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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5158 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, in persona del liquidatorep.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_2
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo, n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
3) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinaro presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Fieravecchia n. 3;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la Parte_1
esponeva che in data 8.10.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249013018206/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - una cartella di pagamento e un avviso di addebito per omesso versamento di contributi e premi CP_1
per il periodo dal 2021 al 2023 (segnatamente la cartella di pagamento Pt_2
n. 10020230021736672000, asseritamente notificata in data 18.9.2023 di importo pari ad € 393,10 e l'avviso di addebito n. 40020230001650986000,
asseritamente notificato in data 22.10.2023 di importo pari ad € 11.391,15).
Eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, infine, la mancanza dei requisiti di cui all'
art. 1, comma 203, l. 662/96 per essere iscritto alla Gestione Commercianti
. CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e della cartella e dell'avviso in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l , CP_1
l' e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 Pt_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (8.10.2024) e la data di deposito del ricorso (10.10.2024) sono decorsi soltanto 2 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica.
Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, Parte_1
tempestivo e può essere vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che la cartella e l'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 18.9.2023 e il 22.10.2023 all'indirizzo pec della ricorrente - risultante dal registro INI-PEC - così come Email_1
si evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' e dell' CP_1 [...]
. Controparte_2
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica di tali atti in quanto notificati tramite indirizzi pec del mittente non validi ossia non risultanti in nessuno dei
“Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE e INIPEC).
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC),
ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere
un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta”. Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del
proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. SS.UU. civ. 15979/2022).
Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dai domini “ t” e Email_2
“ t” possano comportare - Email_3 in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione dei mittenti.
Tra l'altro, l'indirizzo pec t Email_3
è lo stesso indirizzo pec utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento all'origine della controversia de qua e dalla società ricorrente prontamente impugnata, come sopra osservato, in appena due giorni.
Ne consegue che relativamente all'accezione sollevata da parte ricorrente di nullità dell'intimazione di pagamento opposta in quanto la non Parte_1
possederebbe i requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per l'iscrizione nella Gestione commerciante , la stessa eccezione è inammissibile. CP_1
Giova anzitutto prendere atto che la cartella di pagamento e l'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni, nonostante, come sopradescritto, la rituale notifica degli stessi.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalla cartella e dall'avviso non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Relativamente, inoltre, all'eccezione di decadenza, l'art. 25 del d.lgs.
26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a) impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il 31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in questo caso il termine di CP_1
decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il
31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente
previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino
alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante
iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito”
per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 8, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori
interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo
pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto
massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure
di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi
affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista
dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n.
234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di
mora/sanzioni civili”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 11.784,25). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica della cartella e dell'avviso sottesi all'intimazione di pagamento impugnata impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5158 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso dalla , in persona del liquidatore p.t., nei Parte_1 confronti dell' , dell' e dell' , in CP_1 Controparte_2 Pt_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell , Parte_1 CP_1
dell e dell delle spese di lite che Controparte_2 Pt_2
liquida per ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 6.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5158 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, in persona del liquidatorep.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_2
Filomena Sacco e Domenico Cantore coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo, n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
3) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinaro presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Fieravecchia n. 3;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la Parte_1
esponeva che in data 8.10.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020249013018206/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - una cartella di pagamento e un avviso di addebito per omesso versamento di contributi e premi CP_1
per il periodo dal 2021 al 2023 (segnatamente la cartella di pagamento Pt_2
n. 10020230021736672000, asseritamente notificata in data 18.9.2023 di importo pari ad € 393,10 e l'avviso di addebito n. 40020230001650986000,
asseritamente notificato in data 22.10.2023 di importo pari ad € 11.391,15).
Eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, infine, la mancanza dei requisiti di cui all'
art. 1, comma 203, l. 662/96 per essere iscritto alla Gestione Commercianti
. CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e della cartella e dell'avviso in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l , CP_1
l' e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 Pt_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (8.10.2024) e la data di deposito del ricorso (10.10.2024) sono decorsi soltanto 2 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica.
Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, Parte_1
tempestivo e può essere vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che la cartella e l'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati il 18.9.2023 e il 22.10.2023 all'indirizzo pec della ricorrente - risultante dal registro INI-PEC - così come Email_1
si evince dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo dell' e dell' CP_1 [...]
. Controparte_2
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica di tali atti in quanto notificati tramite indirizzi pec del mittente non validi ossia non risultanti in nessuno dei
“Pubblici Elenchi” previsti (IPA, REGINDE e INIPEC).
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
il quale prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC),
ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere
un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta”. Dunque, tale disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, (nel caso di specie tale circostanza non è contestata) ma nulla dice in ordine all'indirizzo del mittente non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Di simile avviso è l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale, in tema di notificazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi ha affermato che la notifica “non è
nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui
all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito
alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti
della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,
cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del
proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. SS.UU. civ. 15979/2022).
Questo Giudicante ritiene di dover aderire a tale orientamento, in quanto è
certamente difficile ritenere che la ricezione di un messaggio pec proveniente dai domini “ t” e Email_2
“ t” possano comportare - Email_3 in un soggetto mediamente dotato - dubbi circa l'identificazione dei mittenti.
Tra l'altro, l'indirizzo pec t Email_3
è lo stesso indirizzo pec utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento all'origine della controversia de qua e dalla società ricorrente prontamente impugnata, come sopra osservato, in appena due giorni.
Ne consegue che relativamente all'accezione sollevata da parte ricorrente di nullità dell'intimazione di pagamento opposta in quanto la non Parte_1
possederebbe i requisiti di cui all' art. 1, comma 203, l. 662/96 per l'iscrizione nella Gestione commerciante , la stessa eccezione è inammissibile. CP_1
Giova anzitutto prendere atto che la cartella di pagamento e l'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni, nonostante, come sopradescritto, la rituale notifica degli stessi.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalla cartella e dall'avviso non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Relativamente, inoltre, all'eccezione di decadenza, l'art. 25 del d.lgs.
26.02.1999, n. 46, infatti, stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a) impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il 31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in questo caso il termine di CP_1
decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il
31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita,
rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38,
comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge.
24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su
tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “E' chiaro l'intento del legislatore,
come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della
regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo
intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima
modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente
previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla
decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo
aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella
frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004,
disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino
alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave
di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale
riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo
della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola
della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle
proroghe operative sino alla data predetta”. La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza …
priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una
procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto.
Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la
sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie
temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n.
78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema
di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante
iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle
gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018). CP_1
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità,
che avalla le pronunce di merito che già avevano ritenuto inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente.
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito”
per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 8, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori
interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo
pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto
massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure
di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi
affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista
dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n.
234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di
mora/sanzioni civili”.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 11.784,25). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica della cartella e dell'avviso sottesi all'intimazione di pagamento impugnata impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5158 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso dalla , in persona del liquidatore p.t., nei Parte_1 confronti dell' , dell' e dell' , in CP_1 Controparte_2 Pt_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell , Parte_1 CP_1
dell e dell delle spese di lite che Controparte_2 Pt_2
liquida per ciascuno di essi in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 6.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro