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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 102/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Valentino Parte_1
Damone
-appellante-
c/
e , in proprio e, tale ultima, quale di Controparte_1 CP_2 amministratrice di sostegno di , rappresentati e difesi dagli Controparte_3 avv.ti Angelo Salvemini e Matteo Renzulli
-appellati ed appellanti incidentali-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26/3/2025
Motivazione
e , genitori del minore , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 convenivano innanzi al Tribunale di Foggia l' Controparte_4
chiedendo di riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del presidio
[...] ospedaliero di Manfredonia, nella causazione del riflessi pregiudizievoli subiti dal suddetto minore, ed evidenziatisi in concomitanza con il parto della , avvenuto presso il reparto di CP_2
Ginecologia ed Ostetricia del suddetto nosocomio, parto durante il quale si erano manifestati seri problemi respiratori, che avevano indotto il trasferimento presso il reparto neonatologia e terapia intensiva dell' , quindi successivi ricoveri presso il presidio Controparte_5 ospedaliero di San Giovanni Rotondo e poi presso l'Ospedale Gaslini di Genova, per le verifiche ed approfondimenti del caso, essendo il minore risultato affetto da tetraparesi spastica, e grave ritardo psico-motorio.
Pagina 1 Si sosteneva essere i danni stati causati dalle erronee condotte dei sanitari dell'Ospedale di
Manfredonia, che non avevano eseguito alcuna ecografia all'atto del ricovero (avvenuto il
11/7/1995 ore 18,15), e tracciato tococardiografico, sulla partoriente , prima del CP_2 parto, rilevando che l'unico cartogramma esistente nella cartella clinica era quello delle ore
17:55 dell'11 luglio 1995 effettuato quindi -e dall'ostetrica- il giorno prima della nascita, avvenuta il 12/7/1995, alle ore 5:30 -11 ore e mezza dopo il precedente tracciato tococardiografico-.
Venivano inoltre contestate le carenze della cartella clinica e della relativa descrittività, in particolare rilevando la mancata verifica ed indicazione dell'indice di APGAR.
Ed ancora si deduceva che le condizioni critiche del neonato erano desumibili dalla documentazione ospedaliera, che riportava: “ASFISSIA Blu generale … Bardicardia post-natale
… Acrocianosi. Tono discreto … Respiro aspro diffuso … RX torace 12.07.1995 Trauma polmonare finemente reticolare, come per interstiziopatia…”, correlati alla grave asfissia alla nascita, con relativi riflessi pregiudizievoli (come sopra indicati).
Veniva quindi chiesta la condanna della a pagare ai genitori , CP_4 Controparte_6 genitori esercenti la responsabilità sul minore , dei danni patiti da tale ultimo, CP_3 quantificati nella misura di € 1.892.785,00, di cui € 1.266.106,00 a titolo di danno biologico permanente “personalizzato”, € 126.679,09 a titolo di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa del figlio, ed € 500.000,00 (€ 250.000,00 per ciascun genitore) a titolo di danno morale ed esistenziale patito dagli attori stessi, per le conseguenze derivanti dalle gravi patologie testè indicate, o negli importi maggiori o minori a determinarsi, oltre accessori di legge e spese di lite.
Si costituiva la , preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione, poi CP_4 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 3230/2023 pubblicata il 20/12/2023, con la quale accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo la responsabilità della Con per quanto occorso, condannando la medesima al pagamento di:
- € 1.172.277,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da
; Controparte_3
- € 511.177,73 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per lesione della capacità lavorativa, patito dal;
Controparte_3
- € 242.280,00 in favore di ciascuno degli attori, in proprio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da grave compromissione del rapporto parentale
Il tutto oltre accessori e spese di lite e Ctu.
Il Giudice di prime cure riteneva al riguardo:
a) Preliminarmente l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di citazione;
b) L'avvenuta allegazione dagli attori delle condotte colpose dei sanitari, e quindi dell'inadempimento;
Pagina 2 Co c) Essere l'onere della prova contraria gravante in capo alla d) La ravvisabilità del nesso causale tra le condotte addebitate ai sanitari e quanto accaduto al neonato,
Tanto alla stregua di una verifica improntata a criteri probabilistici, ed in termini di prevalenza probabilistica, e sulla scorta di un giudizio di ragionevole verosimiglianza;
e) La condivisibilità della Ctu e dei rilievi su plurimi profili di negligenza ravvisabili, ed identificati nella:
o Carenza di notizie nella cartella clinica;
o Affidamento di tutta la gestione del travaglio alla sola ostetrica, esperta sì, ma priva, tuttavia, di quelle peculiari capacità diagnostiche e prognostiche che il caso richiedeva;
o Omessa valutazione ecografica delle condizioni del nascituro, in quanto connotate da ritardo nella crescita, e quindi da una condizione patologica constatabile con una valutazione biometrica del feto -non effettuata- ovvero attraverso una valutazione centimetrica tra la sinfisi pubica ed il fondo;
o Importanza del riconoscimento di tale condizione prima del travaglio e del parto, al fine di poter prestare la migliore assistenza, pre e post-natale, con continui monitoraggi con tracciati tococardiografici, e predisposizione di eventuale taglio cesareo, e posto che neonati con peso fortemente ridotto, risultano essere esposti a “noxae patogene prima”, durante e dopo il parto.
o Incidenza del ritardo dell'accrescimento -constatato nella specie- in termini di complicanza nella gestazione, con aumentato rischio di distress durante il travaglio, e rischio di mortalità e di importanti sequele neurologiche a lungo termine;
o Omissione di un'attenta anamnesi, al fine di valutare correttamente i rischi di complicazione della gravidanza,
Anamnesi possibile con appositi esami ecografici, e con studio dell'accrescimento del feto, volto a riconoscere e valutare l'elevato rischio che il caso prospettava, e che avrebbe dovuto comportare l'adozione di particolari misure nella gestione del travaglio
(monitoraggio CTG in continuo), ovvero l'esecuzione del taglio cesareo elettivo, oppure il consiglio di partorire in una struttura sanitaria di livello superiore e dotata di UTIN.
o Omissione del frequente monitoraggio ed anche della rilevazione auscultatoria,
Che avrebbe potuto consentire di cogliere anche le minime modificazioni della frequenza cardiaca fetale, indice di potenziale danno ipossico;
o Constatazione del distress respiratorio solo alle ore 6,00, e quindi mezz'ora dopo il parto -delle 5,30-;
o Omessa assistenza specifica del neonato nella indicata mezz'ora, durante la quale il medesimo versava nelle condizioni di distress respiratorio;
Pagina 3 o Mancanza di qualsivoglia constatazione clinica delle condizioni del neonato nella richiamata mezz'ora;
o Peggioramento nelle ore successive delle condizioni del neonato, e necessità di CP_ trasferimento presso l' dell'Ospedale di;
Pt_1
f) La riconducibilità delle conseguenze lesive subite dal , alla: CP_3
- assistenza al parto non adeguata al particolare stato del nascituro;
- carenze e ritardi di valutazioni ed assistenza subito dopo la nascita;
Stante il distress respiratorio, e la riduzione del livello di ossigenazione g) La ravvisabilità, per le suddette ragioni, della responsabilità della struttura Co sanitaria di specie, e quindi della
Co h) Di dover riconoscere, per quanto chiarito dal Ctu, e non contestato dalla postumi permanenti nella misura del 95%;
Stanti le gravi conseguenze derivanti dalla severa tetraparesi, molto prossima, per gravità, alla tetraplegia i) Di liquidare il danno non patrimoniale, sulla scorta della percentuale dei postumi permanenti riconosciuti;
l) Di poter riconoscere anche il danno morale,
in conseguenza delle gravi menomazioni subite dal;
CP_3
m) Di non doversi disporre l'aumento per personalizzazione
Per mancanza dei relativi presupposti n) Di dover riconoscere il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa;
Vista la consistenza e gravità dei postumi, ed irreversibilità della condizione del , CP_3
e facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale -con computo in proiezione, dal presumibile anno di inizio dell'attività lavorativa, individuato al 25° anno di età, sino all'età di 65 anni (utile ai fini pensionistici)-, non essendo desumibili ex actis riscontri idonei ai fini della prospettabilità dell'attività lavorativa che il danneggiato avrebbe potuto svolgere;
veniva anche applicato un correlato coefficiente di capitalizzazione, con detrazione in percentuale (15%) sulle risultanti somme, per lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.
o) Di dover riconoscere a favore di ciascun genitore, il danno per pregiudizio al rapporto parentale
Computato secondo la tabella “a punti” predisposta dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, con decurtazione del 20% sugli importi calcolati, per esservi nella specie grave compromissione, e non perdita totale del rapporto.
Con
La impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con rigetto delle richieste attoree,
e, in via subordinata, con rideterminazione delle somme da corrispondere per risarcimento, affidando l'appello ai seguenti motivi:
Pagina 4 I) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, nonchè degli artt. artt. 1218 e 1228 c.c.
E mancanza di idonei riscontri sul nesso di causalità, contestando non avere il Giudice di primo grado vagliato in chiave critica le risultanze della CTU, e di non aver tenuto conto delle Co osservazioni dei Cttpp della sulle origini della condizione del , e sulla verifica CP_3 della situazione cerebrale del feto, nulla argomentando al riguardo.
Si sosteneva -con richiamo pedissequo alle deduzioni del CT- che non vi erano riscontri idonei a consentire di ritenere, anche in termini meramente probabilistici, che le conseguenze patite dal (tetraplegia spastica), potessero esser riconducibili ad una errata CP_3 pratica medica, posto che la gravidanza della non era stata ritenuta, e non doveva CP_2 esser considerata “a rischio”, e che non si erano verificati eventi ipossici sentinella, che avrebbero dovuto raccomandare continui monitoraggi.
Veniva peraltro contestato che era stata ignorata sia la richiesta di chiarimenti, sia quella di Co rinnovazione della ctu, espressamente formulate dalla
Si sosteneva esser le conclusioni tratte in prime cure viziate, sia per avere il Giudice acriticamente aderito alle conclusioni della ctu, sia per esser stata formulata una valutazione meramente ex post, senza procedere ad alcuna verifica ex ante.
Veniva anche contestato quanto ritenuto sulla valorizzazione, ai fini della decisione, della incompletezza della cartella clinica.
Ed ancora si sosteneva non esser stata data prova del nesso causale tra il distress Co respiratorio, e la tetraparesi spastica che aveva afflitto il , sostenendo avere la CP_3 fornito -a mezzo dei propri consulenti- la prova dell'incidenza di una causa imprevedibile nella incidenza causale delle conseguenze dannose constatate, e deducendo che la patologia de Co qua (tetraparesi) non era dovuta alle attività ed omissioni dei sanitari della che avevano agito nel rispetto dell'arte medica e dei protocolli previsti.
Veniva quindi formulata richiesta di rinnovazione della ctu, con un collegio di esperti, e sulla scorta delle osservazioni di natura medico-legale formulate in primo grado, anche per valutare la ravvisabilità del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità; si chiedeva anche di riconvocare i consulenti già nominati in primo grado, per rispondere ai Con chiarimenti richiesti dalla
II) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la determinazione del danno e l'applicazione dei criteri tabellari
- Contestando la valutazione medico-legale del danno eseguita dai CCttuu,
in quanto svincolata da specifiche considerazioni di natura giuridica, e rilevando che la iniziale stima dei CCttuu era stata pari al 75%, poi arbitrariamente rivalutata -sulla scorta delle osservazioni di controparte- al 95%, senza ulteriori esami obiettivi sul paziente, e giustificazioni al riguardo, e senza alcun chiarimento -dai CCttuu- sugli effettivi deficit funzionali e neuropsichici, atto a giustificare l'incremento valutativo.
Pagina 5 Si chiedeva quindi di applicare al più la percentuale del 75%, ai fini della liquidazione dei danni.
- Contestando la quantificazione operata dal giudice di primo grado in riferimento al danno risarcibile per il pregiudizio al rapporto parentale
E deducendo che, non essendovi stata la perdita del rapporto parentale, non doveva ritenersi corretta l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano -quantunque “a punti”- pur se disposta la decurtazione del 20% degli importi computati;
ed ancora doversi tener conto delle carenze probatorie, rispetto alle specifiche e riscontrate situazioni poste a base della attribuzione dei punteggi ai fini del calcolo dei danni, che erano meramente state elencate dal
Giudice di primo grado, ed oggetto di sole valutazioni presuntive, senza alcuna specificazione concernente il peso delle stesse nella relativa quantificazione.
Si chiedeva la rideterminazione della corrispondente voce risarcitoria, applicando i criteri tabellari in rapporto alla sostanziale differenza tra la fattispecie in esame (invalidità) a quelle per cui le tabelle sono state calibrate (morte).
Gli appellati di specie si costituivano, eccependo l'inammissibilità ex artt.342 e 348bis c.p.c., contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, e proponendo appello incidentale con il quale si formulava richiesta di:
A) Riformare la sentenza nella parte in cui aveva ingiustamente sottostimato il danno patrimoniale, condannando la , sulla scorta della nuova “tabella per la CP_4 capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023” -del 26 maggio 2023-, al risarcimento, a titolo di danno patrimoniale futuro, del maggiore importo capitalizzato, compreso tra € 931.718,85 ed € 1.475.713,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Riformare la pronunzia gravata, con maggiorazione di interessi legali -non riconosciuti in prime cure- sulle somme di € 242.280,00 liquidate a favore di ciascun genitore a far data dal dì dell'eventus damni, e secondo quanto statuito dalle SSUU sentenza n° 1712/1995 - con previa devalutazione delle somme alla data del sinistro, e successivamente rivalutazione di anno in anno fino al soddisfo-;
Sollevando anche eccezione ex art. 345 c.p.c., per violazione del divieto dei nova in appello, e con riferimento a nuovi documenti allegati, ed in particolare alle ulteriori deduzioni di CT (dott.
, in quanto prodotte solo nel giudizio di impugnazione appello. Per_1
Si deduceva che le censure mosse, si concretizzavano nel mero richiamo alle considerazioni formulate dai CCttpp, contestando anche la relativa tardività.
Ed ancora si rilevava la idoneità motivazionale della sentenza, in quanto fondata sul richiamo alle risultanze della attività ed elaborato peritale -condivise dal Tribunale- vertendosi in ipotesi di ctu “percipiente”.
Co
Veniva quindi evidenziato che la non aveva contestato né l'esame obiettivo svolto alla presenza dei CCttuu e del consulente di parte attrice, né aveva prodotto osservazioni alla bozza di relazione peritale, limitandosi a formulare osservazioni solo all'udienza del 23 febbraio 2021, ed a sostenere che il “tracciato” era perfettamente a norma, e che non vi era alcuna
Pagina 6 indicazione per il parto cesareo, non essendovi evidenze di sofferenza fetale, e potendosi procedere a parto spontaneo, come considerato dalla visita ostetrica.
Veniva anche rilevato che i CCttuu avevano constatato le gravissime mancanze nell'iter assistenziale offerto -con particolare riferimento alla mancata esecuzione della ecografia fetale-
, ed ai fini della valutazione delle condizioni del nascituro prima del parto, e motivato la necessità di procedere con “parto cesareo elettivo”.
E che l'elaborato peritale aveva comunque fornito riscontri, rispetto alle questioni poste dalla Co e dai propri CCttpp.
Si deduceva non esser state corrette le prestazioni sanitarie, evidenziando specificamente che:
- la puerpera ed il suo feto erano stati oggetto di una sola visita all'ingresso in ospedale (eseguita peraltro dall' ostetrica che effettuò un solo tracciato CTG);
- non venne eseguita una visita ginecologica da parte dello specialista;
- non venne eseguito il controllo ecografico del feto al momento del ricovero;
- la puerpera ed il suo feto rimasero privi di assistenza per ben 12 ore circa ovvero dall'ora di ingresso in ospedale (ore 18:15 dell' 11 luglio 1995) all'ora del parto (ore
5:35 del giorno successivo);
- tutta la insufficiente assistenza era stata affidata ad una ostetrica;
- il tracciato CTG, risultava totalmente illeggibile e, quindi, di fatto non verificabile.
E che tali deficit dovessero esser considerati origine della condizione post-natale del Co
, non essendo identificate ulteriori cause plausibili, e non avendo la fornito prova CP_3 in tal senso.
Quanto alle censure riferite alla stima dei postumi permanenti, si rilevava che i CCttu, avevano, sulla scorta delle puntuali osservazioni del Ct di parte attrice, correttamente riconsiderato alcuni profili di danno, che avevano condotto alla riformulazione della percentuale inizialmente indicata;
ed ancora che non si rendeva al riguardo necessario un nuovo esame oggettivo, in quanto già effettuato in sede di operazioni peritali.
Si deduceva inoltre che corretta dovesse ritenersi la applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, anche con riferimento al computo dei danni per lesione del rapporto parentale.
Si formulava anche richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno delle richieste formulate con l'appello incidentale, gli appellati deducevano che:
- Il Tribunale aveva, per la liquidazione del danno patrimoniale da pregiudizio alla capacità lavorativa, scelto un criterio giurisprudenziale obsoleto.
Sostenendo doversi ricorrere ai più congrui criteri risarcitori formulati dall'Osservatorio
[...]
del Tribunale di Milano -pubblicati in data 26 maggio 2023, e prima della Parte_2 sentenza di primo grado-, e che sulla scorta di tale tabella, e pur considerando gli stessi parametri individuati dal Giudice di prime cure (inizio dell'attività lavorativa a 25 anni, e perdita
Pagina 7 reddituale sviluppatasi per 40 anni, con computo base riferito al “triplo della pensione sociale”, pari ad € 19.627,53), il calcolo secondo la tabella milanese, avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla somma più elevata pari ad € 931.718,85, con possibilità di pervenire al computo di importi più elevati, in caso di individuazione della età di ingresso nel mondo del lavoro a 19, e perdita reddituale sviluppatasi per 45 anni (con danno patrimoniale capitalizzato di € 1.067.148,81); oppure a somme ancor maggiori in caso di applicazione, oltre al reddito da triplo della pensione sociale, della c.d. “maggiorazione sociale”, con reddito annuo perduto di € 27.142,05 (e danno totale, con valore capitalizzato di € 1.475.713,26).
- Il Tribunale aveva erroneamente omesso di riconoscere la spettanza degli interessi legali, con riferimento al danno non patrimoniale riflesso patito dai prossimi congiunti,
chiedendo quindi il relativo riconoscimento a far data dal dì dell'eventus damni.
***************************************
L'appello principale deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente, e quanto all'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito- osservato che alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) e della verifica dell'atto di impugnazione, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo stati trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Co
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, considerare che la appellante fonda l'impugnazione dell'appello su due motivi, il primo dei quali riferito alla violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente al rapporto tra paziente e struttura ospedaliera nonchè degli artt. artt. 1218 e 1228 c.c., ed il secondo concernente la erronea valutazione nel quantum dei danni liquidati.
Con il primo motivo si articolano contestazioni riferite in sintesi a:
- Il recepimento acritico delle risultanze della CTU;
- La mancata considerazione e valutazione delle osservazioni dei Cttpp;
- La mancanza di idonei riscontri sul nesso di causalità, anche in termini di verifica probabilistica, tra la riscontrata tetraparesi, e le condizioni di distress respiratorio;
- La non corretta verifica degli accadimenti, in quanto effettuata in termini esclusivamente ex post, e senza procedere ad alcuna valutazione ex ante;
- La mancanza di evidenze sulla connotazione della gravidanza della -come “a CP_2 rischio”-, e la mancanza di riscontri su eventi ipossici sentinella, che avrebbero potuto indurre un continuo monitoraggio;
- La erronea valutazione sulla rilevanza della incompletezza della cartella clinica,
Pagina 8 - L'incidenza di una causa imprevedibile nella eziologia dell'accaduto e delle conseguenze dannose constatate, quale evento estraneo alla condotta dei sanitari;
I motivi di doglianza attengono in sostanza alle asseritamente erronee valutazioni effettuate dai CCttuu officiati, ed al correlato recepimento e conclusioni tratte dal Tribunale sulla scorta delle medesime, senza che il medesimo abbia tenuto affatto conto delle deduzioni dei CCttpp Co della con erronee valutazioni e conclusioni tratte sulla configurabilità del nesso causale.
Le censure devono ritenersi infondate.
Il Giudice di prime cure ha constatato le diverse carenze assistenziali e valutative che hanno connotato la condotta dei sanitari che si occuparono -e omisero di occuparsi- del travaglio e del parto della . CP_2
Molteplici, ed inequivocabili, sono gli inadempimenti identificabili nella specie -oggetto di constatazione dai CCttuu-, nelle premesse in fatto già evidenziati, e che in sintesi si riportano, rilevando che:
- Non è stato eseguito alcun controllo ecografico del feto al momento del ricovero;
- La è stata seguita solo dall'ostetrica; CP_2
- E' mancato un adeguato monitoraggio CTG;
- Vi è un sintetico ed insufficiente resoconto del parto;
- Nulla è riportato sull'indice di APGAR al momento della nascita;
- Non è stata eseguita emogasanalisi dell'arteria ombelicale.
- Né l'ostetrica, né il pediatra erano presenti al parto;
- Il neonato è stato visitato per la prima volta alle ore 06:00, e quindi mezz'ora dopo rispetto al parto, presentando i segni del distress respiratorio, tipici dei neonati con ritardo di crescita.
Con riferimento a quanto innanzi, ed alla rilevanza delle relative condotte, va considerato che:
- Il controllo ecografico -o anche clinico con esame obiettivo, e valutazione del livello del fondo uterino materno (al di sotto della terza linea Sovra Ombelicale), ovvero attraverso una valutazione centimetrica tra la sinfisi pubica ed il fondo- avrebbe consentito di valutare le condizioni del nascituro e del chiaro e consistente deficit di relativa crescita (il neonato aveva alla nascita un peso di 2400 gr alla 38^ settimana +
4 gg, pari al 3° percentile delle curve di riferimento);
- Quanto innanzi, se rilevato per tempo, avrebbe dovuto indurre a compiere delle conseguenti scelte a tutela del nascituro, anche con possibile trasferimento presso CP_ nosocomio dotato di , ben praticabile con le relative cautele, visto che dal ricovero della all'ora del parto, sono trascorse circa 12 ore, durante le quali la medesima CP_2 ben poteva esser trasferita a (distante meno di 40km), al fine di consentire Pt_1 CP_ l'assistenza in;
Pagina 9 - Il riscontro sulle condizioni e deficit di crescita del nascituro, avrebbe dovuto comportare un reiterato monitoraggio CTG, per valutare le eventuali condizioni di sofferenza fetale, prospettabili e probabili in considerazione del ritardo di crescita (e relativo livello ponderale), e l'adozione di tutte le opportune e necessarie scelte ai fini del parto -e di procedere a parto cesareo in caso di anomale risultanze del tracciato
CTG-, e dell'assistenza post partum;
- Tanto perché, per quanto chiarito dai CCttuu, i neonati con peso fortemente ridotto - come nel caso del sono esposti a noxae patogene prima, durante e dopo il CP_3 parto, con -scientificamente riscontrato- aumentato rischio di distress durante il travaglio e il parto(come rilevato dai CCttuu, si presenta una mortalità perinatale 10 volte superiore rispetto a quella dei feti normo-peso ed è inoltre caratterizzato da importanti sequele neurologiche a lungo termine);
- Pertanto può ritenersi che una verifica tempestiva, e la conseguente adeguata assistenza, con monitoraggio frequente e scelte indirizzate (anche con anticipazione del parto, in caso di riscontrata sofferenza fetale) a consentire la tutela del nascituro, avrebbero, con elevata probabilità, comportato la riduzione della eventualità di insorgenza di insulti cerebrali di tipo ipossico-ischemico, anche minimi, ed i relativi conseguenze e danni per il;
CP_3
- La mancanza di tempestiva ecografia, e di altre verifiche indirizzate, (valutazione obiettiva dello sviluppo uterino) ha quindi impedito di riconoscere l'elevato rischio per il nascituro, e di approntare le necessarie misure di tutela del caso e nella gestione del travaglio, già sopra indicate (monitoraggio CTG continuo, l'esecuzione del taglio cesareo elettivo per indicazione fetale, o il consiglio di partorire in una struttura sanitaria di livello superiore e dotata di UTIN);
- In particolare va rilevato che la mancanza di monitoraggio CTG continuo (oltre che di rilevazioni auscultatorie con stetoscopio) ha impedito di cogliere le -anche minime- modificazioni della Frequenza Cardiaca Fetale (bradicardia fetale) correlate all'attività contrattile uterina, che avrebbero comportato il potenziale danno ipossico su un feto già cronicamente sofferente e fragile.
- Rilevanza assume peraltro la concreta -ed inappropriata- delega di assistenza alla sola ostetrica, che certo non avrebbe potuto procedere alle verifiche e scelte di cui sopra, non essendo munita delle relative competenze -di spettanza medica-;
- Non essendovi poi, specifiche descrizioni sull'andamento del parto, ed in particolare nulla essendo indicato sull'indice di APGAR, non è dato sapere quali possano esser state le difficoltà del travaglio e del parto, e quali sintomi il neonato abbia manifestato nell'immediato, ed in particolare rispetto alla condizione di distress respiratorio;
- Assume rilevanza la circostanza che il neonato sia stato -senza la constatazione dell'indice di APGAR- visitato per la prima volta solo mezz'ora dopo rispetto al parto, essendo stati riscontrati solo all'atto di tale visita i chiari segni del distress respiratorio;
Pagina 10 - La mancanza di immediata verifica, e nel post-partum, e la constatazione del distress respiratorio a distanza di mezz'ora dal parto, porta a ritenere che i relativi sintomi ed indici, fossero rilevabili anche nell'immediatezza, e subito dopo il parto, ove i sanitari avessero proceduto alla visita del neonato subito dopo il parto;
- Va al riguardo rilevato che mancano in atti ulteriori riscontri (rilevazione dell'indice di
, o altre valutazioni) che possano indurre a ritenere che il neonato fosse in buone CP_8 condizioni di vitalità subito dopo il parto, e che i problemi respiratori siano insorti solo al momento della relativa verifica -mezz'ora dopo il parto-;
In sostanza deve ritenersi che, non essendo stati effettuati esami e rilevazioni che avrebbero dovuto indurre ad intervenire con tempestività, anche in caso di constatata bradicardia, con possibile anticipazione del parto -vista la ridotta crescita del nascituro-, tanto induce a desumere che si siano probabilmente verificate, nel corso del travaglio, condizioni di stress (respiratorio) per il nascituro, che hanno indotto la situazione di ipossia correlata alla bradicardia, origine della situazione constatata dopo il parto.
Ed ancora va considerato che il debba esser rimasto in condizione di difficoltà CP_3 respiratoria, senza alcuna assistenza specifica e dedicata per circa mezz'ora dopo il parto, non essendo stato effettuato -in atti nulla è riscontrabile- alcun esame obiettivo e strumentale per verificare le sue condizioni in quei trenta minuti;
mancano annotazioni al riguardo, e nella cartella clinica, così come non è stato rilevato l'indice di APGAR.
Tutti i precedenti rilievi, portano a ritenere che la mancanza di esami, approfondimenti, e relativa adozione di misura di cautela ante partum, e le condotte tenute post partum, pur a fronte della constatabile -peraltro de visu nel post partum- ridotta crescita del neonato, siano eziologicamente ricollegabili alla compromessa condizione di salute poi constata per il
. CP_3
Tanto alla stregua sia di una valutazione probabilistica, sia di una verifica controfattuale, posto che, per quanto sopra rilevato, si appalesava necessario procedere sia alla verifica delle condizioni del nascituro, sia alla adozione di tutte le idonee iniziative per evitare conseguenze in termini di sofferenza fetale, bradicardia e correlata ipossia, che devono ritenersi origine della successiva tetraparesi riscontrata sul D'Ambrosio.
La mancata verifica e monitoraggio e la carenza di iniziative volte alla tutela del nascituro, in condizioni di estrema fragilità prima del parto -e quindi anche dopo la nascita-, devono ritenersi eziologicamente incidenti sull'origine della patologia riscontrata, in quanto indotta dalle lesioni cerebrali conseguenti alla ipossia.
Tanto si ritiene posto che il monitoraggio poteva esser effettuato anzitempo, nell'immediato e con costanza, e che in caso di riscontri tempestivi sugli indici di sofferenza e sul rallentamento del battito, si poteva predisporre un intervento immediato che avrebbe potuto evitare l'occorso, e le conseguenze di quanto poi accaduto.
Può quindi ritenersi che il monitoraggio costante della condizione di benessere del feto, e la correlata suscettibilità di rilievo nell'immediato delle condizioni di sofferenza, avrebbe
Pagina 11 comportato l'anticipazione della scelta di procedere, nell'eventualità, con il cesareo, e quindi una maggior tempestività ai fini della tutela del nascituro.
Così come può ritenersi che ove i sanitari del nosocomio di Manfredonia, prendendo cognizione dei deficit di crescita del nascituro, avessero fatto trasferire la partoriente CP_ all'Ospedale di , e per poter fruire dell' , indubbiamente la assistenza post natale Pt_1 necessaria ed utile ai fini della tutela del neonato, sarebbe stata adeguatamente approntata.
Tanto non è avvenuto, essendo mancato l'apposito controllo ecografico di verifica delle condizioni di crescita del nascituro, che avrebbe dovuto comportare le necessarie scelte assistenziali già indicate.
Ed ancora va considerato che anche l'aver indugiato mezz'ora prima di controllare le condizioni del neonato, ha comportato una grave carenza di assistenza rispetto ad una situazione di difficoltà per il medesimo, che già ictu oculi doveva appalesarsi al momento del parto, viste le dimensioni ed il peso del medesimo.
Va quindi ed in definitiva considerato che il concatenarsi di tali situazioni ha comportato un rilevante aumento del rischio -poi concretizzatosi- per il nascituro di andare incontro a sofferenza fetale;
quanto già oggetto di rilievo sulla mancanza di adeguato controlli e monitoraggio e di valutazione delle condizioni nell'immediato post partum, e sull'adozione di idonee e tempestive iniziative, induce a ravvisare nella specie condotte non prudenti, negligenti e colpose in capo ai sanitari che seguirono la ed il nascituro nell'occorso. CP_2
Tali condotte colpose sono identificabili quali antecedenti che hanno inciso in termini causalmente efficienti sull'insorgenza dell'asfissia del nascituro, e di tutte le correlate e successive conseguenze constatate come da certificazioni in atti.
Tale riconducibilità causale è valutabile alla stregua del criterio probabilistico e di un giudizio formulato in chiave di prognosi postuma, così come correttamente ritenuto in prime cure, e quindi secondo il principio del “più probabile che non” che governa la ricostruibilità della causalità nel diritto civile.
Gli antecedenti fattuali ed i riscontri sulle condotte colpose di specie sono pienamente apprezzabili.
Può quindi ritenersi che differenti più caute e prudenti condotte avrebbero potuto evitare il danno e/o conseguenze peggiori.
Gli elementi di conferma che portano a ritenere in chiave di apprezzabile probabilità che l'accaduto possa essere ricollegabile a tali condotte colpose, si traggono dalle chiare risultanze della ctu -così come analiticamente richiamate- e da quanto argomentato a supporto dai periti, che non trova confutazione idonea nelle considerazioni del CCttpp, non richiedendo ulteriori approfondimenti peritali nella presente sede.
In siffatto quadro deve quindi giungersi alla valutazione di infondatezza del correlato motivo di appello -il primo nella relativa articolazione-, posto che sono stati oggetto di contestazione i profili concernenti le condotte colpose addebitate e la ravvisabilità del nesso causale.
Pagina 12 Va peraltro considerato che non sono identificabili, e non vi è prova in tal senso -il cui CP_ onere gravava sulla altri fattori che abbiano potuto comportare tale condizione, dovendo le differenti prospettazioni date dalla parte e dai propri CCttpp, ritenersi relegate al rango di indimostrate ipotesi, e mere eventualità, rispetto alle quali assumono invece rilevanza le conclamate evidenze concernenti i deficit valutativi, di approfondimento e di assistenza emersi all'esito degli approfondimenti peritali.
Può quindi, e con valutazione controfattuale, ritenersi che ove effettuati gli esami valutazioni ed approfondimenti del caso, ed ove prestata la adeguata assistenza nei termini sopra descritti, si sarebbe con elevata -o comunque preponderante- probabilità, potuto affrontare e scongiurare quanto accaduto -distress respiratorio- e le relative conseguenze lesive (tetraparesi derivante da danni cerebrali per deficit di ossigenazione del cervello).
Tali sono le conclusioni a cui si perviene, sulla scorta di quanto considerato dai CCttuu, che hanno affermato “si ritiene che le lesioni occorse al piccolo siano il risultato CP_3 per sommatoria di una assistenza al parto non adeguata al suo particolare stato (SGA misconosciuto) e di una non adeguata assistenza subito dopo la nascita quando, per effetto della sindrome da distress respiratorio, i livelli di ossigeno necessari furono certamente ridotti ed il parenchima nobile (encefalo) scarsamente ossigenato…..”.
Va in particolare considerato che anche la prospettabile carenza di ossigenazione nella mezz'ora dopo la nascita, e senza alcun ausilio e manovra di supporto, ben può, e deve ritenersi aver avuto incidenza rispetto a quanto occorso.
Peraltro si rileva che la condizione del neonato peggiorò con il passare delle ore, e fu CP_ necessario il trasferimento all' di , dove la avrebbe dovuto esser trasferita Pt_1 CP_2 anzitempo, ove fossero state approfondite -con tempestiva ecografia, o le ulteriori verifiche indicate- le condizioni del nascituro, e valutate per tempo le difficoltà correlate al ritardo di crescita e relativa fragilità del feto, e le conseguenti difficoltà di gestione del parto, e della fase post-partum.
Va anche considerato che le rilevate carenze documentali e descrittive della cartella clinica, non consentono di ritenere se le valutazioni e condotte del caso possano esser state appropriate.
Quanto innanzi, valutato unitamente ai deficit di assistenza già in precedenza elencati ed esaminati, induce a ritenere che la relativa inadeguatezza, sia prima, sia subito dopo la nascita del , siano state causa delle conseguenze patite dal neonato, ed in atti CP_3 indicate, in quanto riconducibili alla sindrome da distress respiratorio, conseguente ipossia,
e correlati danni cerebrali, origine della tetraparesi spastica.
Le relative valutazioni assumono rilevanza in quanto oggetto di verifica ex ante, e sulla scorta dell'esame complessivo di tutte le indicate circostanze e carenze, e relativa incidenza sia con riferimento alla assistenza prestata ante partum, sia a quella post partum.
In particolare può, quanto al post partum, affermarsi -sempre con valutazione di tipo controfattuale- che ove prestata assistenza immediata al neonato in condizioni di distress respiratorio, e senza attendere mezz'ora prima di adottare le relative valutazioni ed
Pagina 13 iniziative, ci sarebbe stata la possibilità di fornire ausilio (con eventuale ventilazione assistita, o ulteriori supporti) per evitare le condizioni ipossiche, che devono ritenersi l'origine dei pregiudizi alla salute del neonato.
Va al riguardo ribadito e considerato che, non essendo state oggetto di rilievo le condizioni dell'immediato post-partum, non può ritenersi esser stati desumibili -in mancanza di rilevazioni sull'APGAR- manifesti indici di buone condizioni del neonato.
Visto quanto accaduto di lì a poco, deve quindi ritenersi che le problematiche respiratorie fossero verosimilmente già in atto, anche in quanto riconducibili alla ritardata crescita del nascituro, e relative difficoltà del parto.
In definitiva può ritenersi che le conseguenze del caso, si sarebbero potute evitare -o quantomeno contenere- con un adeguata gestione del pre-partum -e nei termini in precedenza indicati-, ed anche della fase del parto, per la quale non è dato sapere, in mancanza di annotazioni e carenze della cartella clinica e documentazione di riferimento, quali siano stati gli accorgimenti adottati, e se vi siano state difficoltà insorte, ma affatto evidenziate in cartella.
In tal guisa assumono specifico rilievo le già considerate carenze nelle annotazioni della cartella clinica, che non consentono di verificare quali siano state le condotte tenute, ed anche le condizioni verificatesi durante il parto, ed immediatamente dopo il parto
(mancando l'indicazione dell'indice di APGAR).
Con
Occorre comunque ed al riguardo, valutare le considerazioni svolte dai CCttpp della su quanto affermato dai CCttuu e sulle correlate valutazioni formulate dal Tribunale, posto che l'appello verte sulle relative doglianze.
Si sostiene non esser ravvisabili profili di colpa in capo ai sanitari che si occuparono del parto della , facendone conseguire la asserita inconfigurabilità del nesso causale tra CP_2 quanto accaduto al minore in concomitanza con la nascita, e le Controparte_3 condotte tenute dai sanitari nell'assistenza alla madre partoriente.
Vengono quindi contestate le considerazioni e conclusioni tratte e dai CCttuu e dal
Tribunale, sostenendo che le scelte ed assistenza nella specie effettuati, si appalesavano congrue rispetto alla condizione della partoriente, al riguardo adducendo che la medesima non presentava un quadro critico problematico, al momento dell'ingresso in ospedale per il parto.
Va in primis considerato che le note tecniche deduttive a firma del CT dott. non Per_1 integrano una nuova produzione suscettibile di valutazione ai sensi di quanto disposto ex art. 345 c.p.c.
Non si verte in ipotesi di produzione di nuovi documenti, o di introduzione di nova in appello, trattandosi di mere deduzioni difensive, che, sia pur riferite ad aspetti tecnici, sono
-in quanto tali- assimilabili alle difese, essedo quindi ammissibili.
Pagina 14 Co
In sostanza, la ipossia e la tetraparesi sono dalla e dai propri CCttpp addebitati ad ulteriori e non identificabili cause, sostenendo non esservi riconducibilità alle condotte imputate ai sanitari, da ritenere corrette.
Tali assunti e le controdeduzioni del CCttpp rispetto a quanto acclarato dal Ctu, non si ritengono suscettibili di recepimento, anche alla luce di quanto dal Tribunale ritenuto ed argomentato al riguardo, oltre che alla stregua della valutazione del quadro complessivo che emerge dagli accertamenti tecnici condotti, e per quanto in precedenza argomentato.
I CCttpp hanno sostenuto che:
1) il parto non presentasse alcun elemento anomalo o di rischio, trattandosi di una gravidanza a termine, e che il tracciato CTG risultava nella norma, e non dava segni di sofferenza fetale in atto.
Al riguardo va considerato e ribadito che, è mancata qualsivoglia indagine e valutazione della condizione di crescita del nascituro, che avrebbe dovuto comportare altre e differenti scelte assistenziali, al fine di garantire la salute del medesimo, ed ovviare alle conseguenze verificatesi.
Quanto alle risultanze del tracciato CGT, va considerato che non assumono rilievo le considerazioni svolte dai CCttpp, posto che il tracciato è stato effettuato una sola volta e circa dodici ore prima del parto, non essendo poi stato ripetuto ai fini della valutazione della verifica di una eventuale sofferenza fetale.
Va in particolare, ed ancora una volta, ribadito, che, ove valutate le condizioni del nascituro, i sanitari avrebbero dovuto dar corso ad un monitoraggio CGT costante, visti i rischi correlati alla mancata crescita, come sopra e dai CCttuu ben evidenziati.
Tali prestazioni mediche (e non ostetriche) potevano e dovevano esser, per le ragioni di cui sopra, ritenute esigibili da parte dei sanitari dell'Ospedale di Manfredonia.
2) La scelta di effettuare un “taglio cesareo elettivo”, non era raccomandata nei feti con ritardo di crescita, ed in assenza di alterazioni della velocimetria Doppler, dovendo tale scelta esser comunque valutata caso per caso, ed in funzione della relativa gravità
Al riguardo si osserva che se i medici avessero constatato le condizioni del nascituro, e se, in particolare vi fosse stato un continuo ed adeguato monitoraggio CTG, con riscontro della sofferenza fetale e bradicardia -e correlata ipossia-, certo non si sarebbe potuto scegliere di attendere la fine del travaglio, dovendosi ritenere scelta imposta -ai fini della tutela del nascituro- quella del parto cesareo;
3) Era stata omessa la valutazione l'incidenza dei tempi connessi all'eventuale trasporto in altra struttura, ed i tempi di percorrenza su strada, e relative incognite e rischi.
Si osserva in merito che, se constatato il ritardo di crescita -essendo stata omessa la relativa verifica- e valutata per tempo la necessità di assistenza specifica post-partum (in
UTIN) i sanitari di Manfredonia avrebbero dovuto far trasferire senza ritardo la puerpera in apposito centro;
tanto anche perché, secondo quanto indicato dagli stessi CCttpp, l'unico tracciato CTG inizialmente effettuato, non dava segni anomali (per quanto dedotto dalla
Pagina 15 Co stessa e pur essendo dagli appellati stata contestata la relativa leggibilità), potendo esser quindi organizzato, con le cautele del caso, lo spostamento della a (che CP_2 Pt_1 dista circa 40 km da Manfredonia), spostamento che si rese comunque necessario dopo il parto, ma che doveva ritenersi doveroso e necessario anche nel pre-parto, viste le condizioni del nascituro ed il deficiti di crescita;
4) Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio, presenta dei limiti rilevanti, non potendo esser predittivo di eventi acuti, e potendo manifestarsi una elevatissima percentuale di falsi positivi, correlati a fasi transitorie di deviazione dalla normalità che non hanno una valenza patologica, con relative difficoltà interpretative.
Anche tale considerazione non risulta esser affatto idonea al fine della valutazione delle condotte tenute dai sanitari, posto che le condizioni del feto avrebbero dovuto imporre un monitoraggio reiterato e costante -e tanto non è avvenuto-, dovendosi anche considerare che la verifica a mezzo dei c.d. “tracciati” sono proprio indirizzate alla constatazione della eventuale bradicardia, che, se ravvisata, comporta l'adozione di scelte in urgenza, vista la correlabile sofferenza fetale.
Peraltro nella specie è stato effettuato un unico tracciato undici ore e trenta prima del parto, dovendosi ritenere tale scelta comunque del tutto inadeguata, visto anche l'approssimarsi del parto, e l'avvenuto ricovero della partoriente, che avrebbero dovuto comportare, anche a prescindere dalla verifica delle condizioni di crescita del nascituro, un monitoraggio più frequente.
5) Il mancato rilievo dell'indice di APGAR non assume rilevanza, posto che tale indice rappresenta un “criterio per l'assistenza neonatale ma non come indice di avvenuta sofferenza fetale;
né tanto meno può essere correlato con il rischio di danni neurologici
a distanza”, ed è soggetto ad un alto indice di variabilità soggettiva
Va considerato che l'omessa rilevazione, rispetto al neonato che presentava chiari deficit di crescita, peraltro indubbiamente ben percepibili de visu subito dopo la nascita, non consente -come già chiarito- di valutare se il fosse stato subito dopo il parto, in CP_3 buone condizioni, o in una situazione di deficit -in particolare- respiratorio tale da imporre un immediato intervento e supporto.
Tali critiche condizioni, in quanto rilevate dai sanitari dopo mezz'ora rispetto al parto, inducono a ritenere che la situazione di sofferenza dovesse esser verosimilmente presente sin ab initio, e dopo l'estrazione del feto, e che non sia stata oggetto di verifica e valutazione nell'immediato, con conseguente e grave ritardo di assistenza;
6) “per quanto la grande diffusione del monitoraggio fetale abbia inizialmente condotto alla credenza che il precoce rilevamento dell'asfissia fetale e la rapida estrazione del feto avrebbero fatto in modo da prevenire l'insorgenza di danni cerebrali, si è anche visto che l'incidenza di paralisi cerebrale tra i nati a termine non era cambiata a fronte di un notevole aumento dei tagli cesarei”.
Tali considerazioni non assumono rilevanza ai fini delle valutazioni del caso di specie, visto quanto acclarato sugli inadempimenti e deficit di valutazione, assistenza, monitoraggio,
Pagina 16 verifiche ed interventi post partum -già in precedenza evidenziati-; quanto affermato dai
CCttpp sulle possibili cause della paralisi cerebrale, integra difatti una mera eventualità valutativa ed ipotesi ricostruttiva alternativa che non assume valenza, rispetto alla constatata incidenza eziologica preponderante delle condotte, scelte ed omissioni dei sanitari dell'Ospedale di Manfredonia.
Anche le considerazioni concernenti l'incidenza di differenti -rispetto alla ipossia intrapartum- fattori che possano aver provocato la sofferenza fetale acuta, e quindi sulla irrilevanza delle condotte mediche tenute -o omesse- nell'occorso, devono ritenersi valutazioni formulate in termini di mere eventualità, ed in quanto tali recessive rispetto all'incidenza delle chiare e rilevanti carenze sul piano diagnostico, di monitoraggio ed assistenza, che avrebbero potuto portare a valutare in maniera approfondita la situazione de qua, ed a prestare le cure ed assistenza del caso, e consentito di scongiurare i riflessi ipossici, e di supportare il neonato immediatamente dopo il parto
Pertanto quanto affermato dal CT ( secondo il quale “non sussistano validi dati Per_1 documentali tali da stabilire che la condotta medica sia stata la causa del sopraggiunto danno cerebrale al neonato ovvero stabilire con certezza e/o elevata probabilità che si sia trattato di un danno ipossico acuto in corso di parto”, non può esser condiviso, dovendo invece esser valutati i molteplici e gravi profili di inadempimento eziologicamente correlabili all'accaduto.
Il suddetto CT sostiene “non potendosi - di fatto - assolutamente escludere altre possibili cause determinanti esse stesse le occorse sequele neurologiche nel neonato (criterio di esclusione di altre cause) e le conclusioni cui si è giunti, rappresentano una sorta di apposita
“panacea” per la soluzione di una dinamica che non presentava alcuna necessità di interventi alternativi, che se considerati come risolutivi di tali non prevedibili circostanze, stravolgerebbero la naturalità “del partorire” potendosi tale fisiologica attività essere destinata solo a centri specialistici o interventi chirurgici preventivi che tuttavia, come si è già ampiamente detto, non risulterebbero, per così dire, “tranquillizzanti” per tali evenienze cui grava pur sempre la probabilità che siano preesistenti senza alcuna responsabilità sanitaria”.
A fronte di tali affermazioni, relative alle possibili cause alternative, e sulla relativa non prevedibilità, va ribadito che nella specie:
- Nessun accertamento è stato effettuato sulle condizioni del nascituro;
- Tale mancanza non ha consentito di effettuare le necessarie scelte di assistenza;
- Non sono in conseguenza stati effettuati i continui monitoraggi che il caso richiedeva, per valutare la sofferenza fetale, ed adottare le conseguenti scelte;
- Il neonato dopo il parto non è stato monitorato, risultando le relative verifiche esse state effettuate solo dopo mezz'ora;
- Le condizioni di distress respiratorio sono quindi, e comunque, emerse in concomitanza del parto;
- Nulla essendo stato rilevato al momento del parto, ed anche in fase di pre-monitoraggio
CTG, quanto verificatosi deve ritenersi riconducibile alla sofferenza fetale non rilevata (e
Pagina 17 comunque resasi manifestata dopo il parto) che i sanitari -ove consapevoli delle condizioni di deficit di crescita del nascituro- avrebbero dovuto invece controllare, anche nella immediata fase post partum, tanto non essendo avvenuto.
I correlati inadempimenti sono stati quindi oggetto di constatazione, per quanto imputato dai Co danneggiati alla nell'ambito del rapporto contrattuale.
Co
La sulla quale gravava l'onere di dare la prova del corretto adempimento, non ha fornito idonei riscontri che possano consentire di ritenere l'inimputabilità dell'occorso, non potendosi inoltre apprezzare, a fronte del quadro descritto ed evincibile dalle risultanze della ctu, ed anche dalle osservazioni del CT, elementi che possano portare ad escludere il nesso eziologico e la riconducibilità delle conseguenze a quanto accaduto ai richiamati inadempimenti.
La configurabilità del nesso causale, e l'individuazione della colpa dei sanitari, porta in conclusione a ritenere che, a fronte dell'imputato inadempimento nell'ambito del rapporto Co contrattuale con la non è dato desumere la sussistenza di corrispondente prova liberatoria, con particolare riferimento alla carenza dell'elemento colposo in capo ai sanitari che operavano Co per conto della dovendosi -per le ragioni innanzi esposte- le condotte che i sanitari avrebbero dovuto tenere -così come sopra descritte- nella gestione del parto della , CP_2 qualificarsi “ex ante” come obiettivamente necessarie e/o indispensabili, al fine di ovviare alle conseguenze verificatesi.
Le evidenze disponibili sulla inadeguatezza, carenza, omissione delle condotte mediche necessarie per la cura e cautele da adottare in considerazione delle condizioni del nascituro/poi neonato, e la insuscettibilità di identificazione di un fattore eziologico prevalente che possa aver inciso sulla condizione di ipossia e conseguente danno cerebrale, portano in definitiva a ritenere la configurabilità del nesso eziologico, sia sotto il profilo della causalità materiale (la derivazione dell'evento lesivo dalla condotta del sanitario) che della causalità giuridica
(individuazione delle singole e specifiche conseguenze pregiudizievoli), secondo il criterio del
“più probabile che non”, che trova riscontro e conferma nei rilievi del caso, come in precedenza evidenziati
Tutte le considerazioni che precedono, portano a ritenere la configurabilità del nesso causale,
e la responsabilità dei sanitari de quibus, dovendo le relative conseguenze dannose essere Co addebitabili alla in forza della ravvisabile natura contrattuale della responsabilità.
Deve pertanto essere confermata la valutazione di responsabilità oggetto della pronuncia di prime cure.
Con il secondo motivo si articolano contestazioni riferite in sintesi alla:
- Erroneità delle valutazioni medico-legali del danno eseguita dai CCttuu,
Ed ingiustificatezza dell'incremento della stima sulla sola scorta delle osservazioni del Ct di parte attrice
- Erroneità nella quantificazione operata con riferimento al danno risarcibile per il pregiudizio al rapporto parentale
Pagina 18 Sostenendo non esser corretta l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, e non esser state riscontrate le situazioni poste a base della attribuzione dei punteggi ai fini del calcolo dei danni, chiedendo la rideterminazione delle voci risarcitorie de quibus.
Al riguardo, e con riferimento alla individuazione dei postumi permanenti, si osserva che ai fini della valutazione compiuta dai CCttuu nella versione definitiva dell'elaborato peritale, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore verifica delle condizioni del , essendo CP_3 già stato sottoposto a visita ed esaminata la condizione del danneggiato.
I CCttuu hanno formulato una ri-valutazione -rispetto alla bozza- della percentuale di danno, sulla scorta delle motivate osservazioni formulate dai CCttpp di parte attrice, e Co rispetto alle quali neppure la ha nell'immediato manifestato censure.
I CCttuu hanno, quindi, reso apposita motivazione sulla revisione relativa alla percentuale dei postumi riconosciuti, avendo ritenuto che il quadro complessivo manifestatosi all'esito dell'esame del , dovesse comportare una valutazione maggiorata, rispetto a CP_3 quella inizialmente indicata in bozza.
Co
A fronte di tali considerazioni la appellante si è limitata a contestare che la iniziale valutazione era pari al 75%, e che non dovesse trovare giustificazione della differente stima al 95%, in quanto effettuata sulla sola scorta delle osservazioni di parte, e senza ulteriori approfondimenti.
Tali censure si appalesano insufficienti, ai fini della verifica di inidoneità della indicazione percentuale da ultimo fornita dai CCttuu -e posta a base della decisione-, non essendo dalla Co appellante stato affatto chiarito ed argomentato alcunchè sulla mancanza di conformità della percentuale de qua, rispetto alle conseguenze dannose specificamente riscontrate sul
. CP_3
In sostanza non è dato comprendere -al di là della contestazione sulla difformità tra la iniziale indicazione della ctu, e la successiva- perché dovrebbe ritenersi conforme alle valutazioni di specie, la percentuale di postumi del 75%, piuttosto che quella del 95% in conclusione indicata dai CCttuu.
Deve al riguardo esser considerato che i CCttuu, valorizzando le motivate osservazioni dei
CCttpp di parte attrice, e procedendo quindi alla successiva riconsiderazione di quanto già oggetto di valutazione, hanno tenuto in particolare conto della forma particolarmente severa di tetraparesi, molto prossima, per gravità, alla tetraplegia (incapacità di mantenere la stazione eretta autonomamente, incapacità di deambulare, incontinenza uro-fecale, ritardo psicomotorio di origine perinatale); tanto giustifica la individuazione della percentuale di postumi nella misura ritenuta nella versione definitiva della ctu.
La doglianza de qua si appalesa quindi infondata, e la pronuncia di primo grado va confermata sul punto, così come sulle conseguenti quantificazione degli importi per danno biologico, che non sono state oggetto di specifica censura, così come alcuna contestazione è stata formulata sulla disposta liquidazione del danno morale.
Pagina 19 Quanto poi alle questioni concernenti la liquidazione dei danni per lesione del rapporto parentale, va rilevato che il Giudice di prime cure ha, ritenendo la sussistenza di tali riflessi pregiudizievoli -non contestati con l'appello, essendo le censure riferite ai criteri di liquidazione utilizzati, e quindi alla correlata quantificazione-, computato i danni facendo riferimento alla tabella del Tribunale di Milano concernente i danni da perdita del rapporto parentale, utilizzando i relativi indici e punteggi per giungere al calcolo finale, e riducendo le somme così calcolate, del 20%, per esser la fattispecie riferita non alla perdita del rapporto, ma al consistente pregiudizio.
Co
La contesta in merito l'inidoneità dei criteri tabellari utilizzati, e la mancanza di riscontri sulle situazioni oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Al riguardo va considerato che in effetti le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono riferite alla perdita del rapporto parentale, a differenza delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma che sono state redatte anche per la regolamentazione dei riflessi di mero pregiudizio rispetto al rapporto parentale.
Comunque va rilevato che entrambe le tabelle utilizzano il sistema “a punti” per la liquidazione dei danni, in conformità a quanto ritenuto dalla S.C., sulla maggiore congruità di tale sistema.
La S.C. ha peraltro (Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540) affermato che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
Giudice può fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma, che ha predisposto apposite previsioni tabellari.
Non va quindi ritenuto il relativo obbligo, in capo al Giudice, di rifarsi alle tabelle romane, essendo essenziale e rilevante procedere alle valutazioni del caso, con utilizzo di tabelle che adottino il più confacente sistema “a punti”, come quella del Tribunale di Milano.
Legittima, e conforme alle indicazioni della S.C., deve ritenersi l'opzione di computo del
Tribunale, in quanto fondata sulla tabella (milanese) comunque basata sul sistema “a punti”, non essendo ravvisabile l'obbligo di utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma.
Va anche considerato che, pur se utilizzata una tabella -del Tribunale di Milano- riferita alla perdita del rapporto parentale, è stata disposta una congrua decurtazione (20%) sul risultato finale del computo, resasi necessaria, posto che nella specie si verte in ipotesi di lesione del rapporto parentale e non di perdita.
Occorreva nella specie, apportare un necessario correttivo, che il Giudice di prime cure ha individuato ed applicato, e che non risulta esser stato oggetto di contestazione in termini di congruità.
In definitiva deve ritenersi corretto l'utilizzo della tabella “a punti” milanese, ed in quanto rettificata, rispetto al computo delle somme quantificate alla stregua delle previsioni tabellari, con decurtazione di una congrua percentuale.
Co
Va d'altronde considerato che la appellante si è limitata a dolersi della inidoneità dei criteri tabellari utilizzati, senza tuttavia rendere alcuna precisazione sulla eventuale
Pagina 20 difformità degli importi computabili sulla scorta delle richiamate tabelle romane, e quindi nulla deducendo in ordine all'eccessività degli importi liquidati, rispetto a quelli computabili alla stregua delle tabelle del Tribunale di Roma.
Co
Va ancora considerato, rispetto alle doglianze formulate dalla che le tabelle “a punti” sono comunque articolate con riferimento all'attribuzione di punteggi riferiti alla età del danneggiato e dei congiunti, al rapporto di parentela, alla convivenza, alla presenza di altri familiari, al legame affettivo.
Occorre quindi considerare che nella specie non è contestato né contestabile il rapporto di parentela genitori-figlio, e la convivenza;
così come non è contestabile il legame affettivo, in quanto presumibile in considerazione della vicinitas nel rapporto, e quindi valorizzabile ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.
Il Giudice di prime cure ha, specificamente argomentando al riguardo, quindi individuato i relativi punteggi come indicati nella impugnata sentenza (che complessivamente computati ammontano a 90 punti per ciascuno dei genitori), punteggi che sono stati moltiplicati per il valore del punto base, giungendo al risultato in sentenza indicato, previa decurtazione del
20% delle somme ai fini del riconoscimento dell'importo risarcitorio dovuto.
Il Tribunale ha quindi reso manifeste le ragioni poste a base dei computi di specie, formulando specifiche considerazioni sull'attribuzione dei relativi punteggi.
Ed infatti sono al riguardo stati dal Tribunale valorizzati: lo stato di convivenza, il gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, conseguente alle gravissime condizioni in cui il figlio versa, con necessità di continua assistenza;
il costante e quotidiano confronto con le sofferenze del figlio, e quindi la grave compromissione della relazione parentale derivata, con relativo, costante e duraturo vulnus alla serenità familiare.
Non possono, al cospetto di tali argomentate valutazioni, ritenersi fondate le censure mosse con l'appello, posto che il Tribunale ha dato espressamente conto, nelle motivazioni poste a base della attribuzione dei punteggi, delle scelte e conclusioni raggiunte, non potendosi quindi ritenere -come da censura al riguardo- che siano carenti i riscontri sulle situazioni oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
E tanto posto che alcune di tali situazioni sono connotate da oggettività inconfutabile, come l'età ed il rapporto parentale;
altre devono ritenersi normalmente presumibili, come la convivenza, ed il legame affettivo, il gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita e la grave compromissione della relazione parentale, così come oggetto di specifico rilievo dal
Giudice di primo grado.
Il motivo di appello sul punto si appalesa quindi infondato.
