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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6979/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249008099592000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6979-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE impugnando l'intimazione di pagamento n. 11920249008099592/000 notificata in data
11/10/2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti 1. Cartella esattoriale n.11920110014240671000, pari ad €364.54, asseritamente notificata in data 21/07/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2006; la suddetta richiesta ammonta complessivamente ad € 364.54;
Eccepiva difetto di delega difetto notifica, omessa notifica atti prersupposti prescrizione
Si costituiva AdeR controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato attesa la prova della notifica degli atti presupposti che ha interrotto il decorso dei termini prescrizionali
Più in particolare va rilevato che
L'intimazione di pagamento impugnata n. 11920249008099592000 è stata notificata il 11.10.2024 a mezzo raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Indirizzo_1 OC PE (CS). La sottesa cartella di pagamento n. 11920110014240671000 è stata notificata il
21.07.2012. La notifica è stata eseguita dal messo notificatore ex art. 60, lett. e, DPR 600/1973 e invero, il contribuente, pur risultando formalmente residente in [...]di VE, di fatto era irreperibile in tale luogo. Ciò è stato puntualmente attestato nella relazione di notifica redatta dal messo notificatore.
Evidentemente, l'indirizzo del ricorrente, anche se formalmente corrispondente a quello di residenza, si è dimostrato insufficiente ai fini della reperibilità dello stesso. L'esito della notifica, culminato in una conoscenza legale dell'atto, è stato il risultato della condotta del destinatario, che non si è reso reperibile
(doc.5). Alla cartella hanno fatto seguito i seguenti atti: - in data 29.07.2015, l'intimazione di pagamento n.
11920159004031722000. L'adempimento è stato eseguito secondo le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, così come richiamato dall'art. 26, DPR 602/73, e, quindi, mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune di domicilio fiscale. Come da certificazione anagrafe del Comune di
EN di VE (doc.12) il contribuente è stato cancellato per irreperibilità a far data dal 2.05.2013, risulta poi residente a [...] il 30.07.2021 (docc. 6 e 7). -in data 15.05.2018, l'intimazione di pagamento n. 11920179005981650000. La notifica è stata eseguita dal messo notificatore ex art. 60, lett.
e, DPR 600/1973 (docc.8 e 9); -in data 24.10.2022 l'intimazione di pagamento n.
11920229003830833000. La notifica è stata eseguita a mezzo raccomandata a.r. ricevuta personalmente dal destinatario (docc.10 e 11). L'intimazione non è stata impugnata.
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla cartella e alle succitate intimazioni ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Si ritiene aderire al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020;
inoltre Alcuna prescrizione è intervenuta tenuto conto che gli atti interruttivi sopra citati sono stati notificati a meno di tre anni l'uno dall'altro. Nel computo del termine, infine, si deve considerare la normativa emergenziale che, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica, ha disposto un periodo di sospensione durato dal 9.3.2020 al 31.8.2021
Quanto agli ulteriori vizi lamentati va rilevato che l'avviso di intimazione è atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze. Pertanto, quanto alla contestazione del ricorrente circa la mancata indicazione, in seno all'atto di riferimento, anche del provvedimento di nomina del responsabile pretermesso, va rilevata l'assoluta pretestuosità, posto che se -come sopra argomentato- alcuna norma prescrive l'indicazione, nell'avviso di intimazione, del responsabile del procedimento, a fortiori, alcuna previsione normativa prescrive che, in tale atto, debba essere riportata l'indicazione del provvedimento con il quale il responsabile sia stato in concreto nominato.
Il ricorso va pertanto rigettato e la soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6979/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249008099592000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6979-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE impugnando l'intimazione di pagamento n. 11920249008099592/000 notificata in data
11/10/2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti 1. Cartella esattoriale n.11920110014240671000, pari ad €364.54, asseritamente notificata in data 21/07/2012, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2006; la suddetta richiesta ammonta complessivamente ad € 364.54;
Eccepiva difetto di delega difetto notifica, omessa notifica atti prersupposti prescrizione
Si costituiva AdeR controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che il ricorso è infondato attesa la prova della notifica degli atti presupposti che ha interrotto il decorso dei termini prescrizionali
Più in particolare va rilevato che
L'intimazione di pagamento impugnata n. 11920249008099592000 è stata notificata il 11.10.2024 a mezzo raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Indirizzo_1 OC PE (CS). La sottesa cartella di pagamento n. 11920110014240671000 è stata notificata il
21.07.2012. La notifica è stata eseguita dal messo notificatore ex art. 60, lett. e, DPR 600/1973 e invero, il contribuente, pur risultando formalmente residente in [...]di VE, di fatto era irreperibile in tale luogo. Ciò è stato puntualmente attestato nella relazione di notifica redatta dal messo notificatore.
Evidentemente, l'indirizzo del ricorrente, anche se formalmente corrispondente a quello di residenza, si è dimostrato insufficiente ai fini della reperibilità dello stesso. L'esito della notifica, culminato in una conoscenza legale dell'atto, è stato il risultato della condotta del destinatario, che non si è reso reperibile
(doc.5). Alla cartella hanno fatto seguito i seguenti atti: - in data 29.07.2015, l'intimazione di pagamento n.
11920159004031722000. L'adempimento è stato eseguito secondo le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, così come richiamato dall'art. 26, DPR 602/73, e, quindi, mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune di domicilio fiscale. Come da certificazione anagrafe del Comune di
EN di VE (doc.12) il contribuente è stato cancellato per irreperibilità a far data dal 2.05.2013, risulta poi residente a [...] il 30.07.2021 (docc. 6 e 7). -in data 15.05.2018, l'intimazione di pagamento n. 11920179005981650000. La notifica è stata eseguita dal messo notificatore ex art. 60, lett.
e, DPR 600/1973 (docc.8 e 9); -in data 24.10.2022 l'intimazione di pagamento n.
11920229003830833000. La notifica è stata eseguita a mezzo raccomandata a.r. ricevuta personalmente dal destinatario (docc.10 e 11). L'intimazione non è stata impugnata.
La mancata tempestiva reazione giudiziale alla cartella e alle succitate intimazioni ha comportato la definitività della pretesa con la stessa intimata, l'irrilevanza del decorso prescrizionale eventualmente già maturato e ha dato avvio al decorso di un nuovo termine di prescrizione. Si ritiene aderire al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020;
inoltre Alcuna prescrizione è intervenuta tenuto conto che gli atti interruttivi sopra citati sono stati notificati a meno di tre anni l'uno dall'altro. Nel computo del termine, infine, si deve considerare la normativa emergenziale che, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica, ha disposto un periodo di sospensione durato dal 9.3.2020 al 31.8.2021
Quanto agli ulteriori vizi lamentati va rilevato che l'avviso di intimazione è atto di natura squisitamente vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze. Pertanto, quanto alla contestazione del ricorrente circa la mancata indicazione, in seno all'atto di riferimento, anche del provvedimento di nomina del responsabile pretermesso, va rilevata l'assoluta pretestuosità, posto che se -come sopra argomentato- alcuna norma prescrive l'indicazione, nell'avviso di intimazione, del responsabile del procedimento, a fortiori, alcuna previsione normativa prescrive che, in tale atto, debba essere riportata l'indicazione del provvedimento con il quale il responsabile sia stato in concreto nominato.
Il ricorso va pertanto rigettato e la soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate