverso da quello corrisposto era stato determinato unilateralmente e che in ogni caso, la ricorrente non era tenuta a corrispondere un diverso canone per effetto di addizioni/costruzioni che, stante la vigenza del rapporto, ancora non appartenevano al proprietario-locatore e sulle quale il conduttore aveva un diritto di godimento.
2. Con comparsa depositata il 10.06.2022 si costituiva l'
[...]
Controparte_8
[...] [...]
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la riconducibilità delle doglianze avversarie inerenti vizi propri della cartella di pagamento al rito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I co c.p.c. e, conseguentemente, dichiararne l'inammissibilità per tardività in rapporto al termine da tale norma previsto;
In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_7
in relazione a vicende, atti e/o attività non afferenti l'attività di competenza della
[...] stessa e antecedenti la consegna del ruolo per parte dell'Ente Creditore;
In subordine
Nel merito
- respingere le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conferma dell'atto opposto;
Con vittoria di spese, anche forfetarie nella misura del 15 % e compensi di causa.
Rilevava che:
a. l'eccezione inerente il mancato riferimento specifico ed analitico di dettaglio delle somme richieste e agli interessi e relative modalità di calcolo rappresentava un'eccezione che riguardava un presunto vizio formale della cartella di pagamento e, pertanto, rientrava nell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., il cui termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto era scaduto, con conseguente inammissibilità dell'opposizione;
b. in relazione alla formazione dei ruoli da parte degli Enti Creditori, nonché a fatti e/o atti e/o attività antecedenti alla consegna dei medesimi, non era prevista alcuna partecipazione dell'odierna resistente, delegata alla mera riscossione del credito, con conseguente difetto di legittimazione passiva .
c. la procedura di riscossione, in assenza di provvedimenti di sospensione e/o di sgravio da parte dell'Autorità Giudiziaria o dello stesso Ente Creditore, era stata legittimamente intrapresa, anzi era attività dovuta, essendo l'azione esattoriale vincolata a rigidi adempimenti ed avendo l'Ente creditore trasmesso il ruolo con la conseguenza che di tutti gli eventuali vizi doveva rispondere solo ed unicamente l' e giammai il concessionario;
Controparte_2
d) l'atto notificato alla sig.ra conteneva, oltre al preciso dettaglio del ruolo e dei CP_1 crediti in riscossione, ulteriori e aggiuntive indicazioni in merito agli stessi. In particolare erano analiticamente indicate tutte le necessarie informazioni inerenti le pretese creditorie azionate, la tipologia di ruolo, la data della sua esecutorietà, l'Ente impositore, il titolo del credito, il dettaglio degli importi richiesti per ciascuna voce, la specifica indicazione della precedenti richieste di pagamento avanzate dall'Ente creditore, la relativa data di notifica;
e) parte ricorrente non aveva allegato e provato di aver subito un concreto pregiudizio del diritto di difesa derivante dal presunto difetto di motivazione della cartella
3. Con comparsa depositata il 10.06.2022 si costituiva altresì il
[...]
, chiedendo il rigetto della Controparte_9 domanda rilevando che:
a. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 713/2019 pubblicata il 01.04.2019, passata in giudicato, pur non riconoscendo l'appartenenza al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile il compendio oggetto di causa, rigettava, la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente per difetto di prova;
Dott. Giovanni Calasso 3
b. la Direzione Regionale Veneto, pertanto, sollecitava la IG.ra a provvedere al CP_1 pagamento delle indennità maturate e stante il mancato versamento iscriveva a ruolo le somme dovute;
c. nessun contratto era stato sottoscritto dall'Agenzia resistente con la IG.ra , né CP_1 con i precedenti occupanti;
d. era preclusa ogni opposizione avverso la cartella per vizi di merito relativi all'intimazione di pagamento;
e. non vi era alcun rapporto contrattuale che potesse configurare come “canone” l'importo annuo corrisposto dalla e che, a fronte di pagamenti parziali, il termine di CP_1 prescrizione doveva ritenersi interrotto;
f. l' aveva ribadito, in fase di autorizzazione dei lavori di manutenzione e Controparte_2 migliorie, che le opere erano da intendersi acquisite allo Stato senza alcun diritto di rivalsa da parte della ricorrente.
4. sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, successivamente confermata;
disposta la riunione al presente giudizio di quelli aventi i nn. R.G. 6986/2022 e
R.G. 7855/2022; disattesa la richiesta di mutamento di rito;
ammessa ed espletata CTU;
dato atto del mancato accordo tra le parti;
precisate le conclusioni e depositate note conclusive, la causa all'udienza odierna viene decisa
DIRITTO
Il presente giudizio viene deciso in virtù del principio della ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità, la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso
Ciò premesso, anche per quanto emerso dalla sentenza n. 7139/2019 di questo Tribunale, il rapporto tra le parti è riconducibile ad una occupazione senza titolo atteso che le somme sono state corrisposte sempre a titolo di indennizzo e mai quale canone di locazione “ , Persona_1 appena appreso nel 1975, della notizia che il bene era stato ceduto allo Stato (si rammenta Per_ che lo in quell'anno ha iniziato a chiedere il pagamento dell'indennità di occupazione per mancanza di titolo) ha iniziato a pagare l'indennità sul presupposto dell'altruità della cosa”. Nessun contratto di locazione risulta prodotto in atti con la conseguenza che, ab origine, vi è stata un'occupazione dell'immobile senza titolo. Invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza, in mancanza di un regolare contratto scritto di locazione l'occupazione di un
Dott. Giovanni Calasso 4
immobile deve considerarsi sine titulo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la stessa va disattesa atteso che i pagamenti riconosciuti dall'appellante, anche se relativi a somme inferiori all'importo ridefinito con le intimazioni di pagamento, hanno effetto interruttivo della prescrizione di anno in anno (Corte d'Appello di
Venezia – Sez II - 23.06.2020-=5093/2019 del 18.11.2019).
Nel merito, con riferimento all'ammontare delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dalla CTU, adeguatamente motivata e fondata su una scrupolosa verifica della documentazione, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate, è emerso che i valori locati dell'immobile determinati dall'amministrazione senza alcun accordo con la ricorrente sono nettamente inferiori alle richieste di indennizzo dell'Amministrazione, tanto più che gli importi annui richiesti con le opposte cartelle hanno ad oggetto e a parametro di riferimento un bene totalmente diverso nella sua entità valore e consistenza in virtù dei lavori effettuati dai IG.ri
, tutti regolari sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed autorizzati Parte_1 dall'Amministrazione.
Sotto detto aspetto la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento va accolta.
Considerata la reciproca soccombenza, le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
1) annulla le cartelle di pagamento impugnate nn. 11920200018739076000,
1192021000893130400, 11920220005035589000;
2) compensa integralmente le spese e competenze di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. e allegata al verbale.
Lecce-Venezia, 20.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Venezia - in persona del Giudice dott. Giovanni Calasso- nel procedimento civile iscritto al n. 1937 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 -618 c.p.c.
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2 [...]
CP_3
Avv. Francesca Migliaccio Controparte_4
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di causa del giorno 28.01.2025 Conclusioni dei resistenti: come da verbale di causa del giorno 28.01.2025
FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.03.20222 proponeva, innanzi Controparte_1
a Codesto Tribunale, opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione, avverso la cartella di pagamento n.11920200018739076000 emessa da – prov. di per il Controparte_5 CP_3 pagamento all'Ente creditore dell'importo di euro 20.093,13 quali Controparte_2
“Proventi beni del demanio anno 2020”, oltre oneri di riscossione per € 602,73 e diritti di notifica per € 5,88 a favore di ,, formulando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
“Preliminarmente ex artt. 615, 624 – 625 II comma Cpc, si chiede all'Ill.mo IG. Giudice di disporre l'immediata sospensione del titolo esecutivo – cartella di pagamento oggetto della
Dott. Giovanni Calasso 1
presente opposizione, sussistendo gravi motivi, in principalità con decreto inaudita altera parte, data l'urgenza, e onde evitare iniziative esecutive fondate su un titolo esecutivo inesistente,
In via principale di merito: per le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del titolo e del diritto a procedere ad esecuzione forzata, l'inesistenza del credito, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'opposta e quindi il diritto di Riscossione – prov. di Controparte_7
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la CP_3 nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, non sono dovuti dall'opponente stante l'intervenuta prescrizione;
In via subordinata: dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
Per l'effetto ed in ogni caso dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti di Riscossione Agente della Riscossione – Controparte_7 prov. di . CP_3
Spese, anche generali di studio al 15%, e competenze professionali interamente rifuse.