La questione attinente ai danni parentali è stata peraltro oggetto di appello incidentale, avendo i genitori del lamentato non esser stati riconosciuti gli interessi legali CP_3 sulle relative somme.
La doglianza, e relativa richiesta, devono ritenersi fondate.
Pagina 21 Ed infatti non risulta esser, dal Giudice di prime cure, stata riconosciuta la relativa posta di accessori, riferita agli interessi legali, che invece vanno computati in aggiunta sugli importi liquidati per danni, previamente devalutati alla data dell'evento, ed anno per anno rivalutati sino alla data della sentenza, e con l'aggiunta dei soli interessi come per legge, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n. 26929) la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, che sono componenti indispensabili del risarcimento, dovendo il Giudice di merito riconoscerli anche se non espressamente richiesti.
Ed ancora che (Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979) “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante)” dovendo tale danno essere liquidato con la tecnica degli interessi, da computarsi sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
La sentenza di primo grado dovrà pertanto esser riformata nei termini di cui sopra.
Occorre quindi procedere alla valutazione della ulteriore richiesta oggetto dell'appello incidentale, con la quale gli appellanti sostengono doversi riformare la sentenza impugnata con riferimento agli importi oggetto di riconoscimento per danni patrimoniali per pregiudizio alla attività lavorativa.
Va considerato che il Tribunale, considerando che il non è in grado di svolgere CP_3 alcuna attività lavorativa, vista la gravità e l'irreversibilità della sua condizione, ha ritenuto definitivamente perduta la capacità di lavoro, e doversi ristorare il relativo danno per pregiudizio di tipo patrimoniale.
Non vi è contestazione sull'an, non dovendo esser valutati i relativi presupposti, ma sul quantum, che, ad avviso degli appellanti, si appalesa computato in difetto.
Il Tribunale ha fatto riferimento, in mancanza di ulteriori parametri utili, e per il computo annuo dei redditi perduti, al criterio del triplo della pensione sociale, da moltiplicare per gli anni (40) di presumibile attività lavorativa che poteva esser svolta -dai 25 ai 65 anni-, e quindi da moltiplicare per un apposito coefficiente di capitalizzazione delle somme, con detrazione di una percentuale (del 15%), giungendo al risultato di € 511.177,73, quale somma da poter riconoscere per tale posta di danno.
Va al riguardo evidenziato che (come da Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n. 1752) anche con riferimento alla condizione del neonato è risarcibile, quale lucro cessante, il danno alla capacità lavorativa specifica.
Pagina 22 La questione attiene quindi ai criteri di quantificazione, dovendosi rilevare che la S.C.
(Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9048) ha, con specifico riferimento a fattispecie avente ad oggetto la richiesta di danno da responsabilità medica cagionato a neonato, affermato che “la quantificazione del danno patrimoniale da soppressione della capacità lavorativa patita dal danneggiato deve essere operata escludendo lo scarto temporale tra il momento in cui l'illecito si è verificato (nascita) e il momento in cui il danno inizierà a prodursi (raggiungimento dell'età lavorativa).
Pertanto, nel caso di liquidazione di tale tipologia di danno, a favore di soggetto che -come nel caso di specie- al momento del fatto non era in età da lavoro, occorre:
a) sommare e rivalutare i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa, e quello della liquidazione;
b) capitalizzare i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione;
c) capitalizzare i redditi futuri, ove la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell'età lavorativa da parte della vittima, in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro;
oppure, in alternativa, in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
Vanno quindi individuati sia i redditi figurativi perduti, sia l'età lavorativa di riferimento.
L'appellante incidentale lamenta al riguardo che inidonea risulta essere sia l'individuazione dell'inizio dell'attività lavorativa, sia dei redditi, in quanto ragguagliati al triplo della pensione sociale.
Si sostiene quindi che le somme di spettanza, dovevano riconoscersi in misura maggiore, rispetto a quanto ritenuto in prime cure, ove individuata l' età di ingresso nel mondo del lavoro a 19 anni, con perdita reddituale per 45 anni -con danno patrimoniale capitalizzato per € 1.067.148,81-; oppure ancora maggiori in caso di applicazione, oltre al reddito da triplo della pensione sociale, della c.d. “maggiorazione sociale” -con reddito annuo perduto di € 27.142,05, e danno totale, con valore capitalizzato di € 1.475.713,26-.
Tali due ultime doglianze non possono esser recepite, posto che:
- L'individuazione, dal Giudice di prime cure, della età di ingresso nel mondo del lavoro va ritenuta idonea, in considerazione di quanto normalmente avviene in ambito lavorativo, e dei tempi richiesti ai fini della collocazione stabile dopo lo svolgimento dei corsi di studio.
Va d'altronde considerato che quanto dedotto dalla parte sulla possibilità di ingresso nel mondo del lavoro all'età di 19 anni, non trova neppure alcun supporto argomentativo a sostegno, che possa consentire di verificare la erroneità della scelta e valutazione effettuata
Pagina 23 dal Giudice di primo grado, ed i motivi per i quali l'indicazione data dalla parte debba ritenersi più corretta e maggiormente congrua con riferimento al caso di specie;
- Quanto poi alla “maggiorazione sociale” posta a sostegno della richiesta di incremento degli importi liquidati, va considerato che il relativo richiamo risulta frutto di mero assunto, rispetto al quale non è dato comprendere perché debba essere applicata tale maggiorazione, rispetto alla base di calcolo già tenuta in considerazione -e pari al triplo della pensione sociale- ed avendo l'istituto de quo una specifica finalizzazione, volta a garantire un adeguato livello di sostegno ai pensionati con redditi modesti, e per assicurare che la pensione raggiunga un importo minimo;
Al di la' della mera enunciazione, parte appellante non ha affatto dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto.
La -quale amministratrice di sostegno e rappresentante del sostiene poi CP_2 CP_3 che sulla scorta delle ultime tabelle del Tribunale di Milano (del 26 maggio 2023, antecedenti quindi alla sentenza di primo grado), il calcolo del dovuto, pur utilizzando gli stessi parametri presi in considerazione dal Giudice di primo grado -inizio dell'attività lavorativa a 25 anni, e perdita reddituale sviluppatasi per 40 anni, e triplo della pensione sociale (pari ad € 19.627,53)-, avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla somma più elevata, pari ad € 931.718,85.
Va al riguardo, ed in generale, considerato che ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria è “necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”
(Cass. 14517/2015).
Ed ancora che -secondo gli orientamenti della S.C.-, quando le lesioni sono macro- permanenti, il danno da capacità lavorativa specifica, è sì un danno futuro da valutare su base prognostica che può provarsi anche in via presuntiva, ma che la relativa presunzione copre solo l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”).
Andrebbe quindi provata, ai fini della liquidazione, la contrazione del reddito, ossia va dimostrato il “quantum debeatur”, anche laddove si sia al cospetto -come nel caso di specie- di gravi lesioni del tutto pregiudizievoli rispetto alla possibilità di svolgere un lavoro,
e di vittima minore di età, che non consente di desumere quale attività lavorativa sarebbe stata suscettibile di svolgimento.
Si dovrebbero quindi fornire riscontri, anche presuntivi, sulla attività lavorativa che il minore avrebbe, verosimilmente, avuto la concreta possibilità di svolgere (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32649; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24987), alla stregua delle allegazioni sulle attitudini lavorative, ed anche sulle relative preclusioni che verrebbero a verificarsi in conseguenza della invalidità constatata.
In caso di insuscettibilità di dimostrazione delle effettive inclinazioni e potenzialità -come nel caso di specie, essendosi i danni verificati allorquando il era neonato- non CP_3 potendosi dimostrare quale attività lavorativa lo stesso avrebbe potuto svolgere,
Pagina 24 occorrerebbe -secondo un recente arresto della S.C. (Cassazione civile sez. III, 4/3/2024,
n.5787)- tener conto, ai fini della liquidazione, di una “base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto
l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l"id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti.”
Vertendosi in tema di danno futuro, e dovendosi formulare valutazioni di carattere prognostico, dovrebbero assumere rilevanza molteplici elementi (Cass. 24331/2008), quali:
l'età, il corso di studi frequentato o gli studi effettuati, le inclinazioni, l'ambiente sociale di appartenenza del danneggiato, la posizione della famiglia, ed anche il reddito dei genitori, ipotizzando lo svolgimento della medesima attività lavorativa (Cass. 19445/2008).
Nella specie non si hanno riscontri -nemmeno allegativi- sulla attività che il CP_3 avrebbe presumibilmente potuto esercitare.
Neppure la -nemmeno addotta- possibilità di esser ricompreso nelle categorie lavorative protette, può fornire specifiche indicazioni sulla probabile o possibile attività lavorativa suscettibile di svolgimento, e sul correlato pregiudizio che il potrebbe patire. CP_3
Essendo quindi il danno patrimoniale futuro -conseguente alla lesione della salute- risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica (che dunque deve potersi effettuare attraverso elementi concreti), che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio e che dunque lo stesso incida sulla sua capacità lavorativa già apprezzabile, (Cass. n.
12572/2018, n. 8896/2016, n. 17931/2019), non può, nella specie e per quanto innanzi considerato, ritenersi riscontrato uno specifico riflesso di danno, differente rispetto a quello oggetto di valutazione -triplo della pensione sociale- con la sentenza di primo grado.
Deve in sintesi, e per quanto in precedenza considerato, rilevarsi che per il si CP_3
è presumibilmente ritenuto, visti i consistenti postumi permanenti invalidanti, potersi configurare un danno futuro da lucro cessante, per pregiudizio alla attività lavorativa, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, in mancanza di ulteriori e più specifici elementi di riscontro sul relativo ammontare -e stante la insuscettibilità di liquidazione meramente equitativa-, di parametrare tale danno al triplo della pensione sociale computato su base annua, e moltiplicato per gli anni di vita lavorativa, con applicazione di appositi coefficienti, in considerazione della presumibile età di ingresso nel mondo del lavoro.
Al riguardo va considerato che anche con più recenti pronunce la S.C. ha (Cassazione civile sez. III, n. 29815/2024, e 16844/2023, n.16844) affermato che, il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro da errata prestazione sanitaria, per un “soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale.”; tanto è
Pagina 25 stato ritenuto per i casi nei quali “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità”, e laddove “il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa”, come nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte (nel caso oggetto della valutazione della Corte, era stata disposta la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro).
Il parametro utilizzato si appalesa quindi, ed in mancanza di ulteriori e concreti riscontri sulle perdite reddituali, corretto.
Anche la modalità di computo di prime cure si appalesa corretto, posto che si è tenuto conto del parametro de quo - triplo della pensione sociale- con capitalizzazione correlata alla vita lavorativa futura del (dai 25 ai 65 anni), e tenendo conto del fatto che CP_3 il pregiudizio non sorge al momento dell'evento dannoso, ma si verificherà quando si andrà
a concretizzare la perdita della capacità di lavoro, e quindi in corrispondenza all'età lavorativa.
Il Tribunale ha, ai fini dei correlati computi, fatto riferimento al sistema della capitalizzazione del reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare, non potendosi assegnare una somma di denaro a titolo di ristoro di redditi mai perduti, (perché tanto costituirebbe una violazione dell'art. 1223 c.c.)
Quanto all'individuazione del coefficiente di capitalizzazione, si è ritenuto di adottare quello tratto dagli esiti del seminario di studi promosso dal Consiglio Superiore della
Magistratura nel 1989, e ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
Il Tribunale è giunto ad individuare il reddito (capitalizzato) perduto, nella somma di €
601.385,56, moltiplicando il triplo della pensione sociale per il coefficiente di riferimento, pari a 30.6399 (coefficiente di capitalizzazione, età 25 anni, tabella uomini), con detrazione della quota del 15% (pari ad € 90.207,83), per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - media tra il 10% e il 30%, percentuali riferite rispettivamente alle attività autonome e alle professioni intellettuali ed alle attività dipendenti manuali o impiegatizie-, e con liquidazione del danno per la perdita della capacità fissato in € 511.177,73.
Ha precisato il Giudice di prime cure di non dover procedere ad ulteriore decurtazione della somma per il suo pagamento anticipato, avendo adottato il sistema di capitalizzazione di cui sopra, perché basato sul coefficiente corrispondente all'età che la vittima avrebbe avuto al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
Va, al cospetto delle censure manifestate al riguardo, quindi affrontata la questione sollevata da parte appellante sulla applicabilità delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, e rispetto ai parametri di calcolo già utilizzati in prime cure.
La parte ha, si ribadisce, dedotto che il correlato calcolo avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla individuazione del più elevato importo pari ad € 931.718,85,
Pagina 26 pur utilizzando gli stessi parametri presi in considerazione in prime cure (triplo della pensione sociale -€ 19.627,53 annui-, e durata della vita lavorativa pari a 40 anni, con inizio dell'attività lavorativa a 25 anni).
Occorre al riguardo considerare che (Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16913), ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa (in tal caso, il triplo della pensione sociale, per quanto sopra chiarito, ed in mancanza di ulteriori parametri di valutazione), e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Potendo esser utilizzate allo scopo le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, vigenti al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, in quanto frutto di studi aggiornati e maggiormente adeguati ai fini delle valutazioni del caso, occorre considerare che il risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa in futuro, viene liquidato con riferimento al lucro cessante in termini di "reddito perso" negli anni futuri e per tutto l'arco temporale della capacità lavorativa.
La prassi giudiziaria si è prevalentemente orientata, optando per la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto (nella specie ragguagliato al triplo della pensione sociale)
Al fine poi della necessaria "capitalizzazione" -che più tecnicamente viene definita
"attualizzazione"- di un reddito futuro perso, si procede a formulare calcoli atti a garantire una obbiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata.
La mancanza di specifiche disposizioni normative, ha in passato indotto l'utilizzo di diversi parametri, quali, ad esempio, le tabelle di capitalizzazione di rendite periodiche future, realizzate nel settore della previdenza ed assicurativo, ed anche quelle indicate dal CSM
(incontro di studi del 1989), alle quali risulta aver fatto ricorso il Giudice di prime cure.
Le valutazioni formulate al riguardo dalla S.C. (cfr. Cass. n. 20615/2015, Cass. n.
9002/2022, Cass. n. 13727/2022, Cass. n. 7821/2022 e n. 18093/2020), hanno ritenuto tali riferimenti inadeguati e superati.
Si è quindi imposta -per quanto affermato dalla S.C.- la necessità di utilizzare tecniche, formule e tabelle più aggiornate e adeguate, e che quindi potessero garantire maggiore affidamento, in quanto fondate su presupposti scientificamente corretti;
tanto al fine di garantire l'integrale ristoro del danno
Pagina 27 Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono i coefficienti di capitalizzazione/attualizzazione, risultano quindi più adeguate al fine di adottare decisioni in linea con i parametri di riferimento indicati dalla S.C.
Ed infatti, ai fini del calcolo del valore attuale del danno futuro, vengono utilizzati -come elencato nella relazione alle tabelle- i seguenti parametri:
1) l'ammontare monetario periodico della rendita futura persa,
2) la formula finanziaria del valore attuale;
3) la correzione della formula che tenga conto del valore attuariale della aspettativa di vita del beneficiario, riferita alle probabilità di sopravvivenza del soggetto beneficiario
4) la durata temporale determinata per un preciso numero di anni scelti dell'utilizzatore delle nuove tabelle (senza dover calcolare alcuno "scarto" -come invece computato dal
Giudice di prime cure-);
5) un tasso annuo di interesse (c.d. di rendimento) individuato alla data del calcolo (il c.d. rendimento futuro di una somma di denaro), di natura dinamica e non fisso;
6) un correttivo ulteriore che tenga anche conto dell'aspettativa dell'inflazione futura - solo stimata-.
Il tasso di rendita è quindi correlato al possibile rendimento della somma resa disponibile anticipatamente.
La relativa scelta, in quanto riferita ad una previsione di rendimento futuro dei tassi correlata all'arco temporale che si intende prendere in considerazione, viene formulata con riferimento a una serie di elementi extra-normativi (ragionevolezza, adeguatezza rispetto alla finalità, equilibrio economico, previsione delle dinamiche del futuro), che hanno indotto l'individuazione dei tassi pluriennali reali di mercato correlati a rilevazioni periodiche e ufficiali di Enti di garanzia legati alle Autorità della UE, quale parametro più affidabile.
Per giungere quindi alla determinazione della somma dovuta per risarcimento per danno futuro da pregiudizio alla attività lavorativa, si deve moltiplicare il coefficiente individuato, per il reddito annuo perso.
Dovrà anche tenersi conto degli adeguamenti per l'inflazione attesa, con inserimento di appositi indici correttivi ai fini del calcolo dei valori dei coefficienti tabellari, con sono oggetto di correlati aggiornamenti, nelle relative previsioni tabellari.
In definitiva, posto che ai fini del calcolo secondo la tabella realizzata e approvata dal
Tribunale di Milano, si tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1.la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione);
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente;
Pagina 28 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani
E che tutti tali fattori comportano il calcolo del danno futuro, sulla scorta delle somme computabili per perdita del reddito lavorativo, e relativo coefficiente da applicare ai fini della determinazione dello spettante, può, in considerazione dei parametri comunque già rilevati in prime cure (inizio età lavorativa, durata, redditi persi), ritenersi che quanto prospettato dalla appellante incidentale sul computo del danno futuro per la somma di € 931.718,85, si appalesa corretto, in quanto rispondente ai criteri tabellari da ultimo adottati, e più confacenti -secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità- alla necessità di adozione di metodo e parametri più adeguati e scientificamente più rispondenti alla attualizzazione delle somme a riconoscersi.
Risultano esser dalla parte appellante, stati correttamente applicati i criteri tabellari di riferimento, con individuazione della età del danneggiato, con riferimento all'età lavorativa, al numero di anni di potenziale attività lavorativa che avrebbe potuto svolgere, e quindi del corrispondente coefficiente numerico da moltiplicare, ai fini della attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti, che rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
Sulle somme de quibus possono esser riconosciuti i soli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo, posto che trattasi di danno futuro, ed essendo nel relativo calcolo già stati applicati i coefficienti di capitalizzazione/attualizzazione.
Da ultimo deve ritenersi che la complessità e natura controversa delle questioni trattate, induce a ritenere l'inconfigurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione dei parametri di valore della controversia -scaglione da € 520.000,00 in su-, ragguagliate al medio della tariffa, e con computo ai valori minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in considerazione della limitata attività svolta al riguardo.
Alla pronuncia di rigetto consegue la declaratoria concernente il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sugli appelli avverso la sentenza n. 3230/2023 del Tribunale di Foggia pubblicata il 20/12/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale,
o condanna, in riforma del capo I, punto secondo, della sentenza impugnata, la
, al pagamento a favore di Controparte_4 [...]
