Art. 4.
Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 .
Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 .