Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 419/2025
N. 118/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31100/2024, discussa all'udienza del 21.5.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ell'avv. DANIELA PALMIERI C.F._2
) e dell'avv. IVAN ASSAEL ), C.F._3 C.F._4 domiciliata agli indi ci
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RICORRENTE IN RIASSUNZIONE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ALFONSINO IMPARATO ) e dell'avv. C.F._5
ROBERTO MAIO ), elett in MILANO C.F._6
VIA SAVARE' 1, presso i Difensori
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, in conformità all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31100/2024: 1) ordinare a di ricalcolare l'indennità di maternità spettante all'appellante secondo i CP_1 criteri di cui agli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, sulla base della retribuzione globale di fatto dell'appellante di cui al prospetto doc. 3 conteggiando al 100%
1
2) condannare ai sensi dell'art. 432 e ss. c.p.c. CP_1
a corrispondere le differenze risultanti d colo di cui sopra oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
3) accertare e dichiarare che ha posto in CP_1 essere una condotta discriminatoria nei confronti della sig.ra Parte_1 per violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001. Con rifu diritti ed onorari da liquidarsi in favore dei legali dei controcorrenti in quanto antistatari come da riepilogo che segue elaborato ai sensi del DM 55/2014”.
PER LA PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, per inammissibilità, decadenza, prescrizione e comunque infondatezza in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.2.2024, riassumeva – a seguito di Parte_1 rinvio disposto dalla Corte di nanza n. 31100/204 – il giudizio, dalla stessa instaurato avanti al TRIBUNALE di MONZA onde sentire accertare la natura discriminatoria dell'insufficiente liquidazione dell'indennità di maternità per il periodo di congedo dal 28 maggio 2010 al 1° settembre 2011, ed ottenerne il ricalcolo sulla base della retribuzione globale di fatto, con inclusione delle indennità di volo al 100%.
Secondo quanto esposto nel ricorso in riassunzione, il primo Giudice – con sentenza n. 330/2015 – dichiarato il giudizio estinto nei confronti dell' – Pt_2 aveva rigettato la domanda.
Con sentenza n. 748/2018, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del TRIBUNALE, aveva condannato l' alla liquidazione CP_1 dell'indennità di maternità a favore dell'appellante con integrale computo dell'indennità di volo, nella parte erogata in misura fissa minima garantita, mentre aveva respinto le domande riferite alle restanti componenti di tale voce retributiva.
In particolare, la Corte territoriale – richiamando un proprio precedente in termini – aveva rilevato come la retribuzione da assumere quale riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità fosse stata la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, coincidente con quella imponibile ai fini fiscali, da determinarsi, in virtù del rinvio operato dall'art. 27 DPR 30.5.1955, n. 797 (che aveva recepito l'art. 1, d. lgs 1.08.1945, n. 692, come modificato dall'art. 12, co. 2, l. 153/69, sostituito dall'art. 6, d. lgs. 2.9.1997, n. 314), in base al disposto dell'art. 48 T.U.I.R..
Nella motivazione della sentenza di appello era stato rilevato come la citata disciplina normativa avesse previsto l'inclusione dell'indennità di volo nel
2 reddito da assumere a base di calcolo ai fini oggetto di causa, avendola ritenuta inclusa nel novero delle indennità e maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento di attività lavorativa “in luoghi sempre variabili e diversi”.
La Corte d'Appello aveva, tuttavia, affermato che solo una parte dell'indennità indicata dalla ricorrente in primo grado era stata realmente una “indennità di volo” mentre la quota residua aveva rappresentato una voce retributiva ad ogni effetto.
Nello specifico, era stato rilevato nella pronuncia di secondo grado come avesse ricevuto una retribuzione mensile composta da due voci Parte_1 fisse – riportate nella parte alta della busta paga – ovvero lo stipendio mensile e un'indennità di volo garantita, modulata sull'anzianità di servizio, oltre ad un'indennità di volo corrisposta in misura oraria per le ore di volo effettuate e ad una diaria per il servizio svolto fuori dalla base.
La sentenza di appello aveva riconosciuto, ai fini della liquidazione dell'indennità di maternità, il 100% dell'indennità volo solo nella parte erogata in misura fissa minima garantita;
erano state, invece, ritenute computabili al 50% l'ulteriore parte dell'indennità di volo “aggiuntiva” e le ulteriori indennità di tipo variabile.
In ragione della non univocità di indirizzi giurisprudenziali in materia, era stata disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la citata ordinanza, il Supremo Collegio aveva respinto il ricorso, presentato in via principale dall' , avendo ritenuto che la decisione CP_1 impugnata fosse stata conforme a diritto, nel computare al 100% l'indennità di volo minima garantita.
Era stato, invece, accolto dalla Corte di Cassazione il primo motivo del ricorso incidentale della lavoratrice, incentrato sull'erroneità del computo al 50% dell'indennità di volo aggiuntiva e delle altre indennità connesse con l'attività di assistente di volo.