, del danno patrimoniale nella misura di € 931.718,85, oltre CP_3 interessi legali dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
Pagina 29 o condanna, in riforma del capo I, punto terzo, della sentenza impugnata, la
[...]
al pagamento a favore di ed , degli CP_4 Controparte_1 CP_2 interessi legali computati sulla somma di € 242.280,00, riconosciuta a favore di ciascuno dei suddetti, previamente devalutata alla data dell'occorso, ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, con maggiorazione dei soli interessi legali su tali somme, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
Confermando per quanto non diversamente disposto, la sentenza impugnata;
3) Condanna la appellante , al pagamento delle spese Controparte_4 di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 1.821,00 per esborsi, ed €
22.333,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
4) Dichiara che la appellante è tenuta, per quanto Controparte_4 previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 102/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Valentino Parte_1
Damone
-appellante-
c/
e , in proprio e, tale ultima, quale di Controparte_1 CP_2 amministratrice di sostegno di , rappresentati e difesi dagli Controparte_3 avv.ti Angelo Salvemini e Matteo Renzulli
-appellati ed appellanti incidentali-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26/3/2025
Motivazione
e , genitori del minore , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 convenivano innanzi al Tribunale di Foggia l' Controparte_4
chiedendo di riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del presidio
[...] ospedaliero di Manfredonia, nella causazione del riflessi pregiudizievoli subiti dal suddetto minore, ed evidenziatisi in concomitanza con il parto della , avvenuto presso il reparto di CP_2
Ginecologia ed Ostetricia del suddetto nosocomio, parto durante il quale si erano manifestati seri problemi respiratori, che avevano indotto il trasferimento presso il reparto neonatologia e terapia intensiva dell' , quindi successivi ricoveri presso il presidio Controparte_5 ospedaliero di San Giovanni Rotondo e poi presso l'Ospedale Gaslini di Genova, per le verifiche ed approfondimenti del caso, essendo il minore risultato affetto da tetraparesi spastica, e grave ritardo psico-motorio.
Pagina 1 Si sosteneva essere i danni stati causati dalle erronee condotte dei sanitari dell'Ospedale di
Manfredonia, che non avevano eseguito alcuna ecografia all'atto del ricovero (avvenuto il
11/7/1995 ore 18,15), e tracciato tococardiografico, sulla partoriente , prima del CP_2 parto, rilevando che l'unico cartogramma esistente nella cartella clinica era quello delle ore
17:55 dell'11 luglio 1995 effettuato quindi -e dall'ostetrica- il giorno prima della nascita, avvenuta il 12/7/1995, alle ore 5:30 -11 ore e mezza dopo il precedente tracciato tococardiografico-.
Venivano inoltre contestate le carenze della cartella clinica e della relativa descrittività, in particolare rilevando la mancata verifica ed indicazione dell'indice di APGAR.
Ed ancora si deduceva che le condizioni critiche del neonato erano desumibili dalla documentazione ospedaliera, che riportava: “ASFISSIA Blu generale … Bardicardia post-natale
… Acrocianosi. Tono discreto … Respiro aspro diffuso … RX torace 12.07.1995 Trauma polmonare finemente reticolare, come per interstiziopatia…”, correlati alla grave asfissia alla nascita, con relativi riflessi pregiudizievoli (come sopra indicati).
Veniva quindi chiesta la condanna della a pagare ai genitori , CP_4 Controparte_6 genitori esercenti la responsabilità sul minore , dei danni patiti da tale ultimo, CP_3 quantificati nella misura di € 1.892.785,00, di cui € 1.266.106,00 a titolo di danno biologico permanente “personalizzato”, € 126.679,09 a titolo di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa del figlio, ed € 500.000,00 (€ 250.000,00 per ciascun genitore) a titolo di danno morale ed esistenziale patito dagli attori stessi, per le conseguenze derivanti dalle gravi patologie testè indicate, o negli importi maggiori o minori a determinarsi, oltre accessori di legge e spese di lite.
Si costituiva la , preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione, poi CP_4 contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza n. 3230/2023 pubblicata il 20/12/2023, con la quale accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo la responsabilità della Con per quanto occorso, condannando la medesima al pagamento di:
- € 1.172.277,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da
; Controparte_3
- € 511.177,73 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per lesione della capacità lavorativa, patito dal;
Controparte_3
- € 242.280,00 in favore di ciascuno degli attori, in proprio, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da grave compromissione del rapporto parentale
Il tutto oltre accessori e spese di lite e Ctu.
Il Giudice di prime cure riteneva al riguardo:
a) Preliminarmente l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di citazione;
b) L'avvenuta allegazione dagli attori delle condotte colpose dei sanitari, e quindi dell'inadempimento;
Pagina 2 Co c) Essere l'onere della prova contraria gravante in capo alla d) La ravvisabilità del nesso causale tra le condotte addebitate ai sanitari e quanto accaduto al neonato,
Tanto alla stregua di una verifica improntata a criteri probabilistici, ed in termini di prevalenza probabilistica, e sulla scorta di un giudizio di ragionevole verosimiglianza;
e) La condivisibilità della Ctu e dei rilievi su plurimi profili di negligenza ravvisabili, ed identificati nella:
o Carenza di notizie nella cartella clinica;
o Affidamento di tutta la gestione del travaglio alla sola ostetrica, esperta sì, ma priva, tuttavia, di quelle peculiari capacità diagnostiche e prognostiche che il caso richiedeva;
o Omessa valutazione ecografica delle condizioni del nascituro, in quanto connotate da ritardo nella crescita, e quindi da una condizione patologica constatabile con una valutazione biometrica del feto -non effettuata- ovvero attraverso una valutazione centimetrica tra la sinfisi pubica ed il fondo;
o Importanza del riconoscimento di tale condizione prima del travaglio e del parto, al fine di poter prestare la migliore assistenza, pre e post-natale, con continui monitoraggi con tracciati tococardiografici, e predisposizione di eventuale taglio cesareo, e posto che neonati con peso fortemente ridotto, risultano essere esposti a “noxae patogene prima”, durante e dopo il parto.
o Incidenza del ritardo dell'accrescimento -constatato nella specie- in termini di complicanza nella gestazione, con aumentato rischio di distress durante il travaglio, e rischio di mortalità e di importanti sequele neurologiche a lungo termine;
o Omissione di un'attenta anamnesi, al fine di valutare correttamente i rischi di complicazione della gravidanza,
Anamnesi possibile con appositi esami ecografici, e con studio dell'accrescimento del feto, volto a riconoscere e valutare l'elevato rischio che il caso prospettava, e che avrebbe dovuto comportare l'adozione di particolari misure nella gestione del travaglio
(monitoraggio CTG in continuo), ovvero l'esecuzione del taglio cesareo elettivo, oppure il consiglio di partorire in una struttura sanitaria di livello superiore e dotata di UTIN.
o Omissione del frequente monitoraggio ed anche della rilevazione auscultatoria,
Che avrebbe potuto consentire di cogliere anche le minime modificazioni della frequenza cardiaca fetale, indice di potenziale danno ipossico;
o Constatazione del distress respiratorio solo alle ore 6,00, e quindi mezz'ora dopo il parto -delle 5,30-;
o Omessa assistenza specifica del neonato nella indicata mezz'ora, durante la quale il medesimo versava nelle condizioni di distress respiratorio;
Pagina 3 o Mancanza di qualsivoglia constatazione clinica delle condizioni del neonato nella richiamata mezz'ora;
o Peggioramento nelle ore successive delle condizioni del neonato, e necessità di CP_ trasferimento presso l' dell'Ospedale di;
Pt_1
f) La riconducibilità delle conseguenze lesive subite dal , alla: CP_3
- assistenza al parto non adeguata al particolare stato del nascituro;
- carenze e ritardi di valutazioni ed assistenza subito dopo la nascita;
Stante il distress respiratorio, e la riduzione del livello di ossigenazione g) La ravvisabilità, per le suddette ragioni, della responsabilità della struttura Co sanitaria di specie, e quindi della
Co h) Di dover riconoscere, per quanto chiarito dal Ctu, e non contestato dalla postumi permanenti nella misura del 95%;
Stanti le gravi conseguenze derivanti dalla severa tetraparesi, molto prossima, per gravità, alla tetraplegia i) Di liquidare il danno non patrimoniale, sulla scorta della percentuale dei postumi permanenti riconosciuti;
l) Di poter riconoscere anche il danno morale,
in conseguenza delle gravi menomazioni subite dal;
CP_3
m) Di non doversi disporre l'aumento per personalizzazione
Per mancanza dei relativi presupposti n) Di dover riconoscere il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa;
Vista la consistenza e gravità dei postumi, ed irreversibilità della condizione del , CP_3
e facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale -con computo in proiezione, dal presumibile anno di inizio dell'attività lavorativa, individuato al 25° anno di età, sino all'età di 65 anni (utile ai fini pensionistici)-, non essendo desumibili ex actis riscontri idonei ai fini della prospettabilità dell'attività lavorativa che il danneggiato avrebbe potuto svolgere;
veniva anche applicato un correlato coefficiente di capitalizzazione, con detrazione in percentuale (15%) sulle risultanti somme, per lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.
o) Di dover riconoscere a favore di ciascun genitore, il danno per pregiudizio al rapporto parentale
Computato secondo la tabella “a punti” predisposta dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale, con decurtazione del 20% sugli importi calcolati, per esservi nella specie grave compromissione, e non perdita totale del rapporto.
Con
La impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con rigetto delle richieste attoree,
e, in via subordinata, con rideterminazione delle somme da corrispondere per risarcimento, affidando l'appello ai seguenti motivi:
Pagina 4 I) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, nonchè degli artt. artt. 1218 e 1228 c.c.
E mancanza di idonei riscontri sul nesso di causalità, contestando non avere il Giudice di primo grado vagliato in chiave critica le risultanze della CTU, e di non aver tenuto conto delle Co osservazioni dei Cttpp della sulle origini della condizione del , e sulla verifica CP_3 della situazione cerebrale del feto, nulla argomentando al riguardo.
Si sosteneva -con richiamo pedissequo alle deduzioni del CT- che non vi erano riscontri idonei a consentire di ritenere, anche in termini meramente probabilistici, che le conseguenze patite dal (tetraplegia spastica), potessero esser riconducibili ad una errata CP_3 pratica medica, posto che la gravidanza della non era stata ritenuta, e non doveva CP_2 esser considerata “a rischio”, e che non si erano verificati eventi ipossici sentinella, che avrebbero dovuto raccomandare continui monitoraggi.
Veniva peraltro contestato che era stata ignorata sia la richiesta di chiarimenti, sia quella di Co rinnovazione della ctu, espressamente formulate dalla
Si sosteneva esser le conclusioni tratte in prime cure viziate, sia per avere il Giudice acriticamente aderito alle conclusioni della ctu, sia per esser stata formulata una valutazione meramente ex post, senza procedere ad alcuna verifica ex ante.
Veniva anche contestato quanto ritenuto sulla valorizzazione, ai fini della decisione, della incompletezza della cartella clinica.
Ed ancora si sosteneva non esser stata data prova del nesso causale tra il distress Co respiratorio, e la tetraparesi spastica che aveva afflitto il , sostenendo avere la CP_3 fornito -a mezzo dei propri consulenti- la prova dell'incidenza di una causa imprevedibile nella incidenza causale delle conseguenze dannose constatate, e deducendo che la patologia de Co qua (tetraparesi) non era dovuta alle attività ed omissioni dei sanitari della che avevano agito nel rispetto dell'arte medica e dei protocolli previsti.
Veniva quindi formulata richiesta di rinnovazione della ctu, con un collegio di esperti, e sulla scorta delle osservazioni di natura medico-legale formulate in primo grado, anche per valutare la ravvisabilità del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità; si chiedeva anche di riconvocare i consulenti già nominati in primo grado, per rispondere ai Con chiarimenti richiesti dalla
II) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la determinazione del danno e l'applicazione dei criteri tabellari
- Contestando la valutazione medico-legale del danno eseguita dai CCttuu,
in quanto svincolata da specifiche considerazioni di natura giuridica, e rilevando che la iniziale stima dei CCttuu era stata pari al 75%, poi arbitrariamente rivalutata -sulla scorta delle osservazioni di controparte- al 95%, senza ulteriori esami obiettivi sul paziente, e giustificazioni al riguardo, e senza alcun chiarimento -dai CCttuu- sugli effettivi deficit funzionali e neuropsichici, atto a giustificare l'incremento valutativo.
Pagina 5 Si chiedeva quindi di applicare al più la percentuale del 75%, ai fini della liquidazione dei danni.
- Contestando la quantificazione operata dal giudice di primo grado in riferimento al danno risarcibile per il pregiudizio al rapporto parentale
E deducendo che, non essendovi stata la perdita del rapporto parentale, non doveva ritenersi corretta l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano -quantunque “a punti”- pur se disposta la decurtazione del 20% degli importi computati;
ed ancora doversi tener conto delle carenze probatorie, rispetto alle specifiche e riscontrate situazioni poste a base della attribuzione dei punteggi ai fini del calcolo dei danni, che erano meramente state elencate dal
Giudice di primo grado, ed oggetto di sole valutazioni presuntive, senza alcuna specificazione concernente il peso delle stesse nella relativa quantificazione.
Si chiedeva la rideterminazione della corrispondente voce risarcitoria, applicando i criteri tabellari in rapporto alla sostanziale differenza tra la fattispecie in esame (invalidità) a quelle per cui le tabelle sono state calibrate (morte).
Gli appellati di specie si costituivano, eccependo l'inammissibilità ex artt.342 e 348bis c.p.c., contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, e proponendo appello incidentale con il quale si formulava richiesta di:
A) Riformare la sentenza nella parte in cui aveva ingiustamente sottostimato il danno patrimoniale, condannando la , sulla scorta della nuova “tabella per la CP_4 capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023” -del 26 maggio 2023-, al risarcimento, a titolo di danno patrimoniale futuro, del maggiore importo capitalizzato, compreso tra € 931.718,85 ed € 1.475.713,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Riformare la pronunzia gravata, con maggiorazione di interessi legali -non riconosciuti in prime cure- sulle somme di € 242.280,00 liquidate a favore di ciascun genitore a far data dal dì dell'eventus damni, e secondo quanto statuito dalle SSUU sentenza n° 1712/1995 - con previa devalutazione delle somme alla data del sinistro, e successivamente rivalutazione di anno in anno fino al soddisfo-;
Sollevando anche eccezione ex art. 345 c.p.c., per violazione del divieto dei nova in appello, e con riferimento a nuovi documenti allegati, ed in particolare alle ulteriori deduzioni di CT (dott.
, in quanto prodotte solo nel giudizio di impugnazione appello. Per_1
Si deduceva che le censure mosse, si concretizzavano nel mero richiamo alle considerazioni formulate dai CCttpp, contestando anche la relativa tardività.
Ed ancora si rilevava la idoneità motivazionale della sentenza, in quanto fondata sul richiamo alle risultanze della attività ed elaborato peritale -condivise dal Tribunale- vertendosi in ipotesi di ctu “percipiente”.
Co
Veniva quindi evidenziato che la non aveva contestato né l'esame obiettivo svolto alla presenza dei CCttuu e del consulente di parte attrice, né aveva prodotto osservazioni alla bozza di relazione peritale, limitandosi a formulare osservazioni solo all'udienza del 23 febbraio 2021, ed a sostenere che il “tracciato” era perfettamente a norma, e che non vi era alcuna
Pagina 6 indicazione per il parto cesareo, non essendovi evidenze di sofferenza fetale, e potendosi procedere a parto spontaneo, come considerato dalla visita ostetrica.
Veniva anche rilevato che i CCttuu avevano constatato le gravissime mancanze nell'iter assistenziale offerto -con particolare riferimento alla mancata esecuzione della ecografia fetale-
, ed ai fini della valutazione delle condizioni del nascituro prima del parto, e motivato la necessità di procedere con “parto cesareo elettivo”.
E che l'elaborato peritale aveva comunque fornito riscontri, rispetto alle questioni poste dalla Co e dai propri CCttpp.
Si deduceva non esser state corrette le prestazioni sanitarie, evidenziando specificamente che:
- la puerpera ed il suo feto erano stati oggetto di una sola visita all'ingresso in ospedale (eseguita peraltro dall' ostetrica che effettuò un solo tracciato CTG);
- non venne eseguita una visita ginecologica da parte dello specialista;
- non venne eseguito il controllo ecografico del feto al momento del ricovero;
- la puerpera ed il suo feto rimasero privi di assistenza per ben 12 ore circa ovvero dall'ora di ingresso in ospedale (ore 18:15 dell' 11 luglio 1995) all'ora del parto (ore
5:35 del giorno successivo);
- tutta la insufficiente assistenza era stata affidata ad una ostetrica;
- il tracciato CTG, risultava totalmente illeggibile e, quindi, di fatto non verificabile.
E che tali deficit dovessero esser considerati origine della condizione post-natale del Co
, non essendo identificate ulteriori cause plausibili, e non avendo la fornito prova CP_3 in tal senso.
Quanto alle censure riferite alla stima dei postumi permanenti, si rilevava che i CCttu, avevano, sulla scorta delle puntuali osservazioni del Ct di parte attrice, correttamente riconsiderato alcuni profili di danno, che avevano condotto alla riformulazione della percentuale inizialmente indicata;
ed ancora che non si rendeva al riguardo necessario un nuovo esame oggettivo, in quanto già effettuato in sede di operazioni peritali.
Si deduceva inoltre che corretta dovesse ritenersi la applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, anche con riferimento al computo dei danni per lesione del rapporto parentale.
Si formulava anche richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno delle richieste formulate con l'appello incidentale, gli appellati deducevano che:
- Il Tribunale aveva, per la liquidazione del danno patrimoniale da pregiudizio alla capacità lavorativa, scelto un criterio giurisprudenziale obsoleto.
Sostenendo doversi ricorrere ai più congrui criteri risarcitori formulati dall'Osservatorio
[...]
del Tribunale di Milano -pubblicati in data 26 maggio 2023, e prima della Parte_2 sentenza di primo grado-, e che sulla scorta di tale tabella, e pur considerando gli stessi parametri individuati dal Giudice di prime cure (inizio dell'attività lavorativa a 25 anni, e perdita
Pagina 7 reddituale sviluppatasi per 40 anni, con computo base riferito al “triplo della pensione sociale”, pari ad € 19.627,53), il calcolo secondo la tabella milanese, avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla somma più elevata pari ad € 931.718,85, con possibilità di pervenire al computo di importi più elevati, in caso di individuazione della età di ingresso nel mondo del lavoro a 19, e perdita reddituale sviluppatasi per 45 anni (con danno patrimoniale capitalizzato di € 1.067.148,81); oppure a somme ancor maggiori in caso di applicazione, oltre al reddito da triplo della pensione sociale, della c.d. “maggiorazione sociale”, con reddito annuo perduto di € 27.142,05 (e danno totale, con valore capitalizzato di € 1.475.713,26).
- Il Tribunale aveva erroneamente omesso di riconoscere la spettanza degli interessi legali, con riferimento al danno non patrimoniale riflesso patito dai prossimi congiunti,
chiedendo quindi il relativo riconoscimento a far data dal dì dell'eventus damni.
***************************************
L'appello principale deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente, e quanto all'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito- osservato che alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) e della verifica dell'atto di impugnazione, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo stati trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Co
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, considerare che la appellante fonda l'impugnazione dell'appello su due motivi, il primo dei quali riferito alla violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente al rapporto tra paziente e struttura ospedaliera nonchè degli artt. artt. 1218 e 1228 c.c., ed il secondo concernente la erronea valutazione nel quantum dei danni liquidati.
Con il primo motivo si articolano contestazioni riferite in sintesi a:
- Il recepimento acritico delle risultanze della CTU;
- La mancata considerazione e valutazione delle osservazioni dei Cttpp;
- La mancanza di idonei riscontri sul nesso di causalità, anche in termini di verifica probabilistica, tra la riscontrata tetraparesi, e le condizioni di distress respiratorio;
- La non corretta verifica degli accadimenti, in quanto effettuata in termini esclusivamente ex post, e senza procedere ad alcuna valutazione ex ante;
- La mancanza di evidenze sulla connotazione della gravidanza della -come “a CP_2 rischio”-, e la mancanza di riscontri su eventi ipossici sentinella, che avrebbero potuto indurre un continuo monitoraggio;
- La erronea valutazione sulla rilevanza della incompletezza della cartella clinica,
Pagina 8 - L'incidenza di una causa imprevedibile nella eziologia dell'accaduto e delle conseguenze dannose constatate, quale evento estraneo alla condotta dei sanitari;
I motivi di doglianza attengono in sostanza alle asseritamente erronee valutazioni effettuate dai CCttuu officiati, ed al correlato recepimento e conclusioni tratte dal Tribunale sulla scorta delle medesime, senza che il medesimo abbia tenuto affatto conto delle deduzioni dei CCttpp Co della con erronee valutazioni e conclusioni tratte sulla configurabilità del nesso causale.
Le censure devono ritenersi infondate.
Il Giudice di prime cure ha constatato le diverse carenze assistenziali e valutative che hanno connotato la condotta dei sanitari che si occuparono -e omisero di occuparsi- del travaglio e del parto della . CP_2
Molteplici, ed inequivocabili, sono gli inadempimenti identificabili nella specie -oggetto di constatazione dai CCttuu-, nelle premesse in fatto già evidenziati, e che in sintesi si riportano, rilevando che:
- Non è stato eseguito alcun controllo ecografico del feto al momento del ricovero;
- La è stata seguita solo dall'ostetrica; CP_2
- E' mancato un adeguato monitoraggio CTG;
- Vi è un sintetico ed insufficiente resoconto del parto;
- Nulla è riportato sull'indice di APGAR al momento della nascita;
- Non è stata eseguita emogasanalisi dell'arteria ombelicale.
- Né l'ostetrica, né il pediatra erano presenti al parto;
- Il neonato è stato visitato per la prima volta alle ore 06:00, e quindi mezz'ora dopo rispetto al parto, presentando i segni del distress respiratorio, tipici dei neonati con ritardo di crescita.
Con riferimento a quanto innanzi, ed alla rilevanza delle relative condotte, va considerato che:
- Il controllo ecografico -o anche clinico con esame obiettivo, e valutazione del livello del fondo uterino materno (al di sotto della terza linea Sovra Ombelicale), ovvero attraverso una valutazione centimetrica tra la sinfisi pubica ed il fondo- avrebbe consentito di valutare le condizioni del nascituro e del chiaro e consistente deficit di relativa crescita (il neonato aveva alla nascita un peso di 2400 gr alla 38^ settimana +
4 gg, pari al 3° percentile delle curve di riferimento);
- Quanto innanzi, se rilevato per tempo, avrebbe dovuto indurre a compiere delle conseguenti scelte a tutela del nascituro, anche con possibile trasferimento presso CP_ nosocomio dotato di , ben praticabile con le relative cautele, visto che dal ricovero della all'ora del parto, sono trascorse circa 12 ore, durante le quali la medesima CP_2 ben poteva esser trasferita a (distante meno di 40km), al fine di consentire Pt_1 CP_ l'assistenza in;
Pagina 9 - Il riscontro sulle condizioni e deficit di crescita del nascituro, avrebbe dovuto comportare un reiterato monitoraggio CTG, per valutare le eventuali condizioni di sofferenza fetale, prospettabili e probabili in considerazione del ritardo di crescita (e relativo livello ponderale), e l'adozione di tutte le opportune e necessarie scelte ai fini del parto -e di procedere a parto cesareo in caso di anomale risultanze del tracciato
CTG-, e dell'assistenza post partum;
- Tanto perché, per quanto chiarito dai CCttuu, i neonati con peso fortemente ridotto - come nel caso del sono esposti a noxae patogene prima, durante e dopo il CP_3 parto, con -scientificamente riscontrato- aumentato rischio di distress durante il travaglio e il parto(come rilevato dai CCttuu, si presenta una mortalità perinatale 10 volte superiore rispetto a quella dei feti normo-peso ed è inoltre caratterizzato da importanti sequele neurologiche a lungo termine);
- Pertanto può ritenersi che una verifica tempestiva, e la conseguente adeguata assistenza, con monitoraggio frequente e scelte indirizzate (anche con anticipazione del parto, in caso di riscontrata sofferenza fetale) a consentire la tutela del nascituro, avrebbero, con elevata probabilità, comportato la riduzione della eventualità di insorgenza di insulti cerebrali di tipo ipossico-ischemico, anche minimi, ed i relativi conseguenze e danni per il;
CP_3
- La mancanza di tempestiva ecografia, e di altre verifiche indirizzate, (valutazione obiettiva dello sviluppo uterino) ha quindi impedito di riconoscere l'elevato rischio per il nascituro, e di approntare le necessarie misure di tutela del caso e nella gestione del travaglio, già sopra indicate (monitoraggio CTG continuo, l'esecuzione del taglio cesareo elettivo per indicazione fetale, o il consiglio di partorire in una struttura sanitaria di livello superiore e dotata di UTIN);
- In particolare va rilevato che la mancanza di monitoraggio CTG continuo (oltre che di rilevazioni auscultatorie con stetoscopio) ha impedito di cogliere le -anche minime- modificazioni della Frequenza Cardiaca Fetale (bradicardia fetale) correlate all'attività contrattile uterina, che avrebbero comportato il potenziale danno ipossico su un feto già cronicamente sofferente e fragile.
- Rilevanza assume peraltro la concreta -ed inappropriata- delega di assistenza alla sola ostetrica, che certo non avrebbe potuto procedere alle verifiche e scelte di cui sopra, non essendo munita delle relative competenze -di spettanza medica-;
- Non essendovi poi, specifiche descrizioni sull'andamento del parto, ed in particolare nulla essendo indicato sull'indice di APGAR, non è dato sapere quali possano esser state le difficoltà del travaglio e del parto, e quali sintomi il neonato abbia manifestato nell'immediato, ed in particolare rispetto alla condizione di distress respiratorio;
- Assume rilevanza la circostanza che il neonato sia stato -senza la constatazione dell'indice di APGAR- visitato per la prima volta solo mezz'ora dopo rispetto al parto, essendo stati riscontrati solo all'atto di tale visita i chiari segni del distress respiratorio;
Pagina 10 - La mancanza di immediata verifica, e nel post-partum, e la constatazione del distress respiratorio a distanza di mezz'ora dal parto, porta a ritenere che i relativi sintomi ed indici, fossero rilevabili anche nell'immediatezza, e subito dopo il parto, ove i sanitari avessero proceduto alla visita del neonato subito dopo il parto;
- Va al riguardo rilevato che mancano in atti ulteriori riscontri (rilevazione dell'indice di
, o altre valutazioni) che possano indurre a ritenere che il neonato fosse in buone CP_8 condizioni di vitalità subito dopo il parto, e che i problemi respiratori siano insorti solo al momento della relativa verifica -mezz'ora dopo il parto-;
In sostanza deve ritenersi che, non essendo stati effettuati esami e rilevazioni che avrebbero dovuto indurre ad intervenire con tempestività, anche in caso di constatata bradicardia, con possibile anticipazione del parto -vista la ridotta crescita del nascituro-, tanto induce a desumere che si siano probabilmente verificate, nel corso del travaglio, condizioni di stress (respiratorio) per il nascituro, che hanno indotto la situazione di ipossia correlata alla bradicardia, origine della situazione constatata dopo il parto.
Ed ancora va considerato che il debba esser rimasto in condizione di difficoltà CP_3 respiratoria, senza alcuna assistenza specifica e dedicata per circa mezz'ora dopo il parto, non essendo stato effettuato -in atti nulla è riscontrabile- alcun esame obiettivo e strumentale per verificare le sue condizioni in quei trenta minuti;
mancano annotazioni al riguardo, e nella cartella clinica, così come non è stato rilevato l'indice di APGAR.
Tutti i precedenti rilievi, portano a ritenere che la mancanza di esami, approfondimenti, e relativa adozione di misura di cautela ante partum, e le condotte tenute post partum, pur a fronte della constatabile -peraltro de visu nel post partum- ridotta crescita del neonato, siano eziologicamente ricollegabili alla compromessa condizione di salute poi constata per il
. CP_3
Tanto alla stregua sia di una valutazione probabilistica, sia di una verifica controfattuale, posto che, per quanto sopra rilevato, si appalesava necessario procedere sia alla verifica delle condizioni del nascituro, sia alla adozione di tutte le idonee iniziative per evitare conseguenze in termini di sofferenza fetale, bradicardia e correlata ipossia, che devono ritenersi origine della successiva tetraparesi riscontrata sul D'Ambrosio.
La mancata verifica e monitoraggio e la carenza di iniziative volte alla tutela del nascituro, in condizioni di estrema fragilità prima del parto -e quindi anche dopo la nascita-, devono ritenersi eziologicamente incidenti sull'origine della patologia riscontrata, in quanto indotta dalle lesioni cerebrali conseguenti alla ipossia.
Tanto si ritiene posto che il monitoraggio poteva esser effettuato anzitempo, nell'immediato e con costanza, e che in caso di riscontri tempestivi sugli indici di sofferenza e sul rallentamento del battito, si poteva predisporre un intervento immediato che avrebbe potuto evitare l'occorso, e le conseguenze di quanto poi accaduto.
Può quindi ritenersi che il monitoraggio costante della condizione di benessere del feto, e la correlata suscettibilità di rilievo nell'immediato delle condizioni di sofferenza, avrebbe
Pagina 11 comportato l'anticipazione della scelta di procedere, nell'eventualità, con il cesareo, e quindi una maggior tempestività ai fini della tutela del nascituro.
Così come può ritenersi che ove i sanitari del nosocomio di Manfredonia, prendendo cognizione dei deficit di crescita del nascituro, avessero fatto trasferire la partoriente CP_ all'Ospedale di , e per poter fruire dell' , indubbiamente la assistenza post natale Pt_1 necessaria ed utile ai fini della tutela del neonato, sarebbe stata adeguatamente approntata.
Tanto non è avvenuto, essendo mancato l'apposito controllo ecografico di verifica delle condizioni di crescita del nascituro, che avrebbe dovuto comportare le necessarie scelte assistenziali già indicate.
Ed ancora va considerato che anche l'aver indugiato mezz'ora prima di controllare le condizioni del neonato, ha comportato una grave carenza di assistenza rispetto ad una situazione di difficoltà per il medesimo, che già ictu oculi doveva appalesarsi al momento del parto, viste le dimensioni ed il peso del medesimo.
Va quindi ed in definitiva considerato che il concatenarsi di tali situazioni ha comportato un rilevante aumento del rischio -poi concretizzatosi- per il nascituro di andare incontro a sofferenza fetale;
quanto già oggetto di rilievo sulla mancanza di adeguato controlli e monitoraggio e di valutazione delle condizioni nell'immediato post partum, e sull'adozione di idonee e tempestive iniziative, induce a ravvisare nella specie condotte non prudenti, negligenti e colpose in capo ai sanitari che seguirono la ed il nascituro nell'occorso. CP_2
Tali condotte colpose sono identificabili quali antecedenti che hanno inciso in termini causalmente efficienti sull'insorgenza dell'asfissia del nascituro, e di tutte le correlate e successive conseguenze constatate come da certificazioni in atti.
Tale riconducibilità causale è valutabile alla stregua del criterio probabilistico e di un giudizio formulato in chiave di prognosi postuma, così come correttamente ritenuto in prime cure, e quindi secondo il principio del “più probabile che non” che governa la ricostruibilità della causalità nel diritto civile.
Gli antecedenti fattuali ed i riscontri sulle condotte colpose di specie sono pienamente apprezzabili.
Può quindi ritenersi che differenti più caute e prudenti condotte avrebbero potuto evitare il danno e/o conseguenze peggiori.
Gli elementi di conferma che portano a ritenere in chiave di apprezzabile probabilità che l'accaduto possa essere ricollegabile a tali condotte colpose, si traggono dalle chiare risultanze della ctu -così come analiticamente richiamate- e da quanto argomentato a supporto dai periti, che non trova confutazione idonea nelle considerazioni del CCttpp, non richiedendo ulteriori approfondimenti peritali nella presente sede.
In siffatto quadro deve quindi giungersi alla valutazione di infondatezza del correlato motivo di appello -il primo nella relativa articolazione-, posto che sono stati oggetto di contestazione i profili concernenti le condotte colpose addebitate e la ravvisabilità del nesso causale.
Pagina 12 Va peraltro considerato che non sono identificabili, e non vi è prova in tal senso -il cui CP_ onere gravava sulla altri fattori che abbiano potuto comportare tale condizione, dovendo le differenti prospettazioni date dalla parte e dai propri CCttpp, ritenersi relegate al rango di indimostrate ipotesi, e mere eventualità, rispetto alle quali assumono invece rilevanza le conclamate evidenze concernenti i deficit valutativi, di approfondimento e di assistenza emersi all'esito degli approfondimenti peritali.
Può quindi, e con valutazione controfattuale, ritenersi che ove effettuati gli esami valutazioni ed approfondimenti del caso, ed ove prestata la adeguata assistenza nei termini sopra descritti, si sarebbe con elevata -o comunque preponderante- probabilità, potuto affrontare e scongiurare quanto accaduto -distress respiratorio- e le relative conseguenze lesive (tetraparesi derivante da danni cerebrali per deficit di ossigenazione del cervello).
Tali sono le conclusioni a cui si perviene, sulla scorta di quanto considerato dai CCttuu, che hanno affermato “si ritiene che le lesioni occorse al piccolo siano il risultato CP_3 per sommatoria di una assistenza al parto non adeguata al suo particolare stato (SGA misconosciuto) e di una non adeguata assistenza subito dopo la nascita quando, per effetto della sindrome da distress respiratorio, i livelli di ossigeno necessari furono certamente ridotti ed il parenchima nobile (encefalo) scarsamente ossigenato…..”.
Va in particolare considerato che anche la prospettabile carenza di ossigenazione nella mezz'ora dopo la nascita, e senza alcun ausilio e manovra di supporto, ben può, e deve ritenersi aver avuto incidenza rispetto a quanto occorso.
Peraltro si rileva che la condizione del neonato peggiorò con il passare delle ore, e fu CP_ necessario il trasferimento all' di , dove la avrebbe dovuto esser trasferita Pt_1 CP_2 anzitempo, ove fossero state approfondite -con tempestiva ecografia, o le ulteriori verifiche indicate- le condizioni del nascituro, e valutate per tempo le difficoltà correlate al ritardo di crescita e relativa fragilità del feto, e le conseguenti difficoltà di gestione del parto, e della fase post-partum.
Va anche considerato che le rilevate carenze documentali e descrittive della cartella clinica, non consentono di ritenere se le valutazioni e condotte del caso possano esser state appropriate.
Quanto innanzi, valutato unitamente ai deficit di assistenza già in precedenza elencati ed esaminati, induce a ritenere che la relativa inadeguatezza, sia prima, sia subito dopo la nascita del , siano state causa delle conseguenze patite dal neonato, ed in atti CP_3 indicate, in quanto riconducibili alla sindrome da distress respiratorio, conseguente ipossia,
e correlati danni cerebrali, origine della tetraparesi spastica.
Le relative valutazioni assumono rilevanza in quanto oggetto di verifica ex ante, e sulla scorta dell'esame complessivo di tutte le indicate circostanze e carenze, e relativa incidenza sia con riferimento alla assistenza prestata ante partum, sia a quella post partum.
In particolare può, quanto al post partum, affermarsi -sempre con valutazione di tipo controfattuale- che ove prestata assistenza immediata al neonato in condizioni di distress respiratorio, e senza attendere mezz'ora prima di adottare le relative valutazioni ed
Pagina 13 iniziative, ci sarebbe stata la possibilità di fornire ausilio (con eventuale ventilazione assistita, o ulteriori supporti) per evitare le condizioni ipossiche, che devono ritenersi l'origine dei pregiudizi alla salute del neonato.
Va al riguardo ribadito e considerato che, non essendo state oggetto di rilievo le condizioni dell'immediato post-partum, non può ritenersi esser stati desumibili -in mancanza di rilevazioni sull'APGAR- manifesti indici di buone condizioni del neonato.
Visto quanto accaduto di lì a poco, deve quindi ritenersi che le problematiche respiratorie fossero verosimilmente già in atto, anche in quanto riconducibili alla ritardata crescita del nascituro, e relative difficoltà del parto.
In definitiva può ritenersi che le conseguenze del caso, si sarebbero potute evitare -o quantomeno contenere- con un adeguata gestione del pre-partum -e nei termini in precedenza indicati-, ed anche della fase del parto, per la quale non è dato sapere, in mancanza di annotazioni e carenze della cartella clinica e documentazione di riferimento, quali siano stati gli accorgimenti adottati, e se vi siano state difficoltà insorte, ma affatto evidenziate in cartella.
In tal guisa assumono specifico rilievo le già considerate carenze nelle annotazioni della cartella clinica, che non consentono di verificare quali siano state le condotte tenute, ed anche le condizioni verificatesi durante il parto, ed immediatamente dopo il parto
(mancando l'indicazione dell'indice di APGAR).
Con
Occorre comunque ed al riguardo, valutare le considerazioni svolte dai CCttpp della su quanto affermato dai CCttuu e sulle correlate valutazioni formulate dal Tribunale, posto che l'appello verte sulle relative doglianze.
Si sostiene non esser ravvisabili profili di colpa in capo ai sanitari che si occuparono del parto della , facendone conseguire la asserita inconfigurabilità del nesso causale tra CP_2 quanto accaduto al minore in concomitanza con la nascita, e le Controparte_3 condotte tenute dai sanitari nell'assistenza alla madre partoriente.
Vengono quindi contestate le considerazioni e conclusioni tratte e dai CCttuu e dal
Tribunale, sostenendo che le scelte ed assistenza nella specie effettuati, si appalesavano congrue rispetto alla condizione della partoriente, al riguardo adducendo che la medesima non presentava un quadro critico problematico, al momento dell'ingresso in ospedale per il parto.
Va in primis considerato che le note tecniche deduttive a firma del CT dott. non Per_1 integrano una nuova produzione suscettibile di valutazione ai sensi di quanto disposto ex art. 345 c.p.c.
Non si verte in ipotesi di produzione di nuovi documenti, o di introduzione di nova in appello, trattandosi di mere deduzioni difensive, che, sia pur riferite ad aspetti tecnici, sono
-in quanto tali- assimilabili alle difese, essedo quindi ammissibili.
Pagina 14 Co
In sostanza, la ipossia e la tetraparesi sono dalla e dai propri CCttpp addebitati ad ulteriori e non identificabili cause, sostenendo non esservi riconducibilità alle condotte imputate ai sanitari, da ritenere corrette.
Tali assunti e le controdeduzioni del CCttpp rispetto a quanto acclarato dal Ctu, non si ritengono suscettibili di recepimento, anche alla luce di quanto dal Tribunale ritenuto ed argomentato al riguardo, oltre che alla stregua della valutazione del quadro complessivo che emerge dagli accertamenti tecnici condotti, e per quanto in precedenza argomentato.
I CCttpp hanno sostenuto che:
1) il parto non presentasse alcun elemento anomalo o di rischio, trattandosi di una gravidanza a termine, e che il tracciato CTG risultava nella norma, e non dava segni di sofferenza fetale in atto.
Al riguardo va considerato e ribadito che, è mancata qualsivoglia indagine e valutazione della condizione di crescita del nascituro, che avrebbe dovuto comportare altre e differenti scelte assistenziali, al fine di garantire la salute del medesimo, ed ovviare alle conseguenze verificatesi.
Quanto alle risultanze del tracciato CGT, va considerato che non assumono rilievo le considerazioni svolte dai CCttpp, posto che il tracciato è stato effettuato una sola volta e circa dodici ore prima del parto, non essendo poi stato ripetuto ai fini della valutazione della verifica di una eventuale sofferenza fetale.
Va in particolare, ed ancora una volta, ribadito, che, ove valutate le condizioni del nascituro, i sanitari avrebbero dovuto dar corso ad un monitoraggio CGT costante, visti i rischi correlati alla mancata crescita, come sopra e dai CCttuu ben evidenziati.
Tali prestazioni mediche (e non ostetriche) potevano e dovevano esser, per le ragioni di cui sopra, ritenute esigibili da parte dei sanitari dell'Ospedale di Manfredonia.
2) La scelta di effettuare un “taglio cesareo elettivo”, non era raccomandata nei feti con ritardo di crescita, ed in assenza di alterazioni della velocimetria Doppler, dovendo tale scelta esser comunque valutata caso per caso, ed in funzione della relativa gravità
Al riguardo si osserva che se i medici avessero constatato le condizioni del nascituro, e se, in particolare vi fosse stato un continuo ed adeguato monitoraggio CTG, con riscontro della sofferenza fetale e bradicardia -e correlata ipossia-, certo non si sarebbe potuto scegliere di attendere la fine del travaglio, dovendosi ritenere scelta imposta -ai fini della tutela del nascituro- quella del parto cesareo;
3) Era stata omessa la valutazione l'incidenza dei tempi connessi all'eventuale trasporto in altra struttura, ed i tempi di percorrenza su strada, e relative incognite e rischi.
Si osserva in merito che, se constatato il ritardo di crescita -essendo stata omessa la relativa verifica- e valutata per tempo la necessità di assistenza specifica post-partum (in
UTIN) i sanitari di Manfredonia avrebbero dovuto far trasferire senza ritardo la puerpera in apposito centro;
tanto anche perché, secondo quanto indicato dagli stessi CCttpp, l'unico tracciato CTG inizialmente effettuato, non dava segni anomali (per quanto dedotto dalla
Pagina 15 Co stessa e pur essendo dagli appellati stata contestata la relativa leggibilità), potendo esser quindi organizzato, con le cautele del caso, lo spostamento della a (che CP_2 Pt_1 dista circa 40 km da Manfredonia), spostamento che si rese comunque necessario dopo il parto, ma che doveva ritenersi doveroso e necessario anche nel pre-parto, viste le condizioni del nascituro ed il deficiti di crescita;
4) Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio, presenta dei limiti rilevanti, non potendo esser predittivo di eventi acuti, e potendo manifestarsi una elevatissima percentuale di falsi positivi, correlati a fasi transitorie di deviazione dalla normalità che non hanno una valenza patologica, con relative difficoltà interpretative.
Anche tale considerazione non risulta esser affatto idonea al fine della valutazione delle condotte tenute dai sanitari, posto che le condizioni del feto avrebbero dovuto imporre un monitoraggio reiterato e costante -e tanto non è avvenuto-, dovendosi anche considerare che la verifica a mezzo dei c.d. “tracciati” sono proprio indirizzate alla constatazione della eventuale bradicardia, che, se ravvisata, comporta l'adozione di scelte in urgenza, vista la correlabile sofferenza fetale.
Peraltro nella specie è stato effettuato un unico tracciato undici ore e trenta prima del parto, dovendosi ritenere tale scelta comunque del tutto inadeguata, visto anche l'approssimarsi del parto, e l'avvenuto ricovero della partoriente, che avrebbero dovuto comportare, anche a prescindere dalla verifica delle condizioni di crescita del nascituro, un monitoraggio più frequente.
5) Il mancato rilievo dell'indice di APGAR non assume rilevanza, posto che tale indice rappresenta un “criterio per l'assistenza neonatale ma non come indice di avvenuta sofferenza fetale;
né tanto meno può essere correlato con il rischio di danni neurologici
a distanza”, ed è soggetto ad un alto indice di variabilità soggettiva
Va considerato che l'omessa rilevazione, rispetto al neonato che presentava chiari deficit di crescita, peraltro indubbiamente ben percepibili de visu subito dopo la nascita, non consente -come già chiarito- di valutare se il fosse stato subito dopo il parto, in CP_3 buone condizioni, o in una situazione di deficit -in particolare- respiratorio tale da imporre un immediato intervento e supporto.
Tali critiche condizioni, in quanto rilevate dai sanitari dopo mezz'ora rispetto al parto, inducono a ritenere che la situazione di sofferenza dovesse esser verosimilmente presente sin ab initio, e dopo l'estrazione del feto, e che non sia stata oggetto di verifica e valutazione nell'immediato, con conseguente e grave ritardo di assistenza;
6) “per quanto la grande diffusione del monitoraggio fetale abbia inizialmente condotto alla credenza che il precoce rilevamento dell'asfissia fetale e la rapida estrazione del feto avrebbero fatto in modo da prevenire l'insorgenza di danni cerebrali, si è anche visto che l'incidenza di paralisi cerebrale tra i nati a termine non era cambiata a fronte di un notevole aumento dei tagli cesarei”.
Tali considerazioni non assumono rilevanza ai fini delle valutazioni del caso di specie, visto quanto acclarato sugli inadempimenti e deficit di valutazione, assistenza, monitoraggio,
Pagina 16 verifiche ed interventi post partum -già in precedenza evidenziati-; quanto affermato dai
CCttpp sulle possibili cause della paralisi cerebrale, integra difatti una mera eventualità valutativa ed ipotesi ricostruttiva alternativa che non assume valenza, rispetto alla constatata incidenza eziologica preponderante delle condotte, scelte ed omissioni dei sanitari dell'Ospedale di Manfredonia.
Anche le considerazioni concernenti l'incidenza di differenti -rispetto alla ipossia intrapartum- fattori che possano aver provocato la sofferenza fetale acuta, e quindi sulla irrilevanza delle condotte mediche tenute -o omesse- nell'occorso, devono ritenersi valutazioni formulate in termini di mere eventualità, ed in quanto tali recessive rispetto all'incidenza delle chiare e rilevanti carenze sul piano diagnostico, di monitoraggio ed assistenza, che avrebbero potuto portare a valutare in maniera approfondita la situazione de qua, ed a prestare le cure ed assistenza del caso, e consentito di scongiurare i riflessi ipossici, e di supportare il neonato immediatamente dopo il parto
Pertanto quanto affermato dal CT ( secondo il quale “non sussistano validi dati Per_1 documentali tali da stabilire che la condotta medica sia stata la causa del sopraggiunto danno cerebrale al neonato ovvero stabilire con certezza e/o elevata probabilità che si sia trattato di un danno ipossico acuto in corso di parto”, non può esser condiviso, dovendo invece esser valutati i molteplici e gravi profili di inadempimento eziologicamente correlabili all'accaduto.
Il suddetto CT sostiene “non potendosi - di fatto - assolutamente escludere altre possibili cause determinanti esse stesse le occorse sequele neurologiche nel neonato (criterio di esclusione di altre cause) e le conclusioni cui si è giunti, rappresentano una sorta di apposita
“panacea” per la soluzione di una dinamica che non presentava alcuna necessità di interventi alternativi, che se considerati come risolutivi di tali non prevedibili circostanze, stravolgerebbero la naturalità “del partorire” potendosi tale fisiologica attività essere destinata solo a centri specialistici o interventi chirurgici preventivi che tuttavia, come si è già ampiamente detto, non risulterebbero, per così dire, “tranquillizzanti” per tali evenienze cui grava pur sempre la probabilità che siano preesistenti senza alcuna responsabilità sanitaria”.
A fronte di tali affermazioni, relative alle possibili cause alternative, e sulla relativa non prevedibilità, va ribadito che nella specie:
- Nessun accertamento è stato effettuato sulle condizioni del nascituro;
- Tale mancanza non ha consentito di effettuare le necessarie scelte di assistenza;
- Non sono in conseguenza stati effettuati i continui monitoraggi che il caso richiedeva, per valutare la sofferenza fetale, ed adottare le conseguenti scelte;
- Il neonato dopo il parto non è stato monitorato, risultando le relative verifiche esse state effettuate solo dopo mezz'ora;
- Le condizioni di distress respiratorio sono quindi, e comunque, emerse in concomitanza del parto;
- Nulla essendo stato rilevato al momento del parto, ed anche in fase di pre-monitoraggio
CTG, quanto verificatosi deve ritenersi riconducibile alla sofferenza fetale non rilevata (e
Pagina 17 comunque resasi manifestata dopo il parto) che i sanitari -ove consapevoli delle condizioni di deficit di crescita del nascituro- avrebbero dovuto invece controllare, anche nella immediata fase post partum, tanto non essendo avvenuto.
I correlati inadempimenti sono stati quindi oggetto di constatazione, per quanto imputato dai Co danneggiati alla nell'ambito del rapporto contrattuale.
Co
La sulla quale gravava l'onere di dare la prova del corretto adempimento, non ha fornito idonei riscontri che possano consentire di ritenere l'inimputabilità dell'occorso, non potendosi inoltre apprezzare, a fronte del quadro descritto ed evincibile dalle risultanze della ctu, ed anche dalle osservazioni del CT, elementi che possano portare ad escludere il nesso eziologico e la riconducibilità delle conseguenze a quanto accaduto ai richiamati inadempimenti.
La configurabilità del nesso causale, e l'individuazione della colpa dei sanitari, porta in conclusione a ritenere che, a fronte dell'imputato inadempimento nell'ambito del rapporto Co contrattuale con la non è dato desumere la sussistenza di corrispondente prova liberatoria, con particolare riferimento alla carenza dell'elemento colposo in capo ai sanitari che operavano Co per conto della dovendosi -per le ragioni innanzi esposte- le condotte che i sanitari avrebbero dovuto tenere -così come sopra descritte- nella gestione del parto della , CP_2 qualificarsi “ex ante” come obiettivamente necessarie e/o indispensabili, al fine di ovviare alle conseguenze verificatesi.
Le evidenze disponibili sulla inadeguatezza, carenza, omissione delle condotte mediche necessarie per la cura e cautele da adottare in considerazione delle condizioni del nascituro/poi neonato, e la insuscettibilità di identificazione di un fattore eziologico prevalente che possa aver inciso sulla condizione di ipossia e conseguente danno cerebrale, portano in definitiva a ritenere la configurabilità del nesso eziologico, sia sotto il profilo della causalità materiale (la derivazione dell'evento lesivo dalla condotta del sanitario) che della causalità giuridica
(individuazione delle singole e specifiche conseguenze pregiudizievoli), secondo il criterio del
“più probabile che non”, che trova riscontro e conferma nei rilievi del caso, come in precedenza evidenziati
Tutte le considerazioni che precedono, portano a ritenere la configurabilità del nesso causale,
e la responsabilità dei sanitari de quibus, dovendo le relative conseguenze dannose essere Co addebitabili alla in forza della ravvisabile natura contrattuale della responsabilità.
Deve pertanto essere confermata la valutazione di responsabilità oggetto della pronuncia di prime cure.
Con il secondo motivo si articolano contestazioni riferite in sintesi alla:
- Erroneità delle valutazioni medico-legali del danno eseguita dai CCttuu,
Ed ingiustificatezza dell'incremento della stima sulla sola scorta delle osservazioni del Ct di parte attrice
- Erroneità nella quantificazione operata con riferimento al danno risarcibile per il pregiudizio al rapporto parentale
Pagina 18 Sostenendo non esser corretta l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, e non esser state riscontrate le situazioni poste a base della attribuzione dei punteggi ai fini del calcolo dei danni, chiedendo la rideterminazione delle voci risarcitorie de quibus.
Al riguardo, e con riferimento alla individuazione dei postumi permanenti, si osserva che ai fini della valutazione compiuta dai CCttuu nella versione definitiva dell'elaborato peritale, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore verifica delle condizioni del , essendo CP_3 già stato sottoposto a visita ed esaminata la condizione del danneggiato.
I CCttuu hanno formulato una ri-valutazione -rispetto alla bozza- della percentuale di danno, sulla scorta delle motivate osservazioni formulate dai CCttpp di parte attrice, e Co rispetto alle quali neppure la ha nell'immediato manifestato censure.
I CCttuu hanno, quindi, reso apposita motivazione sulla revisione relativa alla percentuale dei postumi riconosciuti, avendo ritenuto che il quadro complessivo manifestatosi all'esito dell'esame del , dovesse comportare una valutazione maggiorata, rispetto a CP_3 quella inizialmente indicata in bozza.
Co
A fronte di tali considerazioni la appellante si è limitata a contestare che la iniziale valutazione era pari al 75%, e che non dovesse trovare giustificazione della differente stima al 95%, in quanto effettuata sulla sola scorta delle osservazioni di parte, e senza ulteriori approfondimenti.
Tali censure si appalesano insufficienti, ai fini della verifica di inidoneità della indicazione percentuale da ultimo fornita dai CCttuu -e posta a base della decisione-, non essendo dalla Co appellante stato affatto chiarito ed argomentato alcunchè sulla mancanza di conformità della percentuale de qua, rispetto alle conseguenze dannose specificamente riscontrate sul
. CP_3
In sostanza non è dato comprendere -al di là della contestazione sulla difformità tra la iniziale indicazione della ctu, e la successiva- perché dovrebbe ritenersi conforme alle valutazioni di specie, la percentuale di postumi del 75%, piuttosto che quella del 95% in conclusione indicata dai CCttuu.
Deve al riguardo esser considerato che i CCttuu, valorizzando le motivate osservazioni dei
CCttpp di parte attrice, e procedendo quindi alla successiva riconsiderazione di quanto già oggetto di valutazione, hanno tenuto in particolare conto della forma particolarmente severa di tetraparesi, molto prossima, per gravità, alla tetraplegia (incapacità di mantenere la stazione eretta autonomamente, incapacità di deambulare, incontinenza uro-fecale, ritardo psicomotorio di origine perinatale); tanto giustifica la individuazione della percentuale di postumi nella misura ritenuta nella versione definitiva della ctu.
La doglianza de qua si appalesa quindi infondata, e la pronuncia di primo grado va confermata sul punto, così come sulle conseguenti quantificazione degli importi per danno biologico, che non sono state oggetto di specifica censura, così come alcuna contestazione è stata formulata sulla disposta liquidazione del danno morale.
Pagina 19 Quanto poi alle questioni concernenti la liquidazione dei danni per lesione del rapporto parentale, va rilevato che il Giudice di prime cure ha, ritenendo la sussistenza di tali riflessi pregiudizievoli -non contestati con l'appello, essendo le censure riferite ai criteri di liquidazione utilizzati, e quindi alla correlata quantificazione-, computato i danni facendo riferimento alla tabella del Tribunale di Milano concernente i danni da perdita del rapporto parentale, utilizzando i relativi indici e punteggi per giungere al calcolo finale, e riducendo le somme così calcolate, del 20%, per esser la fattispecie riferita non alla perdita del rapporto, ma al consistente pregiudizio.
Co
La contesta in merito l'inidoneità dei criteri tabellari utilizzati, e la mancanza di riscontri sulle situazioni oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Al riguardo va considerato che in effetti le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono riferite alla perdita del rapporto parentale, a differenza delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma che sono state redatte anche per la regolamentazione dei riflessi di mero pregiudizio rispetto al rapporto parentale.
Comunque va rilevato che entrambe le tabelle utilizzano il sistema “a punti” per la liquidazione dei danni, in conformità a quanto ritenuto dalla S.C., sulla maggiore congruità di tale sistema.
La S.C. ha peraltro (Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540) affermato che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
Giudice può fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma, che ha predisposto apposite previsioni tabellari.
Non va quindi ritenuto il relativo obbligo, in capo al Giudice, di rifarsi alle tabelle romane, essendo essenziale e rilevante procedere alle valutazioni del caso, con utilizzo di tabelle che adottino il più confacente sistema “a punti”, come quella del Tribunale di Milano.
Legittima, e conforme alle indicazioni della S.C., deve ritenersi l'opzione di computo del
Tribunale, in quanto fondata sulla tabella (milanese) comunque basata sul sistema “a punti”, non essendo ravvisabile l'obbligo di utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma.
Va anche considerato che, pur se utilizzata una tabella -del Tribunale di Milano- riferita alla perdita del rapporto parentale, è stata disposta una congrua decurtazione (20%) sul risultato finale del computo, resasi necessaria, posto che nella specie si verte in ipotesi di lesione del rapporto parentale e non di perdita.
Occorreva nella specie, apportare un necessario correttivo, che il Giudice di prime cure ha individuato ed applicato, e che non risulta esser stato oggetto di contestazione in termini di congruità.
In definitiva deve ritenersi corretto l'utilizzo della tabella “a punti” milanese, ed in quanto rettificata, rispetto al computo delle somme quantificate alla stregua delle previsioni tabellari, con decurtazione di una congrua percentuale.
Co
Va d'altronde considerato che la appellante si è limitata a dolersi della inidoneità dei criteri tabellari utilizzati, senza tuttavia rendere alcuna precisazione sulla eventuale
Pagina 20 difformità degli importi computabili sulla scorta delle richiamate tabelle romane, e quindi nulla deducendo in ordine all'eccessività degli importi liquidati, rispetto a quelli computabili alla stregua delle tabelle del Tribunale di Roma.
Co
Va ancora considerato, rispetto alle doglianze formulate dalla che le tabelle “a punti” sono comunque articolate con riferimento all'attribuzione di punteggi riferiti alla età del danneggiato e dei congiunti, al rapporto di parentela, alla convivenza, alla presenza di altri familiari, al legame affettivo.
Occorre quindi considerare che nella specie non è contestato né contestabile il rapporto di parentela genitori-figlio, e la convivenza;
così come non è contestabile il legame affettivo, in quanto presumibile in considerazione della vicinitas nel rapporto, e quindi valorizzabile ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.
Il Giudice di prime cure ha, specificamente argomentando al riguardo, quindi individuato i relativi punteggi come indicati nella impugnata sentenza (che complessivamente computati ammontano a 90 punti per ciascuno dei genitori), punteggi che sono stati moltiplicati per il valore del punto base, giungendo al risultato in sentenza indicato, previa decurtazione del
20% delle somme ai fini del riconoscimento dell'importo risarcitorio dovuto.
Il Tribunale ha quindi reso manifeste le ragioni poste a base dei computi di specie, formulando specifiche considerazioni sull'attribuzione dei relativi punteggi.
Ed infatti sono al riguardo stati dal Tribunale valorizzati: lo stato di convivenza, il gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, conseguente alle gravissime condizioni in cui il figlio versa, con necessità di continua assistenza;
il costante e quotidiano confronto con le sofferenze del figlio, e quindi la grave compromissione della relazione parentale derivata, con relativo, costante e duraturo vulnus alla serenità familiare.
Non possono, al cospetto di tali argomentate valutazioni, ritenersi fondate le censure mosse con l'appello, posto che il Tribunale ha dato espressamente conto, nelle motivazioni poste a base della attribuzione dei punteggi, delle scelte e conclusioni raggiunte, non potendosi quindi ritenere -come da censura al riguardo- che siano carenti i riscontri sulle situazioni oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
E tanto posto che alcune di tali situazioni sono connotate da oggettività inconfutabile, come l'età ed il rapporto parentale;
altre devono ritenersi normalmente presumibili, come la convivenza, ed il legame affettivo, il gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita e la grave compromissione della relazione parentale, così come oggetto di specifico rilievo dal
Giudice di primo grado.
Il motivo di appello sul punto si appalesa quindi infondato.
La questione attinente ai danni parentali è stata peraltro oggetto di appello incidentale, avendo i genitori del lamentato non esser stati riconosciuti gli interessi legali CP_3 sulle relative somme.
La doglianza, e relativa richiesta, devono ritenersi fondate.
Pagina 21 Ed infatti non risulta esser, dal Giudice di prime cure, stata riconosciuta la relativa posta di accessori, riferita agli interessi legali, che invece vanno computati in aggiunta sugli importi liquidati per danni, previamente devalutati alla data dell'evento, ed anno per anno rivalutati sino alla data della sentenza, e con l'aggiunta dei soli interessi come per legge, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n. 26929) la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, che sono componenti indispensabili del risarcimento, dovendo il Giudice di merito riconoscerli anche se non espressamente richiesti.
Ed ancora che (Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979) “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante)” dovendo tale danno essere liquidato con la tecnica degli interessi, da computarsi sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
La sentenza di primo grado dovrà pertanto esser riformata nei termini di cui sopra.
Occorre quindi procedere alla valutazione della ulteriore richiesta oggetto dell'appello incidentale, con la quale gli appellanti sostengono doversi riformare la sentenza impugnata con riferimento agli importi oggetto di riconoscimento per danni patrimoniali per pregiudizio alla attività lavorativa.
Va considerato che il Tribunale, considerando che il non è in grado di svolgere CP_3 alcuna attività lavorativa, vista la gravità e l'irreversibilità della sua condizione, ha ritenuto definitivamente perduta la capacità di lavoro, e doversi ristorare il relativo danno per pregiudizio di tipo patrimoniale.
Non vi è contestazione sull'an, non dovendo esser valutati i relativi presupposti, ma sul quantum, che, ad avviso degli appellanti, si appalesa computato in difetto.
Il Tribunale ha fatto riferimento, in mancanza di ulteriori parametri utili, e per il computo annuo dei redditi perduti, al criterio del triplo della pensione sociale, da moltiplicare per gli anni (40) di presumibile attività lavorativa che poteva esser svolta -dai 25 ai 65 anni-, e quindi da moltiplicare per un apposito coefficiente di capitalizzazione delle somme, con detrazione di una percentuale (del 15%), giungendo al risultato di € 511.177,73, quale somma da poter riconoscere per tale posta di danno.
Va al riguardo evidenziato che (come da Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n. 1752) anche con riferimento alla condizione del neonato è risarcibile, quale lucro cessante, il danno alla capacità lavorativa specifica.
Pagina 22 La questione attiene quindi ai criteri di quantificazione, dovendosi rilevare che la S.C.
(Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9048) ha, con specifico riferimento a fattispecie avente ad oggetto la richiesta di danno da responsabilità medica cagionato a neonato, affermato che “la quantificazione del danno patrimoniale da soppressione della capacità lavorativa patita dal danneggiato deve essere operata escludendo lo scarto temporale tra il momento in cui l'illecito si è verificato (nascita) e il momento in cui il danno inizierà a prodursi (raggiungimento dell'età lavorativa).
Pertanto, nel caso di liquidazione di tale tipologia di danno, a favore di soggetto che -come nel caso di specie- al momento del fatto non era in età da lavoro, occorre:
a) sommare e rivalutare i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa, e quello della liquidazione;
b) capitalizzare i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione;
c) capitalizzare i redditi futuri, ove la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell'età lavorativa da parte della vittima, in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro;
oppure, in alternativa, in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
Vanno quindi individuati sia i redditi figurativi perduti, sia l'età lavorativa di riferimento.
L'appellante incidentale lamenta al riguardo che inidonea risulta essere sia l'individuazione dell'inizio dell'attività lavorativa, sia dei redditi, in quanto ragguagliati al triplo della pensione sociale.
Si sostiene quindi che le somme di spettanza, dovevano riconoscersi in misura maggiore, rispetto a quanto ritenuto in prime cure, ove individuata l' età di ingresso nel mondo del lavoro a 19 anni, con perdita reddituale per 45 anni -con danno patrimoniale capitalizzato per € 1.067.148,81-; oppure ancora maggiori in caso di applicazione, oltre al reddito da triplo della pensione sociale, della c.d. “maggiorazione sociale” -con reddito annuo perduto di € 27.142,05, e danno totale, con valore capitalizzato di € 1.475.713,26-.
Tali due ultime doglianze non possono esser recepite, posto che:
- L'individuazione, dal Giudice di prime cure, della età di ingresso nel mondo del lavoro va ritenuta idonea, in considerazione di quanto normalmente avviene in ambito lavorativo, e dei tempi richiesti ai fini della collocazione stabile dopo lo svolgimento dei corsi di studio.
Va d'altronde considerato che quanto dedotto dalla parte sulla possibilità di ingresso nel mondo del lavoro all'età di 19 anni, non trova neppure alcun supporto argomentativo a sostegno, che possa consentire di verificare la erroneità della scelta e valutazione effettuata
Pagina 23 dal Giudice di primo grado, ed i motivi per i quali l'indicazione data dalla parte debba ritenersi più corretta e maggiormente congrua con riferimento al caso di specie;
- Quanto poi alla “maggiorazione sociale” posta a sostegno della richiesta di incremento degli importi liquidati, va considerato che il relativo richiamo risulta frutto di mero assunto, rispetto al quale non è dato comprendere perché debba essere applicata tale maggiorazione, rispetto alla base di calcolo già tenuta in considerazione -e pari al triplo della pensione sociale- ed avendo l'istituto de quo una specifica finalizzazione, volta a garantire un adeguato livello di sostegno ai pensionati con redditi modesti, e per assicurare che la pensione raggiunga un importo minimo;
Al di la' della mera enunciazione, parte appellante non ha affatto dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto.
La -quale amministratrice di sostegno e rappresentante del sostiene poi CP_2 CP_3 che sulla scorta delle ultime tabelle del Tribunale di Milano (del 26 maggio 2023, antecedenti quindi alla sentenza di primo grado), il calcolo del dovuto, pur utilizzando gli stessi parametri presi in considerazione dal Giudice di primo grado -inizio dell'attività lavorativa a 25 anni, e perdita reddituale sviluppatasi per 40 anni, e triplo della pensione sociale (pari ad € 19.627,53)-, avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla somma più elevata, pari ad € 931.718,85.
Va al riguardo, ed in generale, considerato che ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria è “necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”
(Cass. 14517/2015).
Ed ancora che -secondo gli orientamenti della S.C.-, quando le lesioni sono macro- permanenti, il danno da capacità lavorativa specifica, è sì un danno futuro da valutare su base prognostica che può provarsi anche in via presuntiva, ma che la relativa presunzione copre solo l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”).
Andrebbe quindi provata, ai fini della liquidazione, la contrazione del reddito, ossia va dimostrato il “quantum debeatur”, anche laddove si sia al cospetto -come nel caso di specie- di gravi lesioni del tutto pregiudizievoli rispetto alla possibilità di svolgere un lavoro,
e di vittima minore di età, che non consente di desumere quale attività lavorativa sarebbe stata suscettibile di svolgimento.
Si dovrebbero quindi fornire riscontri, anche presuntivi, sulla attività lavorativa che il minore avrebbe, verosimilmente, avuto la concreta possibilità di svolgere (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32649; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24987), alla stregua delle allegazioni sulle attitudini lavorative, ed anche sulle relative preclusioni che verrebbero a verificarsi in conseguenza della invalidità constatata.
In caso di insuscettibilità di dimostrazione delle effettive inclinazioni e potenzialità -come nel caso di specie, essendosi i danni verificati allorquando il era neonato- non CP_3 potendosi dimostrare quale attività lavorativa lo stesso avrebbe potuto svolgere,
Pagina 24 occorrerebbe -secondo un recente arresto della S.C. (Cassazione civile sez. III, 4/3/2024,
n.5787)- tener conto, ai fini della liquidazione, di una “base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto
l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l"id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti.”
Vertendosi in tema di danno futuro, e dovendosi formulare valutazioni di carattere prognostico, dovrebbero assumere rilevanza molteplici elementi (Cass. 24331/2008), quali:
l'età, il corso di studi frequentato o gli studi effettuati, le inclinazioni, l'ambiente sociale di appartenenza del danneggiato, la posizione della famiglia, ed anche il reddito dei genitori, ipotizzando lo svolgimento della medesima attività lavorativa (Cass. 19445/2008).
Nella specie non si hanno riscontri -nemmeno allegativi- sulla attività che il CP_3 avrebbe presumibilmente potuto esercitare.
Neppure la -nemmeno addotta- possibilità di esser ricompreso nelle categorie lavorative protette, può fornire specifiche indicazioni sulla probabile o possibile attività lavorativa suscettibile di svolgimento, e sul correlato pregiudizio che il potrebbe patire. CP_3
Essendo quindi il danno patrimoniale futuro -conseguente alla lesione della salute- risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica (che dunque deve potersi effettuare attraverso elementi concreti), che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio e che dunque lo stesso incida sulla sua capacità lavorativa già apprezzabile, (Cass. n.
12572/2018, n. 8896/2016, n. 17931/2019), non può, nella specie e per quanto innanzi considerato, ritenersi riscontrato uno specifico riflesso di danno, differente rispetto a quello oggetto di valutazione -triplo della pensione sociale- con la sentenza di primo grado.
Deve in sintesi, e per quanto in precedenza considerato, rilevarsi che per il si CP_3
è presumibilmente ritenuto, visti i consistenti postumi permanenti invalidanti, potersi configurare un danno futuro da lucro cessante, per pregiudizio alla attività lavorativa, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, in mancanza di ulteriori e più specifici elementi di riscontro sul relativo ammontare -e stante la insuscettibilità di liquidazione meramente equitativa-, di parametrare tale danno al triplo della pensione sociale computato su base annua, e moltiplicato per gli anni di vita lavorativa, con applicazione di appositi coefficienti, in considerazione della presumibile età di ingresso nel mondo del lavoro.
Al riguardo va considerato che anche con più recenti pronunce la S.C. ha (Cassazione civile sez. III, n. 29815/2024, e 16844/2023, n.16844) affermato che, il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro da errata prestazione sanitaria, per un “soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale.”; tanto è
Pagina 25 stato ritenuto per i casi nei quali “La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità”, e laddove “il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa”, come nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte (nel caso oggetto della valutazione della Corte, era stata disposta la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro).
Il parametro utilizzato si appalesa quindi, ed in mancanza di ulteriori e concreti riscontri sulle perdite reddituali, corretto.
Anche la modalità di computo di prime cure si appalesa corretto, posto che si è tenuto conto del parametro de quo - triplo della pensione sociale- con capitalizzazione correlata alla vita lavorativa futura del (dai 25 ai 65 anni), e tenendo conto del fatto che CP_3 il pregiudizio non sorge al momento dell'evento dannoso, ma si verificherà quando si andrà
a concretizzare la perdita della capacità di lavoro, e quindi in corrispondenza all'età lavorativa.
Il Tribunale ha, ai fini dei correlati computi, fatto riferimento al sistema della capitalizzazione del reddito perduto in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare, non potendosi assegnare una somma di denaro a titolo di ristoro di redditi mai perduti, (perché tanto costituirebbe una violazione dell'art. 1223 c.c.)
Quanto all'individuazione del coefficiente di capitalizzazione, si è ritenuto di adottare quello tratto dagli esiti del seminario di studi promosso dal Consiglio Superiore della
Magistratura nel 1989, e ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
Il Tribunale è giunto ad individuare il reddito (capitalizzato) perduto, nella somma di €
601.385,56, moltiplicando il triplo della pensione sociale per il coefficiente di riferimento, pari a 30.6399 (coefficiente di capitalizzazione, età 25 anni, tabella uomini), con detrazione della quota del 15% (pari ad € 90.207,83), per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - media tra il 10% e il 30%, percentuali riferite rispettivamente alle attività autonome e alle professioni intellettuali ed alle attività dipendenti manuali o impiegatizie-, e con liquidazione del danno per la perdita della capacità fissato in € 511.177,73.
Ha precisato il Giudice di prime cure di non dover procedere ad ulteriore decurtazione della somma per il suo pagamento anticipato, avendo adottato il sistema di capitalizzazione di cui sopra, perché basato sul coefficiente corrispondente all'età che la vittima avrebbe avuto al momento in cui avrebbe presumibilmente iniziato a lavorare.
Va, al cospetto delle censure manifestate al riguardo, quindi affrontata la questione sollevata da parte appellante sulla applicabilità delle ultime tabelle del Tribunale di Milano, e rispetto ai parametri di calcolo già utilizzati in prime cure.
La parte ha, si ribadisce, dedotto che il correlato calcolo avrebbe portato, con capitalizzazione anticipata, alla individuazione del più elevato importo pari ad € 931.718,85,
Pagina 26 pur utilizzando gli stessi parametri presi in considerazione in prime cure (triplo della pensione sociale -€ 19.627,53 annui-, e durata della vita lavorativa pari a 40 anni, con inizio dell'attività lavorativa a 25 anni).
Occorre al riguardo considerare che (Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16913), ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre moltiplicare il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa (in tal caso, il triplo della pensione sociale, per quanto sopra chiarito, ed in mancanza di ulteriori parametri di valutazione), e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Potendo esser utilizzate allo scopo le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, vigenti al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, in quanto frutto di studi aggiornati e maggiormente adeguati ai fini delle valutazioni del caso, occorre considerare che il risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa in futuro, viene liquidato con riferimento al lucro cessante in termini di "reddito perso" negli anni futuri e per tutto l'arco temporale della capacità lavorativa.
La prassi giudiziaria si è prevalentemente orientata, optando per la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto (nella specie ragguagliato al triplo della pensione sociale)
Al fine poi della necessaria "capitalizzazione" -che più tecnicamente viene definita
"attualizzazione"- di un reddito futuro perso, si procede a formulare calcoli atti a garantire una obbiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata.
La mancanza di specifiche disposizioni normative, ha in passato indotto l'utilizzo di diversi parametri, quali, ad esempio, le tabelle di capitalizzazione di rendite periodiche future, realizzate nel settore della previdenza ed assicurativo, ed anche quelle indicate dal CSM
(incontro di studi del 1989), alle quali risulta aver fatto ricorso il Giudice di prime cure.
Le valutazioni formulate al riguardo dalla S.C. (cfr. Cass. n. 20615/2015, Cass. n.
9002/2022, Cass. n. 13727/2022, Cass. n. 7821/2022 e n. 18093/2020), hanno ritenuto tali riferimenti inadeguati e superati.
Si è quindi imposta -per quanto affermato dalla S.C.- la necessità di utilizzare tecniche, formule e tabelle più aggiornate e adeguate, e che quindi potessero garantire maggiore affidamento, in quanto fondate su presupposti scientificamente corretti;
tanto al fine di garantire l'integrale ristoro del danno
Pagina 27 Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono i coefficienti di capitalizzazione/attualizzazione, risultano quindi più adeguate al fine di adottare decisioni in linea con i parametri di riferimento indicati dalla S.C.
Ed infatti, ai fini del calcolo del valore attuale del danno futuro, vengono utilizzati -come elencato nella relazione alle tabelle- i seguenti parametri:
1) l'ammontare monetario periodico della rendita futura persa,
2) la formula finanziaria del valore attuale;
3) la correzione della formula che tenga conto del valore attuariale della aspettativa di vita del beneficiario, riferita alle probabilità di sopravvivenza del soggetto beneficiario
4) la durata temporale determinata per un preciso numero di anni scelti dell'utilizzatore delle nuove tabelle (senza dover calcolare alcuno "scarto" -come invece computato dal
Giudice di prime cure-);
5) un tasso annuo di interesse (c.d. di rendimento) individuato alla data del calcolo (il c.d. rendimento futuro di una somma di denaro), di natura dinamica e non fisso;
6) un correttivo ulteriore che tenga anche conto dell'aspettativa dell'inflazione futura - solo stimata-.
Il tasso di rendita è quindi correlato al possibile rendimento della somma resa disponibile anticipatamente.
La relativa scelta, in quanto riferita ad una previsione di rendimento futuro dei tassi correlata all'arco temporale che si intende prendere in considerazione, viene formulata con riferimento a una serie di elementi extra-normativi (ragionevolezza, adeguatezza rispetto alla finalità, equilibrio economico, previsione delle dinamiche del futuro), che hanno indotto l'individuazione dei tassi pluriennali reali di mercato correlati a rilevazioni periodiche e ufficiali di Enti di garanzia legati alle Autorità della UE, quale parametro più affidabile.
Per giungere quindi alla determinazione della somma dovuta per risarcimento per danno futuro da pregiudizio alla attività lavorativa, si deve moltiplicare il coefficiente individuato, per il reddito annuo perso.
Dovrà anche tenersi conto degli adeguamenti per l'inflazione attesa, con inserimento di appositi indici correttivi ai fini del calcolo dei valori dei coefficienti tabellari, con sono oggetto di correlati aggiornamenti, nelle relative previsioni tabellari.
In definitiva, posto che ai fini del calcolo secondo la tabella realizzata e approvata dal
Tribunale di Milano, si tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1.la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione);
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente;
Pagina 28 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani
E che tutti tali fattori comportano il calcolo del danno futuro, sulla scorta delle somme computabili per perdita del reddito lavorativo, e relativo coefficiente da applicare ai fini della determinazione dello spettante, può, in considerazione dei parametri comunque già rilevati in prime cure (inizio età lavorativa, durata, redditi persi), ritenersi che quanto prospettato dalla appellante incidentale sul computo del danno futuro per la somma di € 931.718,85, si appalesa corretto, in quanto rispondente ai criteri tabellari da ultimo adottati, e più confacenti -secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità- alla necessità di adozione di metodo e parametri più adeguati e scientificamente più rispondenti alla attualizzazione delle somme a riconoscersi.
Risultano esser dalla parte appellante, stati correttamente applicati i criteri tabellari di riferimento, con individuazione della età del danneggiato, con riferimento all'età lavorativa, al numero di anni di potenziale attività lavorativa che avrebbe potuto svolgere, e quindi del corrispondente coefficiente numerico da moltiplicare, ai fini della attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti, che rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
Sulle somme de quibus possono esser riconosciuti i soli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo, posto che trattasi di danno futuro, ed essendo nel relativo calcolo già stati applicati i coefficienti di capitalizzazione/attualizzazione.
Da ultimo deve ritenersi che la complessità e natura controversa delle questioni trattate, induce a ritenere l'inconfigurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione dei parametri di valore della controversia -scaglione da € 520.000,00 in su-, ragguagliate al medio della tariffa, e con computo ai valori minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, in considerazione della limitata attività svolta al riguardo.
Alla pronuncia di rigetto consegue la declaratoria concernente il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sugli appelli avverso la sentenza n. 3230/2023 del Tribunale di Foggia pubblicata il 20/12/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale,
o condanna, in riforma del capo I, punto secondo, della sentenza impugnata, la
, al pagamento a favore di Controparte_4 [...]
, del danno patrimoniale nella misura di € 931.718,85, oltre CP_3 interessi legali dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
Pagina 29 o condanna, in riforma del capo I, punto terzo, della sentenza impugnata, la
[...]
al pagamento a favore di ed , degli CP_4 Controparte_1 CP_2 interessi legali computati sulla somma di € 242.280,00, riconosciuta a favore di ciascuno dei suddetti, previamente devalutata alla data dell'occorso, ed anno per anno rivalutata sino alla data della sentenza, con maggiorazione dei soli interessi legali su tali somme, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
Confermando per quanto non diversamente disposto, la sentenza impugnata;
3) Condanna la appellante , al pagamento delle spese Controparte_4 di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 1.821,00 per esborsi, ed €
22.333,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
4) Dichiara che la appellante è tenuta, per quanto Controparte_4 previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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