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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 774/2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, rimessa al
Collegio all'udienza del 27 maggio 2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Funaro del Parte_1
Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Controparte_1
De Caro del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente nonchè
P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025; visto del PM del
16.5.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 8.5.2025, e Parte_1 CP_1
hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti del figliao , nato nell'ambito di un rapporto di convivenza Persona_1 more uxorio successivamente cessato.
In particolare, gli istanti hanno premesso:
- di avere instaurato un rapporto di convivenza nell'anno 2023, venuto meno a causa di una forte incompatibilità di carattere;
Per_
- di essere genitori del piccolo nato il [...] in [...];
1 - che è diplomata in oreficeria, ha avuto per l'anno 2023 un reddito di € 8.217,00 Parte_1 ed è attualmente disoccupata, abita a Cerva, in via delle Fonti n. 10, in un immobile concessole in comodato d'uso gratuito dal nonno materno;
- che svolge la professione di banconista a Catanzaro, percepisce uno stipendio Controparte_1 mensile netto di € 1.429,00 e vive nell'abitazione paterna;
- di avere avuto comune residenza, durante il periodo di convivenza, in Casale Monferrato, in
Corso Indipendenza n. 59 B;
ed hanno chiesto al Tribunale – conformemente all'accordo fra esse raggiunto - di voler stabilire le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore:
1) Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sullo stesso, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità;
2) I genitori continueranno a vivere separati e il minore sarà collocato presso la Persona_1 madre;
3) Il diritto di visita del padre sarà esercitato secondo le modalità del seguente piano genitoriale:
- Fino al I° anno del bambino: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:30, nonché
a domeniche alterne dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Dal 15 maggio al 15 settembre il padre prenderà il minore con sé nei giorni di spettanza dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
- Dal I° al II° anno del bambino: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:00, nonché
a domeniche alterne dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Dal 15 maggio al 15 settembre il padre prenderà il minore con sé nei giorni di spettanza dalle ore 17:30 alle ore 20:30.
- Dal II° al III° anno del bambino: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, nonché
a domeniche alterne dalle ore 14:00 alle ore 19:00. Dal 15 maggio al 15 settembre il padre prenderà il minore con sé nei giorni di spettanza dalle ore 15:30 alle ore 20:30.
- Dal compimento del III° anno del bambino: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14:00 alle ore
19:00 durante la settimana in cui il minore non pernotterà con il padre. La successiva settimana, lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, nonché dalle 9:30 del sabato alle ore 18:30 della successiva domenica di spettanza. Dal 15 maggio al 15 settembre gli orari varieranno dalle ore
15:30 alle ore 20:30.
- Nel giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso, vale a dire il 19 marzo ed il 23 marzo dalle ore 15.30 alle ore 20:30.
- Nel giorno del compleanno del minore lo stesso starà con entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi sullo svolgimento della giornata.
- Durante le feste natalizie ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 01 gennaio al 06 gennaio con ciascun genitore dopo il compimento del terzo anno di età del minore;
fino al compimento del terzo anno di età del minore il padre trascorrerà ad anni alterni la giornata del 24
o del 25 dicembre, nonché quella del 31 dicembre o del 1 gennaio, dalle ore 11:00 alle ore 18:00.
- Durante le feste pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo (c.d.
Pasquetta) con ciascun genitore.
- Nelle altre festività (06/01, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12) ad anni alterni con ciascun genitore;
- Durante il periodo estivo (da giugno a settembre), dopo il compimento del terzo anno di età del minore, il padre terrà con sé il figlio per due settimane non consecutive, in aggiunta ai normali periodi di visita, previo accordo con la madre sulle date prescelte da comunicare entro il mese precedente.
2 In ogni caso, ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo (anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
Le parti convengono inoltre che:
- I genitori si impegnano a prendere concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute, nonché – in futuro – quelle relative alla scuola, allo sport, al tempo libero, ai preventivi per spese mediche e cure di ogni genere e altre eventuali che possano rendersi necessarie.
- Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si troverà presso di lui ed ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- In caso di spostamenti fuori regione, ogni genitore, infine, dovrà preventivamente informare l'altro comunicandogli, nel contempo, l'itinerario del viaggio.
- Le parti si obbligano a comunicare almeno 5 giorni prima di una partenza la destinazione dei viaggi che faranno con il figlio (sia in Italia che all'estero), le modalità di viaggio, le date di arrivo e partenza, nonché il luogo e l'indirizzo ove soggiorneranno.
- Le parti, infine, prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
4) Il signor verserà alla signora la cifra di € 200,00 mensili (da Controparte_1 Parte_2 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat) a titolo di mantenimento del minore ogni Per_1 giorno 10 del mese. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti aderiscono al Protocollo siglato in data
16/05/2019 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del Coa di Catanzaro che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione.
5) La prima mensilità di € 250,00 e l'assicurazione di € 52,00 relative all'iscrizione all'asilo nido
“Girotondo” sarà versata da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. In caso di mancato accesso al Bonus nido la retta mensile sarà versata da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) L'assegno unico pari ad € 301,5 sarà percepito e trattenuto interamente dalla signora Parte_2
.
[...]
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'interesse della prole minore, procede a rendere esecutive le condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, conformi a quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- l'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti del Controparte_2 Controparte_1 Per_ figlio nato a [...] il [...], è regolato secondo le condizioni riportate in motivazione;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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