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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2976 / 2022
Il giudice TI Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2976 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DANILE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI IA, giusta procura in atti,
-resistente- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO CANTA e GIUSEPPINA DRAGO,
giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione provvedimenti e accertamento lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. n. 0100.18/02/2022-0052939 avente ad CP_1
oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e la comunicazione del CP_1
25.01.2022 relativa ad asserito indebito pari ad euro 7.461,92. Esponeva:
-di avere lavorato alle dipendenze delle dal 19.06.1978 al 31.03.2014, dal Controparte_3
16 maggio 2014 al 27 giugno 2014 alle dipendenze dell'azienda D'Anna Costruzioni s.r.l. e dall'11.02.2016 al 31.03.2016 alle dipendenze della Controparte_4
[...]
-di avere percepito l'indennità di disoccupazione NASPI dall'8.04.2016 al 26.11.2016;
-che in data 13.12.2021 gli è stata rigettata la pensione anticipata di anzianità “quota 100”
per assenza dei requisiti, a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'azienda S.E.A.P. SOC. Europea Appalti Pubblici S.R.L. dall'11 febbraio 2016 al 31
marzo 2016, cui è altresì conseguita la revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo dall'8.04.2016 al 26.11.2016.
Eccepiva l'omessa motivazione dei provvedimenti impugnati, nonché argomentava circa l'infondatezza delle pretese azionate dall'ente previdenziale, chiedendone l'annullamento.
Con vittoria di spese.
Si costituiva l' che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, riportandosi agli CP_1
accertamenti del verbale ispettivo.
Si costituiva la aderendo alle domande formulate dal ricorrente di disconoscimento CP_2
del rapporto di lavoro;
deduceva la superficialità dell'accertamento svolto e la genericità delle conclusioni tratte. Chiedeva di dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali;
disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova evidenziare come incombe sull' nella sua qualità di attore in CP_1
senso sostanziale, l'onere processuale di allegare e provare tutte le circostanze di fatto e di diritto utili a fondare le suddette pretese contributive;
invero, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere provata CP_1
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. sent. n. 22862/2010).
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965/2012); esso fa piena prova, fino a querela di falso,
solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e
2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (cfr.
Cass. sent. n. 12545/1992; Cass. sent. n. 17355/2009). In applicazione del richiamato principio, è stato affermato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (cfr. Cass. sent. n. 17049/2008;
Cass. sent. n. 17869/2000).
Preliminarmente, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione;
tale censura,
tuttavia, non può essere accolta, contenendo lo stesso – seppur in nuce e per relationem – tutti gli elementi necessari al per comprendere le ragioni dello stesso, in merito alla Pt_1
violazione accertata ed al quantum della pretesa.
Con riferimento al merito, il ricorso deve essere accolto.
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”; dunque, la qualificazione come subordinata dell'attività prestata dal lavoratore deve essere valutata con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Orbene, sul piano probatorio, in via documentale, il ricorrente ha prodotto in giudizio lettera di assunzione dall'11/02/2016 al 31/03/2016 e a tempo parziale orizzontale e buste paga (cfr. all. al ricorso).
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro è stata espletata prova testimoniale.
ha riferito “l'ho conosciuto in occasione del rapporto di lavoro che ci ha legato, seppur Tes_1
CP_ brevissimo, del 2016 circa. Allora ero l'amministratore unico della , lo sono stato dal 2010 al operaio, a tempo determinato, non ricordo che orari faceva, veniva la mattina e andava via nel primo
pomeriggio. Lavorava dal lunedi al venerdi”; e poi “Cap. 8) “per il primo periodo mi conduceva
l'auto per portarmi nei diversi cantieri e conosceva le persone perché per cultura della nostra azienda
era importante valutarne anche le competenze umane, la sua capacità di muoversi. L'attività che
doveva svolgere era di addetto allo stoccaggio, quando si arrivava prima della fine del lavoro, siccome
mi importava provarlo, gli chiedevo di fare piccole attività. Tuttavia alla fine del mese e mezzo ho
ritenuto non fosse idoneo, perché non aveva una spiccata abilità nella conduzione di carrelli elevatori
e spostava i materiali, proveniva da un altro mestiere”.
Pertanto, dalla testimonianza raccolta emerge la conoscenza da parte del del rapporto Tes_1
di lavoro istaurato col , avendo provveduto lui stesso all'assunzione e riferendo che il Pt_1
ricorrente svolgeva mansioni a suo stretto contatto;
il fatto che non ricordasse bene gli orari di lavoro è circostanza marginale che non inficia l'attendibilità della testimonianza, essendo decorsi molti anni e non potendosi pretendere un ricordo fresco su tali tipi di dettagli.
La lavoratore della , addetto allo stoccaggio ed alla raccolta, ha riferito Testimone_2 CP_2
che il guidava la macchina del e quando c'era bisogno guidava il carrello Pt_1 Tes_1
elevatore; , anch'egli attuale dipendente della , addetto alla raccolta Testimone_3 CP_2
e stoccaggio dei rifiuti, ha riferito di conoscerlo di vista, di vederlo guidare la macchina del e poche volte il muletto. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito di non ricordare gli orari di lavoro del ricorrente, che avrebbe lavorato poco, ma che lo stesso riceveva le direttive dal . Tes_1
A fronte di tali deposizioni, è stata escussa la verbalizzante Testimone_4
, che così ha riferito “si tratta di un verbale a mandato limitato, abbiamo analizzato
[...]
solo questo rapporto di lavoro, si inserisce in una campagna che riguarda accertamenti di ex
dipendenti di Abbiamo dato il verbale al legale rappresentante e abbiamo acquisito le sue CP_3
dichiarazione davanti al consulente, all'epoca non era lui il rappresentante nel 2016 perché era il
fratello e mi disse che era a conoscenza del personale assunto perché si occupava delle assunzioni.
Disse che non conosceva e che non era stato dipendente, disse che aveva lavorato per Pt_1 Pt_1
ma che non conosceva la ditta, non ricordava il periodo, che aveva fatto l'operaio e guidato il Tes_1
muletto per trasportare mezzi pesanti, nella documentazione sia nella lettera di assunzione sia unilav risultava come impiegato amministrativo e la sede di lavoro coincideva con la sede legale che si trova
nella zona industriale e lì c'è un nuova palazzina costruita dopo il 2016 e poi una vecchia in uso al
2016, un piccolo ufficio a pian terreno c'è un magazzino dove fanno stoccaggio di rifiuti. Abbiamo
sentito due impiegati amministrativi che erano denunciati nello stesso periodo, uno ha detto che non
lo conosceva e l'altro lo conosceva di nome ma che non aveva mai lavorato. Un altro ancora che faceva
l'operaio che ha detto che non lo conosceva. Quest'ufficio era composto da 4 stanze, eravamo col
che ci ha detto chi lavorava uno per uno in quelle stanze e non ha fatto menzione di Persona_1
”. Parte_1
A fronte di tale deposizione, l'ente previdenziale non ha depositato in giudizio le dichiarazioni rese in sede di ispezione dai soggetti intervistati, ragion per cui risulta difficile apprezzarne le intenzioni;
d'altronde, esse – per come riportate dai verbalizzanti – sono state sconfessate in sede di prova testimoniale dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno confermato il rapporto di lavoro del ricorrente.
Né può darsi il rilievo al fatto per cui il risulta essere stato inquadrato come Pt_1
amministrativo e poi abbia svolto mansioni da operaio;
anzi, tale circostanza giustifica come mai gli amministrativi presenti in azienda al momento dell'ispezione non lo conoscessero e non lo abbiano menzionato tra gli occupanti le stanze. Invero, è emerso che il ricorrente svolgeva per lo più mansioni di autista.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N. 0100.18/02/2022-0052939 CP_1
e dei provvedimenti conseguenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N. 0100.18/02/2022-0052939 e i provvedimenti conseguenziali;
CP_1
condanna l' alla refusione delle spese all'Erario, che si liquidano in euro 2.697,00; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della società , che si CP_1 CP_2
liquidano in euro 2.697,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di VO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 circa…” confermando dunque di conoscere il ricorrente in quanto lavoratore dell'azienda. Il ha, altresì, riferito di avere assunto lui il “era stato assunto come Tes_1 Pt_1
SEZIONE LAVORO
R.G. 2976 / 2022
Il giudice TI Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2976 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DANILE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI IA, giusta procura in atti,
-resistente- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CALOGERO CANTA e GIUSEPPINA DRAGO,
giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione provvedimenti e accertamento lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. n. 0100.18/02/2022-0052939 avente ad CP_1
oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e la comunicazione del CP_1
25.01.2022 relativa ad asserito indebito pari ad euro 7.461,92. Esponeva:
-di avere lavorato alle dipendenze delle dal 19.06.1978 al 31.03.2014, dal Controparte_3
16 maggio 2014 al 27 giugno 2014 alle dipendenze dell'azienda D'Anna Costruzioni s.r.l. e dall'11.02.2016 al 31.03.2016 alle dipendenze della Controparte_4
[...]
