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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 58/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA) alla via Ripuaria n. 149, presso lo studio degli avv.ti ER PA AR e
OR IN, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito Parte_1 CP_ Naspi n. 941529/23 del 02.5.2024, condannare l' a revocarlo ed a rimborsare l'importo di €
295,61 trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ PER L' rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2025, esponeva di aver ricevuto Parte_1 CP_ dall' in data 02.5.2024, una richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 295,61, dal seguente tenore: “[…] è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Rappresentava di aver proposto ricorso telematico avverso il predetto provvedimento di recupero, che veniva rigettato in data 22.10.2024 con la seguente motivazione:“non essendo emersi elementi utili per riformare il giudizio espresso in prima istanza”.
Eccepiva il difetto assoluto di motivazione della comunicazione di indebito, non essendo stato indicato il motivo posto a base della richiesta restitutoria, non consentendogli di poter controllare il provvedimento amministrativo ed, eventualmente, rendere le proprie giustificazioni.
In ogni caso, specificava di aver lavorato presso la società Safety Company s.n.c., ossia durante il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale, sostenendo che, trattandosi di CP_ tirocinio professionale, il reddito fosse cumulabile con la Naspi, come da circolare n.
174/17. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito a titolo di Naspi n. 941529/23 del 02.5.2024, condannare l'ente convenuto a revocarlo e rimborsare l'importo di € 295,61 trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo la legittimità del provvedimento di indebito scaturito dalla riduzione dell'indennità
Naspi per incompatibilità con l'indennità sostitutiva di preavviso che il ricorrente aveva riscosso.
In particolare, deduceva che nella domanda amministrativa del 16.5.2023 il ricorrente non aveva dichiarato di aver percepito la somma di € 5.671,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, erogata dal datore di lavoro per il periodo dal 19.5.2023 al 26.7.2023, in ciò determinandosi l'indebito impugnato.
Contestava il richiamo alla disciplina relativa dell'indebito pensionistico di cui all'art 52, legge n. 88/1989, soggiacendo la prestazione in oggetto alla disciplina generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine sfalsato per il deposito di note illustrative, l'udienza del 25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di indebito del
02.5.2024 alla luce dell'assoluta mancanza di motivazione dello stesso, nonché per aver agito in buona fede. CP_ L' invece, insiste per la legittimità del provvedimento di recupero scaturito dalla omessa dichiarazione, in sede di domanda amministrativa, della percezione della somma di €
5.671,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va rilevato quanto segue.
Il provvedimento di indebito n. 941529/23 riporta la seguente motivazione: “Gentile
Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 19/05/2023 al
31/01/2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione NASpI n.
941529/2023 per un importo complessivo di euro 295,61 per la seguente motivazione: - è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge […]”.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo chiarito che: “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”, (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio, tuttavia, può trovare corretta applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”, (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
In altri termini, l'accipiens di una prestazione previdenziale e/o assistenziale, qualora riceva un provvedimento di recupero di somme indebitamente percepite, deve essere messo in condizioni di conoscere compiutamente le ragioni sottese alla richiesta di restituzione, così da poter eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa.
Nella fattispecie, dalla lettura della comunicazione di ripetizione dell'indebito del
02.5.2024 si evince - seppur sinteticamente – quali siano state le ragioni logiche ed i presupposti giuridici alla base dell'atto di riliquidazione, essendoci uno specifico riferimento “alla rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Quest'ultimi, tuttavia, non trovano riscontro nella documentazione versata in atti e nelle CP_ articolate deduzioni fornite dall' in questa fase giudiziale che si soffermano, invece, sulla
3 percezione da parte del sig di somme a titolo di indennità di mancato preavviso non Pt_1 dichiarate.
Evidentemente, la motivazione posta a base del provvedimento si cristallizza con l'esaurimento dell'iter amministrativo (a seguito della pronuncia del comitato provinciale del
22.10.2024), non potendo essere modificata per la prima volta in sede giudiziale.
In tal caso, nonostante non si versi un'ipotesi di difetto assoluto di motivazione, le conseguenze sono le medesime: l'accipiens non è posto in condizione di esercitare in modo efficace il proprio diritto di difesa.
Pertanto, va dichiarata l'infondatezza del provvedimento di indebito de quo, non potendo tale vizio considerarsi sanato dall'instaurazione del giudizio de quo e dalle nuove motivazioni assunte dall'istituto convenuto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullata la CP_ comunicazione del 02.5.2024, dichiarando non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore di di quanto Parte_1 eventualmente pro tempore trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla singola trattenuta mensile al saldo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, considerato il valore della controversia;
liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti
ER PA AR e OR IN dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di indebito del 02.5.2024 e dichiara non dovuto l'importo di € 295,61; CP_
per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma Parte_1 eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali dalla singola trattenuta al saldo;
CP_
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 295,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 58/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA) alla via Ripuaria n. 149, presso lo studio degli avv.ti ER PA AR e
OR IN, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito Parte_1 CP_ Naspi n. 941529/23 del 02.5.2024, condannare l' a revocarlo ed a rimborsare l'importo di €
295,61 trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 CP_ PER L' rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2025, esponeva di aver ricevuto Parte_1 CP_ dall' in data 02.5.2024, una richiesta di restituzione dell'importo pari ad € 295,61, dal seguente tenore: “[…] è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Rappresentava di aver proposto ricorso telematico avverso il predetto provvedimento di recupero, che veniva rigettato in data 22.10.2024 con la seguente motivazione:“non essendo emersi elementi utili per riformare il giudizio espresso in prima istanza”.
Eccepiva il difetto assoluto di motivazione della comunicazione di indebito, non essendo stato indicato il motivo posto a base della richiesta restitutoria, non consentendogli di poter controllare il provvedimento amministrativo ed, eventualmente, rendere le proprie giustificazioni.
In ogni caso, specificava di aver lavorato presso la società Safety Company s.n.c., ossia durante il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale, sostenendo che, trattandosi di CP_ tirocinio professionale, il reddito fosse cumulabile con la Naspi, come da circolare n.
174/17. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito a titolo di Naspi n. 941529/23 del 02.5.2024, condannare l'ente convenuto a revocarlo e rimborsare l'importo di € 295,61 trattenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo la legittimità del provvedimento di indebito scaturito dalla riduzione dell'indennità
Naspi per incompatibilità con l'indennità sostitutiva di preavviso che il ricorrente aveva riscosso.
In particolare, deduceva che nella domanda amministrativa del 16.5.2023 il ricorrente non aveva dichiarato di aver percepito la somma di € 5.671,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, erogata dal datore di lavoro per il periodo dal 19.5.2023 al 26.7.2023, in ciò determinandosi l'indebito impugnato.
Contestava il richiamo alla disciplina relativa dell'indebito pensionistico di cui all'art 52, legge n. 88/1989, soggiacendo la prestazione in oggetto alla disciplina generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine sfalsato per il deposito di note illustrative, l'udienza del 25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di indebito del
02.5.2024 alla luce dell'assoluta mancanza di motivazione dello stesso, nonché per aver agito in buona fede. CP_ L' invece, insiste per la legittimità del provvedimento di recupero scaturito dalla omessa dichiarazione, in sede di domanda amministrativa, della percezione della somma di €
5.671,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va rilevato quanto segue.
Il provvedimento di indebito n. 941529/23 riporta la seguente motivazione: “Gentile
Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 19/05/2023 al
31/01/2024, un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione NASpI n.
941529/2023 per un importo complessivo di euro 295,61 per la seguente motivazione: - è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge […]”.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo chiarito che: “in tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”, (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio, tuttavia, può trovare corretta applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e
l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”, (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
In altri termini, l'accipiens di una prestazione previdenziale e/o assistenziale, qualora riceva un provvedimento di recupero di somme indebitamente percepite, deve essere messo in condizioni di conoscere compiutamente le ragioni sottese alla richiesta di restituzione, così da poter eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa.
Nella fattispecie, dalla lettura della comunicazione di ripetizione dell'indebito del
02.5.2024 si evince - seppur sinteticamente – quali siano state le ragioni logiche ed i presupposti giuridici alla base dell'atto di riliquidazione, essendoci uno specifico riferimento “alla rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Quest'ultimi, tuttavia, non trovano riscontro nella documentazione versata in atti e nelle CP_ articolate deduzioni fornite dall' in questa fase giudiziale che si soffermano, invece, sulla
3 percezione da parte del sig di somme a titolo di indennità di mancato preavviso non Pt_1 dichiarate.
Evidentemente, la motivazione posta a base del provvedimento si cristallizza con l'esaurimento dell'iter amministrativo (a seguito della pronuncia del comitato provinciale del
22.10.2024), non potendo essere modificata per la prima volta in sede giudiziale.
In tal caso, nonostante non si versi un'ipotesi di difetto assoluto di motivazione, le conseguenze sono le medesime: l'accipiens non è posto in condizione di esercitare in modo efficace il proprio diritto di difesa.
Pertanto, va dichiarata l'infondatezza del provvedimento di indebito de quo, non potendo tale vizio considerarsi sanato dall'instaurazione del giudizio de quo e dalle nuove motivazioni assunte dall'istituto convenuto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullata la CP_ comunicazione del 02.5.2024, dichiarando non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore di di quanto Parte_1 eventualmente pro tempore trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalla singola trattenuta mensile al saldo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022, considerato il valore della controversia;
liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti
ER PA AR e OR IN dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di indebito del 02.5.2024 e dichiara non dovuto l'importo di € 295,61; CP_
per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma Parte_1 eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali dalla singola trattenuta al saldo;
CP_
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 295,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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