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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5562/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GAGLIARDO MATTEA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5562 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAGLIARDO Parte_1
MATTEA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. RAIA GIANFRANCO
- resistente - oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, oggetto: opposizione ATP conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che Parte_1
2 è in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno Parte_1
mensile d'invalidità dal 28.1.2021; condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.750,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili o al 74% onde ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell' assegno mensile d'assistenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ma per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per la pensione d'inabilità e per l'indennità d'accompagnamento.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione
3 in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la parziale condanna alle spese dell' in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dalla CP_1
domanda amministrativa e della parziale reciproca soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5562/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GAGLIARDO MATTEA per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5562 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAGLIARDO Parte_1
MATTEA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. RAIA GIANFRANCO
- resistente - oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, oggetto: opposizione ATP conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che Parte_1
2 è in possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dell'assegno Parte_1
mensile d'invalidità dal 28.1.2021; condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.750,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili o al 74% onde ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell' assegno mensile d'assistenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ma per l'insussistenza dei requisiti sanitari utili per la pensione d'inabilità e per l'indennità d'accompagnamento.
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione
3 in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la parziale condanna alle spese dell' in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dalla CP_1
domanda amministrativa e della parziale reciproca soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4