A fondamento dell'opposizione rilevava che:
a. La cartella di pagamento non conteneva alcun riferimento specifico ed analitico di dettaglio delle somme richieste né di eventuali interessi e relative modalità di calcolo, con conseguente nullità della stessa;
b. l'unico dato certo era il riferimento al rapporto locatizio della IG.ra e prima CP_1 ancora del di lei defunto marito , e degli avi dello stesso inerente un bene non Persona_1 appartenente al demanio né al patrimonio indisponibile dello Stato, come giudizialmente accertato dal Tribunale di Venezia con Sentenza n.713/2019 e riconosciuto più volte dalla stessa . Di conseguenza detto bene rientrava nel patrimonio disponibile Controparte_2 dello Stato con preclusione di ogni facoltà di “autodeterminazione” del canone, essendo necessario un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo e procedere in via esecutiva;
c. l'immobile – casa di abitazione – della IG.ra , era stato dalla stessa costruito, CP_1 con assenso della stessa, con concessione edilizia n° 80352 del Controparte_2
29/12/1982 e di cui alla concessione in sanatoria prat. n° 2450 del 28/3/1986;
d. la ricorrente, e prima di lei il coniuge , e prima ancora il di lui padre ha aveva Persona_1 sempre corrisposto il canone di locazione annuo come, peraltro, riconosciuto dalla stessa
, nel procedimento civile inerente la summenzionata Controparte_2
e. il credito si era comunque prescritto ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c..
f. la somma richiesta era indeterminata, non intellegibile e non specificata nella cartella di pagamento, con conseguente la nullità della pretesa e della cartella di pagamento;
g. il criterio di conteggio di un canone annuo di locazione diverso da quello corrisposto era stato determinato unilateralmente e che in ogni caso, la ricorrente non era tenuta a corrispondere un diverso canone per effetto di addizioni/costruzioni che, stante la vigenza del rapporto, ancora non appartenevano al proprietario-locatore e sulle quale il conduttore aveva un diritto di godimento.
2. Con comparsa depositata il 10.06.2022 si costituiva l'
[...]
Controparte_8
[...] [...]
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la riconducibilità delle doglianze avversarie inerenti vizi propri della cartella di pagamento al rito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I co c.p.c. e, conseguentemente, dichiararne l'inammissibilità per tardività in rapporto al termine da tale norma previsto;
In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_7
in relazione a vicende, atti e/o attività non afferenti l'attività di competenza della
[...] stessa e antecedenti la consegna del ruolo per parte dell'Ente Creditore;
In subordine
Nel merito
- respingere le domande tutte di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conferma dell'atto opposto;
Con vittoria di spese, anche forfetarie nella misura del 15 % e compensi di causa.
Rilevava che:
a. l'eccezione inerente il mancato riferimento specifico ed analitico di dettaglio delle somme richieste e agli interessi e relative modalità di calcolo rappresentava un'eccezione che riguardava un presunto vizio formale della cartella di pagamento e, pertanto, rientrava nell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., il cui termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto era scaduto, con conseguente inammissibilità dell'opposizione;
b. in relazione alla formazione dei ruoli da parte degli Enti Creditori, nonché a fatti e/o atti e/o attività antecedenti alla consegna dei medesimi, non era prevista alcuna partecipazione dell'odierna resistente, delegata alla mera riscossione del credito, con conseguente difetto di legittimazione passiva .
c. la procedura di riscossione, in assenza di provvedimenti di sospensione e/o di sgravio da parte dell'Autorità Giudiziaria o dello stesso Ente Creditore, era stata legittimamente intrapresa, anzi era attività dovuta, essendo l'azione esattoriale vincolata a rigidi adempimenti ed avendo l'Ente creditore trasmesso il ruolo con la conseguenza che di tutti gli eventuali vizi doveva rispondere solo ed unicamente l' e giammai il concessionario;
Controparte_2
d) l'atto notificato alla sig.ra conteneva, oltre al preciso dettaglio del ruolo e dei CP_1 crediti in riscossione, ulteriori e aggiuntive indicazioni in merito agli stessi. In particolare erano analiticamente indicate tutte le necessarie informazioni inerenti le pretese creditorie azionate, la tipologia di ruolo, la data della sua esecutorietà, l'Ente impositore, il titolo del credito, il dettaglio degli importi richiesti per ciascuna voce, la specifica indicazione della precedenti richieste di pagamento avanzate dall'Ente creditore, la relativa data di notifica;
e) parte ricorrente non aveva allegato e provato di aver subito un concreto pregiudizio del diritto di difesa derivante dal presunto difetto di motivazione della cartella
3. Con comparsa depositata il 10.06.2022 si costituiva altresì il
[...]
