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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11838/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29.10.2025 da con il proc. e dom. avv. Milena Chiabà Parte_1
e
ST ES con il proc. e dom. avv. Luca Diana avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (20.08.2001), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(31.05.2010), minorenne,
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04.10.1997 in Udine, con atto trascritto al n. 169 nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte II, Serie A, dell'anno 1997, tra
ST ES, alle seguenti condizioni: Parte_1
1) tenuto conto della distanza per esigenze ed impegni di lavoro del padre tra la residenza di questo e quella della figlia minore, dispone la conferma dell'affido esclusivo della figlia minore alla madre, Per_2 sig.ra la quale continuerà ad occuparsi della cura, Parte_1 dell'istruzione e dell'educazione della figlia impegnandosi comunque a comunicare tempestivamente al padre AN LE le decisioni di maggiore interesse per ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri.
2) dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido all'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_2
3) dispone che la figlia minore abbia collocamento prevalente Per_2 con la madre, sig.ra presso la quale manterrà la Parte_1 residenza.
4) dispone l'assegnazione della casa familiare di Udine, via Lombardia
205, fintanto che non verrà formalizzata la cessione della quota di proprietà del sig. LE a favore della sig.ra e di cui infra, alla Pt_1 madre sig.ra per ivi continuare a risiedervi con le figlie. Parte_1
5) tenuto conto dei suoi impegni lavorativi, dispone che il padre sig.
AN LE, in occasione dei suoi rientri in Italia abbia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia anche per alcuni giorni consecutivi Per_2 previo congruo avviso alla madre e in accordo con la medesima per quanto attiene ad eventuali pernotti fuori casa, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e nel rispetto dei suoi desideri. 6) dispone che a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Per_1
e , entrambe ancora non economicamente indipendenti, il padre Per_2 sig. AN LE versi entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro 750,00 per ciascuna, con decorrenza da settembre 2025
e con la precisazione che per quanto riguarda il contributo per Per_2
l'intero assegno verrà versato direttamente alla madre, mentre per il contributo dovuto per il sig. LE corrisponderà euro 400,00 Per_1 direttamente alla madre ed euro 350,00 direttamente alla figlia in considerazione della sua età; entrambi gli assegni saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT, con prima decorrenza di rivalutazione a settembre 2026.
7) pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie di entrambe le figlie, ivi comprese le spese per rette universitarie e di alloggio presso la sede universitaria, per eventuali soggiorni di studio anche all'estero e per percorsi di psicoterapia;
le spese andranno previamente concordate tra i genitori e il loro rimborso avverrà secondo le modalità stabilite dal
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), salvo che per la loro entità, comunicata preventivamente dalla madre, il sig. LE non provveda direttamente al pagamento.
8) dà atto che i genitori concordano che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata comunque per intero dalla madre e che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alle figlie, saranno richiesti e andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra Parte_1
9) dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continui ad Per_2 essere percepito in via esclusiva ed integrale dalla madre sig.ra
Parte_1
10) dà atto che il sig. AN LE, quale ulteriore forma di concorso ai bisogni delle figlie, si impegna a stipulare entro il 31.12.2025 un'assicurazione temporanea causa morte per un massimale entro l'importo di euro 100.000,00 disponendo come beneficiarie le figlie e e con l'impegno ad esibire copia della Persona_3 Persona_4 polizza alla sig.ra Parte_1
11) nulla dispone a titolo di assegni divorzili tra i coniugi stante la loro indipendenza economica e l'acquisita capacità lavorativa.
12) dà atto che il sig. AN LE si impegna, irrevocabilmente, a cedere alla sig.ra che si impegna, irrevocabilmente, Parte_1 ad acquistare, la sua quota di ½ di proprietà indivisa della casa familiare sita a Udine, via Lombardia 205 e così catastalmente individuata: Fg. 11, particella 146, sub 4, piano 1, Cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita euro 582,31. Dà atto che la cessione avverrà a titolo gratuito e con spese notarili e ogni altra conseguente per il buon esito della cessione a carico esclusivo del sig. AN LE al quale spetterà la scelta del notaio rogante;
dà atto che le parti concordano che l'atto pubblico di cessione dovrà essere formalizzato entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e condizionatamente alla previa integrale estinzione da parte del sig. AN LE del mutuo stipulato da entrambi i coniugi con in data Controparte_1
8.06.2020 e garantito da ipoteca sull'immobile che quindi verrà ceduto alla sig.ra libero da ogni peso e/o gravame. All'atto dell'estinzione Pt_1 del mutuo verrà altresì estinto il relativo conto corrente di appoggio cointestato alle parti.