La Suprema Corte aveva affermato che anche tali voci dovevano essere computate per intero, in consonanza con il “criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo”, incompatibile con la distinzione tra componenti fisse e componenti variabili, valorizzata, invece, dalla pronuncia d'appello.
Pertanto, ritenuti assorbiti tanto il profilo concernente la discriminazione, quanto il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto in via gradata per l'ipotesi di accoglimento della premessa argomentativa dell' , volta a CP_2 commisurare la determinazione dell'indennità di maternità alle regole caratteristiche dell'indennità di malattia, l'ordinanza aveva disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano per un rinnovato esame della
3 fattispecie controversa alla stregua dei principi sopra esposti e per il regolamento delle spese, anche della fase di legittimità.
Nel riassumere il giudizio, insisteva affinché fosse dichiarato che Parte_1 dovevano essere ricompre e di calcolo dell'indennità di maternità tutte le indennità di volo, fisse e variabili, nonché ogni altra voce connessa.
A sostegno di tale domanda, venivano invocati, nel ricorso in riassunzione, i principi costituzionali che imponevano di garantire, durante la maternità, non già la mera sussistenza materiale minima, bensì il mantenimento del tenore di vita precedente.
Nel ricorso in riassunzione, si richiamava altresì la normativa sovranazionale, con particolare riferimento all'art. 11, paragrafo 3 della Direttiva 92/85, secondo cui l'indennità di maternità “è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi alla salute”.
La ricorrente lamentava che – a fronte di una soglia normativa del 20% - la decurtazione retributiva subita durante il periodo di congedo avesse superato il 60% della retribuzione effettiva percepita in precedenza.
La stessa sosteneva che la base di calcolo doveva necessariamente coincidere con la retribuzione media giornaliera calcolata nella sua interezza e non con riferimento solo ad alcune voci, onde assicurare alla lavoratrice madre un livello retributivo il più vicino possibile a quello in godimento prima dell'astensione.
In base a tali principi – proseguiva – andavano computate al 100% Parte_1 le voci decurtate, ed in particolare l i volo minima garantita, erogata in misura fissa (pari ad € 10.856,12); l'indennità di volo giornaliera (IVO), corrisposta per ogni giorno di lavoro (pari ad € 22.459,86); la diaria Italia ed Estero, spettante per ogni giorno di lavoro e variabile solo nella quantificazione in base alla rotta effettuata.
Pertanto, la ricorrente in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello di Milano, in conformità all'ordinanza di rinvio, ordinasse all' di ricalcolare CP_1
l'indennità di maternità, alla stessa spettante, secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, sulla base della retribuzione globale di fatto di cui al prospetto prodotto sub doc. 3, conteggiando al 100% le indennità di volo e IVO, con conseguente condanna dell' a corrispondere le differenze CP_2 maturate, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L' resisteva mediante memoria depositata il 15.4.2025, eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto esperita ai sensi del D. Lgs. 198/2006 al fine di ottenere una prestazione previdenziale, in
4 assenza della denunciata condotta discriminatoria;
la decadenza sostanziale e processuale, ex art. 47 DPR 639/70, nonché la prescrizione.
“In stretto subordine”, l' contestava la fondatezza delle domande CP_2 avversarie nel merito, s o che la retribuzione da assumere quale riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità era quella imponibile ai fini previdenziali e fiscali, da determinarsi in base al disposto dell'art. 48 T.U.I.R., secondo cui l'indennità di volo concorreva a formare il relativo importo nella misura del 50% del suo ammontare, con esclusione delle voci di natura solo parzialmente retributiva (quali: “indennità di volo fisse”,
“indennità di tratta”, “indennità di volo aggiuntiva”, riconducibili all'art. 51 TUIR).
Pertanto, l' chiedeva che la Corte d'Appello dichiarasse inammissibili e CP_1 comunque rigettasse le domande avversarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio.
All'udienza del 21.5.2025, il Difensore della ricorrente in riassunzione depositava conteggio delle differenze retributive calcolate secondo il decisum della Corte di Cassazione, che non venivano contestati dalla Difesa avversaria;
indi la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni pronunciate dalla Corte di cassazione.
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie impone l'accoglimento delle domande, come riproposte dalla ricorrente in riassunzione nella presente fase processuale.