-di avere percepito l'indennità di disoccupazione NASPI dall'8.04.2016 al 26.11.2016;
-che in data 13.12.2021 gli è stata rigettata la pensione anticipata di anzianità “quota 100”
per assenza dei requisiti, a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'azienda S.E.A.P. SOC. Europea Appalti Pubblici S.R.L. dall'11 febbraio 2016 al 31
marzo 2016, cui è altresì conseguita la revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo dall'8.04.2016 al 26.11.2016.
Eccepiva l'omessa motivazione dei provvedimenti impugnati, nonché argomentava circa l'infondatezza delle pretese azionate dall'ente previdenziale, chiedendone l'annullamento.
Con vittoria di spese.
Si costituiva l' che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, riportandosi agli CP_1
accertamenti del verbale ispettivo.
Si costituiva la aderendo alle domande formulate dal ricorrente di disconoscimento CP_2
del rapporto di lavoro;
deduceva la superficialità dell'accertamento svolto e la genericità delle conclusioni tratte. Chiedeva di dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali;
disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, giova evidenziare come incombe sull' nella sua qualità di attore in CP_1
senso sostanziale, l'onere processuale di allegare e provare tutte le circostanze di fatto e di diritto utili a fondare le suddette pretese contributive;
invero, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere provata CP_1
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. sent. n. 22862/2010).
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965/2012); esso fa piena prova, fino a querela di falso,
solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e
2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (cfr.
Cass. sent. n. 12545/1992; Cass. sent. n. 17355/2009). In applicazione del richiamato principio, è stato affermato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (cfr. Cass. sent. n. 17049/2008;
Cass. sent. n. 17869/2000).
Preliminarmente, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione;
tale censura,
tuttavia, non può essere accolta, contenendo lo stesso – seppur in nuce e per relationem – tutti gli elementi necessari al per comprendere le ragioni dello stesso, in merito alla Pt_1
violazione accertata ed al quantum della pretesa.
Con riferimento al merito, il ricorso deve essere accolto.
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”; dunque, la qualificazione come subordinata dell'attività prestata dal lavoratore deve essere valutata con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Orbene, sul piano probatorio, in via documentale, il ricorrente ha prodotto in giudizio lettera di assunzione dall'11/02/2016 al 31/03/2016 e a tempo parziale orizzontale e buste paga (cfr. all. al ricorso).
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro è stata espletata prova testimoniale.
ha riferito “l'ho conosciuto in occasione del rapporto di lavoro che ci ha legato, seppur Tes_1
CP_ brevissimo, del 2016 circa. Allora ero l'amministratore unico della , lo sono stato dal 2010 al operaio, a tempo determinato, non ricordo che orari faceva, veniva la mattina e andava via nel primo
pomeriggio. Lavorava dal lunedi al venerdi”; e poi “Cap. 8) “per il primo periodo mi conduceva
l'auto per portarmi nei diversi cantieri e conosceva le persone perché per cultura della nostra azienda
era importante valutarne anche le competenze umane, la sua capacità di muoversi. L'attività che
doveva svolgere era di addetto allo stoccaggio, quando si arrivava prima della fine del lavoro, siccome
mi importava provarlo, gli chiedevo di fare piccole attività. Tuttavia alla fine del mese e mezzo ho
ritenuto non fosse idoneo, perché non aveva una spiccata abilità nella conduzione di carrelli elevatori
e spostava i materiali, proveniva da un altro mestiere”.
Pertanto, dalla testimonianza raccolta emerge la conoscenza da parte del del rapporto Tes_1
di lavoro istaurato col , avendo provveduto lui stesso all'assunzione e riferendo che il Pt_1
ricorrente svolgeva mansioni a suo stretto contatto;
il fatto che non ricordasse bene gli orari di lavoro è circostanza marginale che non inficia l'attendibilità della testimonianza, essendo decorsi molti anni e non potendosi pretendere un ricordo fresco su tali tipi di dettagli.
La lavoratore della , addetto allo stoccaggio ed alla raccolta, ha riferito Testimone_2 CP_2
che il guidava la macchina del e quando c'era bisogno guidava il carrello Pt_1 Tes_1
elevatore; , anch'egli attuale dipendente della , addetto alla raccolta Testimone_3 CP_2
e stoccaggio dei rifiuti, ha riferito di conoscerlo di vista, di vederlo guidare la macchina del e poche volte il muletto. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito di non ricordare gli orari di lavoro del ricorrente, che avrebbe lavorato poco, ma che lo stesso riceveva le direttive dal . Tes_1
A fronte di tali deposizioni, è stata escussa la verbalizzante Testimone_4
, che così ha riferito “si tratta di un verbale a mandato limitato, abbiamo analizzato
[...]
solo questo rapporto di lavoro, si inserisce in una campagna che riguarda accertamenti di ex
dipendenti di Abbiamo dato il verbale al legale rappresentante e abbiamo acquisito le sue CP_3
dichiarazione davanti al consulente, all'epoca non era lui il rappresentante nel 2016 perché era il
fratello e mi disse che era a conoscenza del personale assunto perché si occupava delle assunzioni.
Disse che non conosceva e che non era stato dipendente, disse che aveva lavorato per Pt_1 Pt_1
ma che non conosceva la ditta, non ricordava il periodo, che aveva fatto l'operaio e guidato il Tes_1
muletto per trasportare mezzi pesanti, nella documentazione sia nella lettera di assunzione sia unilav risultava come impiegato amministrativo e la sede di lavoro coincideva con la sede legale che si trova
nella zona industriale e lì c'è un nuova palazzina costruita dopo il 2016 e poi una vecchia in uso al
2016, un piccolo ufficio a pian terreno c'è un magazzino dove fanno stoccaggio di rifiuti. Abbiamo
sentito due impiegati amministrativi che erano denunciati nello stesso periodo, uno ha detto che non
lo conosceva e l'altro lo conosceva di nome ma che non aveva mai lavorato. Un altro ancora che faceva
l'operaio che ha detto che non lo conosceva. Quest'ufficio era composto da 4 stanze, eravamo col
che ci ha detto chi lavorava uno per uno in quelle stanze e non ha fatto menzione di Persona_1
”. Parte_1
A fronte di tale deposizione, l'ente previdenziale non ha depositato in giudizio le dichiarazioni rese in sede di ispezione dai soggetti intervistati, ragion per cui risulta difficile apprezzarne le intenzioni;
d'altronde, esse – per come riportate dai verbalizzanti – sono state sconfessate in sede di prova testimoniale dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno confermato il rapporto di lavoro del ricorrente.
Né può darsi il rilievo al fatto per cui il risulta essere stato inquadrato come Pt_1
amministrativo e poi abbia svolto mansioni da operaio;
anzi, tale circostanza giustifica come mai gli amministrativi presenti in azienda al momento dell'ispezione non lo conoscessero e non lo abbiano menzionato tra gli occupanti le stanze. Invero, è emerso che il ricorrente svolgeva per lo più mansioni di autista.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N. 0100.18/02/2022-0052939 CP_1
e dei provvedimenti conseguenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prot. N. 0100.18/02/2022-0052939 e i provvedimenti conseguenziali;
CP_1
condanna l' alla refusione delle spese all'Erario, che si liquidano in euro 2.697,00; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della società , che si CP_1 CP_2
liquidano in euro 2.697,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
TI Di VO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 circa…” confermando dunque di conoscere il ricorrente in quanto lavoratore dell'azienda. Il ha, altresì, riferito di avere assunto lui il “era stato assunto come Tes_1 Pt_1