, chiedendo il rigetto della Controparte_9 domanda rilevando che:
a. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 713/2019 pubblicata il 01.04.2019, passata in giudicato, pur non riconoscendo l'appartenenza al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile il compendio oggetto di causa, rigettava, la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente per difetto di prova;
Dott. Giovanni Calasso 3
b. la Direzione Regionale Veneto, pertanto, sollecitava la IG.ra a provvedere al CP_1 pagamento delle indennità maturate e stante il mancato versamento iscriveva a ruolo le somme dovute;
c. nessun contratto era stato sottoscritto dall'Agenzia resistente con la IG.ra , né CP_1 con i precedenti occupanti;
d. era preclusa ogni opposizione avverso la cartella per vizi di merito relativi all'intimazione di pagamento;
e. non vi era alcun rapporto contrattuale che potesse configurare come “canone” l'importo annuo corrisposto dalla e che, a fronte di pagamenti parziali, il termine di CP_1 prescrizione doveva ritenersi interrotto;
f. l' aveva ribadito, in fase di autorizzazione dei lavori di manutenzione e Controparte_2 migliorie, che le opere erano da intendersi acquisite allo Stato senza alcun diritto di rivalsa da parte della ricorrente.
4. sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, successivamente confermata;
disposta la riunione al presente giudizio di quelli aventi i nn. R.G. 6986/2022 e
R.G. 7855/2022; disattesa la richiesta di mutamento di rito;
ammessa ed espletata CTU;
dato atto del mancato accordo tra le parti;
precisate le conclusioni e depositate note conclusive, la causa all'udienza odierna viene decisa
DIRITTO
Il presente giudizio viene deciso in virtù del principio della ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità, la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso
Ciò premesso, anche per quanto emerso dalla sentenza n. 7139/2019 di questo Tribunale, il rapporto tra le parti è riconducibile ad una occupazione senza titolo atteso che le somme sono state corrisposte sempre a titolo di indennizzo e mai quale canone di locazione “ , Persona_1 appena appreso nel 1975, della notizia che il bene era stato ceduto allo Stato (si rammenta Per_ che lo in quell'anno ha iniziato a chiedere il pagamento dell'indennità di occupazione per mancanza di titolo) ha iniziato a pagare l'indennità sul presupposto dell'altruità della cosa”. Nessun contratto di locazione risulta prodotto in atti con la conseguenza che, ab origine, vi è stata un'occupazione dell'immobile senza titolo. Invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza, in mancanza di un regolare contratto scritto di locazione l'occupazione di un
Dott. Giovanni Calasso 4
immobile deve considerarsi sine titulo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la stessa va disattesa atteso che i pagamenti riconosciuti dall'appellante, anche se relativi a somme inferiori all'importo ridefinito con le intimazioni di pagamento, hanno effetto interruttivo della prescrizione di anno in anno (Corte d'Appello di
Venezia – Sez II - 23.06.2020-=5093/2019 del 18.11.2019).
Nel merito, con riferimento all'ammontare delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dalla CTU, adeguatamente motivata e fondata su una scrupolosa verifica della documentazione, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate, è emerso che i valori locati dell'immobile determinati dall'amministrazione senza alcun accordo con la ricorrente sono nettamente inferiori alle richieste di indennizzo dell'Amministrazione, tanto più che gli importi annui richiesti con le opposte cartelle hanno ad oggetto e a parametro di riferimento un bene totalmente diverso nella sua entità valore e consistenza in virtù dei lavori effettuati dai IG.ri
, tutti regolari sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed autorizzati Parte_1 dall'Amministrazione.
Sotto detto aspetto la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento va accolta.
Considerata la reciproca soccombenza, le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
1) annulla le cartelle di pagamento impugnate nn. 11920200018739076000,
1192021000893130400, 11920220005035589000;
2) compensa integralmente le spese e competenze di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. e allegata al verbale.
Lecce-Venezia, 20.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5