Non lascia spazio a diverse determinazioni il decisum del Supremo Collegio, secondo cui:
“questa Corte ha puntualizzato che, in tema d'indennità di maternità, il trattamento economico spettante alla lavoratrice va determinato nel
5 quantum con esclusivo riferimento alla retribuzione parametro di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Cass., sez. lav., 11 maggio 2018, n. 11414). L'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 racchiude una specifica ed esaustiva disciplina di calcolo, che commisura l'indennità giornaliera di maternità all'80% della retribuzione. Ai fini della determinazione della misura dell'indennità, l'art. 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo individua la retribuzione rilevante nella «retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità». La retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo «che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo» (art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001). All'importo della retribuzione media globale giornaliera si deve aggiungere «il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice» (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001). Il rinvio dell'art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001 ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, rinvio che l'odierno ricorrente principale pone in risalto, concerne i soli istituti che disciplinano tale indennità, come quelli in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione). Ne consegue che non può essere accolta la pretesa, addotta a fondamento del ricorso principale, di computare l'indennità di maternità alla stregua di un sistema di calcolo concepito per un'indennità intrinsecamente diversa come l'indennità di malattia (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 13 delle Ragioni della decisione), contraddistinta da un diverso evento protetto, da una diversa platea di beneficiari, da un autonomo livello di prestazioni e da peculiari modalità di finanziamento. L'incisiva tutela che la Carta fondamentale appresta per la maternità (artt. 30, 31 e 37 Cost.) impone poi di prediligere «un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive» (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 14 delle Ragioni della decisione). 5.– Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ha affermato, in termini generali, la necessità di computare per intero le indennità di volo, che rappresentano il punto nodale dell'odierno giudizio. Dall'indirizzo oramai consolidato (Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25400, 2 dicembre 2020, n. 27552, e 29 settembre 2020, n. 20673) e richiamato dallo stesso ricorrente principale, anche nella memoria illustrativa, non vi sono ragioni di discostarsi. Né l' prospetta argomenti decisivi, CP_2 idonei a confutare l'interpretazione letterale e sistematica che questa Corte ha delineato, in coerenza con la «speciale adeguata protezione» che la Costituzione accorda alla madre e al bambino (art. 37, secondo comma, Cost.), in un orizzonte di tutela che li coinvolge entrambi (Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 2015, punto 4 del Considerato in
6 diritto). 6.– La decisione impugnata è, dunque, conforme a diritto, nel computare al 100% l'indennità di volo minima garantita. Ne consegue che il ricorso principale dell' dev'essere respinto. 7.– Per le medesime CP_1 ragioni, coglie nel segno il primo motivo del ricorso incidentale della lavoratrice, incentrato sull'erroneità del computo al 50% dell'indennità di volo aggiuntiva e delle altre indennità connesse con l'attività di assistente di volo. 7.1.– Non possono essere condivisi i rilievi del ricorrente principale che ricalca, a tale riguardo, il medesimo percorso argomentativo già esplorato per l'indennità di volo minima garantita, allo scopo di negarne il computo integrale. Come si è chiarito nell'ordinanza n. 27552 del 2020, in una vicenda affine a quella odierna (pagina 2 della memoria illustrativa della parte controricorrente), anche per tali voci si deve assicurare il computo al 100%, in consonanza con il «criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo» (sentenza n. 11414 del 2018, cit.). Il predetto criterio, invero, non orienta soltanto il computo dell'indennità di volo minima garantita e non conferisce rilevanza alla distinzione tra componenti fisse e componenti variabili, valorizzata, per contro, dalla pronuncia d'appello”.
Doverosamente uniformandosi alle affermazioni così riportate, ritiene la Corte che l' vada condannato al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente in CP_1 riass e, delle differenze risultanti dal ricalcolo dell'indennità di maternità, relativa al periodo di congedo intercorso dal 28.5.2010 al 1°.9.2011, sulla base della retribuzione globale di fatto, conteggiando al 100% le indennità di volo e IVO.
Il relativo importo può essere quantificato in quello indicato nei conteggi, prodotti dalla Difesa di in sede di discussione, non contestati dalla Parte_1 controparte e recepibili ai fini della decisione per la loro conformità al principio enunciato dal Supremo Collegio.
Gli stessi riportano, infatti, per l'intero – in base ad una mera moltiplicazione aritmetica – le somme indicate al 50% nel prospetto di liquidazione inviato alla dipendente dalla datrice di lavoro ai titoli in questione (doc. 3, CP_3 ric. I gr.), pari ad € 5.428,00 per i o e ad € 11.229,93 per IVO.
L'importo complessivo sopra indicato andrà maggiorato degli interessi legali dalle scadenze al saldo, come richiesto dalla stessa ricorrente in riassunzione.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, infine, deve tenersi conto del fatto che “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19).
Tale principio va, nel caso di specie, coordinato con il disposto dell'art. 92, co. II, c.p.c., anche alla luce della sentenza n. 77/2018, con cui la Corte
7 Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con D.L. 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Su tali presupposti, la Corte ravvisa gli estremi per la compensazione delle spese delle prime due fasi processuali, in ragione dei contrasti giurisprudenziali all'epoca riscontrabili nella materia controversa, di non agevole ricostruzione sotto il profilo normativo, con condanna dell' – in ragione della CP_1 soccombenza – alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità e del procedimento di rinvio.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione e di € 3.500,00 per la presente fase di rinvio.
Le spese, così determinate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, condanna l' al CP_1 pagamento delle differenze risultanti dal ricalcolo dell'indennità di mat di relativa al periodo di congedo intercorso dal 28.5.2010 al Parte_1
della retribuzione globale di fatto, conteggiando al 100% le indennità di volo e IVO, pari ad € 25.575,37, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
compensa fra le parti le spese delle prime due fasi processuali e condanna l' a rifondere alla ricorrente in riassunzione le spese del giudizio di CP_1
Cassazione e del procedimento di rinvio, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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