13) dà atto che i sig.ri e AN LE dichiarano e si Parte_1 danno reciprocamente atto che la cessione della quota dell'immobile di cui al precedente punto 12) è esente da imposte ai sensi dell'art. 19 della
L. n. 74/1987 essendo funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi familiare.
14) dà atto che il sig. AN LE riconosce in proprietà esclusiva della sig.ra tutti i mobili e gli arredi della casa di Udine, via Parte_1
Lombardia 205 e che rinuncia ad avanzare nei suoi confronti qualsiasi pretesa economica in ordine a detti beni come pure al rimborso delle rate da lui pagate anche per la quota della comutuataria per il mutuo acceso con per la ristrutturazione del Controparte_1 predetto immobile. 15) dà atto che il sig. AN LE, in conformità agli accordi, ha corrisposto alla sig.ra a mezzo bonifico bancario Parte_1
l'importo di euro 8.000,00, importo che la sig.ra si Parte_1 impegna a destinare all'estinzione del finanziamento da lei stipulato in data 7.06.2024 per le spese di cura dell'animale domestico di famiglia.
16) dà atto che il sig. AN LE, in conformità agli accordi, ha corrisposto alla sig.ra l'importo di euro 2.000,00 a Parte_1 mezzo bonifico bancario a titolo di importo residuo a suo debito derivante dalla compensazione tra crediti derivanti da mancata rivalutazione monetaria degli assegni di mantenimento dovuti dal padre sino alla data del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e mancato rimborso dovuto dalla madre a favore del padre per pregresse spese straordinarie delle figlie da lui anticipate sino alla data del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
17) dà atto che le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto negli accordi di cui alle precedenti condizioni le stesse hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e pregressa e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
18) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.169, Parte seconda, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11838/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29.10.2025 da con il proc. e dom. avv. Milena Chiabà Parte_1
e
ST ES con il proc. e dom. avv. Luca Diana avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (20.08.2001), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(31.05.2010), minorenne,
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04.10.1997 in Udine, con atto trascritto al n. 169 nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte II, Serie A, dell'anno 1997, tra
ST ES, alle seguenti condizioni: Parte_1
1) tenuto conto della distanza per esigenze ed impegni di lavoro del padre tra la residenza di questo e quella della figlia minore, dispone la conferma dell'affido esclusivo della figlia minore alla madre, Per_2 sig.ra la quale continuerà ad occuparsi della cura, Parte_1 dell'istruzione e dell'educazione della figlia impegnandosi comunque a comunicare tempestivamente al padre AN LE le decisioni di maggiore interesse per ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri.
2) dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido all'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_2
3) dispone che la figlia minore abbia collocamento prevalente Per_2 con la madre, sig.ra presso la quale manterrà la Parte_1 residenza.
4) dispone l'assegnazione della casa familiare di Udine, via Lombardia
205, fintanto che non verrà formalizzata la cessione della quota di proprietà del sig. LE a favore della sig.ra e di cui infra, alla Pt_1 madre sig.ra per ivi continuare a risiedervi con le figlie. Parte_1
5) tenuto conto dei suoi impegni lavorativi, dispone che il padre sig.
AN LE, in occasione dei suoi rientri in Italia abbia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia anche per alcuni giorni consecutivi Per_2 previo congruo avviso alla madre e in accordo con la medesima per quanto attiene ad eventuali pernotti fuori casa, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e nel rispetto dei suoi desideri. 6) dispone che a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Per_1
e , entrambe ancora non economicamente indipendenti, il padre Per_2 sig. AN LE versi entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro 750,00 per ciascuna, con decorrenza da settembre 2025
e con la precisazione che per quanto riguarda il contributo per Per_2
l'intero assegno verrà versato direttamente alla madre, mentre per il contributo dovuto per il sig. LE corrisponderà euro 400,00 Per_1 direttamente alla madre ed euro 350,00 direttamente alla figlia in considerazione della sua età; entrambi gli assegni saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT, con prima decorrenza di rivalutazione a settembre 2026.
7) pone a carico del padre il 100% delle spese straordinarie di entrambe le figlie, ivi comprese le spese per rette universitarie e di alloggio presso la sede universitaria, per eventuali soggiorni di studio anche all'estero e per percorsi di psicoterapia;
le spese andranno previamente concordate tra i genitori e il loro rimborso avverrà secondo le modalità stabilite dal
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia Sezione di Udine
(prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), salvo che per la loro entità, comunicata preventivamente dalla madre, il sig. LE non provveda direttamente al pagamento.
8) dà atto che i genitori concordano che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata comunque per intero dalla madre e che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alle figlie, saranno richiesti e andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra Parte_1
9) dà atto che l'assegno unico universale per la figlia continui ad Per_2 essere percepito in via esclusiva ed integrale dalla madre sig.ra
Parte_1
10) dà atto che il sig. AN LE, quale ulteriore forma di concorso ai bisogni delle figlie, si impegna a stipulare entro il 31.12.2025 un'assicurazione temporanea causa morte per un massimale entro l'importo di euro 100.000,00 disponendo come beneficiarie le figlie e e con l'impegno ad esibire copia della Persona_3 Persona_4 polizza alla sig.ra Parte_1
11) nulla dispone a titolo di assegni divorzili tra i coniugi stante la loro indipendenza economica e l'acquisita capacità lavorativa.
12) dà atto che il sig. AN LE si impegna, irrevocabilmente, a cedere alla sig.ra che si impegna, irrevocabilmente, Parte_1 ad acquistare, la sua quota di ½ di proprietà indivisa della casa familiare sita a Udine, via Lombardia 205 e così catastalmente individuata: Fg. 11, particella 146, sub 4, piano 1, Cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita euro 582,31. Dà atto che la cessione avverrà a titolo gratuito e con spese notarili e ogni altra conseguente per il buon esito della cessione a carico esclusivo del sig. AN LE al quale spetterà la scelta del notaio rogante;
dà atto che le parti concordano che l'atto pubblico di cessione dovrà essere formalizzato entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e condizionatamente alla previa integrale estinzione da parte del sig. AN LE del mutuo stipulato da entrambi i coniugi con in data Controparte_1
8.06.2020 e garantito da ipoteca sull'immobile che quindi verrà ceduto alla sig.ra libero da ogni peso e/o gravame. All'atto dell'estinzione Pt_1 del mutuo verrà altresì estinto il relativo conto corrente di appoggio cointestato alle parti.
13) dà atto che i sig.ri e AN LE dichiarano e si Parte_1 danno reciprocamente atto che la cessione della quota dell'immobile di cui al precedente punto 12) è esente da imposte ai sensi dell'art. 19 della
L. n. 74/1987 essendo funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi familiare.
14) dà atto che il sig. AN LE riconosce in proprietà esclusiva della sig.ra tutti i mobili e gli arredi della casa di Udine, via Parte_1
Lombardia 205 e che rinuncia ad avanzare nei suoi confronti qualsiasi pretesa economica in ordine a detti beni come pure al rimborso delle rate da lui pagate anche per la quota della comutuataria per il mutuo acceso con per la ristrutturazione del Controparte_1 predetto immobile. 15) dà atto che il sig. AN LE, in conformità agli accordi, ha corrisposto alla sig.ra a mezzo bonifico bancario Parte_1
l'importo di euro 8.000,00, importo che la sig.ra si Parte_1 impegna a destinare all'estinzione del finanziamento da lei stipulato in data 7.06.2024 per le spese di cura dell'animale domestico di famiglia.
16) dà atto che il sig. AN LE, in conformità agli accordi, ha corrisposto alla sig.ra l'importo di euro 2.000,00 a Parte_1 mezzo bonifico bancario a titolo di importo residuo a suo debito derivante dalla compensazione tra crediti derivanti da mancata rivalutazione monetaria degli assegni di mantenimento dovuti dal padre sino alla data del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e mancato rimborso dovuto dalla madre a favore del padre per pregresse spese straordinarie delle figlie da lui anticipate sino alla data del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
17) dà atto che le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto negli accordi di cui alle precedenti condizioni le stesse hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e pregressa e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
18) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.169, Parte seconda, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini