Articolo 4 della Legge 9 novembre 1949, n. 981
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 gennaio 1950
Art. 4.
Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 .
Entrata in vigore il 24 gennaio 1950